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RINNOVO CONTRATTO TURISMO
di Ufficio Stampa CGIL Siena | Luglio 27, 2007
FIRMATA L’IPOTESI DI ACCORDO CHE RIGUARDA OLTRE 900MILA LAVORATORI
«A quasi 19 mesi dalla scadenza 31 dicembre 2005, rinnovato il CCNL per gli oltre 900 mila dipendenti del turismo (un terzo stagionali).
* l’aumento salariale di 135 euro al 4° livello: 40 erogati dal corrente mese di luglio (anche a tutti gli stagionali e ai dipendenti delle mense), 45 da gennaio 2008 (quindi oltre il 60% dell’erogazione nei prossimi 7 mesi), 25 da luglio 2008 e 25 da luglio 2009;
* la una tantum di 350 euro (160 da luglio erogata pro quota anche agli stagionali) e la seconda trance da febbraio 2008, a cui si aggiunge l’indennità di vacanza contrattuale (160 euro) già erogata;
* l’incremento del Welfare contrattuale che porta a 10 euro mensili la quota destinata a EST e FAST, con l’obbligo di versamento anche per gli apprendisti dal luglio 2009) equiparando i lavoratori part-time a quelli full time, oltre alle specifiche previsioni per i Quadri; attivazione dei regolamenti per il sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione;
* estensione agli apprendisti delle medesime normative del personale qualificato: malattia, infortunio, ecc.;
* contrattazione dei processi di terziarizzazione con l’obiettivo condiviso del mantenimento dell’unicità contrattuale e dei diritti preesistenti;
* flessibilità governata dell’orario, dell’organizzazione dei turni e dei riposi rafforzando il secondo livello di contrattazione sia aziendale che territoriali;
* introduzione del part time week end per studenti;
* riformulazione dei compiti attribuiti alla rete degli Enti Bilaterali;
* integrazione nel testo del CCNL e migliore definizione della sfera dei diritti nei confronto dei lavoratori stranieri e dei giovani;
* estensione e consolidamento dei diritti sindacali e dei congedi parentali, diritto allo studio nonché consolidamento dei diritti sindacali.
«Si è inoltre sottoscritto un avviso comune in merito a: Governance del settore, Applicazione integrale del CCNL, Ammortizzatori sociali, Buoni vacanza, appalti e concessioni».
Ecco il testo
Argomenti: turismo, accordi sindacali, CGIL, FILCAMS, contratti |


Settembre 20th, 2007 at 11:48
Buongiorno!
Volevo cortesemente sapere se in caso di cessazione del rapporto di lavoro in data 30/09/2007 compete o meno la seconda tranche di una tantum.
Grazie! Barbara.
Settembre 21st, 2007 at 09:19
Buongiorno, si parla di aumenti per il 4° livello, ma per il 3° livello l’aumento a quanto ammonta?
grazie
Ro
Settembre 21st, 2007 at 17:35
La una tantum del rinnovo del CCNL Turismo compete a tutto il personale in forza alla data della stipula dello stesso e spetta per il periodo di carenza contrattuale che va dal 01/01/06 al 30706/07, qualora la presenza nel suddetto periodo non fosse per tutti i 18 mesi, spetta proporzionalmente ai mesi di presenza in servizio.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo la stipula del CCNL, deve essere liquidata con le competenze di fine rapporto.
Franco Capaccioli
Segretario Generale
Filcams CGIL Siena
fcapaccioli@siena.tosc.cgil.it
Settembre 24th, 2007 at 18:12
Per il 3° livello CCNL Turismo l’aumento previsto dal rinnovo contrattuale ammonta ad € 143,07 e la una tantum di € 396.
Franco Capaccioli
Filcams Cgil Siena
Settembre 25th, 2007 at 10:20
Buongiorno, la tabella degli aumenti parla di pubblici esercizi, ma lavorando in un’agenzia di viaggio come impiegata al 4 LIVELLO mi spetterebbe ugualmente quell’aumento?
Grazie mille
Settembre 25th, 2007 at 18:32
Il contratto del Turismo riguarda tutti i Dipendenti delle strutture ricettive (Alberghi,Case Vacanze, Campeggi ecc)pubblici esercizi e mense (Bar Ristoranti, mense aziendali ecc.) e agenzie di viaggio. Gli aumenti tabellari sono per tutti i dipendenti riferenti a questi settori a cui le viene applicato il CCNL Turismo, pertanto lavorando presso un agenzia di viaggio al 4 livello il tuo aumento mensile, frazionato in quattro periodi, è di €135,00 e €350,00 di una tantum.
Franco Capaccioli
Filcams Cgil Siena.
Novembre 18th, 2007 at 13:00
Buon giorno,
ma se Io sono stata assunta dal 24/07/07 con un contratto di sei mesi e lavorando part time verticale 4o livello in un albergo, mi spetta anche l’aumento di una tantum?
Grazie mille
Novembre 23rd, 2007 at 16:11
Buon giorno. Dopo attenta lettura del nuovo contratto non sono riuscito a capire se l’Indennità di Vacanza Contrattuale si aggiunge alla Una Tantum o se la prima rata della Una Tantum corrisponda alla quota prevista dal contratto meno le I.V.C. già ricevute !!! Dal Vostro comunicato pare che le due cose siano distinte e quindi una si aggiunga all’altra, mentre in altro sito (sole 24 ore - articolo del 18 settembre vedi –> http://www.viaggi24.ilsole24ore.com/repository/articoli/2007/09/21/per-il-turismo-da-chiarire-il-peso-dell-una-tantum.1471785.php ) sembra che le due indennità non possano assere sommate… Sapete dare una risposta definiva al quesito??
Molte grazie, saluti.
Novembre 24th, 2007 at 22:13
La Una Tantum prevista dal rinnovo del CCNL Turismo è una cifra data in due volte Agosto 2007 e Febbraio 2008 a coloro che erano dipendenti alla data della firma dell’accordo e viene riconosciuta in percentuale alle mensilità lavorate dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2007.
L’indenità di vacanza contrattuale (I.V.C) è una indenità che scatta dopo il terzo mese che è stata presentata la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL e in mancanza del rinnovo dello stesso, tale cifra è svincolata dall’Una Tantum in quanto di norma gia percepita prima del rinnovo contrattuale e comunque qualora non percepita si somma alla Una Tantum.
Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Novembre 24th, 2007 at 22:18
No purtroppo per te, non ti spetta in quanto non eri assunta nei mesi che andavano dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2007.
Pertanto non hai diritto alla “Una Tantum” data per la carenza contrattuale.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Novembre 27th, 2007 at 13:33
Buogiorno,io devo essere assunto il 28/11/2007.con la qualifica di barman 4°livello del turismo.Mi sapete dire a qunto ammonta lo stipendio mensile al netto? Grazie.
Novembre 27th, 2007 at 19:39
L’informazione che posso darti è rispetto alla retribuzione lorda mensile composta da paga base e contigenza, senza il terzo elemento territoriale in quanto non sò di quale territorio sei. Quindi la retribuzione mensile lorda per un barista 4 livello è di € 1252,68, per trovare il netto devi togliere da questa cifra le ritenute contributive e fiscali che possono variare a seconda della situazione personale.
Saluti.
Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Dicembre 6th, 2007 at 17:42
Vorrei sapere di quanto è orientativamente lo stipendio netto e lordo dei 6 livelli del ccnl del turismo. grazie.
Dicembre 6th, 2007 at 17:44
Riguardo al commento appena lasciato, volevo aggiungere che le informazioni richieste riguardano la Sicilia. Grazie.
Dicembre 9th, 2007 at 01:16
La retribuzione lorda di un dipendente del settore Turismo è di € 1.113,62, questa è quanto dovuto dal CCNL Nazionale del Turismo, purtroppo non sò se in Sicilia esiste un accordo regionale/territoriale di settore, se vuoi avere notizie più precise ti invito ad andare presso una delle nostre sedi della Sicilia.
Ultima cosa riguarda il netto della retribuzione che non posso darti, in quanto le tassazioni sono diverse da un lavoratore ad un altro, diverse riguardo alle aliquote e alle detrazioni, anche in questo caso ti invito ad andare presso una delle nostre sedi Siciliane.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Dicembre 11th, 2007 at 17:12
Nell’ipotesi di accordo si parla di apprendistato professionalizzante senza fare riferimento ai limiti di età. Si deve considerare valido il limite di età prevista dalla legge e cioè 29 anni compiuti?
Dicembre 11th, 2007 at 23:41
Sì, esattamente quello che dice la Legge 80/05, ventinove anni come limite massimo di età per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante nel CCNL Turismo.
Da verificare la parte della normativa di legge Regionale (Regione di appartenenza) per quello che riguarda i contenuti formativi e dei profili professionali.
Saluti
Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Dicembre 19th, 2007 at 20:13
Buongiorno,
io devo cambiare agenzia di viaggi. Sono assunta come apprendista 4° livello. Volevo capire qual’è la retribuzione netta che mi spetta. Devo capire quanto chiedere alla prossima agenzia, e in caso se quella in cui lavoro ora mi sta sottopagando. Grazie mille
C.
Dicembre 21st, 2007 at 16:10
Attualmente la tua retribuzione deve essere di € 991,21 se sei al primo anno di contratto di apprendistato, di € 1053,16 se sei al secondo anno, 1115,12 al terzo anno e 1177,06 al quarto anno di apprendistato.
Il prossimo rapporto di lavoro che andrai ad instaurare potrà determionare condizioni anche diverse, in quanto dipendende per che tipo di mansioni sarai assunta e se vorrano proporti un contratto di apprendistato, qualora ti proponessero un contratto di apprendistato con le medesime mansioni ed il medesimo livello attuale ricorda che ti vale il periodo di apprendistato già effettuato, basta che farti rilasciare un attestato di servizio dall’azienda attuale.
Quindi i livelli retributivi potranno essere diversi qualora ti proponessero una situazione diversa, saranno uguali a quelli sopra citati qualora ti propongono un contratto in apprendistato.
Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Gennaio 2nd, 2008 at 19:30
Ciao a tutti, volevo sapere le date in cui verranno erogate le unatantum e le date dei rispettivi aumenti.
grazie mille, luca
Gennaio 3rd, 2008 at 17:13
Gli aumenti contrattuali scattano da luglio 07, gennaio 08, luglio 08, luglio 09.
La una tantum deve essere erogata in due tranches, una a luglio 07 l’altra a febbraio 08; se lavori nel settore mense la una tantum sarà erogata a partire dal mese di gennaio 08 per 24 mensilità, sotto la voce di indennità speciale.
Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Gennaio 13th, 2008 at 16:43
vorrei sapere se per il IV Livello del CCNL del turismo è prevista una retribuzione maggiore per i laureati. Grazie
Gennaio 15th, 2008 at 09:25
Ciao Cinzia,
no, non è prevista nessuna maggiorazione, normalmente nei contratti nazionali non sono previste differenziazioni fra laureati e non laureati, ma sono previste qualifiche e mansioni che si possono svolgere solo avendo i requisiti di studio opportuni come la laurea.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Gennaio 15th, 2008 at 23:59
Buongiorno,
lavoro nel turismo da 6 anni ed a luglio 2007 ho regolarmente percepito la prima tranche di una tantum e l’aumento contrattuale. In data 15/11 ho cambiato lavoro e vorrei sapere se nell’attuale agenzia di viaggi avro’ ugualmente diritto ai prossimi aumenti contrattuali ed alla seconda tranche di una tantum di febbraio 2008. Sono un secondo livello: mi sa dire a quanto ammonterebbe il tutto? E’ possibile anche che alcune agenzie non vogliano corrispondere gli aumenti spettanti? grazie
Gennaio 17th, 2008 at 00:11
Certo che avrai diritto ai prossimi aumenti previsti dal nuovo CCNL Turismo, alle date previste dall’accordo (luglio 07, gennaio 08, luglio 08, luglio 09). La seconda tranche di una tantum a febbraio 2008 te la deve corrispondere la vecchia Azienda, anzi a dire il vero te la doveva aver già corrisposta al momento della fine del rapporto di lavoro, comunque è un tuo diritto e pertanto lo puoi far valere anche adesso.
La Una Tantum è di € 180 Agosto 07, di € 215 Febbraio 08, il tuo aumento mensile alla fine sarà di € 151,70.
Gli aumenti devono essere corrisposti, almeno che non applichino contratti diversi da quello del turismo Confcommercio.
Ciao Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Gennaio 17th, 2008 at 00:47
Buonasera , mi hanno appena confermato il passaggio da contratto a tempo determinato in
contratto a tempo indeterminato . Volevo chiedere se in questa situazione vi e’ anche un passaggio
di livello ?
Gennaio 18th, 2008 at 20:02
Caro Stefano,
No, almeno che le mansioni che svolgi non siano consone con il livello assegnato e almeno che non sia una conclusione di un percorso di apprendistato.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Gennaio 24th, 2008 at 11:15
Buongiorno,vorrei sapere se i permessi per i lavoratori
studenti,sono sempre garantiti,nel nuovo contratto,in
150 ore in tre anni.
Grazie
Silvia
Gennaio 24th, 2008 at 19:59
Ciao Silvia,
sì il rinnovo del ccnl turismo riconferma tutta la parte del diritto allo studio, allargando la sfera di chi può richiedere di usufruire delle 150 ore di permesso, infatti oltre che per conseguire diplomi per la scuola dell’obbligo, la media superiore e l’università è possibile utilizzare i permessi per conseguire corsi di qualificazione professionale riferiti al settore Turismo.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Gennaio 26th, 2008 at 16:04
buon giorno, sono una cameriera ai piani e lavoro nella stesso hotel da 7 anni. da settembre fino ad adesso sono in malattia, con una piccola parentesi di lavoro a dicembre, per problemi seri alla schiena, discopatia con schiacciamento delle vertebre. anche il medico dell’azienda con cui ho fatto il controllo proprio ieri mi ha detto che in questo stato non posso lavorare, secondo lei l’azienda prendendo atto di questo disagio può spostarmi di reparto o assegnarmi altre mansioni per evitare di stare sempre in malattia? grazie
Gennaio 28th, 2008 at 13:50
Mi hanno proposto un lavoro con contratto turismo terzo livello, part time ( 4 ore) ma non mi hanno ancora detto quanto prenderei. Non riesco a trovare informazioni precise sullo stipendio. Qualcuno mi può aiutare? grazie
Gennaio 28th, 2008 at 20:11
Ciao Laura,
la tabella paga del CCNL Turismo prevede una retribuzione lorda mensile, per il 3 livello € 1375,24 (paga base e contingenza escluso possibili accordi di secondo livello) per un full time 40 ore settimanali, pertanto devi solo percentualizzare il tuo part time in base alle ore settimanali e troverai la tua retribuzione mensile.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Gennaio 28th, 2008 at 20:28
Ciao Linda,
il Medico Aziendale dovrebbe aver fatto delle prescrizioni scritte in seguito alla verifica del tuo stato di salute, conseguentemente l’Azienda deve prendere gli opportuni accorgimenti, che non vuol dire automaticamente spostamento in altro reparto. Certamente per come spiegato da te, la soluzione migliore sarebbe uno spostamento ad altre mansioni che non influiscano negativamente sul tuo problema di salute. Comunque ti consiglio, vista la delicatezza del problema, di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua città.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Gennaio 29th, 2008 at 10:48
CAro Franco, sei stato davvero gentile, grazie!
Gennaio 29th, 2008 at 16:53
Buongiorno
ho un contratto a tempo indeterminato 1°livello. La mia azienda mi disse a luglio 2007 che il contratto non era stato rinnovato ma c’era solo l’ ipotesi di accordo.
Oggi mi informa che il contratto è sttao siglato e che nella busta paga di gennaio vedrò il primo acconto di aumento ( che non vedrò perchè ho un superminimo assorbibile…e non sapevo bene di cosa si trattasse). E mi riferisce anche che non esiste l’ una tantum per cui non la riceverò.
E’ tutto vero? Grazie Dani
Gennaio 29th, 2008 at 19:43
Ciao Daniela,
il CCNL del Turismo è stato rinnovato a luglio 2007, la prima tranch di aumento è scattata a luglio 2007 €49,18, la seconda scatta a gennaio 2008 €55,32, la terza a luglio 2008 €30,74 , l’ultima a luglio 2009 € 30,74.
Per quanto riguarda il periodo di vacanza contrattuale l’Azienda deve corrisponderti una tantum di € 181 al mese di agosto 2007 e di € 215 a febbraio 2008 e doveva corrisponderti una cifra sotto il nome di I.V.C (Indennità Vacanza Contrattuale) mensile di € 7,60 dal 01.04.06 e di € 12,67 dal 01.07.06 fino al mese di giugno 2007.
