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Farmacie Private: raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL

di Ufficio Stampa CGIL Siena | luglio 11, 2008

E’ stato raggiunto ieri l’accordo di massima per il rinnovo del CCNL delle Farmacie Private. L’intesa ha riguardato i seguenti punti:

• Previdenza complementare: adesione Previprof con 1,05% a carico del datore di lavoro e 0,55 % minimo a carico del lavoratore;
• Assistenza sanitaria integrativa: impegno ad attivare una specifica sessione di negoziazione entro il 31-10-2008 finalizzata a trovare un accordo entro il 31-12-2008;
• Ecm: per l’anno 2008 euro 80,00 e 8 ore di permesso;
• Incrementi salariali al 1^ livello: 140,00 dal 1-08-2008 ed ulteriori 35,00 dal 1-08-2009;
• Una Tantum: 600,00 al 1-10-2008; 620,00 al 1-03-2009;
• Indennità speciale quadri: + 2 passa a 100,00 al 1-08-2008;+12 passa a 110,00 al 1-12-2007;+12 passa a 130,00 al 1-03-2009;
• Art. 98 Ente Bilaterale: a carico di Federfarma per la piena funzionalità dell’Ente Bilaterale 200.000,00 x 2008 – 205.000,00 x 2009 – 210.000,00 x 2010;
• Art.98 Ente Bilaterale: inserito il seguente comma – con decorrenza (da definirsi). I lavoratori dipendenti che non hanno manifestato espressamente volontà diversa verseranno all’Ente bilaterale un contributo nella misura di 1,00 euro al mese x 14 mensilità;
• Flessibilità: fino a 16 settimane con un massimo 46 ore/settimana.

L’incontro per la firma definitiva dell’accordo alla presenza della delegazione trattante è previsto per il giorno 23 luglio 2008 alle ore 12.00 presso Federfarma Roma.

Argomenti: CGIL, FILCAMS, contrattazione, contratti, farmacie | 673 Commenti »

673 Commenti to “Farmacie Private: raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL”

  1. sabina Dice:
    luglio 13th, 2008 at 23:31

    Che dire….
    Federfarma-dipendenti 9-0……
    Penso che la cosa più assurda sia stato far passare nel
    nostro settore la flessibilità……….
    Saremo sempre più loro schiavi ed in proporzione sempre
    più sottopagati oltre che sempre più sfruttati a loro uso e
    consumo!!!!!!!!!!!
    Questo è il vero problema : essere “professionisti” solo per quanto riguarda gli “obblighi” della categoria!!!
    Invece essere considerati semplici “addetti alle vendite” quando si parla di lavoro,con un contratto legato al commercio e non alla salute!!!
    Federfarma ha stravinto su tutti i punti,il sindacato ha fatto
    quello che poteva(in mancanza di una base che si facesse sentire)salvaguardando i suoi interessi e noi lavoratori non siamo stati in grado di difendere i nostri diritti e accetteremo ancora una volta in silenzio ciò che è stato ormai deciso!!!!!!!!!!!!!
    Ciao,Sabina.

  2. VERONICA Dice:
    luglio 15th, 2008 at 11:18

    …non ho ben capito cosa significa Flessibilità: fino a 16 settimane con un massimo 46 ore/settimana.
    …cioè abbiamo l’obbligo di dare la nostra disponibilità di 6 ore alla settimana fino ad un massimo di 16 settimane e queste ore verranno retribuite come paga ordinaria ???
    …da un lato ci danno il contentino dall’altro lato se lo riprendono. In tutti i settori lavorativi non sono ammesse + di 40 ore settimanali è veramente uno schiavismo,

  3. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 15th, 2008 at 18:28

    Ciao Veronica,
    flessibilità vuol dire che se una settimana lavori 46 ore un’altra settimana devi lavorare 34 ore e questo per un massimo di 16 settimane.
    Ritengo comunque opportuno aspettare il testo definitivo, per verificare quanto effettivamente scritto nell’articolo della flessibilità.
    Purtroppo non è vero che non sono ammesse piu di 40 ore settimanali, già adesso le normative e i contratti prevedono la possibilità di lavorare fino 48 ore settimanali nella stragrande maggioranza dei settori.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  4. sabina Dice:
    luglio 15th, 2008 at 18:50

    desideravo sapere se si corre quindi il rischio di non fare più lo straordinario durante i turni che ci serviva ad arrotondore lo stipendio?
    Saluti,Sabina.