Pertanto quello che ti è stato detto non è vero, perlomeno per quanto riguarda il rinnovo e gli aumenti di tua spettanza, per quanto riguarda il il superminimo, perchè lo stesso sia riassorbibile, deve essere scritto nel contratto individuale oppure nella busta paga, se così non fosse puoi vantare la non riassorbibilità.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Gennaio 31st, 2008 at 13:55
Buogiorno
considerate gli aumneti del nuovo contratto volevo sapere se si tratta di cifre al lordo o già al neto delle ritenute.
Inoltre potrei sapere a quanto ammonta lo stipendio di un IV livello nel turismo?
grazie
Febbraio 1st, 2008 at 09:16
Buongiorno Sara,
tutte le retribuzioni, compreso gli aumenti, sono al lordo, in quanto le ritenute vengono fatte sulle buste paga e sono diverse fra i singoli dipendenti.
La retribuzione mensile a gennaio 08 per un IV Livello ammonta €1297,97 (al lordo delle ritenute).
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Febbraio 5th, 2008 at 18:31
buonasera!
vorrei dei chiarimenti sulla flessibilità per i part-time.nella mia azienda ci sono delle discusioni su quali saranno i vantaggi e quali le “fregature”.
siamo tutti un pò indecisi su cosa fare.
aiuto!
Febbraio 6th, 2008 at 01:10
Cara Ernestina,
Le clausole flessibili nel CCNL Turismo stabiliscono che in tutti i tipi di contratti a tempo parziale (orizzontale, verticale e misto) le parti possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale dell’orario di lavoro che può essere modificata (rispetto a quella contrattualmente prevista) dal datore di lavoro in caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione.
Generalmente la flssibilità è uno svantaggio, in particolare per le lavoratrici a part time, i vantaggi non esistono in quanto la flessibilità principalmente è subita e raramente concordata e condivisa. L’unico vantaggio, se tale si può chiamare, riguarda la maggiorazione economica in caso di flessibilità oraria (maggiorazione oraria del 1,5%).
Comunque la flessibilità per il part time può essere applicata solamente se è stata sottoscritta la clausola specifica nel contratto individuale, altrimenti non può essere applicata.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Febbraio 15th, 2008 at 13:11
Quest’anno sarò assunta come impiegata IV livello in una struttura alberghiera, con il rinnovo del contratto l’aumento previsto è di 134 euro distribuito in diversi periodi…vorrei sapere esattamente a quanto corrisponde la retribuzione lorda e netta.
Grazie mille
Febbraio 15th, 2008 at 15:53
Ciao Lucia,
posso esserti utile solo in parte, perchè a determinare il netto di una retribuzione si rischia sempre di dare un’informazione non corretta, in quanto le condizioni che determinano il netto di una retribuzione possono essere diverse fra lavoratori e pertanto il risultato può essere diverso.
Pertanto rispondo solo per la prima parte della domanda riguardo alla retribuzione lorda mensile riferita a gennaio 2008 al 4 livello che è di € 1297,69.
Ti consiglio quindi di rivolgerti alla Filcams Cgil a te più vicina.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Febbraio 28th, 2008 at 17:59
Buonasera,
volevo sapere a quanto ammonta la retribuzione lorda di un apprendista barista 5 livello?E’ possibile essendo apprendisti ricevere uno stipendio pari a quello di una persona assunta come barista 5 livello?(il mio futuro datore
di lavoro mi ha detto che anche essendo apprendista la paga non cambia ma a me non risulta così)
Febbraio 29th, 2008 at 09:30
Ciao Jessy,
la retribuzione lorda per un 5 livello è di €1222,05. Comunque la paga di un apprendista non è uguale a quella di un lavoratore professionalizzato, 1 anno 80% 2 anno 85% 3 anno 90% 4 anno 95%.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Febbraio 29th, 2008 at 14:56
Grazie,
mi hai schiarito le idee.Ancora una cosa:
le maggiorazioni per il lavoro domenicale per un apprendista sono sempre del 10 percento in più? lo straordinario feriale del 30 percento in più e lavoro festivo del 20 percento in più in busta paga?
Febbraio 29th, 2008 at 19:05
Buongiorno,
sono un’impiegata presso il booking di un t.o. in abruzzo con contratto a tempo indeterminato di 5° livello dal 29/08/07, a seguito di trasforamzione di un tirocinio formativo retribuito del cxi di 6 mesi. Vorrei sapere se ho diritto anch’io a ricevere l’aumento di cui si parla nel rinnovo contrattuale ed edventualmente di che entità sarebbe. Inoltre, è automatico per il datore di lavoro corrisponderlo?
Grazie mille e saluti
Febbraio 29th, 2008 at 21:48
volevo sapere a quanto ammonta il netto di un 3° livello indeterminato a milano
Grazie Mille
Marzo 2nd, 2008 at 23:01
Ciao Daniele,
alla tua domanda posso rispondere solo in parte, perché nel determinare il netto di una retribuzione senza conoscere la situazione personale di un singolo lavoratore si rischia di dare una risposta non corretta, pertanto quando si parla di retribuzioni è opportuno parlare di cifre lorde.
La retribuzione lorda di un 3 livello del Turismo è di €1375,24, comunque ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil di Milano per la risposta riguardo a passibili accordi territoriali di Milano, che io non sono in grado di conoscere.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Marzo 2nd, 2008 at 23:10
Ciao Dada,
certo che hai diritto di ricevere gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL ed è automatico che il datore di lavoro corrisponda gli aumenti previsti alle scadenze previste che nel tuo caso sono:
luglio 05 (nel tuo caso Agosto 07) €37,51, gennaio 08 €42,20 luglio 08 €23,45 luglio 09 € 23,45.
A te non spetta la una tantum perchè alla data della firma del rinnovo contrattale non eri una dipendente .
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Marzo 6th, 2008 at 16:17
Buongiorno, ma gli importi indicati per l’una tantum (ad ex: 215 euro per il secondo livello) sono netti o lordi? grazie mille.
Marzo 6th, 2008 at 19:22
Ciao Nico,
tutti gli importi riferenti a qualsiasi voce della retribuzione sono al lordo.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Marzo 8th, 2008 at 21:30
Ciao Franco, sono un dipendente IV livello (dimissionario dal 25 di Febbraio). Nella busta paga di Gennaio ho notato una voce che non era mai stata conteggiata in precedenza.
La dicitura esatta è: “Malattia c/INPS p.eser.” Le competenze per questa voce sono pari a 711,94 euro.
Preciso che nel mese di gennaio ho fatto 5 giorni (da venerdì a martedì) assenza per malattia che vengono quantificati con una trattenuta di 169,26 euro alla voce 2ore assenza malattia”.
Viene anche conteggiata alla voce “Carenza malattia” una competenza pari a 56,42.
Potresti per cortesia spiegarmi il significato della voce suddetta (Malattia c/INPS p.eser.).
Grazie e saluti.
Marzo 10th, 2008 at 16:42
Buongiorno,
io da aprile 2006 ad aprile 2007 ero dipendente presso un albergo, poi da aprile 2007 ad oggi dipendo da un altro albergo.
In luglio 2007 non ho rcevuto la una tantum di 160,00 ma di circa 30 euro ed anche ora a febbraio invece di 190,00, ancora 30 euro.
chi dovrebbe darmi la differernza sempre se ne ho diritto?l’albergo in cuim lavoravo prima?
grazie!
Marzo 11th, 2008 at 00:17
Ciao Gino,
la dicitura dovrebbe significare che l’Azienda per conto dell’INPS ti anticipa l’indennità di malattia spettante, l’unica cosa che non torna è la cifra da te riportata, in quanto per cinque giorni di malattia è una cifra troppo alta, primo perchè l’INPS ti riconosce solo dal quarto giorno in poi, quindi nel tuo caso due giorni, secondo perchè la cifra per due giorni di malattia è esagerata.
Comunque ti consiglio di rivolgerti alla sede della Filcams Cgil della tua Città per far controllare la tua busta paga.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Marzo 11th, 2008 at 09:17
Ciao Rosanna,
la una tantum per il periodo di carenza contrattuale, dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2007, è riconosciuta a tutti i lavoratori in forza alla data della stipula del rinnovo CCNL Turismo; nel caso che tu non avessi prestato l’attività lavorativa per l’intero periodo di carenza contrattuale ti spetta in pro quota per quanti mesi hai lavorato nel suddetto periodo.
Comunque l’erogazione di dette somme compete all’Azienda dove prestavi l’attività lavorativa al mese di luglio 2007.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Marzo 11th, 2008 at 14:42
Buongiorno,
sono dipendente con contratto a tempo indeterminato 2 livello da 5 anni. Ho ricevuto a febbraio la una tantum di €215 come previsto, ma nella busta di agosto 2007 ho ricevuto solo €80. Volevo sapere se questa una tantum minore è dovuta al fatto che sono stata in maternità (4 mesi in malattia prima, poi facoltativa doppia - parto gemellare quindi 6+6 mesi).
Grazie in anticipo per la risposta.
Cordiali saluti
Marzo 11th, 2008 at 15:04
Gent. Franco,
grazie per la risposta!
ho ancora però un dubbio:periodo aprile 2006-aprile 2007 ho lavorato presso azienda A;periodo aprile 2007-a tutt’oggi lavoro presso azienda B.
Nella busta paga di agosto 2007 e di febbraio 2008 ho ricevuto euro 30 circa dall’azienda B;l’azienda A non mi ha mai pagato nulla. a chi compete la restante quota dell’una tantum?grazie mille
Marzo 12th, 2008 at 12:59
Buongiorno Franco,
nella busta paga di febbraio ho ricevuto l’ unica unatantum di € 215,00 ( sono al 1° livello del turismo). Due mesi fa mi avevi risposto dicendo che nel rinnovo l’ una tantum prevedeva anche una tranche di € 181,00 che io non ho mai ricevuto.La mia azienda continua a dirmi che si tratta di informazioni sull’ ipotesi di rinnovo ma che in realtà alla firma dell’ accordo definitivo l’ unica una tantum è quella di 215,00 euro. Come posso insistere? dove posso rimediare una copia dell’ accordo firmato?
Grazie
Daniela
Marzo 12th, 2008 at 15:47
Ciao Rosanna,
purtroppo per te la somma che devi avere riguardo alla una tantum non è il totale della cifra, bensì, essendo l’Azienda B colei che deve retribuirti la somma spettante, in proporzione alle mensilità lavorate nell’Azienda dal Gennaio 2006 al mese di luglio 2007.
Comunque ti consiglio di rivolgerti alla nostra sede FILCAMS CGIL della tua Città dove potrai avere anche copia del testo dell’accordo.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Marzo 12th, 2008 at 15:50
Ciao Daniela,
se eri dipendente dell’Azienda alla data del mese di luglio 2007, e se avevi lavorato nei diciotto mesi precedenti nella medesima Azienda, ti spettano €181,00 che dovevano erogare nel mese di Agosto 2007 e €215,00 che dovevano erogare nel mese di febbraio 2008.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Marzo 13th, 2008 at 15:06
salve,sono un impiegato con il contratto turismo volevo sapere se a seguito del rinnovo è cambiato qualcosa per quanto riguarda la malattia e precisamente per una malattia di almeno 5 giorni i primi tre sono a carico dell’azienda e gli altri a carico dell’inps? Mentre per una malattia di 2 o 3 giorni sono interamente a carico dell’azienda?
Grazie tante
Marzo 14th, 2008 at 11:27
Buongiorno, mi passeranno di livello dal 4° al 3°, lavoro in T.O da 8 anni. Volevo sapere di quanto aumenterà lo stipendio più o meno. Grazie
Marzo 14th, 2008 at 22:45
Ciao Marta,
la tua retribuzione attuale è di € 1297,69 passera a € 1375,24.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Marzo 14th, 2008 at 22:49
Ciao Enzo,
il rinnovo del contratto non prevede nessuna variazione per quanto riguarda il trattamento economico per la malattia, che comunque è differenziato a secondo il settore dove lavori, Alberghi, Pubblici Esercizi Mense, Agenzie di Viaggio, oppure altro.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Marzo 15th, 2008 at 17:26
Buonasera Franco,
sono assunta a tempo indeterminato come segretaria di ricevimento al 3° livelo presso un albergo a cagliari, a quanto ammonta l’aumento di stipendio dopo il rinnovo? e quanto è l’importo delle tranches e una tantunm a me dovuto? finora ho ricevuto solo €84,00 (descritto come una tantum) nello stipendio di febbraio 2008. E’ normale?
Grazie infinite, cordiali saluti
ilaria
Marzo 16th, 2008 at 23:30
URGENTISSIMO. Dopo 12 anni di impiego presso un tour operator (i primi 2 anni al 4 livello, gli altri 10 anni al 3)e con una laurea in lingue mi hanno da poco proposto un’assunzione di 6 mesi presso un altro importante tour operator. Pur avendomi chiesto più volte in sede di colloquio quale fosse il mio livello al momento della firma del contratto ho scoperto che mi avrebbero inquadrato al 5° livello perchè ‘questa è la loro prassi con tutti i nuovi assunti’. E’ legittimo?
Grazie
Marzo 17th, 2008 at 10:06
Buongiorno,
Sono dipendente con contratto a tempo indeterminato 2 livello da 5 anni. Ho ricevuto a febbraio la una tantum di €215 come previsto, ma nella busta di agosto 2007 ho ricevuto solo €80. Volevo sapere se questa una tantum minore è dovuta al fatto che lo scorso anno sono stata in maternità (3 mesi in malattia prima, poi facoltativa doppia - parto gemellare quindi 6+6 mesi).
Grazie in anticipo per la risposta.
Marzo 18th, 2008 at 00:54
Ciao Ilaria,
il tuo aumento di stipendio mensile in totale sarà di €143,07, per quanto riguarda la una tantum a te spetta €181 al mese di agosto 07 e €215 al mese di febbraio 08, queste somme sono dovute se alla data del mese di luglio 2007 eri impiegata presso l’azienda attuale e comunque se avevi lavorato lì nei 18 mesi precedenti alla data del mese di luglio 2007.
Qualora tu non avessi lavorato tutti i 18 mesi, ti spettano tanti ratei per quanti mesi hai lavorato dal 1 gennaio 2006 al mese di luglio 2007.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Marzo 18th, 2008 at 01:01
Ciao Maria,
no, non è legittimo se le mansioni che vai eventualmente a svolgere presso questa Azienda sono mansioni di livello superiore come presumo che sia, anche in considerazione della tua esperienza lavorativa. Pertanto ritengo tale proposta non accettabile e comunque impugnabile.
Pertanto ti consiglio di rivolgerti alla sede della Filcams Cgil della tua Città, per un supporto sindacale e vertenziale.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Marzo 18th, 2008 at 22:24
Gentile Franco,
sono un’appreendista 4° livello, 3° anno (assunta dal settembre 2005),addetta reception, ad agosto ho ricevuto una tantum di Euro 110.00(mi è stato detto che era questo l’importo che mi spettava in quanto apprendista),mentre nella busta paga di febbraio ho trovato la voce: “2 rata u.t. turismo t.s. Euro 6,89″. Come è possibile!?Ringrazio anticipatamente per la risposta.
Marzo 18th, 2008 at 23:10
Ciao Raffaella,
il periodo di maturazione della una tantum è dal 1 gennaio 2006 al giugno 2007, pari a 18 mensilità in totale, pertanto se in questi diciotto mesi sei stata in maternità, prima anticipata e poi obbligatoria hai maturato l’importo per intero, se poi nel suddetto periodo sei stat in facoltativa allora la somma non è maturata per intero.
Comunque ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua Città per far controllare la tua busta paga, e sicuramente potrai avere maggiori delucidazioni.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Marzo 19th, 2008 at 16:32
Ciao Lara,
l’ammontare dell’una tantum è determinato in € 234, di cui € 110 che dovevano essere erogati nel mese di agosto 2007 e € 124 che dovevano essere erogati nel mese di febbraio 2008.
Pertanto quanto ti è stato erogato non è corretto, ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua Città.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Marzo 27th, 2008 at 18:12
Salve. Vorrei sapere che l’aumento introdotto passando dal 4° al 3° livello del contratto del turismo. Grazie. Monica
Marzo 27th, 2008 at 18:19
Salve Franco, scusi, ma vorrei chiarirle la richiesta di prima. Mio marito è stato assunto come segreterio turnante di ricevimento al 4° livello. Da poco (dal 1° Marzo 2008) hanno modificato il contratto di mio marito, dal 4° livello al 3°. Vorrei sapere quanto è l’ammontare dello stipendio, ora con l’aumento e se aumenta anche l’assegno di mantenimento per me (che non lavoro) e per mio figlio che ha appena compiuto un anno. Grazie tante. Saluti. Monica
Marzo 27th, 2008 at 20:22
Ciao Monica,
la retribuzione lorda mensile per un dipendente del turismo al terzo livello è di € 1375,24, naturalmente questa è la retribuzione comprensiva di paga base e contingenza, a questo devono essere aggiunte le somme riferenti ad eventuali accordi territoriali (terzo elemento).
Per quanto riguarda l’assegni per il nucleo famigliare, tutto dipende da reddito complessivo annuale riferente all’anno passato, pertanto ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua Città dove potrai avere una risposta più precisa rispetto agli assegni famigliare.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Aprile 13th, 2008 at 23:01
buonasera avrei bisogno di sapere alcune risposte.da sei anni lavoro stagionalmente per 7 mesi presso un albergo.nel 2007 ho percepito una tantum di circa 25 euro.volevo sapere se quest’anno che mi hanno assunto il 3 marzo ho diritto ad avere anche quello che è stato dato a febbraio.inoltre avendo da sei anni sempre il livello 5 come cameriera ai piani posso chiedere il 4 e se mi spetta ? grazie e attendo risposta
,
Aprile 14th, 2008 at 19:56
Ciao Maura,
se alla data della firma del rinnovo contrattuale, luglio 2007, eri assunta con un contratto di lavoro a tempo determinato, ti spetta la una tantum su base pro quota, proporzionando in diciottesimi i mesi lavorati da gennaio 2006 a luglio 2007, pertanto ritengo la cifra erogata non corretta, sempre se eri assunta al mese di luglio 2007.
Per il livello il contratto prevede per le cameriere ai piani il quinto livello.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Aprile 16th, 2008 at 11:48
Salve a tutti. Ho sottoscritto un contratto part time 20 ore settimanali come aiuto cuoco -CCNL Turismo- durata 7 mesi livello inquadramento 6S+8.
Vorrei sapere il significato di 6S+8; se avrò i contributi e se potrò fare la domanda per l’indennità di disoccupazione?
Grazie e saluti. Danilo
Aprile 17th, 2008 at 08:25
Ciao Roby,
contrattualmente non esiste una dicitura come riportata nel tuo contratto individuale, comunque la figura dell’aiuto cuoco normalmente è inquadrata al 5 livello se in assenza del primo cuoco provvede alla sua sostituzione.
I contributi previdenziali sono dovuti e proporzionati al tuo rapporto di lavoro part time; la disoccupazione ordinaria, alla fine del contratto a tempo determinato, ti spetta se hai i requisiti previsti per legge (12 mesi di lavoro negli ultimi 24 mesi e anzianità contributiva nel biennio precedente)
Comunque ti consiglio di rivolgerti alla sede della Filcams Cgil della tua Città per avere delle risposte ancora più dettagliate e per far vedere il tuo contratto di lavoro.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Aprile 19th, 2008 at 10:58
ciao Franco,
sono una lavoratrice part-time.è possibile che non avendo firmato la flessibilità, mi ritrovo spesso i turni diversi dai miei,(che sono fissi).
in questo caso,dovrei percepire la maggiorazione per cambio turno?
posso rifiutare il cambio turno?
grazie…
Aprile 20th, 2008 at 19:41
Salve a tutti,
è la prima volta che vi scrivo, volevo avere informazioni riguardo al mio contratto di lavoro appena firmato.
Sono stato assunto in un albergo 3 stelle a Pienza (SI) come addetto al ricevimento e alle colazioni.
Sono stato assunto con contratto a tempo determinato full time dal 15/04/08 al 14/07/08 con mansioni di cameriere sala e piani inquadrato al 4° livello del CCNL TUrismo Aziende Alberghiere con retribuzione lorda di 1252,69.
Volevo sapere se l’inquadramento e la retribuzione sono corrette e quanto dovrebbe essere la paga netta.
grazie
Alessandro
Aprile 20th, 2008 at 22:12
gentilissimo franco ,vorrei sapere se è vero che chi lavora stagionalmente ha diritto alla maggiorazione stagionale, e se si quanto spetta.ti faccio questa domanda perchè una mia amica che lavora in un albergo vicino dove lavoro io percepisce 50 euro in busta con la voce maggiorazione stagionale.ti saluto e grazie
Aprile 21st, 2008 at 10:42
Ciao Alessandro,
se il Contratto applicato è quello Turismo Confcommercio la retribuzione lorda spettante è di € 1290,33, per l’inquadramento, se le mansioni che svolgi sono quelle scritte, va bene.
Pertanto la retribuzione non è corretta, per questo ti consiglio di recarti presso le nostre sedi e visto che lavori a Pienza la sede più vicina è quella di Montepulciano, Via Fiorita 12, aperta tutti i giorni.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena.
Aprile 21st, 2008 at 10:46
Ciao Ernestina,
sì, non avendo firmato la flessibilità, puoi rifiutarti al cambio del turno, che è fisso avendo un contratto part time, per quanto riguarda le maggiorazioni riterrei giusto che ti venissero riconosciute.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Maggio 1st, 2008 at 12:10
Buongiorno,
sono impiegata al II’ livello c/o agenzia viaggi. Vorrei cononscere quella che dovrebbe essere la mia retribuzione base (minimo tabellare+contingenza). A me risulta essere pari ad eur.1458,17
Maggio 4th, 2008 at 00:06
volevo sapere se io ho lavorato dal 2004 in una agenzia di viaggi 3 livello e mi sono licenziata il 30 giugno 2007 ho diritto ad avere la tantum??grazie
federica
Maggio 4th, 2008 at 00:08
faccio un’altra richiesta ..in agenzia viaggi ero inquadrata 3 livello e mi sono appunto licenziata il 30giugno 2007 per seguire mia figlia poi qualche giorno fa’mi e’stato proposto di lavorare come addetta reception in un albergo 3 stelle part-time sabato domenica e linedi turni di 8 ore ma vogliono inquadrarmi come 6 livello..possono????? grazie fede
Maggio 5th, 2008 at 23:47
Ciao Tiziana, sì la cifra da te riportata è quella prevista dalle tabelle delle retribuzioni minime dei dipendenti del turismo 2 livello.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Maggio 5th, 2008 at 23:55
Ciao pitufo 73,
La una tantum sarà riconosciuta a tutto il personale in forza alla data del 26/07/07 (data di stipula del Contratto) per il servizio prestato nel corso del periodo 1 gennaio 2006 - 30 giugno 2007.
Ai lavoratori che non hanno prestato servizio per l’intero periodo verranno riconosciuti importi pro quota, in ragione di un diciottesimo per ogni mese intero di servizio prestato. Si considerano le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
I periodi di assenza dovuti a malattia, infortunio e congedo di maternità, sono da considerarsi utili agli effetti dell’erogazione una tantum.
Per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo nulla compete per la una tantum.
Per i lavoratori part-time l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Gli importi una tantum non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale compreso il t.f.r.
Per l’inquadramento al 6 livello come addetta reception è del tutto illegittimo e puoi vantare il diritto di essere inquadrata ad un livello consono alle mansioni svolte.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Maggio 7th, 2008 at 22:50
salve franco ,volevo chiederle la cortesia per quanto riguarda una tantum.avendo lavorato nel 2006 8 mesi, nel 2007 8 mesi,sempre nello stesso albergo con il 5°livello quanto dovevo percepire a luglio 2007 con il rinnovo di contratto avendo il minimo contrattuale di 652.00 euro e la contingenza di 522,00euro?e quest’anno che sono stata assunta a marzo nella paga di aprile dovevo trovarmi qualcosa?il consulente dell’azienda continua a dire che le 25.00 euro che mi hanno datto a luglio del 2007 sono la somma spettante.la ringrazio per la sua cortese attenzione.maura
Maggio 7th, 2008 at 23:08
Grazie mille.. un’altra cortesia: ho una bambina di 2 anni a carico per il 50% ma non riesco a capire quanto incida in busta paga..
grazie tiziana
Maggio 8th, 2008 at 18:10
Ciao Tiziana,
Per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, sono previste detrazioni teoriche che cambiano in relazione all’età, al numero ed al disagio e sono soggette anch’esse all’applicazione di una formula legata al reddito complessivo del dipendente.
La detrazione per figli è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato e non può essere liberamente ripartita come avveniva nel passato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori.
Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario l’importo dell’intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, della metà della stessa.
Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge.
IMPORTO TEORICO DELLE DETRAZIONI PER FIGLI:
• 800 euro; base per ogni figlio
• 100 euro; aumento per ogni figlio di età inferiore ai tre anni
• 220 euro; aumento per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, legge 104/1992
• 200 euro; aumento per ogni figlio dei contribuenti con più di tre figli a carico a partire dal primo.
Saluti
Franco Capaccioli, Segr.Gen. FILCAMS CGIL Siena
Maggio 8th, 2008 at 22:57
Ciao Maura,
La una Tantum ti è dovuta se eri in forza alla data del 26/07/07 (data di stipula del Contratto) per il servizio prestato nel corso del periodo 1 gennaio 2006 - 30 giugno 2007.
Se hai prestato servizio per l’intero periodo sopra citato la una tantum deve essere di € 350, altrimenti verranno riconosciuti importi pro quota, in ragione di un diciottesimo per ogni mese intero di servizio prestato. Si considerano le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Maggio 15th, 2008 at 15:24
Buongiorno Franco, cosa mi sa dire circa il fondo est?E’ un assicurazione sanitaria aggiuntiva per i dipendenti del settore del turismo. La nostra ditta ce la paga ma non ci aveva avvisato. Che tipo di visite mediche copre?
Maggio 29th, 2008 at 16:17
Salve Franco,
avrei bisogno di delucidazioni riguardo i giorni di malattia di un bambino minore di anni 3. Lavoro come dipendente a tempo indeterminato presso un tour operator e vorrei sapere cosa fare in caso di malattia: se porto il certificato del pediatra che attesta che il bambino ha avuto bisogno dell’assistenza materna per malattia, tale giorno come deve essere considerato? E’ un giorno di malattia o di ferie? Viene retribuito e se sì come? C’è un limite al numero di tali giorni? Inoltre vorrei sapere se l’azienda può rifiutare il suddetto certificato.
La ringrazio per la risposta.
Maggio 29th, 2008 at 18:27
Ciao Raffaella,
nel caso di malattia di un figlio minore di 3 anni la lavoratrice, con conseguente certificato del pediatra, ha diritto di potersi assentare dal posto di lavoro per il periodo di malattia del figlio.
Tale assenza è considerata non retribuita e non matura nessun istituto contrattuale (ferie, permessi, 13°, 14°, TFR, retribuzione ordinaria, contributi previdenziali). Pertanto i giorni di assenza per malattia del figlio minore di anni 3 sono considerati periodi di aspettativa non retribuita e l’Azienda non può rifiutare il certificato.
Saluti. Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Giugno 10th, 2008 at 19:41
Salve,
devo firmare un contratto per lavorare in un albergo, sono minorenne e è il mio primo anno di lavoro, farò la stagione da giugno a settembre. Sul contratto c’è scritto che sono inquadrato come Commis di Cucina 6° livello e vorrei sapere quanto sarà la busta paga per le 40 ore settimanali di contratto. E se devo fare degli straordinari? c’è un limite di ore? e quanto vengono retribuiti?
grazie mille
Daniele
Giugno 11th, 2008 at 23:16
Lavoro a Firenze, sono stato assunto in data 01/01/2001 e fino al 31/12/2007 sono stato inquadrato al 4° livello CCNL Turismo – Pubblici Esercizi con , paga base 684,29 e contingenza 524,94 - terzo elemento Euro 11,87
A gennaio ho ottenuto il passaggio al 3° livello con paga base Euro 843,11 e contingenza Euro 527,95 terzo elemento Euro 11,47.
L’importo della paga base da voi indicata sia con il vecchio che con il nuovo contratto è lievemente superiore ed con il passaggio al 3° livello l’importo del 3° elemento è variato, vorrei se ci sono motivi che giustificano questa, anche se minima, differenza.
Con la retribuzione di gennaio 2008 mi sono state corrisposte le seguenti somme in occasione del rinnovo contrattuale:
arretrati anno precedente : Euro 197,61
arretrati anno precedente: Euro 130,77
una tantum: Euro 160,00
A febbraio 2008:
una tantum: Euro 190,00
Volevo chiedere se le somme ricevute sono corrette perché da quanto ho letto nel vostro sito doveva essermi corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale:
- dal 01/04/2006 al 30/06/2006 di euro 6,18 (6,18 x 3 mesi)
- da 01/07/2006 al 30/06/2007 di Euro 10,31 (10,31 x 12 mesi)
la paga base doveva aumentare di 40 euro nei mesi da luglio 2007 a dicembre 2008.
Inoltre volevo sapere se a febbraio 2008 l’importo della una tantum doveva essere di euro 190,00 come previsto per il 4° livello al quale risultavo inquadrato a luglio 2007 oppure di euro 215,00 in quanto da gennaio sono inquadrato al 3° livello.
Grazie.
Giugno 12th, 2008 at 18:29
Ciao Mau,
sì, effettivamente gli importi da te descritti della paga base e contigenza non sono corretti, in quanto più bassi di pochi euro, e non ci possono essere giustificazioni a ciò, in quanto paga base e contigenza è uguale per tutto il territorio nazionale.
Per quanto riguarda una tantum e I.V.C confermo quanto da te riportato nella email.
Comunque ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil di Firenze in Via Borgo dei Greci 3.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Giugno 12th, 2008 at 18:46
Ciao Daniele,
la retribuzione lorda mensile per il sesto livello è di €1153,62. Il lavoro straordinario è consentito per un massimo di 260 ore annue e comunque deve essere di carattere eccezionale e richiesto per giustificato motivo, il lavoratore può non effettuare lo straordinario richiesto per giustificato motivo.
Lo straordinario è retribuito con le maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione. Straordinario: diurno, 30%; notturno, 60%; festivo, 40%.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Giugno 12th, 2008 at 21:02
Salve,
ringrazio per la risposta ricevuta ma mi rimane un dubbio:
A febbraio 2008 l’importo della una tantum doveva essere di euro 190,00 come previsto per il 4° livello al quale risultavo inquadrato a luglio 2007 oppure di euro 215,00 in quanto da gennaio sono inquadrato al 3° livello?
Grazie ancora.
Giugno 12th, 2008 at 22:34
gentilissimo franco buonasera volevo sapere se abbiamo diritto io e i miei colleghi che lavoriamo stagionalmente in un albergo a 4 stelle in saRDEGNA,DOVE C’E’ ANCHE IL RISTORANTE AD AVERE IL SERVIZIO MENSA ,VISTO CHE SIA NOI CHE LAVORIAMO AI PIANI E ANCHE TUTTI GLI ALTRI REPARTI CONTINUAMO A MANGIARE PANINI PORTATI DA CASA PERCHE IL NOSTRO DATORE DI LAVORO CONTINUA A DIRE CHE NON è OBBLIGATO A DARCI IL PASTO.SE è COSI ABBIAMO DIRITTO A UN RIMBORSO IN BUSTA PAGA? E SE INVECE ABBIAMO DIRITTO COME POSSIAMO FARGLIELO CAPIRE?SALUTI MAURA
Giugno 13th, 2008 at 18:25
Ciao Mau,
la quota della una tantum deve fare riferimento al periodo della carenza contrattuale, gennaio 2006 luglio 2007 pertanto il 4 livello.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Giugno 13th, 2008 at 18:30
Ciao Maura,
sì, sulla base di quanto previsto dal CCNL Turismo le Aziende devono prevedere alla somministrazione del vitto alle condizioni stabilite dallo stesso e cioè con un costo per i dipendenti di €0,70 per pranzo e €0,12 per la prima colazione.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Giugno 13th, 2008 at 22:44
buonasera,volevo chiederle se per quanto riguarda una tantum potevo avere delle conferme.lavoro stagionalmente 7 ‘8 mesi .nel 2006 ho lavorato 7 mesi nel 2007 8 mesi.calcolando 7:18per 160(sono al 5 livello)mi da’ 62 euro.per il 2007 e la seconda trance di febbraio 2008 (quest’anno sono in forza dal 1 marzo)che calcolo devo fare, e il primo sara’ esatto?nella busta di agosto del 2007 ho percepito 26 euro ,e in quella di ottobre quindi l’ultima di fine contratto 2007 ho percepito 31 euro.invece quest’anno niente ,puo’ chiarirmi un po’le idee.saluti carlo
Giugno 16th, 2008 at 23:58
Ciao Carlo,
il periodo di riferimento per la una tantum è quello che va dal 1 gennaio 2006 al mese di giugno 2007, esattamente 18 mesi. Pertanto devi considerare il periodo lavorato in questi 18 mesi e calcolare tanti diciottesimi per quanti mesi lavorati.
Comunque per un controllo più accurato ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua città.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Giugno 19th, 2008 at 11:50
Gentile Franco,
innanzitutto grazie per questo sito che è davvero molto utile.