  5. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 16th, 2008 at 13:05

    Ciao Sabina,
    No, assolutamente, perché per la flessibilità deve essere predisposto un programma preventivamente concordato, invece le ore straordinarie sono fatte in caso di specifica situazione straordinaria (sostituzione di personale assente x malattie brevi e assenze impreviste).
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  6. gio Dice:
    luglio 16th, 2008 at 21:05

    gentile signor carpaccioli, alcune domande.
    Quanto sarà l’aumento effettivo in busta?
    Se dal 19\2008 ridurrò l’orario di lavoro, l’una tantum mi verrà corrisposta comunque e in qgual misura vero essendo riferita agli anni precedenti?
    in cosa consisterebbe l’assistenza sanitaria integrativa?
    la ringrazio molto!

  7. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 17th, 2008 at 17:06

    Ciao Gio,
    se per aumento effettivo intendi il netto, questo non è possibile stabilirlo genericamente, bensì sulla base individuale rispetto all’aliquota irpef e sulla base delle detrazioni e deduzioni fiscali. Pertanto rivolgiti alla FILCAMS CGIL a te più vicina.
    L’assistenza sanitaria integrativa non è che una assicurazione che ti rimborserà alcune prestazioni sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale (esempio: ticket visite specialistiche).
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  8. Leandro Giovacchini Dice:
    luglio 18th, 2008 at 11:21

    Buongiorno, sono dipendente secondo livello e non trovo in rete gli aumenti relativi ai livelli inferiori al primo. Vorrei conoscerli per informarne anche il resto del personale non laureato.

    Grazie, buona giornata

  9. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 18th, 2008 at 18:05

    Ciao Leandro,
    mercoledi 23 luglio saremo in grado di rispondere alla tua domanda in modo preciso, in quanto sarà firmato il testo definitivo dell’accordo per il rinnovo del ccnl farmacie private, pertanto mi impegno, appena sono in possesso del testo definitivo, a rispondere alla tua domanda.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  10. silvia 1981 Dice:
    luglio 19th, 2008 at 23:42

    Buonasera!
    Una domanda..
    Ho dato le dimissioni alla mia titolare a far data dal 22/09/08 e quindi non sarò più materialmente presente in farmacia ad ottobre nè tantomeno a marzo per avere l’una tantum.
    Immagino che mi spetti comunque, vero?
    Grazie

  11. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 21st, 2008 at 12:39

    Ciao Silvia,
    sì, ti spetta in relazione al periodo che hai lavorato.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  12. Barbara Dice:
    luglio 21st, 2008 at 16:26

    è un peccato che dopo 5 anni di università e 10 di lavoro serio io mi senta sconfitta, nel desiderio di migliorare, di essere ancora piu professionale, di informarmi, di essere piu gentile con i clienti…mi vergogno di pensare ormai ogni giorno: perchè ho scelto questa strada? sono in tempo per cambiare? per trovare un lavoro che ripaghi le energie che quotidianamente spendo?che a me che lavoro sodo e con dedizione sia aperta una strada di merito, dove lo scatto di anzianità non sia SOLO 25euro lorde? sono laureata in deficienza, e quando mi confronto con gli amici mi vergogno…Simona

  13. sabina Dice:
    luglio 21st, 2008 at 23:58

    Ciao Barbara,
    anch’io a volte mi sento delusa del comportamento di Federfarma nei nostri confronti,ma ancor più dai tanti colleghi che rimangono nell’indifferenza più totale…!!!
    Ma del mio lavoro no…MAI !!!
    Spero di continuare a fare sempre con passione e dedizione questo lavoro!!!
    Le soddisfazioni che danno i PAZIENTI-CLIENTI non hanno valore…e quelli che dovrebbero “vergognarsi”
    non siamo noi FARMACISTI-DIPENDENTI ma coloro che decidono del nostro “valore-economico”…!!!
    Vai a testa alta del tuo lavoro e dei sacrifici che hai fatto e che dovrai continuare ancora a fare!
    Un caro saluto,Sabina.

  14. Maura Dice:
    luglio 22nd, 2008 at 13:55

    Riprendendo la domanda posta da Silvia al punto 10 a cui ha risposto Franco Capaccioli, mi chiedo se l’una tantum mi verrà corrisposta ad agosto in occasione della fine del mio rapporto di lavoro o comunque nei mesi previsti dall’accordo.
    Grazie

  15. andrea Dice:
    luglio 22nd, 2008 at 14:44

    io faccio la farmacista perchè amo il mio lavoro e continuerò a farlo al meglio, tutto ciò non mi impedisce di domandarmi ogni giorno per quale motivo siamo così sotto-pagati visto i guadagni notevoli delle farmacie italiane!!
    A malapena questi aumenti copriranno quello che dovremmo spendere di più in benzina per arrivare ai posti di lavoro!!

  16. Adelaide Dice:
    luglio 23rd, 2008 at 10:55

    Domanda:lavoro part time 20,5 ore a settimana, ho dato le dimissioni e i 90 giorni di preavviso cominciano il 31 luglio, sono obbligata a lavorare 2,5 ore al giorno in più per tre settimane per coprire l’orario di un mio collega che va in ferie? e può la titolare modificare i miei turni che sono scritti nero su bianco sul mio contratto di assunzione e che osservo da 5 anni?