Le scrivo per avere delucidazioni in merito a una cosa chiamata “elemento aggiuntivo” territoriale per cui lavorando a Venezia nel turismo avrei diritto in busta paga a una quota di circa 18 € al mese. Purtroppo la sede legale dell’azienda per cui lavoro è a Malta e non ne sa niente. Io ho saputo questa cosa da un commercialista che mi ha detto che non ha importanza la sede legale ma la sede dove lavori.. però non mi ha dato indicazioni su dove trovare questa cosa in modo da poter mandare all’azienda tutta la documentazione necessaria.. .. lei può essermi d’aiuto?Ho un contratto secondo livello a tempo indeterminato
Grazie mille.
Saluti,
Sara
Giugno 19th, 2008 at 12:25
Ciao Sara,
sì, effettivamente nella Provincia di Venezia esiste un Contratto Provinciale di Lavoro per tutti i dipendenti del settore Turismo.
Te ne invio una copia alla tua email, comunque ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil di Venezia che puoi trovare Via Ca’ Marcello, 10, Mestre.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Giugno 28th, 2008 at 08:36
Caro Franco, avrei un paio di domande sulla maggiorazione stagionale. 1)Si applica a tutti i contratti? sia essi a tempo indetrminato che determinato? 2) Il 35% in questione si calcola sulla base, su base + contingenza, o su base, contingenza ed eventuali straordinari? 3)Se una busta fosse sbagliata deve essere corretta o eventuali differenze vengono segnalate sulla busta successiva? 4) Laddove si preferisse non contestare una busta durante il periodo di lavoro, quanto tempo ha un dispendente dopo la cessazione del cotratto per effettuare controlli ed eventuali contestazioni? Ti ringrazio tanto
Eleonora - Lucca
Giugno 30th, 2008 at 18:09
Ciao Eleonora,
se la tua domanda si riferisce all’articolo del CCNL Turismo Capo III le risposte sono:
1) si applica solo ai contratti a tempo determinato oppure stagionali (non a quelli a tempo indeterminato)
2) la maggiorazione non è del 35%, ma fermo restando le condizioni di miglior favore in atto per effetto degli accordi integrativi provinciali, il personale dei pubblici esercizi avrà diritto alla retribuzione maggiorata del:
- 20% per ingaggio fino ad un mese;
- 15% per ingaggio fino a due mesi;
- 8% per ingaggio oltre i due mesi fino alla fine della stagione.
si calcola sulla retribuzione Paga Base, Contingenza, elementi territoriali, eventuali scatti.
3) verificato eventuali errori nella busta paga è oppurtuno chiederne fin dal mese successivo la correzione, comunque un dipendente può vantare i crediti retributivi all’azienda fino a cinque anni dalla fine del rapporto di lavoro.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Luglio 2nd, 2008 at 12:53
Caro Franco,
approfitto della gentilezza. La mia domanda non si riferisce ad alcunchè di scritto. Il mio commercialista mi ha detto che dal 15/06 al 15/09 arei avuto una maggiorazione del 35% sulla retribuzione giornaliera dovuta alla stagionalità, ma poi ha detto di non sapere niente di preciso, di informarmi da sola e lanciato il sasso ha ritirato la mano. In cerca di notizie più certe e circoscritte e in attesa della tua risposta ho sentito anche un consulente del lavoro e un ispettore dell’ufficio del lavoro. Nessuna delle persone che ho sentito mi ha detto la stessa cosa. Io lavoro come receptionist assunta al 3 livello in un hotel con apertura annuale a Lucca con contratto a termine dal 07/04 al 30/11. Tu sei in grado di dirmi esattamente cosa devo aspettarmi e il testo di riferimento in maniera da cercarlo su internet? Qualora tu lo avessi sotto mano lo potresti inviare per mail all’indirizzo che viene richiesto?
Ti ringrazio in ogni caso
Eleonora
Luglio 3rd, 2008 at 18:49
Ciao Eleonora,
forse il Commercialista ha fatto un pò di confusione, fra la pseudo indennità e la maggiorazione dovuta al personale part time che svolge lavoro suppletivo con la sottoscrizione delle clausole elastiche e flessibili, di cui ti allego testo del CCNL Turismo.
Clausole flessibili e clausole elastiche
1. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti stipulanti il presente c.c.n.l. potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part-time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
2. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. … e …
Art. …
1. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
2. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche.
3. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni.
Clausole flessibili
1. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
2. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
3. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili, verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione.
Art. …
Clausole elastiche
1. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.
2. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determinino un incremento duraturo della quantità della prestazione verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 31,5% (30% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Comunque rimane valido quanto già scritto nella precedente risposta in merito alle maggiorazioni per il lavoro stagionale.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Luglio 7th, 2008 at 16:58
Buongiorno Franco, da quando verrà applicata nel turismo la non tassazione degli straordinari?
Luglio 8th, 2008 at 18:05
Ciao Marta,
la norma è entrata in vigore dal 1 luglio 08 ed è valida fino alla fine dell’anno.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Luglio 11th, 2008 at 14:43
Buongiorno,
trovo molto interessante il vostro forum e gradirei porvi due domande.
1. lavoro come “commessa di sala (livello 6/s)” presso una catena di distribuzione pasti dal 2001 (part time 20 ore) e vorrei sapere se mi spetta la una tantum o l’indennità speciale mense (considerato che ancora non ho visto nulla in busta paga nè ad agosto 2007 - febbraio 2008 e nemmeno dal 01.01.2008 ad oggi).
2. cosa prevede di preciso il nuovo contratto riguardo alle festività (1° maggio, 2 giugno ecc) che non vengono lavorate? Come sono retribuite in busta paga)
ringrazio e porgo distinti saluti
Luglio 11th, 2008 at 18:49
Ciao Sabrina,
riguardo la prima domanda, essendo te dipendente di azienda della ristorazione è dovuta l’indennità speciale mense, ma questa doveva essere pagata partendo dal mese di gennaio 2008, quindi è opportuno che tu faccia una formale richiesta di pagamento attraverso la Filcams Cgil della tua Città.
La risposta alla seconda domanda è che nulla è cambiato rispetto al contratto precedente per le festività non lavorate.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Luglio 15th, 2008 at 16:00
Salve, vorrei chiedere delle spiegazioni riguardo la mia retribuzione.
Lavoro in un villaggio turistico in Sardegna, sono stata assunta il 10 Giugno a tempo determinato,il contratto scade il 30 Agosto, con livello 6° lavapiatti. Lavoro 6 giorni a settimana con riposo il venerdi e faccio 8 ore tutti i giorni cosi distribuite: 9,30-13,00 17,30-23,00. 30mn. pausa pranzo e 30mn.pausa cena. Nella busta paga di giugno sono stata retribuita con 680,00€ nette. Riporto:
Paga base 3,69831 Conting. 3,02620
sett.3 giorni 19 minimale19 giorni 18 lavorato 119,09 gg detrazioni 21.
retribuzione 6,72451 x119,09988 ore 800,89
magg. domenica 10% 119,086000 13,35
tratt vitto 35,70
quattordicesima 96,38
tot trattenute compreso vitto 231,44
Mi scuso per essermi dilungata ma a mio avviso prevedendo il c.c.n.l 6,40 ore giornaliere, non mi sono state retribuite le restanti straordinarie dato che lavoro per 8 ore.
La retribuzione di domenica è esatta maggiorata del 10%? Come posso fare in caso non retribuita esattamente a far valere i miei diritti dato che non è scritto da nessuna parte che lavoro 8 ore al giorno cosi come tutti i miei colleghi?
Da notare che nessuno si lamenta per paura di essere licenziati, mentre io ho fatto presente alla direzione e mi è stato risposto che non sapevano del mio orario….
Grazie per l’attenzione.
Luglio 15th, 2008 at 18:38
Ciao Paola,
la tua email è molto articolata e in alcune parti incompleta di dettagli per darti delle risposte certe, pertanto il mio consiglio è di prendere il tuo contratto di lavoro e le buste paga e rivolgerti alla sede della Filcams Cgil della tua Zona, in quanto rivolgendoti personalmente potrai avere sicuramente maggiori delucidazioni e un aiuto per come comportanti rispetto alle cose che riportavi nella email.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Luglio 19th, 2008 at 03:55
salve
Lavoro in un albergo come segretaria ric e cassa livello 3°. Vorrei sapere se lavorare un minimo di 8.45 ore al giorno senza pausa è giusto! Senza che tra l’altro ci venga pagato lo straordinario….Se si vede la direzione “rubare” praticamente dei soldi alla compagnia come si puo’denunciare la cosa senza che si subiscano ritorsioni come la perdita del posto?
Grazie in anticipo per i consigli che mi riserverete.
Luglio 21st, 2008 at 12:18
Ciao Marta,
lavorare oltre le sei ore consecutive senza pausa non è consentito dalla legge (Legge 66/03), pertanto potete fare una rivendicazione per regolarizzare la situazione rivolgendovi alla FILCAMS CGIL della vostra città.
Per quanto riguarda le ore di straordinario non retribuite, avete cinque anni di tempo per vantare tali crediti, naturalmente esibendo prove (cartellini e registri marca tempo) oppure testimonianze.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Luglio 28th, 2008 at 10:28
Gentile Sig.Franco,
mia moglie è dipendente a tempo indeterminato presso un tour operator. Per problemi familiari ha dovuto chiedere un part time, ma le è stata proposta una riduzione oraria. Non sapendo cosa comporti la riduzione oraria, vorrei chiederle delle spiegazioni al riguardo: 1)che differenza c’è tra part time e riduzione oraria per quanto riguarda elementi contrattuali, stipendio, contributi ecc? 2)i giorni di ferie e le ore di permesso come vengono maturati? 3) gli assegni familiari rimangono dello stesso importo o vengono decurtati in base alle ore lavorate? 4) conviene accettare la riduzione oraria al posto del part time e/o eventulamente il dipendente può non accettare tale condizione?
La ringrazio in anticipo.
Luglio 28th, 2008 at 23:38
Ciao Paolo,
il Part Time è un contratto di lavoro a tempo parziale (nel turismo minimo 16 ore settimanali) stipulato congiuntamente fra l’azienda e il dipendente, la riduzione oraria è una pratica non fattibile in quanto non prevista dalle norme contrattuali. La retribuzione e i contributi saranno commisurati in percentuale alle ore svolte (esempio 20 ore settimanali Part Time al 50% decurtazione dello stipendio e ecc… al 50%) le ferie maturano uguali al full time (26 giorni annui) se il part time è orizzontale (nel caso fosse verticale sono commisurate in base ai giorni lavorativi settimanali) i permessi maturano in percentuale al Part Time.
Gli assegni famigliari sono comunque corrisposti, non in base all’orario svolto, bensì in base al reddito del nucleo famigliare.
Comunque ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua Città per avere maggiori delucidazioni alle tue domande.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Luglio 29th, 2008 at 14:07
Gentile sig. Franco, lavoro in un’azienda di ristorazione e nel marzo scorso ho fatto richiesta di esenzione dai turni notturni perchè assisto mio fratello invalido al 100%(usufruisco a tale scopo anche ai 3 giorni di permesso legge104). La direzione della mia azienda ha respinto la mia richiesta poichè non mi considera lavoratore notturno in quanto i miei turni finiscono solo all’1, le 2 o le 3 di notte e non rientro in questa categoria. Ci sono colleghi e colleghe che per assistere figli piccoli(fino a tre anni) invece godono dell’esenzione nonostante la loro situazione sia regolata come la mia dall’art. 53 del marzo 2001. Perchè loro sono considerati lavoratori notturni ed io no? Sono da solo a occuparmi di mio fratello e lavorare fino a tarda notte implica il dover pagare una badante fino al mattino dopo, perchè giustamente non posso mandarla via quando rincaso.
La ringrazio e la saluto
La ringrazio anticipatamente
Luglio 29th, 2008 at 15:44
gentile sig. Franco, chiedo scusa anticipatamente se la disturbo ma avrei delle domande da porle:
premetto che lavoro in un albergo a taormina(sicilia)e sono stagionale per 6 mesi l’anno(maggio-ottobre)(qualifica:chef de rang)(contratto collettivo nazionale applicato:turismo [1]).
1)ho notato che nelle 2 buste paghe che ho ricevuto(maggio e giugno) manca il pagamento dei permessi,i permessi che non sono fruiti non devono essere pagati?
2) a differenza degli altri anni nel mese di giugno è pagata solo una festività soppressa anzichè due.
3)mi può spiegare che cos’è “una tantum” visto che fra l’anno scorso e quest’anno non vi è nemmeno l’ombra nelle buste paghe che ho ricevuto?
4) è possibile che le spese vitto e alloggio sono passate da € 6,71 di ottobre 2006 a € 13 di maggio 2007 e poi a € 18,20 da agosto 2007 a tutt’oggi?
certo di un Suo Cortese riscontro porgo
cordiali saluti
Luglio 29th, 2008 at 23:21
Ciao Filippo,
io penso che la tua situazione dovrebbe essere risolta anche senza considerare le norme…, comunque:
La normativa vigente prevede che lavoratori che “abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104″ non possano essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno.
Comunque ti riporto quanto sono riuscito a trovare sulla materia:
Lavoro notturno e parenti di persone con disabilità.
Lo svolgimento del lavoro notturno è stato oggetto di numerosi interventi legislativi. La Legge 9 dicembre 1977, n. 903, prevedeva alcune forme di tutela nei confronti delle lavoratrici in stato di gravidanza, le quali, già allora, non potevano venire impiegate nel lavoro notturno.
Successivamente l’articolo 17 della Legge 5 febbraio 1999, n. 25, ha introdotto ulteriori novità a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori che debbano assistere figli o familiari.
Queste indicazioni, poi riprese anche dal “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 53), indicano con chiarezza quali sono i lavoratori che non possono obbligatoriamente essere adibiti al lavoro notturno.
La prima categoria interessata dall’agevolazione sono le lavoratrici madri di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, i padri conviventi con le stesse.
La seconda categoria è quella della lavoratrice o del lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
Con queste due indicazioni il Legislatore ha voluto riconoscere la prevalenza dell’assistenza ai figli rispetto all’organizzazione del lavoro.
Lavoratori e familiari disabili.
La normativa vigente prevede anche una terza categoria che non può essere obbligatoriamente adibita al lavoro notturno. Si tratta dei lavoratori che “abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104″.
Da un’analisi letterale della norma si può notare che non viene richiesto di dimostrare la connotazione di gravità, ma semplicemente la presenza di un handicap.
La norma invece è piuttosto generica nella locuzione “a proprio carico”. È improbabile ed insostenibile che il Legislatore abbia voluto intendere “a carico fiscale”. È molto più verosimile invece che abbia voluto indicare, riferendosi a potenziali situazioni di necessità familiari, una responsabilità di tipo assistenziale.
Peraltro la norma non propone nemmeno la formula dell’esclusività e della continuità dell’assistenza, utilizzata come condizione per la concessione, in alcune fattispecie, dei permessi e congedi retribuiti per l’assistenza alle persone con handicap.
Nessuna circolare o indicazione normativa successiva forniscono interpretazioni di sorta.
Quando inizia la notte.
Che cosa si intende per lavoro notturno? Per rispondere in modo aggiornato è necessario fare riferimento al Decreto Legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003 (in attuazione della Direttiva comunitaria n. 34 del 2000), disposizione molto importante perché fissa nuove regole per l’orario di lavoro nel settore pubblico e privato. Peraltro questo decreto conferma le limitazioni al lavoro notturno di cui abbiamo parlato sopra. È in questa norma che troviamo le definizioni che ci servono.
Viene considerato “periodo notturno” l’arco di tempo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (ad esempio i turni dalle 22 alle 6).
Viene considerato “lavoratore notturno” qualsiasi lavoratore che svolga almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero durante il periodo notturno. E questo vale in generale.
Inoltre può essere considerato lavoratore notturno anche chi svolge, nell’arco dell’anno, almeno una parte del proprio orario di lavoro durante il periodo notturno, secondo le norme definite dai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno.
Nel caso ricorra una di queste fattispecie, il lavoratore che dimostri di avere a carico (con i problemi interpretativi che dicevamo) una persona con handicap non è obbligato a prestare lavoro notturno e l’azienda deve conseguentemente adeguare turni e orario dell’interessato.
Ti consiglio comunqe di rivolgerti alle sede CGIL a te più vicina.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Luglio 29th, 2008 at 23:38
Ciao Dario,
1) Sì, i permessi non usufruiti alla fine del rapporto di lavoro devono essere retribuiti, così come le ferie non usufruite, nel tuo caso dovrebbero essere circa 78 ore di permesso e 13 giorni di ferie;
2) In caso di coincidenza di una festività con la domenica in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione.
Al lavoratore chiamato a prestare servizio i giorni 2.6 e/o 4.11, oltre al trattamento economico mensile, spetta la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate senza alcuna maggiorazione, o, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo.
3) A partire dal 1 agosto 2007 il costo carico dipendenti è di €0,12 giornaliere per la prima colazione €0,70 giornaliere per il pranzo oppure cena €0,75 giornaliere per il pernottamento, quindi basta sommare le volte che hai pranzato o pernottato e avrai la somma che devi corrispondere.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena.