  17. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 23rd, 2008 at 15:35

    Ciao Adelaide,
    no, non può variarti l’orario di lavoro in un contratto Part Time, almeno che il tuo contratto non preveda le clausole elAstiche e flessibili e comunque è un cambiamento limitato.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  18. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 23rd, 2008 at 16:01

    Ciao Maura,
    le tue competenze, compresa la una tantum, ti devono essere corrisposte con le competenze di fine rapporto.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  19. pici Dice:
    luglio 23rd, 2008 at 20:31

    Domanda: lavoro come farmacista prima livello con orario full time dall’1 aprile 2008. Prima ho lavorato per circa 20 giorni presso altra farmacia,l’unatantum mi verrà calcolata a decorrere dal primo aprile? oppure è compreso anche il precedente periodo?

  20. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 24th, 2008 at 19:17

    Ciao Pici,
    la una tantum deve essere erogata a tutti i dipendenti anche con contratto a termine, purché in forza alla data della stipula del presente accordo.
    Le modalità di pagamento sono, per i dipendenti a tempo pieno in proporzione ai mesi di effettivo lavoro nel periodo dal 1 febbraio 2006 al 31 luglio 2008, per i part time in proporzione all’orario di lavoro nel suddetto periodo.
    Pertanto nel tuo caso il periodo computabile è solo quello dal 1 aprile 2008.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  21. Clara Dice:
    luglio 24th, 2008 at 19:54

    Salve,
    domanda: sono stata assunta con un contratto di inserimento di 01 livello in una farmacia privata da circa un mese e mezzo, vorrei sapere se posso recedere il contratto (rientro ancora nel periodo di prova?) e in caso affermativo qual’e’ il periodo di preavviso?
    Grazie mille
    Cordiali saluti

  22. francesco Dice:
    luglio 24th, 2008 at 21:53

    sono dipendente 2 livello. volevo sapere a quanto ammonta l’elemosina che ci a concesso federfarma. grazie

  23. Leandro Giovacchini Dice:
    luglio 25th, 2008 at 08:19

    Buongiorno: è stato alfine firmato ieri l’accordo? Si conoscono i termini contrattuali per tutti i livelli previsti? Grazie, buona giornata.

  24. Ufficio Stampa CGIL Siena Dice:
    luglio 25th, 2008 at 09:41

    Troverete il testo integrale dell’accordo firmato il 23 luglio 2008 al seguente link:
    http://www.cgilsiena.org/index.php/2008/07/24/farmacie-private-il-testo-dellaccordo-per-il-rinnovo-del-ccnl/
    Ufficio Stampa CGIL Siena

  25. Leandro Giovacchini Dice:
    luglio 25th, 2008 at 11:28

    Molte grazie, ho una domanda relativa alla UNA TANTUM:

    la farmacia ove lavoro cambiò proprietà il 1 aprile 2007, e fummo licenziati e riassunti dalla nuova gestione.

    Il periodo 1 febbraio 2006 – 31 marzo 2007 da chi ci verrà corrisposto?

    Grazie

  26. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 25th, 2008 at 13:00

    Ciao Clara, commento 21:
    la forma contrattuale dell’inserimento è molto vicina al contratto di lavoro a tempo determinato quindi non sarebbero previste le dimissioni, ma dovresti prestare l’attività lavorativa per tutto il periodo previsto nel contratto stesso. Io ti consiglio di proporre alla tua azienda una dimissione consensuale, così da evitare qualsiasi tipo di problema. Rivolgiti alla sede CGIL a te più vicina, ti saprà assistere nel migliore dei modi.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  27. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 25th, 2008 at 13:10

    Ciao Francesco, commento 22:
    l’aumento del secondo livello è di € 124,22 dal 01.08.08 e di € 31,05 dal 01.08.09, pertanto la tua retribuzione lorda sarà di € 1.581,96.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  28. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 25th, 2008 at 13:12

    Ciao Leandro, commento 23:
    l’accordo è firmato e conosciamo tutti i termini precisi per l’applicazione dello stesso.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams CGIL Siena

  29. Loris Dice:
    luglio 25th, 2008 at 22:37

    Credo che l’aumento almeno per i primi mesi sarà ancora più modesto di quanto sia realmente. Federfarma da circa 9/10 mesi ha dato in busta paga un anticipo e sottolineo anticipo di 70 euro circa in vista di eventuali futuri rinnovi contrattuali. Credo che da eventuali aumenti vadano scalate le somme finora percepite tramite tali anticipi…o sbaglio??? L’aumento che riceveremo non è stato in parte già versato? se è così bella fregatura…

  30. Marco Dice:
    luglio 26th, 2008 at 14:41

    Volevo sapere se l’aumento è previsto per i magazzinieri e in che forma, sono un IV livello grazie

  31. Caterina Dice:
    luglio 26th, 2008 at 22:46

    Salve!
    Una domanda per quanto riguarda l’una tantum: dal 1 febbraio 2006 ad aprile 2007 ho lavorato come collaboratrice in una farmacia (1); da maggio 2007 ad agosto 2008 in un’altra (2); da settembre 2008 inizierò un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un’altra farmacia (3). Come, in che misura, e da che farmacia mi verrà corrisposta l’una tantum?

  32. Stefano Dice:
    luglio 27th, 2008 at 16:23

    Buonasera e complimenti per la chiarezza che esprimete, sono collaboratore 1°+ 2 “compiuti” il 20 luglio 2008(farmacia privata). Volevo sapere per favore se gia’ dalla prossima busta paga (luglio 2008) dovra’ comparire al lordo la cifra di 1882,97.
    Grazie anticipatamente e complimenti.

  33. Paoletta Dice:
    luglio 27th, 2008 at 20:11

    Salve,
    volevo chiedere se l’una tantum spetta anche a me che ho lavorato da ottobre 2007 a giugno 2008 in una farmacia privata, con contratto part-time 30 ore settimanali.E visto che dal 2006 al 2008 ho cambiato 4 farmacie, potrei richiedderlo a ciascuno di loro?
    grazie

  34. lorenza Dice:
    luglio 28th, 2008 at 19:16

    A FEDERFARMA :
    E’ veramente una vergogna senza limiti.
    Il brutto è che siamo talmente poco, anzi INESISTENTEMENTE rappresentati e in fondo anche talmente codardi che ci meritiamo quasi uno sfruttamento cosi palese.
    Solo perchè con lo stipendio ci devo pagare il mutuo ( e riesco a fare solo quello ), non posso permettermi di mandarvi totalmente dove vorrei!

  35. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 28th, 2008 at 23:44

    Ciao Loris,
    sì, effettivamente se è stato corrisposto delle cifre sotto la voce di anticipo di futuri aumenti contrattuali, tale cifra va fino a concorrenza della stessa ad assorbire gli aumenti.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  36. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 28th, 2008 at 23:48

    Ciao Marco,
    l’aumento per un 4 livello è di euro 131,56, di cui €105,25 nel mese prossimo e €26,51 agosto del 2009.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  37. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 28th, 2008 at 23:52

    Ciao Caterina,
    la una tantum te la deve corrispondere l’Azienda dove eri dipendente (contratto di lavoro subordinato) nel mese di luglio 2008, in percentuale ai mesi che hai lavorato nell’azienda nel periodo di vacanza contrattuali, per tutti gli altri rapporti nulla ti è dovuto.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  38. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 28th, 2008 at 23:56

    Ciao Stefano,
    gli aumenti vanno a regime con le retribuzioni del mese di Agosto 2008 e Agosto 2009.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  39. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 29th, 2008 at 00:03

    Ciao Paoletta,
    no purtroppo per come è scritto il testo difficilmente la tua ex azienda, dove eri dipendente fino al giugno passato, sarà disponibile al riconoscimento della una tantum, in quanto il testo recita che “LA UNA TANTUM SARA’ EROGATA AI DIPENDENTI, ANCHE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E DI APPRENDISTATO, IN FORZA ALLA DATA DELLA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO” pertanto se il tuo contratto è terminato nel mese di giugno non puoi avere la una tantum, neppure parzialmente per i mesi lavorati nell’azienda.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  40. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 29th, 2008 at 23:48

    Ciao Leandro Giovacchini,
    scusami per non averti risposto prima, ma è stata una mia disattenzione, purtroppo la risposta non è molto positiva, in quanto te ed i tuoi colleghi avrete diritto di percepire la percentuale di una tantum dal periodo aprile 2007 luglio 2008 quindi 15/30 della cifra spettante, che dovranno essere retribuiti dall’Azienda dove attualmente lavorate e dove eri in forza alla data della stipula dell’accordo, per il restante periodo nulla vi è dovuto.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  41. vale Dice:
    luglio 30th, 2008 at 11:04

    buongiorno,solo un commento.Oltre alla laurea,ho fatto corsi di specializzazione in omeopatia,fitoterapia,floriterapia.Sono esperta in preparazioni magistrali….il nostro stipendio è davvero vergognoso!!!!!!la passione che ho per il mio lavoro è continuamente diluita dal senso di sfruttamento che si insinua in ogni giornata…peccato,PECCATO!