Luglio 31st, 2008 at 18:46
Buonasera Franco,
vorrei sapere quanto è la maggiorazione per il lavoro domenicale e dei giorni festivi nel settore turismo per quanto riguarda la provincia di firenze o dove posso andare per controllarla.
Grazie Francesca
Agosto 1st, 2008 at 20:20
Ti ringrazio Franco per le tue informazioni, ma il problema che non riesco a risolvere è che, se la legge che tutela giustamente le madri per l’esenzione dal lavoro notturno è la stessa che tutela chi assista un disabile, perchè a parità di turnazione lavorativa, le madri vengono considerate lavoratrici notturne ed io no? Ossia, se anche per loro la “parte notturna” è di solo 1-2-3 ore oltre la mezzanotte, come mai godono dei benefici di questa legge senza problemi, mentre essendo io “solo” un fratello di disabile non ne posso godere. Forse esiste una norma che non conosco che garantisce questo diritto alle mamme a prescindere dalla definizione legislativa di lavoro notturno?
Ti ringrazio ancora
Filippo
Agosto 3rd, 2008 at 12:50
gentile sig. Franco
il periodo di carenza contrattuale va dal 1/1/06 al 30/6/06, visto che io non ho lavorato per tutto il tempo ma purtoppo ho un contratto stagionale, ho lavorato nel 2006 da maggio a ottobre e nello stesso periodo nel 2007.
A quanto ammonta la “una tantum” per questo periodo?
perchè ho percepito nella busta paga di agosto 2007 17,78 €?
cosa dovrei fare nel caso in cui dovrei recuperare questi soldi?
qual’è l’organi che controlla i commercialisti?
Agosto 3rd, 2008 at 12:52
aggiungo che il mio livello è il quarto e che lavoro in provincia di messina con ccnl turismo é[1]
Agosto 4th, 2008 at 08:34
Ciao Francesca,
per controllare le tue buste paga e se ti hanno retribuito correttamente le festività e le domeniche (contratto nazionale prevede una maggiorazione del 20%), puoi rivolgerti alla Filcams Cgil di Firenze presso la Camera del Lavoro in Borgo dei Greci.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Agosto 4th, 2008 at 08:38
Ciao Filippo,
in considerazione della posizione intrapresa dall’azienda, riguardo alla richiesta di poter essere esentato dal lavoro nelle ore di notte, ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua Città e insieme all’Ufficio Vertenze verificare come muoversi nei confronti della stessa.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Agosto 4th, 2008 at 10:25
Ciao Dario,
la vacanza contrattuale è dal 01.01.06 al 30.06.07, la una tantum ti è dovuta se alla data della firma del rinnovo contrattuale,luglio 2007.
Quindi in base alle cose riportate nella tua mail a te spetta 3/18 di una tantum, pari a €58,33.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Agosto 12th, 2008 at 13:47
Sono una dipendente di una azienda di ristorazione con bar, lavoro presso il bar part-time come sesto livello volevo sapere se devo fare cassa e se posso fare la chiusura del locale compresa chiusura fiscale(cassa).
Ringrazio anticipatamente Simonetta
Agosto 14th, 2008 at 13:46
Gentile Franco Capaccioli,
ho lavorato quest’anno per la prima volta come stagionale part-time in un villaggio turistico come cameriera ai piani da metà giugno a tutto luglio senza rinnovo del contratto a causa della malattia che ho fatto a luglio, in tutto 15 giorni (3 poi 2 e poi 10 giorni). Credo che abbiano sbagliato pagandomi i giorni di malattia, o forse sono io che non ho capito bene che criterio viene usato, ed in particolare cosa sono le ‘carenze’, e poi la malattia è accompagnata da varie voci come integrazione, indennità, detrazione… e comunque le detrazioni sono parecchio superiori alle indennità. Sarebbe così gentile da illuminarmi in proposito?
Inoltre mi hanno addebitato il camice da lavoro che invece ho restituito integro!
La ringrazio anticipatamente.
Manuela
Settembre 2nd, 2008 at 12:36
Buongiorno,
vorrei alcune delucidazioni:
sono impiegata presso un t.o. a milano da 6 anni a tempo indeterminato 2° livello, sono stata 2 anni in maternità perchè ho avuto 2 figli nati a distanza di 14 mesi l’uno dall’altro, non ho chiaro questo:
- sulla busta paga ho il livello 2 B ( a cosa corrisponde? dove posso trovare la nuova divisione dei livelli con relative mansioni e superminimi?)
- ho una detrazione al 50% con mio marito lavoratore dipendente anche lui di Euro 57.11 cumulativa per entrambi i figli… non è un po’ poco?
Grazie e saluti
Settembre 3rd, 2008 at 09:33
Ciao Valeria,
per darti una risposta sul problema dell’inquadramento dovresti essere più precisa in merito a quale contratto è applicato nella tua struttura: Turismo Confcommercio oppure Turismo Confindustria. Per quanto riguarda le detrazioni dei figli, ritengo che sia corretto, però ti consiglio di prendere le buste paga e rivolgerti presso la FILCAMS CGIL della tua zona per un controllo più preciso.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Settembre 9th, 2008 at 15:20
Buongiorno,desidererei sapere se anche nel nuovo contratto la maggiorazione per lavoro domenicale è rimasta al 10% e il lavoro festivo al 20%. Grazie.
Settembre 9th, 2008 at 22:33
Ciao Elisa,
le maggiorazioni Domenicali e Festive sono rimaste uguali al precedente contratto.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Settembre 15th, 2008 at 18:06
Salve,sono stato assunto il 22-12-2006 con un contratto a tempo indeterminato in un call center con la mansione “operatore booking” con il 6 livello del CNNL del terziario,visto che il servizio che gestisco è per un tour operator.Volevo chiedervi se è giusto il 6 livello o se avrei diritto al 4?
Settembre 16th, 2008 at 18:55
Ciao Salvatore,
sì, effettivamente il livello non è quello appropriato, anche perché penso che venga richiesta la conoscenza di lingue straniere. Comunque ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua zona.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Settembre 18th, 2008 at 18:03
Buongiorno io lavoro part time in una tavola calda- pizzeria e per questo mi applicano il contratto dei pubblici esercizi ma non sono ancora riuscita a capire se il mio datore mi deve obbligatoriamente somministrare il pasto o i pasti giornaliero oppure no.. abbiamo più volte discusso. Ho visto il contratto e l’unico posto dove lo specifica è in un Allegato mi pare D2 (però c’è scritto per i pubblici esercizi del 21 ottobre 1973) e no nel contratto dove dice che il datore deve provvedere a 2 pasti giornalieri.
mi può gentilmente dare il suo parere? grazie tante Simona
Settembre 19th, 2008 at 06:03
Buongiorno, io mi ritrovo in una situazione mista tra le tante che ho letto e vorrei esprimere alcune perplessità: a Ottobre del 2005 ho lasciato un impiego di segr.ricev. 3° liv. (dopo 6 anni) causa trasferimento. Ho trovato un nuovo impiego stagionale apr06-set06 sempre 3° liv. (stagionale) da genn. 07 ad oggi sono stata assunta in un nuovo albergo come segr. ricev. 4° liv.con contratto a termine in scadenza a sett. 07 successivamente rinnovato di un anno e quindi nuovamente in scadenza al 30/9/08. Mi è già stato comunicato che verrò “licenziata” e riassunta sempre come 4° liv e sempre con contratto a termine per un anno. Ho + volte chiesto il 3° liv. ma non vogliono assolutamente darmelo xkè chi è entrato prima di me continua ad essere di 4° (e con 3 anni di contratti a termine rinnovati)
Inoltre ho un contratto di 40 ore ma nel periodo invernale mi fanno lavorare 33 ore e mi scalano la rimanenza da ferie e permessi. L’alternativa è un stipendio da fame. Volevo anche segnalare che facciamo turni di 7 ore al giorno ma non ci è consentito fare la pausa dicono che non sono obbligati da contratto ed in busta paga non compare nulla….. Ora avrei alcune domandine da farle:
1) possono continuare con questi contratti a termine all’infinito magari cambiando la ragione sociale ove possibile? (In questo caso non ci sono gli scatti di anzianità che avevo ogni 2 anni giusto?)
2) E’ normale non avere una pausa? Gli ho anche detto che portavo da casa ma la risposta è stata no.
3)possono continuare a tenermi di 4°liv. dopo 6 anni 1/2 di 3° liv. (anche se in alberghi diversi?)
4) Avendo lavorato da apr a sett 06 in un altro hotel mi spetta l’una tantum? Da chi dovrebbe essere corrisposta l’attuale o il precedente? ed in quale misura?
5) Infine le pongo l’ultima domanda che penso sia un pò di tutti quelli che le scrivono: come si fa a fare valere i propri diritti senza perdere il posto di lavoro? In fondo i contratti a termine avranno una loro ragione di esistere no? Sicuramente non va a favore dei dipendenti (come i vecchi contratti di formazione lavoro)
Mi scuso per il lungo elenco e lo sfogo ma sono un pò delusa nel vedere come funzionano le cose dopo il mio trasferimento. Purtroppo non ci sono molte alternative di lavoro continuativo annuale ma solo stagionale.
Grazie per l’attenzione e le sue risposte.
Settembre 21st, 2008 at 21:05
Ciao Rosa,
io penso che sia giunto il momento che tu faccia valere i tuoi diritti, in quanto le cose che te denunci sono tutte molto gravi e comunque non puoi continuamente lavorare sotto ricatto del contratto a termine, pertanto il consiglio che posso darti è di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua zona intanto per avere un sostegno al tuo stato di disagio lavorativo e per iniziare un percorso che faccia valere i tuoi diritti, compreso la una tantum non pagata.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Settembre 21st, 2008 at 21:10
Ciao Simona,
si, il tuo datore di lavoro deve obbligatoriamente somministrarti i pasti come stabilito dall’allegato da te citato.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Settembre 28th, 2008 at 23:19
Ringrazio molto per l’attenzione, vorrei aggiungere una domandina: gli stipendi vengono pagati sempre tra il 12 ed il 15 del mese. E’ corretto? Mi era sembrato da contratto che la paga dovrebbe essere corrisposta entro il 5 del mese successivo con una tolleranza di 5 gg. (quindi il 10 di ogni mese) e in tal caso bisognerebbe corrispondere un anticipo dell’80% del totale dello stipendio. Come dovrebbe essere realmente? Ancora grazie per le sue risposte. Rosa
Ottobre 1st, 2008 at 18:17
Ciao Rosa,
questo è quanto prevede il CCNL Turismo;
La retribuzione sarà pagata al personale secondo le consuetudini locali ed in ogni caso non più tardi della fine del mese con una tolleranza massima di 6 giorni.
Quando ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione dell’amministrazione lo impediscano, deve essere corrisposto entro il termine sopra indicato un acconto pari al 90% della retribuzione presuntivamente dovuta con conguaglio nei 10 giorni successivi.
Ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n. 4, le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo di buste paga, nelle quali dovrà essere indicato il periodo di lavoro cui la retribuzione stessa si riferisce, il relativo importo, la misura e l’importo del lavoro straordinario e tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella busta paga. Dovranno parimenti essere elencate distintamente tutte le ritenute effettuate.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Ottobre 1st, 2008 at 22:46
Salve,
mi risulta che, per i dipendenti contratto turismo pubblici esercizi, il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore annuali.
Quali sono le conseguenze per il dipendente e per il datore di lavoro nel caso in cui si superi tale limite annuo?
Grazie.
Ottobre 2nd, 2008 at 18:25
Ciao Mau,
sì, effettivamente sono max 260 ore annue, le conseguenze per il lavoratore non esistono, per l’Azienda un verbale di contestazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro, sempre che qualche lavoratore faccia formale denuncia all’Ispettorato del Lavoro.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Ottobre 7th, 2008 at 17:06
vorrei sapere quant’è lo stipendio di un apprendista cuoco di 4 livello. grazie
Ottobre 7th, 2008 at 18:53
Ciao Luca,
questa è la retribuzione lorda di un apprendista 4 livello €1060,8 , chiaramente questa è in riferimento al mese corrente e nel caso che inizia adesso il rapporto di apprendistato e comunque per 12 mesi la retribuzione rimane all’80% di quella di un lavoratore professionalizzato.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Ottobre 9th, 2008 at 20:02
ciao sono vincenzo vorrei sapere con esattezza quanto mi spetta di diritto in busta paga netto sono un barista che da 10 anni ho il 2°livello . la tantun quando viene applicata? il vivello rimane sepre quello? c’e stato qualche aumento di recente? grazie di tutto
Ottobre 14th, 2008 at 19:24
buonasera,
volevo una delucidazione sul terzo livello! attualmente ho un contratto a tempo inderteminato al 4 livello… fra sei mesi di prova (apparte il fatto che mi sembra esagerato il tempo di prova!!)
diventero’ responsabile al 3 livello…se attualmente prendo sui 1015 € netti al mese quanto si alzera’ la mia paga approssimativamente??
grazie
Ottobre 14th, 2008 at 23:04
Ciao Vincenzo,
come spesso rispondo a tutti coloro che fanno questo tipo di domanda “non è possibile determinare un netto generico di una retribuzione” in quanto esistono troppe variabili.
La una tantum normalmente viene erogata al rinnovo di un CCNL per recuperare il tempo trascorso dalla scadenza al rinnovo dello stesso.
Il rinnovo del CCNL Turismo è avvenuto a luglio 2007 l’ultimo aumento mensile risale a luglio 2008.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Ottobre 14th, 2008 at 23:07
Ciao Daniela,
la retribuzione lorda mensile di un terzo livello al mese di luglio 2008 è di €1401,73, per il resto vale quanto detto nel commento precedente.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Ottobre 24th, 2008 at 15:38
Buon giorno, avrei bisogno di un’informazione.
PREMESSA
Un anno fa ho avuto un aumento come superminimo in busta paga per il ruolo da me svolto come shift Leader (capo turno) al front office in albergo. Il tutto mi è stato confermato mediante lettera da me controfirmata dove mi veniva elencato l’aumento (superminimo)accordato per il ruolo da me svolto come shift leader.
Qualora cambiassi reparto in albergo, senza più svolgere la mansione di shift leader al ricevimento, possono togliermelo il superminimo?
Grazie attendo vs. news.
Ottobre 27th, 2008 at 09:54
Ciao ,volevo un informazione riguardante le mansioni lavorative. Ho un contratto come cuoco quarto livello,la mia azienda vuole darmi lo spezzato per coprire il turno serale,eliminare la ragazza lavapiatti e farmi lavare pentole ,posate ecc..può fare tutto questo? Premetto che non vi è stato nessun calo nelle presenze pasti e che è una struttura per disabili con utenza fissa di 70 persone che mangiano su due turni serali.grazie mille aspetto vostre notizie al più presto.
Ottobre 29th, 2008 at 01:01
buonasera volevo chiederle se per quanto riguarda la malattia siano cambiati gli orari in cui puo’ presentarsi il medico fiscale,grazie
Ottobre 29th, 2008 at 09:59
Ciao Francesco,
se tale cifra corrisponde al ruolo che svolgi sì, comunque verifica come è specificata in busta paga.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Ottobre 29th, 2008 at 10:00
Ciao Giampi,
non possono farti svolgere mansioni non attinenti al tuo livello e inquadramento, pertanto puoi sicuramente rifiutarti a tutto ciò.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Ottobre 29th, 2008 at 10:38
Per Carlo,
no, non è cambiato niente, sempre la fascia 10/12 e 17/19.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Novembre 27th, 2008 at 09:15
ciao! ho scoperto questo sito utilissimo. ieri ho firmato un contratto di lav a tempo determinato per 6 mesi, 5^ livello come cameriera di sala, part-time 24 ore ( in realta’ ne faccio almeno 35.. ) . Che retribuzione mi spetta? grazie
Novembre 27th, 2008 at 20:35
ciao!abito in liguria e devo prendere una decisione sul prossimo lavoro che dovrei fare……
la proposta e: cuoca al 5 livello,con contratto partime,con assunzione a tempo determinato,3 mesi.
E possibile sapere gentilmente,a quanto ammonterebbe lo stipendio per un cotratto simile ?
i proprietari dicono circa 700 euro presumo io al netto,perche mi sono dimenticata di chiedere.
e quanto per un contratto con assunzione a tempo indeterminato con 14 mensilita?
premetto che sono appena stata diciamo(promossa) a cuoca,prima avevo la qualifica di aiuto cuoca.
ringrazio anticipatamente per una risposta
elsa
Dicembre 1st, 2008 at 17:48
Ciao,
attualmente ho un contratto di apprendista come addetto ai servizi turistici in un Tour Operator. Il contratto scade nel 2010, ma con la crisi che c’è ho già sentito dire più volte al mio datore di lavoro che mi sta facendo un favore udite udite che mi fa lavorare, perché con il contratto che ho mi potrebbe licenziare quando vuole.