  42. Erika Dice:
    luglio 30th, 2008 at 14:53

    Salve, ancora una domanda sull’una tantum. Il mio contratto di lavoro terminerà il 6 settembre. Riceverò nel tfr solo la prima una tantum o la somma delle due, ovviamente sempre in proporzione al periodo lavorato nell’Azienda attuale? Grazie per la grande disponibilità

  43. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 30th, 2008 at 23:06

    Ciao Vale,
    sicuramente, se paragoniamo la vs situazione con altri settori dove sono presenti professionisti a cui è richiesto la laurea per esercitare la professione, siete quelli meno remunerati, se poi si considera quanto guadagna mediamente un farmacista titolare di farmacia, allora i paragoni sono impossibili…
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  44. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 30th, 2008 at 23:09

    Ciao Erika,
    si, se il tuo rapporto di lavoro termina nel mese di settembre, con le competenze di fine rapporto ti devono liquidare anche quanto spettante per la una tantum.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  45. clode Dice:
    luglio 31st, 2008 at 09:23

    buongiorno,sono 12 anni che lavoro come farmacista dipendente. In tutti questi anni ho avuto ,come soddisfazione personale,solo qualche grazie sottolineato dal fatto che comunque ogni cosa che io faccio(sempre con il massimo impegno) è dovuta in quanto dipendente.Ora basta! ho deciso! non voglio più lavorare in questo settore di aguzzini sfruttatori,preferisco andare a vendere pane e salame.

  46. clode Dice:
    luglio 31st, 2008 at 09:55

    vi ringrazio per aver ascoltato il mio sfogo mattutino.ora mi sento decisamente meglio

  47. Marco Dice:
    luglio 31st, 2008 at 15:11

    grazie per la risposta! ora volevo sapere se per un IV livello magazziniere è previsto l’erogazione degli arretrati in forma di una tantum e in che modalità. Grazie anticipatamente Marco

  48. valeria Dice:
    agosto 1st, 2008 at 00:28

    salve,

    Sono stata assunta con contratto di apprendistato di farmacista collaboratore 1 livello dal 1 aprile 2008 con durata di 24 mesi.Sulla mia busta paga il prossimo scatto è riportato al 1/04/2012,Ma lo scatto non dovrebbe avvenire ogni 2 anni come da CCNL, quindi al 01/04/2010?
    grazie per l’attenzione.

  49. Antonia Dice:
    agosto 1st, 2008 at 14:27

    Salve,
    Sono stata assunta con contratto di apprendistato di farmacista 1 livello il 01.08.2006 con durata 24 mesi. Questa mattina ho chiesto notizie del mio nuovo contratto e il titolare mi ha detto che mi ha già confermata. E’ possibile senza una mia firma?!!!

    Grazie mille

  50. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 1st, 2008 at 23:25

    Ciao Clode,
    bastasse solo uno sfogo mattutino… sarebbe tutto molto semplice…, purtroppo non è cosi, nel mondo del lavoro non lo è per nessuno, la vs situazione è sicuramente emblematica, basta guardare le condizioni di trattamento diverse dai vs colleghi che svolgono le medesime funzioni in ospedali e aziende farmaceutiche. Comunque l’importante è di essere consapevoli che per cambiare qualcosa dobbiamo impegnarci tutti…
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  51. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 1st, 2008 at 23:29

    Ciao Marco,
    la una tantum per un quarto livello è di €955,43.
    Di cui €469,88 con la mensilità di ottobre 08 e €485,55 con la mensilità di marzo 09.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  52. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 1st, 2008 at 23:41

    Ciao Valeria,
    essendo il tuo un contratto di apprendistato, alla data prevista, cioè alla scadenza dei 24 mesi, è chiaro che (qualora venga trasformato il tuo contratto a tempo indeterminato) ti dovranno applicare il livello che hai acquisito con l’apprendistato.
    Gli scatti periodici nel settore farmacie private scattano per l’anzianità maturata presso la stessa farmacia, il lavoratore qualificato ha diritto a 15 scatti biennali, denominati scatti di anzianità.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  53. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 1st, 2008 at 23:45

    Ciao Antonia,
    magari sarebbe stato opportuno una lettera da parte dell’azienda, comunque non servono firme, ti devono trasformare l’attuale contratto di apprendistato con un contratto a tempo indeterminato, magari accertati se è stato aggiornato il livello e la parte retributiva, vista la conferma anticipata.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  54. lucia Dice:
    agosto 2nd, 2008 at 10:28

    Salve, il 19/09/05 sono stata assunta in una farmacia a tempo determinato per 6 mesi con contratto part-time che è stato prorogato fino al 18/09/06. Quasi in coincidenza della scadenza del contratto è cambiata gestione quindi sono stata assunta dalla nuova ditta il 01/12/06 sempre a tempo determinato, per tre mesi, sempre part-time.A decorrere però dal 02/01/07 sono stata assunta a tempo pieno solo fino alla scadenza del contratto cioè fino 28/02/07. Scaduto il contratto sono stata riassunta il 12/03/07 per un anno part-time prorogato poi fino al 11/06/08.Scaduto il contratto sono stata licenziata e riassunta il 01/07/08 sempre a tempo parziale e determinato fino al 30/06/2009.Vorrei sapere data la mia situazione un pò ingarbugliata in che misura mi verrà corrisposta l’Una Tantum e l’aumento mensile di 140,00 euro mi verrà dato per intero o in proporzione al mio orario di lavoro? Grazie anticipatamente

  55. Marco Dice:
    agosto 3rd, 2008 at 00:56

    Volevo sapere se un magazziniere ha diritto a permessi mensili e se non vengono effettuati se devono essere retribuiti visto che non compaiono nemmeno in busta paga, grazie!

  56. chiara Dice:
    agosto 3rd, 2008 at 15:17

    La bozza riporta che questa una tantum sarà versata in base al lavoro svolto nel periodo 1^febbraio 2006-31^luglio 2008: volevo sapere se durante questo periodo contano anche i periodi lavorativi svolti presso farmacie diverse da quelle presso cui si lavora attualmente oppure l’una tantum è versata solo sulla base della durata del lavoro svolto presso la farmacia che versa tale cifra.

  57. Antonio Dice:
    agosto 4th, 2008 at 21:19

    Federfarma ha dimostrato ke dei farmacisti dipendenti nn gliene frega proprio niente.Per il futuro dei farmacisti non titolari secondo il mio modesto parere c’è soltanto la liberalizzazione dei farmaci di modo ke ogni farmacista come ogni professionista può decidere di aprire una farmacia.A questo c stava pensando la sinistra ma adesso c’è un amico di federfarma al governo.

  58. iunio Dice:
    agosto 4th, 2008 at 22:56

    Ritengo che come contropartita della flessibilità forse avremmo potuto chiedere qualche giorno in più di ferie (abbiamo solo 26 giorni all’anno).
    Sono d’accordo con Antonio che l’unico modo per cambiare le cose sia la liberizzazione dei farmaci, anche se sarà la fine per tutti a vantaggio della grande distribuzione: federfarma fa troppo pena e vergogna

  59. chicca Dice:
    agosto 5th, 2008 at 12:34

    salve, avrei qualche domanda da porre.
    ho un contratto a tempo parziale dal 1 febbraio 2008 (31 ore settimanali) a tempo indeterminato. mi piacerebbe sapere la percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario (o supplementare) da me svolto.
    a quanto ammonta la una tantum che mi spetterebbe? (se ho fatto bene i calcoli credo che dovrò dare io qualcosa all’azienda!!!!)
    grazie mille per l’attenzione e buon lavoro

  60. Antonia Dice:
    agosto 5th, 2008 at 15:16

    Salve Franco,
    grazie mille per l’immediata risposta; ero in effetti, un pò preoccupata! Ora chiederò di vedere il nuovo contratto.

    Buona giornata

  61. iunio Dice:
    agosto 5th, 2008 at 18:47

    Gentile signor Capaccioli,
    potrebbe, cortesemente, chiarirmi la quota a carico del datore di lavoro alla contribuzione PREVIPROF? Che vuol dire, in termini pratici, lo 1,05% a carico del datore di lavoro e lo 0,55% minimo a carico del lavoratore?
    Dato che bisogna versare il 100% del TFR a “PREVIPROF”, alla scadenza posso richiedere l’ammontare in liquidità o devo obbligatoriamente averli come pensione integrativa?
    Infine, posso richiedere il TFR già maturato e rivalutato ad oggi (visto che l’adesione a PREVIPROF vale per il tfr versato da novembre 2008 in poi)?
    Grazie anticipatamente e buon lavoro.

  62. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 5th, 2008 at 22:45

    Ciao Lucia,
    chiaramente l’aumento ti sarà erogato in base alla percentuale del tuo part time. Per calcolare la una tantum spettante, devi determinare i mesi lavorati nel periodo 01.02.06 al 31.07.08 con l’Azienda in cui eri assunta alla data della stipula del rinnovo del CCNL detraendo i periodi di assenza non retribuita e proporzionando tale periodo alla cifra spettante.
    Saluti F.Capaccioli Filcams Siena

  63. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 5th, 2008 at 22:52

    Ciao Marco,
    i permessi retribuiti spettano e devono essere fruiti entro l’anno di maturazione, decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
    Sauti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  64. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 5th, 2008 at 22:56

    Ciao Chiara,
    il calcolo per determinare la una tantum è così determinato: i mesi lavorati nell’Azienda dove eri dipendente alla data della stipula del CCNL nel periodo 1 febbraio 2006 al 31 luglio 2008, con questo numero proporzioni la cifra della una tantum.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  65. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 5th, 2008 at 22:59