Vorrei sapere se è normale che abbia questo atteggiamento e soprattutto se è nelle sue facolt
Grazie
Dicembre 1st, 2008 at 19:50
Per Elena commento 162,
la tua retribuzione lorda mensile con un PT al 60% dovrà essere di €744,27.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Dicembre 1st, 2008 at 19:53
Per Elsa commento 163,
per darti una risposta dovresti dirmi di quanto è il Part Time, comunque un Full Time 5 livello prende come retribuzione lorda mensile € 1240,45.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Dicembre 1st, 2008 at 19:56
Per Antonio commento 164,
No, non può comunque licenziarti (salvo che non chiuda l’Azienda) pena il pagamento di tutto il periodo mancante del rapporto di apprendistato.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Dicembre 2nd, 2008 at 10:50
Grazie Franco per la risposta.
A quanto ti avevo detto si è aggiunta un novità dell’ultim’ora. Il datore di lavoro proprio stamane mi ha comunicato il distacco dall’azienda, ovvero si tratta di uno spostamento di settore. Attualmente lavoro presso il settore di una loro società e, in pratica sono stato girato in prestito ad un’altra società che si occupa di altri servizi a terra. Tutto ciò fino al 31 Marzo 2009. Mi hanno fatto firmare una carta che non so quanto valore legale abbia. Ciò comporterà un cambiamento nei turni di lavoro, dato che attualmente ho liberi il sabato e la domenica + tutti i festivi, mentre poi sarò soggetto a turnazione e i riposi capiteranno in maniera casuale.
Non avendo avuto alcun preavviso preventivo, ma solo la comunicazione volevo chiederti come posso agire in questa situazione e fino a che punto posso oppormi.
Ti ringrazio in anticipo
Dicembre 3rd, 2008 at 12:36
Buongiorno Franco,
lavoro da sei anni in un Hotel 3 stelle di Firenze come segretario di ricevimento terzo livello a tempo indeterminato.
Vista l’attuale situazione economica , dal prossimo primo gennaio non verrà rinnovato il contratto ad uno di noi con contratto a tempo determinato.Dovrò quindi fare un passo indietro,tornando a fare alcune notti e scordandomi qualsiasi festività e tutte le domeniche.
E’ tutto questo perfettamente legale?
Dicembre 4th, 2008 at 16:31
Grazie mille per la risposta Franco!!!
In realta’ il contratto alla fine mi e’ stato fatto per 3 mesi ( il titolare dice per un errore del commercialista ma secondo me mi stanno prendendo in giro alla grande..) . Il mio periodo di prova e’ stato piu’ di un mese ( dal 27 ottobre al 30 novembre, in nero….). Sto chiedendo i soldi da qualche giorno ma non vedo niente..Come mi comporto? Penso di dargli tempo altri 2 giorni al max e poi mi rivolgero’ alla cgil della mia citta’ (ferrara). In questo caaso posso andare via senza preavviso? Sono stanca di essere sfruttata dai titolari, ne approfittano perche’ sanno che la gente ha bisogno di lavorare
. Scusa per lo sfogo e grazie
Dicembre 4th, 2008 at 23:28
Per Antonio commento 168,
in gergo tecnico si chiama comando o distacco, questo è possibile ma comunque con il consenso del dipendente e con un preavviso di almeno 30 giorni.
Il mio consiglio è di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua città per verificare con loro la regolarità di tutto ciò e agire di conseguenza.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Dicembre 4th, 2008 at 23:30
Per Marco commento 169,
se nel tuo contratto è previsto che tua sia turnante si, altrimenti puoi contestare la richiesta.
Comunque puoi rivolgerti alla Filcams di Firenze in via Borgo dei Greci 3.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Dicembre 4th, 2008 at 23:36
Per Elena commento 170,
per andare via con un contratto a tempo determinato devono esserci i presupposti di giusta causa, tipo mancata retribuzione, mancato rispetto dell’orario di lavoro. In assenza di ciò, potrebbero chiederti i danni per il mancato rispetto contrattuale, comunque puoi sempre denunciare il periodo di rapporto a nero e lo puoi fare attraverso la Filcams di Ferrara.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Dicembre 8th, 2008 at 15:26
il festivo non lavorato può valere come riposo settimanale o ho diritto comunque al recupero?
grazie
Dicembre 11th, 2008 at 23:46
Per Massimo commento 174,
assolutamente no, il riposo è comunque un diritto e il festivo non lavorato non lo può sostituire, devi recuperare quel riposo non fatto.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Dicembre 31st, 2008 at 20:09
Buon pomeriggio franco,
lavoro da piu’ di 12 anni presso un albergo aperto tutto l’anno, ho fatto sempre il turnante alla reception 8 ore consecutive e due giorni di riposo settimanale.
La direzione ora vorrebbe modificare l’orario in 6,4 ore per 6 giorni.
Secondo lei, sono obbligato a cambiare l’orario o posso rifiutarmi?
la ringrazio ancora
Gennaio 7th, 2009 at 16:29
Per Fraser commento 176,
effettivamente l’azienda può cambiare l’orario, ma nel tuo caso peggiora, non solo la tua situazione personale, ma anche l’organizzazione del servizio. In quanto un turno ruotato con un solo giorno di riposo settimanale impedisce qualsiasi variazione del turno lavorativo e pertanto a fronte di malattie e ferie diviene ingestibile.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Gennaio 14th, 2009 at 00:01
quale e’la retribuzione chef de rang 4 livello ?e o diritto al pasto ..?
Gennaio 15th, 2009 at 00:04
Per Luciano commento 178,
euro 1322,69, il pasto è dovuto pagando un piccolo contributo.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Gennaio 17th, 2009 at 01:31
Posso licenziarmi senza preavviso , non ho ancora firmato il contratto ,sono stato assunto 12 giorni fa’.
Gennaio 19th, 2009 at 23:48
Per Luciano commento 180,
se sei nel periodo di prova sì.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Gennaio 22nd, 2009 at 19:25
buona sera,volevo sapere da voi qualche informazione relative al mio contratto.io sono assunta con cameriera di sala 4°livello a tempo indeterminato(premetto che ho già fatto l’apprendistato sempre in questo ristorante e ho già ricevuto uno scatto di anzianità,sono assunta dal 2002).
vorrei sapere:
a-lo stipendio che dovrei percepire mensilmente
b-se il datore di lavoro,in caso di poco lavoro può dirmi di andare a casa(scalandomi le ore rimanenti dai permessi che ho accumulati)
c-se la mutua,inferiore ai 3 giorni(precisamente di 2,con foglio medico)è pagata.
grazie mille aspetto una vostra risposta.saluti simona
Gennaio 22nd, 2009 at 23:45
Per Simona commento 181,
la retribuzione lorda mensile di un 4 livello è di €1322,69.
I permessi in parte possono essere utilizzati per periodi di minore lavoro ma sempre concordati fra l’azienda e il dipendente.
La malattia inferiore ai tre giorni nel settore dei pubblici esercizi non è retribuita.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Gennaio 23rd, 2009 at 17:15
grazie mille per la sua disponibilità e gentilezza.
ovviamente immagino che la rettribuzione lorda,lavorando tutti i festivi e festività(tranne il 25dic sera)cambi vero?io ho un giorno solo di festa a settimana che è il lunedi.il ristorante non ha il giorno di chiusura settimanale.
vi ringrazio e scusate per le troppe domande.simona
Gennaio 23rd, 2009 at 23:42
Per Simona commento 184,
si, quella è la cifra lorda solamente della paga base e contingenza, eventuali straordinari festività ecc… determineranno un lordo più alto.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Gennaio 29th, 2009 at 09:40
Buon giorno.
Lavoro in un Albergo di Torino al Ricevimento.
Ci stanno chiedendo di “spezzare” i nostri permessi retribuiti. Nel senso che, secondo le necessità dell’Albergo, ci obbligano a prendere 3 o 4 ore di permesso e a lavorarne 4 o 5. E’ regolare? Che dire dei buoni pasto in questi casi?
Possiamo a nostra volta chiedere quando ci serve un permesso di 3 o 4 ore?
Grazie e cordiali saluti
Gennaio 30th, 2009 at 00:00
Per Tiziana commento 186,
questo è quanto stabilisce il contratto nazionale:
RIDUZIONE DELL’ORARIO
Articolo 100
(1) Ferma restando la durata dell’orario settimanale normale prevista dall’articolo 97, viene concordata una riduzione dell’orario annuale per Alberghi, Pubblici Esercizi, Campeggi, Alberghi diurni ed Agenzie di Viaggi pari a 104 ore.
(2) Per gli Stabilimenti Balneari la riduzione dell’orario annuale sarà, invece pari a 108 ore.
(3) Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 (e con esclusione quindi della festività dell’Epifania reintrodotta con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792) e delle 24 ore di cui al secondo comma dell’articolo 52 del CCNL 8 luglio 1982.
(4) Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell’azienda.
(5) Salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, lettera m) e comma 5, lettera i), in presenza di particolari esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a trentadue ore annuali, previa programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori ad un’ora, né, comunque, utilizzati per frazioni di ora.
(6) Gli eventuali trattamenti in atto non previsti dal CCNL 10 aprile 1979 in materia di riduzione, permessi e ferie, si intendono assorbiti fino a concorrenza dai permessi di cui al terzo comma, eccezion fatta per le eventuali riduzioni o permessi concessi a fronte di posizioni di lavoro gravose o nocive.
(7) I permessi non goduti entro l’anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti, con le medesime modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno seguente.
(8) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al presente articolo, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 224 e 280.
(9) I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.
(10) Il pagamento dei permessi non goduti entro l’anno di maturazione al personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio avverrà secondo quanto previsto nella parte speciale del presente Contratto.
RIPARTIZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
Articolo 101
(1) La ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero è fissata per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Febbraio 1st, 2009 at 15:18
Buongiorno,vorrei gentilmente porgli una domanda,
un lavoratore notturno ipotesi il portiere di notte che svolge un orario tra le ore 24 e le ore 8 la maggiorazione del 12% gli spetta per tutte le ore lavorate o solo una parte.e’ vero che esiste una sentenza che stabilisce che la maggiorazione del 12% debba essere corrisposte anche su tredicesima e quattordicesima,se e’ vero si paga sulle 172 ore del mensilizzato?
grazie cordiali saluti
Febbraio 3rd, 2009 at 00:14
Per Micky/Michele commento 188,
per il personale degli alberghi con qualifica di portiere di notte deve essere comunque al terzo livello e con la maggiorazione del 12% per le ore fatte dalle ore 23 alle 6 della mattina.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Febbraio 8th, 2009 at 19:47
Buonasera. Volevo chiedere gentilmente una consulenza. Sono impiegata da 3 anni presso un tour operator con inquadramento al V livello del turismo. retribuzione lorda mensile € 1261,53 - retribuzione netta mensile € 966,00. Sulla mia busta paga è indicato che il 01/03/09 avverrà il primo scatto di anzianità. volevo chiedere a quanto ammonterebbe. Inoltre ho intenzione di chiedere un aumento di livello/stipendio. Sono stata assunta inizialmente come operatrice booking, passando via via per altri reparti quali ufficio gruppi, ufficio vendite ed infine ufficio incentive acquisendo diverse competenze. secondo lei è possibile chiedere un aumento al IV livello se non addirittura la III. La ringrazio anticipatamente per l’attenzione
Febbraio 10th, 2009 at 22:39
Per Valentina commento 190,
se la classificazione della tua azienda è quella di una agenzia di viaggi lo scatto di anzianità è di € 32,54, e comunque lo scatto deve evvenire allo scadere del terzo anno.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Febbraio 11th, 2009 at 22:06
Buonasera Franco.
Grazie. La mia azienda è assimilabile a impresa di viaggi e turismo. Volevo chiedere riguardo alla richiessta di aumento livello/stipendio, è meglio chiederlo prima o dopo che qavvenga lo scatto di anzianità o ciò non influisce assolutamente?
Saluti
Valentina
Febbraio 13th, 2009 at 11:33
Buongiorno sig.Franco.
quali sono le regole i motivi e per quanto tempo si puo’ richiedere il periodo di aspettativa nel nostro settore turismo ?
Grazie anticipatamente per la sua risposta.
Saluti
Michele
Febbraio 14th, 2009 at 23:31
Per Valentina commento 192,
lo scatto è automatico, l’aumento di livello è legato alle mansioni svolte e avviene nel caso che tu svolga mansioni di livello superiore.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Febbraio 14th, 2009 at 23:34
Per Michele commento 193,
CONGEDI PER MOTIVI FAMILIARI
2 anni continuati o frazionati per gravi e documentati motivi familiari, compreso malattia
Si ha diritto: alla conservazione del posto, possibilità versare contributi volontari.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Febbraio 16th, 2009 at 16:36
salve lavoro in albergo contratto fisso ccnl/aica . STO USUFRUENDO DEL CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO PER FRATELLO O SORELLA CON GRAVE HANDICAP. ( LO STO USUFRUENDO 2′ ANNI CONSECUTIVI .) DEVO USUFRUIRE DOPO DI 2′ ANNI DELLE FERIE. - NOI ABBIAMO ANCHE 13 GIORNI DI ROL. POSSO USUFRUIRE ANCHE DI QUESTI GIORNI DI ROL. GIUSTO. IL MIO DATORE DI LAVORO MI HA DETTO CHE NON ME’ LE DA’. PER LEGGE ME LE DEVONO DARE..GIUSTO. MI DIA UNA RISPOSTA SICURA AL 100%. GRAZIE. DISTINTI SALUTI.
Febbraio 16th, 2009 at 16:38
MA SPETTANO ANCHE I GIORNI DI ROL. SI O NO. GRAIE.
Febbraio 17th, 2009 at 23:16
Buonasera Franco, forse non ho formulato bene l’ultima parte. La domanda era: sono in prossimità del mio primo scatto di anzianità, è’ mia intenzione chiedere anche un aumento di livello, è meglio chiederlo prima o dopo lo scatto? oppure non ci sono connessioni?
Grazie
Febbraio 26th, 2009 at 23:33
Per Fabio
questo è quanto prevede la legge:
“I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.”
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Febbraio 26th, 2009 at 23:38
Per Valentina commento 198,
non hanno nessuna connessione fra loro.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Febbraio 27th, 2009 at 12:53
Salve! Sono receptionist con contratto a tempo indeterminato da un anno in un hotel 4 stelle.
Ho ricevuto una lettera (raccomandata a mano) con oggetto: Contestazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 legge n. 300 , nella quale mi si contesta di avere arbitrariamente variato un turno di lavoro (in realtà ero d’accordo con un collega) senza autorizzazione di un superiore (introvabile) . Cosa rischio? Grazie
Febbraio 27th, 2009 at 23:42
Per Susanna commento 201,
SANZIONI DISCIPLINARI
Articolo 128
(1) Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.
(2) Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
(3) La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare gli argomenti a propria difesa. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni.
(4) La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l’azienda abbia acquisito conoscenza dell’infrazione e delle relative circostanze.
(5) Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
(6) L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l’anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.
(7) Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni; abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
(8) Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall’ordine di elencazione delle mancanze.
(9) Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensio (9) Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
(10) L’importo delle multe sarà devoluto ad un centro di ricerca sociale da stabilirsi.
(11) Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
(12) Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
(13) Ai sensi di legge, il lavoratore risponde in proprio delle perdite arrecate all’impresa nei limiti ad esso imputabili.
ASSENZE NON GIUSTIFICATE
Articolo 129
(1) Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l’onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro le ventiquattro ore, per gli eventuali accertamenti.
(2) Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione della retribuzione potrà essere applicata, nel caso di assenza fino a tre giorni, una multa non eccedente l’importo del cinque per cento della retribuzione non corrisposta e nel caso di assenza fino a cinque giorni una multa non eccedente l’importo del dieci per cento della retribuzione non corrisposta.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Marzo 2nd, 2009 at 18:18
Grazie per la sua gentile risposta. Ho però un altro dubbio. Nel nostro hotel non si timbra l’orario e pertanto gli straordinari non sono riconosciuti. Ci dicono di prendere in cambio ore di permesso, che però devono essere autorizzate da loro. Inoltre spesso si finisce il turno serale alle 23 e si rientra alle 7 del mattino seguente. E’ regolare? Se non lo è come posso fare per chiedere che si cambi questa abitudine senza avere delle rappresaglie?
Marzo 3rd, 2009 at 00:20
Finire alle 23 e riprendere alle sette non è regolare, devono trascorrere almeno 11 ore di riposo fra la fine di un turno e l’inizio del turno del giorno successivo, per recuperare la situazione potresti semplicemente informare l’Ispettorato del Lavoro e chiedere il loro intervento.
Per gli straordinari, la scelta se prendere il recupero oppure farseli pagare spetta sempre al lavoratore, comunque ricorda che in caso del recupero orario devono corrisponderti la maggiorazione prevista.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Marzo 3rd, 2009 at 13:19
Grazie!
Ma a questo punto mi chiedo se è regolare che non esista un controllo sulle nostre ore di entrata e di uscita (non si timbra e non si scrive nulla se non il totale delle ore lavorate). Anche nel caso di intervento dell’ispettorato come potremmo dimostrare le irregolarità?
Saluti
Marzo 4th, 2009 at 00:24
Per Susanna commento 205,
non esistono norme che ti possano aiutare, l’unico modo è quello di segnare in un calendario le ore effettuate giornalmente e magari farsele certificare dal datore di lavoro.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Marzo 7th, 2009 at 01:19
buoansera sono assunto come segretario ricevimento turnante in un hotel di pisa e da circa 2 anni svolgo regolarmente presso la struttura i miei 2 gg (su 5) lavorativi di notte per copertura libero del portiere di notte.
credo di avere delel complicazioni psicofisiche dopo un tot di tempo di lavoro in queste condizioni. posso richiedere di svolgere degli esami medici per avere una esenzione sui notturni?? l’azienda visto che mi ha ssunt come turnante puo’ licenziarmi in caso di una “non turnanza”.
grazie per l ‘aiuto!
Marzo 9th, 2009 at 12:43
Buongiorno
ho un contratto del turismo. La società ha cambiato consulente ed ora per 1 giorno di ferie mi viene scalato dalla busta paga 1,20 invece che 1 solo giorno.
E’ un metodo corretto ? o posso contestarlo.
So che se prendo 5 giorni di ferie me ne scalano 6 poichè il sabato è lavorativo.
Grazie
Daniela
Marzo 9th, 2009 at 23:51
Per Marzio Gaspari commento 207,
puoi chiedere una visita al medico aziendale e comunque sarebbe opportuno una attenta analisi della situazione prima di chiedere questa visita, sicuramente potrai trovare gli opportuni consigli presso la Filcams Cgil della tua zona.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Marzo 9th, 2009 at 23:56
Per Daniela commento 208,
le tue ferie sono 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie è corretto il metodo tenuto dall’azienda.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Marzo 31st, 2009 at 13:59
buongiorno,ho un’offerta di questo tipo:addetta mensa 6 livello partime 24 ore sett.,750 euro mensili e’ corretto? grazie per la risposta anticipatamente
Marzo 31st, 2009 at 18:12
Per Elsa commento 211,
si, va bene.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Aprile 1st, 2009 at 18:06
Buonasera,
lavoro in un tour operator.
Vorrei avere dei chiarimenti circa la malattia:
mi è stato detto dal consulente del lavoro che si occupa delle retribuzioni che il primo giorno di malattia, certificato o no, è completamente a mio carico, tanto che effettivamente in busta paga tra le trattenute appare una voce GIORNI NON LAVORATI euro 65,15. é cosi?
Aprile 1st, 2009 at 22:45
Per Elena commento 213,
Trattamento economico malattia. Alberghi e Campeggi. Malattie fino a 3 giorni: 100% della normale retribuzione per il 2° e 3° giorno. Malattie superiori a 3 giorni: integrazione dell’indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della normale retribuzione netta: 100% dal 1° al 3° giorno; 75% dal 4° al 20°; 100% dal 21° al 180°. Alberghi diurni e Stabilimenti balneari. Integrazione dell’indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della normale retribuzione: 100%, dal 1° al 3° giorno; 28%, dal 4° al 180°. Pubblici esercizi. Per le sole malattie di durata superiore a 5 giorni, integrazione dell’indennità INPS fino al 100% della normale retribuzione per i primi 3 giorni. Agenzie di viaggio. Integrazione dell’indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione: 100% dal 1° al 3° giorno; 75% dal 4° al 20°; 100% dal 21°.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
Aprile 10th, 2009 at 20:20
ciao sono Renne io ho finito il 29 marzo la stagione a Livigno assunta come commis bar.durante la stagione sono andata in mutua due volte…la prima volta 4 giorni a febbraio e a marzo 5 giorni.oggi mi é stato detto che secondo il contratto nazionale x il turismo la pima volta (4 giorni)non mi vengonmo pagati da nessuno e la seconda volta mi paga l’inps solo 2 giorni.é corretto??
purtroppo…dal 12 di marzo nel mio giorno libero mi sono rotta una vertebra lombale…dovrò portare il busto per due mesi…la mutua copre anche dopo la scadenza del contratto??o almeno parte dal 12 fino a fine contratto?aspetto la vostra risposta.grazie
Aprile 13th, 2009 at 00:55
buonasera.ho lavorato presso un ristorante self service assunta part-time 50% dal 11/11/07 al 11/11/08.prima che mi assumesero ho lavorato in nero da 11/04/07 al 10/11/07 tutti ii giorni.prima che di tutto questo ho lavorato per loro sempre in nero da fine maggio 05 a ottobre 05 sempre part-time lavapiatti e qualque volta faccevo doppio turno 4+4.poi mi chiamavano per settimane intere non consecutive e giorni sempre in nero.praticamente quando avevano bisogno mi chiamavano anche al ultimo minuto e io erò sempre disponibile.adesso non lavoro piu per loro.cosa mi spetta se io dichiaro tutto a cgil chiedendo ii miei diritti.
grazie.
Aprile 14th, 2009 at 23:29
Per Renee commento 215,
Trattamento economico malattia. Alberghi. Malattie fino a 3 giorni: 100% della normale retribuzione per il 2° e 3° giorno. Malattie superiori a 3 giorni: integrazione dell’indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della normale retribuzione netta: 100% dal 1° al 3° giorno; 75% dal 4° al 20°; 100% dal 21° al 180°.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Aprile 14th, 2009 at 23:37
Per Ramona commento 216,
ti spetta la retribuzione normale compreso i ratei il tfr le ferie permessi e tutto ciò che concerne il contratto di lavoro nazionale compreso i contributi previdenziali non versati.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Aprile 28th, 2009 at 13:59
Buongiorno.
Sono impiegata a tempo indeterminato presso un T/O e a breve mi sposerò civilmente, ma vorrei non usufruire subito dopo il matrimonio dei 15 gg di ferie matrimoniali. E’ possibile posticiparle e, se così fosse, entro quanto tempo devono essere comunque godute per non perderne diritto? Inoltre, quanto tempo prima devo comunicare al mio datore di lavoro la data del matrimonio e la richiesta delle suddette ferie?
La ringrazio in anticipo.
Aprile 28th, 2009 at 21:47
vorrei sapere se il congedo biennale retribuito per fratello o sorella con grave handicap . ( le ferie me le devono dare giusto. ) mi devono pagare per 2 anni ilcongedo. l’ ho preso consecutivi i 2 anni. aspetto vostra risposta. sicura al 100 %. grazie. PER LEGGE MI SPETTANO. SI O NO.
Aprile 28th, 2009 at 22:40
Per Grazia commento 219,
Il personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di quindici giorni di calendario per contrarre matrimonio.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno dieci giorni di anticipo.
Il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio.
Il personale ha l’obbligo di esibire alla fine del congedo regolare documentazione dell’avvenuta celebrazione.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Maggio 5th, 2009 at 23:32
Per Sergio commento 220,
Il diritto al congedo viene riconosciuto anche a fratelli o sorelle del disabile grave. Questa opportunità è però condizionata dal fatto che entrambi i genitori siano deceduti. Inoltre in questo caso è richiesta la convivenza con la persona con handicap a prescindere dal fatto che quest’ultima sia maggiorenne o minorenne.
Come si è ripetuto i congedi di due anni sono retribuiti. L’indennità per il congedo viene corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.).
Nel caso di contratti di lavoro a tempo pieno, la retribuzione del mese preso a riferimento va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile).
Se invece si fa riferimento ad un contratto di lavoro a part time verticale, la retribuzione percepita nel mese stesso va divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo di lavoro effettuato: la retribuzione giornaliera.
Essendo questo tipo di congedo frazionabile anche a giorni, l’indennità viene corrisposta per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.
Non maturano le ferie.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Maggio 6th, 2009 at 18:19
SCUSI MI SPETTA ANCHE PREMIO PRODUZIONE SULLA BUSTA PAGA..GIUSTO. OLTRE IL CONGEDO BIEENALE RETRIBUITO PER SORELLA CON GRAVE HANDICAP.COSI LEI HA SCRITTO 13 /14 GRATIFICHE,INDENNITA’,PREMI. ECC. GIUSTO. ME LO DEVONO DARE. MI DIA UNA CONFERMA. PER ME E’ MOLTO IMPORTANTE, DISTINTI SALUTI,
Maggio 20th, 2009 at 09:08
Mi chiamo Mila e vorrei sapere se posso fare qualcosa o se mi tocca subire e basta.
Nel settembre del 2003 sono stata assunta con contratto indeterminato presso un negozio che fa parte di una catena di punti vendita, in qualità di Responsabile.
Al momento della mia assunzione mi è stato comunicato che il mio 3° livello sarebbe retrocesso al 4° ma soltanto per un lasso di tempo di due mesi, con la scusa di poter valutare se il mio curriculum (che mi è stato decantato)corrispondesse al vero.
Mi trovavo nella situazione di necessità impellente dal momento che mi ero da poco separata, madre di una creatura di 2 anni e mezzo che aveva diritto ad una vita dignitosa, così fiduciosa accettai.
Naturalmente allo scadere del secondo mese la situazione non era mutata, e mi si invitava a pazientare altri sei mesi.
Sono trascorsi così tre anni nel corso dei quali ho a più riprese ricordato la promessa che mi era stata fatta e che non era stata mantenuta, e sempre mi si rimandava di sei mesi in sei mesi.
Nel 2006 ottenni un cosidetto “premio presenza” che ammontava ad €80 lordi, ero contenta ovviamente della cosa, ringraziai ma chiesi se dovevo considerarlo in sostituzione al mio mancato riconoscimento del livello e la risposta fu negativa, che questo premio non aveva nulla a che fare e che questo mi sarebbe stato riconosciuto…pensa un pò…tra sei mesi!!!!
Non vi era niente di vero, stesso iter di mie richieste, e stessa risposta per altri due anni “ASPETTA ALTRI SEI MESI”.
Lo scorso anno decido così di rivolgermi all’Azienda non più verbalmente ma usando la forma scritta invitandoLa a fornirmi spiegazioni in merito.
Mi rispondono ma tergiversando sul fatto che secondo l’Azienda le mie competenze non avevano ancora raggiunto i risultati che la stessa si aspettava dalla sottoscritta, ma che fiduciosi confidavano sul mio entusiasmo al raggiungimento di tale obiettivo.
Pazzesco!!!!
E l’Azienda dopo sei anni si rende conto di avere a che fare con un’incapace?
Già, un’incapace che da sei anni ti apre e ti chiude in negozio, che gestisce tutte le dinamiche e le problematiche che su un’area di oltre 600 mq. si possono presentare, che maneggia il tuo denaro e non le viene riconosciuta nemmeno un’indennità cassa, che fa in modo che tu questi soldi li incassi e poi senza alcuna copertura assicurativa, te li porta pure in banca, spesso in cassa continua la sera, dopo l’orario di lavoro!
Un’incapace che ti regala mediamente mezz’ora tutte le sere perchè deve preoccuparsi di chiudere le due casse utilizzate, fare gli opportuni controlli e risolvere gli eventuali errori prima di potersi considerare libera di tornare dal proprio figlio!!!!
Un’incapace che riceve la media di 10 rolls pieni di merce tutti i lunedì e che entro la settimana deve con la collaborazione di una collega full time e di una parte-time, controllare il tutto, prezzarlo, taccheggiarlo pezzo per pezzo ed esporlo…con criterio e gusto, mi raccomando!!!
Un’incapace che si occupa pure delle vetrine, di tenere in ordine il negozio, e pure delle pulizie!!!!!
Ribadisco, si tratta di un’area di oltre 600 mq!!!!!!
Scusate lo sfogo.
Tornando ai fatti, dopo aver ricevuto questa comunicazione mi si invita ad un colloquio con la titolare e la responsabile del personale, nel corso del quale ribatto chiedendo a questo punto di svolgere le mansioni di commessa e non di responsabile a parità di importo corrisposto, e che trovavo anomalo che l’Azienda non ritenendomi all’altezza non avesse preso provvedimenti in questi sei anni.
Non l’avessi mai detto!!!!
La titolare si lascia sfuggire un’imprecazione che non ripeto, minacciandomi che lei non ha bisogno di una commessa ma di una responsabile e che se avessi voluto proprio fare la commessa, mi avrebbe trasferita in Liguria, io vivo a Torino!!!
Le risposi educatamente che lei sapeva beneissimo che se ciò fosse successo io me ne sarei andata.
I toni così sono cambiati, si sono ammorbiditi e alla conclusione mi viene detto dopo essersi consultate tra loro di pazientare ancora….
“SEI MESI” dico io?
“NO, TRE MESI”.
Bè, consolante….
Peccato che dopo circa un mese assieme alla busta paga, ricevo un’altra lettera che l’accompagna dove mi viene detto che al fine di uniformare i compensi relativi la mia posizione aziendale, il mio premio di 80€ verrà trasformato in ASSEGNO RIASSORBIBILE di pari importo ma erogato per 14 mensilità e non più in 12″.
Da allora perdo mensilmente circa 25€ al mese.
Cosa posso fare? Continuare a subire o vi è qualche possibilità di far mutare la situazione?
Grazie.saluti
Mila.
Maggio 20th, 2009 at 19:06
Per Mila commento 223,
il mio consiglio è di rivolgersi alla FILCAMS CGIL della tua città al fine di farti consigliare e aiutare per affrontare la difficile situazione.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Maggio 21st, 2009 at 22:44
Desidero tanto ringraziarLa per la celere risposta.
Per la verità sono già in contatto con la sede della FILCAMS del mio Comune di residenza (Collegno), ma era della Suo punto di vista sulla mia storia che mi sarebbe piaciuto leggere.
Grazie.
Mila.
Maggio 25th, 2009 at 23:18
Per Mila commento 225,
rispondere a situazioni complesse come la tua attraverso questo strumento è molto difficile e molte volte si rischia di dare anche indicazioni sbagliate, pertanto il consiglio che ritengo più giusto è quello di andare a parlare direttamente con la struttura sindacale più vicina alla residenza del dipendente.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Maggio 30th, 2009 at 13:31
Gentile sig.Capaccioli,
spero vorrà perdonare la mia insistenza,
mi rendo perfettamente conto della complessità della mia situazione lavorativa, si figuri, ahimè, la vivo mio malgrado, il fatto è che pur essendomi messa in contatto con l’Ente sindacale da Lei suggeritomi l’evolversi repentino delle situazioni e il poco tempo a mia disposizione m’impediscono di recarmi di persona per poter illustrare gli eventi e capire come è meglio muoversi, cosa fare o non fare cosa dire e non dire.
Per la verità, sono ben consapevole che Aziende di questo tipo che sfruttano le persone in questo modo meriterebbero di essere mandate a quel paese, ma come ben comprenderà lo scenario che ci circonda non suggerisce soluzioni drastiche di questo tipo.
Ho provato a chiedere spiegazioni di persona alla responsabile del personale dell’Azienda sull’iniziativa di trasformare il mio premio presenza in assegno riassorbibile, ho chiesto che fosse ripristinata la situazione dal momento che avevo il sentore che “quest’assegno” prima o poi avrebbe raggiunto il valore di euro ZERO, che forse il loro gesto era una conseguenza al fatto che avevo osato chiedere un diritto a vedermi riconoscere il mio livello in busta paga e da qui la loro azione come monito?
Le risposte sono state:
- Ma cosa vai a pensare, non prenderlo come attacco personale….
- Non è possibile spostare una voce modificata in busta paga e riportarla al posto originario….
- Un premio ottenuto, può essere tolto in qualunque momento…
Io non capisco davvero con chi ho a che fare a questo punto, mi creda, avrei l’impulso a dire che la carità gliela faccio io rinunciando a quello che resta del premio o assegno o come diavolo dobbiamo chiamarlo!!!
L’altra domanda è, potrò intentare una causa nel momento (spero prestissimo) in cui dovessi trovare un’altra sistemazione lavorativa confidando di riavere il maltolto di questi anni?
LA PREGO, MI AIUTI!!!!
Mila.
Giugno 4th, 2009 at 22:42
Per Mila commento 228,
un aiuto lo potrai trovare all’Ufficio Vertenze di una delle nostre sedi Filcams Cgil, dove attraverso una attenta verifica della tua situazione potrai avere l’indicazione di come agire nei confronti della tua azienda.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Giugno 27th, 2009 at 13:45
salve. vorrei informazione. su congedo biennale retribuito per sorella con grave handicap. mi devono pagare per 2 anni lo sipendio piu 13/14 . e tfr. giusto. e le ferie dopo i due anni trascosrsi me le devono dare giusto. sentenza europea.