    Ciao Antonio,
    cosa dire, sicuramente sì, il tentativo di liberalizzare il settore purtroppo è naufragato, ma comunque Federfarma si era già tutelata anche con il governo precedente.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  66. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 5th, 2008 at 23:05

    Ciao Junio,
    non penso che il problema del vs contratto sia quello di avere più ferie, anche perchè siamo nella media di tutti i contratti, per la contribuzione al fondo di previdenza integrativa quelle sono le percentuali corrette.
    Per la prestazioni del fondo, ti consiglio di rivolgerti alla sede della Filcams Cgil della tua città, in quanto sarebbe molto complicato darti delle delucidazioni precise. Per il TFR maturato in Azienda valgono le norme di legge sull’anticipo del TFR, anche per questa domanda ti consiglio di rivolgerti alla Filcams.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  67. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 5th, 2008 at 23:14

    Ciao Chicca,
    la maggiorazione del supplementare e del 30% la tua una tantum spettante è 6/30 della cifra spettante al tuo livello.
    Saluti Franco Capaccioli

  68. Obama (yes we can't) Dice:
    agosto 6th, 2008 at 23:12

    Ciao Franco,
    leggendo il nuovo contratto a proposito della flessibilità mi sono reso conto che c’è qualcosa che non va nella mia busta paga. Infatti io lavoro 48 ore una settimana al mese per causa turno, ma queste 8 ore in più non mi vengono nè retribuite come straordinario, nè mi fanno lavorare 8 ore in meno la settimana successiva. Come è possibile? Tempo fa il consulente del lavoro mi disse che era compreso nel contratto, e non ho più indagato perchè ho piena fiducia nel mio titolare, però adesso vorrei il parere di una persona esperta e neutrale. Grazie mille per la consulenza qualificata!

  69. Marco Dice:
    agosto 6th, 2008 at 23:32

    Ciao Franco,
    leggendo il testo del nuovo ccnl mi sono reso conto che c’è qualcosa che non va nella mia busta paga, infatti io lavoro 48 ore una settimana al mese e queste 8 ore in più non mi vengono nè retribuite come straordinario, nè mi è concesso un giorno di riposo la settimana successiva. una volta il consulente del lavoro mi disse che queste 8 ore in più erano incluse nel contratto… ora, se fosse così, non avrebbe senso il punto inserito nel nuovo contratto sotto la voce “flessibilità”. spero di ricevere una risposta perchè potrebbe essere un problema comune a molti… penso che come tutti i miei colleghi ci dedichiamo pienamente al nostro lavoro e forse passiamo troppo poco tempo a interessarci dei nostri diritti e di controllare se ci viene dato tutto ciò che ci spetta… almeno quello… ti ringrazio in anticipo!

  70. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 7th, 2008 at 14:57

    Ciao Marco,
    il tuo orario di lavoro settimanale è di 40 ore di lavoro, di norma dovrebbe essere su cinque giorni e mezzo di lavoro, tutte le ore fatte in più sono straordinario quindi retribuite con la maggiorazione del 20% nei giorni settimana, 30% festivi.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  71. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 7th, 2008 at 16:52

    Ciao Obama……..
    il tuo orario di lavoro settimanale è di 40 ore di lavoro, di norma dovrebbe essere su cinque giorni e mezzo di lavoro, tutte le ore fatte in più sono straordinario, quindi retribuite con la maggiorazione del 20% nei giorni dal lun.sab, 30% festivi.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  72. laura Dice:
    agosto 8th, 2008 at 11:46

    Ciao Franco!
    Gentilmente, la cifra dell’Una Tantum (di circa 600 euro,se non sbaglio) risulta essere netta o lorda? e spetta a tutti indistintamente, anche a coloro sulla cui busta paga figura la voce “anticipo futuri aumenti”?
    A questo proposito, inoltre, se io riuscissi a farmi cancellare tale voce dalla busta paga, supponiamo da settembre (ormai per agosto sarà impossibile), l’aumento di 140 euro potrebbe venire applicato da quel momento oppure superato il 01-08-08 non si avrà più modo di agire?
    Spero di essere stata chiara nelle mie richieste,
    Grazie in anticipo per l’attenzione.
    Laura

  73. silvia Dice:
    agosto 8th, 2008 at 13:01

    Ciao Franco! Io volevo chiederti un’informazione sul calcolo dell’ora straordinaria.Io so che la paga base va divisa per 173 ore forfattarie al mese per ottenere la paga oraria, il risultato va aumentato del 20% oppure il calcolo da fare è diverso?un’altra cosa gli eventuali anticipi del rinnovo contrattuale presenti in busta paga da cosa andranno sottratti dai 140€ dell’aumento della paga base o dall’una tantum? graziee mille in anticipo silvia