Luglio 1st, 2009 at 22:49
Per Gino commento 230,
ti consiglio di rivolgerti alla nostra sede CGIL della tua Città dove potrai trovare tutte le risposte che cerchi in materia.
Luglio 24th, 2009 at 17:56
Salve Sig.Capaccioli . Sono inquadrato a tempo indeterminato presso un hotel a 4 stelle ( AICA )con qualifica portiere notturno 3° livello ed ho una maggiorazione del 12 % mentre i miei colleghi turnanti hanno una maggiorazione del 25 % quando mi sostituiscono perche’ il contratto dice : in quanto della specificità delle mie prestazioni si è già tenuto conto ai fini dell’inquadramento e dei relativi livelli retributivi . Potrei sapere a cosa si riferisce in particolare ?
Grazie
Luglio 27th, 2009 at 23:14
Per Fabio commento 232,
significa che contrattualmente la maggiorazione per il portiere di notte al terzo livello è del 12% per le altre figure turnanti al 25.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Agosto 11th, 2009 at 16:45
Salve da milano,vorrei sapere per dipendenti contratto del turismo,quando deve essere erogata precisamente la 14esima mensilità, se nel mese di luglio ‘09,se ho capito bene,c’è aumento contrattuale e infine quando scade il nostro ccnl.Sono 3o liv.in albergo
Grazie per il servizio offerto,molto utile davvero
Alessandro
Agosto 11th, 2009 at 16:56
Mi scusi sono sempre Alessandro,non sapevo che ci fossero alberghi,credo di aver capito,che applicano il CCNL Turismo CONFINDUSTRIA o il CCNL Turismo CONCOMMERCIO
Mi può dare per favore qualche spiegazione in più?
Grazie ancora
Agosto 16th, 2009 at 13:31
grazie Sig.Capaccioli
avrei un altra richiesta , i giorni di riposo vengono stabiliti dalla direzione ma e’normale e legale che il sottoscritto abbia lavorato negli ultimi 12 mesi la bellezza di 47 weekend ( sabato e domenica ) su 52 ?
Saluti Fabio
Agosto 19th, 2009 at 23:24
Per Fabio commento 236,
se il giorno di riposo settimanale viene regolarmente usufruito la situazione rientra nella norma di legge, casomai potresti contestare una condizione di non equità di trattamento con gli altri colleghi.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Agosto 19th, 2009 at 23:33
Per Alessandro commento 235,
I contratti sono sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni Datoriali, nel settore turismo esistono tre grandi Associazioni datoriali che rappresentano le Aziende del settore, sono Confcommercio, Confindustria e Confesercenti, tutte e tre firmano il proprio contratto di lavoro di riferimento delle Aziende aderenti.
Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Agosto 23rd, 2009 at 05:49
Salve, Lavoro come portiere notturno presso un albergo a 4stelle da 8 anni nei quali ho maturato 40giorni di ferie e un tot di permessi.
Se non ne usufruisco rischio di perderli?
Agosto 24th, 2009 at 23:35
Per Gaetano commento 239,
assolutamente no, casomai possono retribuirti i permessi (Non le ferie).
Franco Capaccioli Filcams Siena
Settembre 13th, 2009 at 18:32
Salve,
ho firmato un contratto part time di 24 ore settimanali a tempo determinato livello 5 turismo sez. pubblici esercizi, vorrei sapere a quanto ammonta la retribuzione mensile o la paga oraria. Grazie
Settembre 16th, 2009 at 00:10
Per Stella commento 241,
la retribuzione lorda mensile di un 5 livello è di €1.265,57.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Settembre 16th, 2009 at 17:40
Buongiorno Sig.Capaccioli
ogni anno come portiere notturno mi sottopongo alla visita medica con prelievo sanguigno come stabilisce la Medicina del lavoro , quest’anno non ho potuto farla in quanto quel giorno ero ammalato con l’influenza certificata dal medico di famiglia ( avevo avvisato l’azienda ) di solito questa visita si svolge nell’hotel in cui lavoro ma ora dopo quel rinvio mi e’ stato chiesto di recarmi presso la sede che si trova a 100 km da casa , a spese mie peraltro. Posso rifiutarmi e chiedere che la visita venga fatta nella citta’ in cui lavoro e risiedo ?
Grazie
Settembre 16th, 2009 at 18:57
Per Fabio commento 243,
per un prelievo puoi sicuramente chiedere di farlo nella tua Città.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Settembre 30th, 2009 at 08:38
sono stata assunta in un ristorante a tempo determinato per 6 mesi al 5° livello. Nella lettera di assunzione mi hanno scritto 10 giorni di prova. Leggendo il CCNL ho visto che al 5° livello corrisponde 30 giorni di prova. Ho trovato però l’art.299 che specifica i 10 giorno di prova ma se non ho capito male si tratta solo per assunzioni a tempo determinato in aziende stagionali vero? Secondo lei posso far correggere il contratto??
Grazie
Ottobre 8th, 2009 at 09:25
Buongiorno. Sono assistente di ricevimento in un hotel 4 stelle. Avrei due domande:
anche noi ragazze spesso dobbiamo coprire i turni di notte. Io sono di 4° livello. E’ vero che i turni di notte li possono fare solo gli impiegati di 3° livello?
Altro quesito: poichè i facchini spesso si devono occupare di altre faccende , ci capita di dover portare noi assistenti i bagagli dei clienti. E’ giusto?
Grazie per la sua risposta
Cordiali saluti
Maria Luisa
Ottobre 8th, 2009 at 22:45
Per Simona commento 245,
10 giorni per un contratto a tempo determinato, 30 per un contratto a tempo indeterminato.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Ottobre 8th, 2009 at 22:49
Per Maria Luisa commento 246,
no, se non siete inquadrate come turnanti non siete obbligate a fare le notti e comunque le mansioni che dovete svolgere sono quelle previste dal CCNL Nazionale.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Ottobre 12th, 2009 at 15:42
salve,mi chiamo pina,mi hanno proposto di lavorare in una pizzeria paninoteca con un contratto di 18 ore settimanali,non so che livello mi daranno penso il 6^,a quanto ammonta lo stipendio.grazie
Ottobre 12th, 2009 at 22:49
Per Pina commento 249,
la retribuzione mensile lorda di un sesto livello nel turismo è di €1198,06.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Ottobre 24th, 2009 at 10:15
buongiorno dott. capaccioli,
gradirei sapere la percentuale di stipendio
pagata qualora il dipendente, 6° livello contratto turismo comm. di sala - part time, sia messo in cassa integrazione in deroga per 15 giorni in un mese.
Mi hanno detto l’80 % ma dalla busta paga, da conteggio fatto, mi risulta il 60%.
Possibile??
La cassa integrazione viene pagata dalla ditta che a sua volta viene rimborsata dall’INPS, giusto?
Possibile che la ditta paghi il 60% e prenda l’80% ? Non è regolare.
Ringrazio per i chiarimenti,
Saluti.
Ottobre 26th, 2009 at 23:14
Per Sabrina commento 251,
Viene calcolato l’80% della retribuzione globale complessiva lorda che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
Esistono limiti massimi mensili stabiliti di anno in anno.
Per il 2009 i limiti sono i seguenti:
€ 886,31 mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei della 13ª mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (14ª, premio di produzione ecc.) è pari o inferiore a € 1.917,48 lordi mensili;
€ 1.065,26 mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 1.917,48 lordi mensili.
Gli importi massimi devono essere aumentati del 20% in caso di integrazioni salariali concesse in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Agli importi indicati deve essere poi detratta una percentuale pari al 5,84%.
I periodi di cassa integrazione sono utili per il diritto e per la misura della pensione.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Ottobre 30th, 2009 at 12:36
buongiorno sig. Capaccioli, lavoro dal 10/2007 presso un azienda, sono con un contratto a tempo determinato, mi sono sposata con il manager, prima che mi sposassi mio marito ha chiesto se potevo essere trasformata a tempo indeterminato, non c’è stata nessuna risposta, adesso 3 miei colleghi che lavorano in azienda solo da un anno stanno per passare a tempo indeterminato, a me è stato detto che essendo sposata col manager non posso più essere passata indeterminata, e quando dissi allora perchè non è stato fatto prima mi è stato risposto che non era stata fatta nessuna richiesta…. insomma, per quanti anni devo stare ancora a tempo determinato? e un ultima domanda, quanti giorni spettano per congedo parentale? ho perso mia madre e dopo 2 giorni mi hanno chiamata per dirmi che se non ritornavo venivo sostituita! la ringrazio anticipatamente!
Ottobre 30th, 2009 at 12:38
aggiungo un ultima cosa, il mio è un contratto del turismo.
Ottobre 30th, 2009 at 23:25
Per Milly commenti 253/254,
se le assunzioni riguardano qualifiche simili alla tua puoi far valere il diritto di precedenza, comunque è opportuno che tu le invii una lettera in cui spieghi che vuoi far valere il diritto di precedenza nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Nei casi di gravi motivi familiari, come il tuo, avevi diritto a tre giorni di permesso retribuiti.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Novembre 12th, 2009 at 12:35
buon giorno volevo conferma dell’orario di malattia nel contratto del turismo io lavoro in albergo,e’ sempre dalle 10′30alle12′30 e dalle 17 alle 19? grazie
Novembre 13th, 2009 at 00:41
Per Sabrina commento 256,
Il lavoratore ammalato deve rimanere a casa a disposizione per eventuali controlli effettuati dai medici dell’Inps, nelle seguenti fasce orarie:
dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, comprese le domeniche e i giorni festivi.
Motivi che giustificano l’assenza al controllo
* Necessità di eseguire visite generiche urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli previsti per le fasce orarie;
* situazioni in cui è necessaria la presenza del lavoratore fuori di casa per evitare di arrecare gravi danni a sé o ad un familiare, ad esempio: partecipazione ad esami pubblici, ricoveri ospedalieri o gravi infortuni, convocazione da parte di autorità pubbliche. Necessità di effettuare accertamenti specialistici durante le fasce orarie.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Dicembre 18th, 2009 at 18:07
Buongiorno, sono cameriera ai piani(unica) in un hotel 3 stelle da 10 anni. Il mio livello dall’assunzione è sempre il 6, non mi spettano il 6s oppure il 5? In teoria si può rimanere allo stesso livello fino alla pensione?
Inoltre nella mia struttura non viene fornito il vitto, tranne se a pagamento, ma non con gli importi indicati nel CCNL(70 cent?), mi spetterebbe?
E l’ultima questione che mi interessa: ho un contratto che ufficialmente risulta a tempo pieno indeterminato, ma che nella realtà risulta essere a ore, è come lavorare a percentuale, tot. di camere, tot. di ore pagate, non ho un minimo sindacale garantito, è regolare questo?
grazie
Dicembre 20th, 2009 at 16:20
Per Bianca commento 258,
il livello per una cameriera ai piani è effettivamente il 6°, quello che ti spetta sono gli scatti di anzianità che maturano ogni tre anni, il vitto di norma è obbligatorio e il costo per il dipendente deve essere quello stabilito dal CCNL.
Infine, non possono farti lavorare per numero di camere pulite è illegittimo, ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua Città al fine di farti tutelare sindacalmente.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Gennaio 21st, 2010 at 14:19
BUONGIORNO, LAVORO DA OLTRE 20 ANNI C/O UN’AZIENDA DI RISTORAZIONE COLLETTIVA. HO GIA’ MATURATO I 6 SCATTI DI ANZIANITA’, SONO INQUADRATA NEL 2^ LIVELLO.
DAL 1^ FEBBRAIO 2010 VERRO’ INQUADRATA NEL 1^ LIVELLO, VOLEVO SAPERE SE E’ VERO CHE L’IMPORTO TOTALE DEGLI SCATTI RIMANE INVARIATO VISTO CHE QUESTO SI RIVALUTA SOLO NEL MOMENTO IN CUI MATURA UN NUOVO SCATTO E NON ESSENDOCI ALTRI SCATTI DI ANZIANITA’ DA MATURARE RIMANE TUTTO COSI’ COM’E’
GRAZIE, RITA
Gennaio 21st, 2010 at 23:21
Per Rita commento 260,
In caso di passaggio di livello, alla data di maturazione dello scatto successivo si provvede a rivalutare l’importo degli scatti maturati complessivamente.
Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena
Gennaio 28th, 2010 at 14:58
Buonasera,
con il contratto turismo scaduto il 31 dicembre2009, è previsto che da gennaio appaia in busta paga l’indennità di vacanza contrattuale.
E se si a quanto ammonta?
Lavoro in adv terzo livello. grazie mille
Gennaio 28th, 2010 at 15:08
Buongiorno,dal 1 di febbraio comincio a lavorare come cameriera ai piani 6 livello partime 4 ore,volevo sapere a quanto ammonta lo stipendio mensile.grazie
Gennaio 28th, 2010 at 15:18
mi sono espressa forse male,ripeto la domanda,volevo sapere a quanto ammonta lo stipendio come cameriera ai piani 6 livello,con un partime di 4 ore al giorno per 6 giorni?grazie mille.Milena
Gennaio 31st, 2010 at 22:29
Per Milena commenti 263/264,
la retribuzione lorda mensile di €718,83.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Gennaio 31st, 2010 at 22:35
Per Elena commento 262,
L’una tantum è riconosciuta a tutto il personale in forza alla data del 26/07/07 (data di stipula del contratto) per il servizio prestato nel corso del periodo 1 gennaio 2006 - 30 giugno 2007.
Al sesto livello spetta €280 in due tranche, €128 la prima e €152 la seconda.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Febbraio 9th, 2010 at 00:19
salve,volevo sapere se poteva darmi qualche informazione in piu’di quello che so’sul lavoro dicollaboratore occasionale,sono stata contattata per svolgere 80 0re presso una scuola professionale come docente governante,grazie e aspetto notizie
Marzo 3rd, 2010 at 23:22
sono una dipendente da 6 anni di un centro di ristorazione (multinazionale) con contratto a tempo indeterminato part - time di 24 ore al 60% dal 2005 al marzo del 2009 ogni sei mesi mi veniva rinnovato il contratto x 30 ore dal momento che ho detto che dovevo sposarmi non è stato più rinnovato.
la stessa impresa ha circa 40 dipendenti di cui ad eccezione del direttore e dei 5 responsabile a 40 ore, non esiste il premio di produzione, più volte i turni non sono di 24 ore ma di 21 e il restante vengono messi come Rol,
vorrei sapere:
è leggittimo che non venga instaurato rapporto di lavoro a 40 ore
e leggittimo che non mi venga più rinnovato il contratto di lavoro a 30 ore
è leggittimo che personale assunto
successivamente venga rinnovato il contratto a 30 ore.
oggi il responsabile dell’ufficio personale ha appeso in bacheca una nota dove ci informava ch dal prossimo mese veniva versato lo stipendio di febbraio e di marzo il 10 del c.m con una trattenuta del 10% che verra erogata ad aprile, al che quando ho chiesto chiarimenti di quale legge si trattava, mi ha detto che il mio turno era terminato e che dovevo uscire.
attendo vs. notizie in merito grazie
Marzo 6th, 2010 at 02:06
Buongiorno, sono un dipendente di un albergo 4 stelle, 3° livello, assunto a tempo indeterminato. Nel mese di febbraio il datore di lavoro, con la motivazione che avevo ancora giorni di ferie accumulati dell’anno precedente, mi ha mandato in ferie per 9 giorni. Il credito però era relativo ai ROL, non alle ferie vere e proprie, con le quali ero invece quasi in paro. Nella busta paga di febbraio ho visto invece che i 9 giorni di assenza sono stati scalati dalle ferie, portando il saldo complessivo ad un negativo -4,68, mentre intoccati sono stati i ROL, che tra quelli maturati l’anno precedente (113,36 ore) e quelli di quest’anno (17,32 ore), ammontano ad un totale di 130,68 ore. Tra l’altro anche le 113,36 ore di credito ROL dell’anno precedente sono in realtà la somma del 2008 e del 2009. La domanda è: è corretto il comportamento dell’azienda? Non avrebbe dovuto scalarmi le ferie dai ROL, visto che avevo ancora tantissime ore, e non dalle ferie, dove ero in pareggio? Che succede con tutti questi ROL? Possono essere pagati, se non usufruiti? O dopo un certo tempo vengono azzerati? Grazie in anticipo per l’aiuto! Davide
Marzo 7th, 2010 at 19:14
Per Maria Commento 268,
direi che ci sono molte cose poco legittime a partire dallo stipendio ma non solo, comunque vista la complessità della situazione ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua Città.
Franco Capaccioli Filcams Siena
Marzo 9th, 2010 at 22:40
Per Davide commento 269,
non appare molto coerente l’attegiamento dell’azienda, direi alquanto confusionaria, comunque le ROL possono essere retribuite, se non usufruite entro i primi sei mesi dell’anno successivo a quello di maturazione.
Franco Capaccioli Filcams Siena