  74. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 8th, 2008 at 17:28

    Ciao Laura,
    tutte le cifre che si riferiscono ad aumenti retributivi e una tantum sono da considerare al lordo delle ritenute. Le cifre precedentemente erogate a titolo di futuri aumenti contrattuali saranno integralmente recuperati sulla una tantum, l’aumento del mese di agosto 08 deve essere corrisposto integralmente e regolarmente per come previsto.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  75. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 8th, 2008 at 17:34

    Ciao Silvia,
    non solo la paga base ma la retribuzione di fatto, paga base, contingenza, scatti e tutto ciò che in busta paga è fisso e ricorrente diviso per 173 e moltiplicato per la percentuale prevista. Gli anticipi saranno sottratti dalla una tantum invece l’aumento deve essere corrisposto per intero.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  76. Iano Dice:
    agosto 9th, 2008 at 11:56

    ciao a tutti, devo dire che sono veramente stufo di vedere come noi colleghi di serie B ci preoccupiamo dell’euro in piu o in meno su una busta paga da fame che nn rispetta la nostra professionalita e professione.HO letto il contratto e come sempre noi c andiamo fregati.Dovremmo pretendere almeno 2000 euro netti in busta paga ECM pagati dai nostri datori.ENPAF piu bassi. ma come puo tutto cio essere preso in considerazione quando i nostri presidenti dell’ordine coloro che c dovrebbero difendere sono titolari e quindi con tutto l’interesse di sottrarci i nostri diritti per nn sborsare nemmeno un euro del loro milionario guadagno.
    Dovremmo nn andare piu a lavoro scioperare lasciarli soli cosi forse capirebbero quanto siamo importanti,che la macchina che produce i loro milioni siamo noi seri professinisti.
    Vi ringrazio.

  77. silvia Dice:
    agosto 10th, 2008 at 10:40

    CIAO FRANCO SCUSA SE DISTURBO ANCORA

  78. Morgul Dice:
    agosto 10th, 2008 at 10:45

    Non ho ben capito la questione flessibilità(che cmq nella mia farmacia già si applica).Io di solito faccio un turno notturno di 12 ore,di queste 8 le recupero stando a casa il giorno successivo,mentre le altre 4 mi vengono pagate come straordinario notturno.Alle 8 ore che recupero come permesso mi viene cmq attribuita la maggiorazione del 13%.mi chiedo a questo punto se con questa norma della flessibilià andrò a perdere altri soldi in busta paga(già ne ho tanti…)

  79. silvia Dice:
    agosto 10th, 2008 at 10:47

    ciao franco scusa se ti disturbo ancora, per ottenere l’ora oraria divido tutti gli elementi della retribuzione di fatto(paga base + contingenza +isq +rep +edr + un’eventuale superminimo) per 173 giusto?aggiungendo poi la percentuale prevista?Un’ altra cosa: irpef è rimborsata in più mesi? grazie in anticipo silvia

  80. marco Dice:
    agosto 12th, 2008 at 00:37

    E scandaloso che in Italia un laureato in possesso di una laurea specialistica sia costretto d accettare stipendi da fame e condizioni di lavoro insultanti(gli operatori ecologici prendono praticamente la nostra stessa retribuzione…). Molti ragazzi nelle facoltà di farmacia sognano favolosi futuri nel controllo di qualità, progettazione e sviluppo del farmaco e stipendi proporzionati alla fatica protesa sia mentalmente che economicamente per raggiungere il tanto agognato pezzo di carta. Sarbbe da fare un blitz nelle facoltà per andarli ad informare verso qule baratro stanno correndo, C’è una disonesta allucinante da parte dei della facoltà; alletta giovanni che non hanno ancora una chiara idea del mercato del lavoro scrivendo negli opuscoli di farmacia e ctf paroloni come: “ottime prospettive nel reparto ricerca e sviluppo in importanti aziende farmaceutiche, notevole ricerca di laureati nel campo della farmacovigilanza e farmaco economia”. Eppure sanno benissimo che l’80% dei laureati troverà si lavoro, ma a condizioni pari forse a quelli dei servi della gleba. L’ atro 20% è figlio di titolari, potrà continuare tranquillamente a collezionare diciotto che tanto avrà comunque il futuro garantito rispetto al compagno laureato con 110 e lode. Perche i presidi di facolta non permettono allora l’iscrizione ai soli figli dei titolari? Dai diciamo una buona volta questo titolo non vale niente (lavorativamente parlando) e chiudiamo la facolta, oppure che ammettono che è tutta una truffa e ne informino gli studenti e le loro famiglie. Non si potrebbero organizzare manifestazioni per scuotere l’opinione pubblica? I camionisti hanno paralizzato mezz’ italia e hanno avuto il rinnovo…. gli specializzandi medici uguali e sono passati da 800 a 1900 euro al mese. Il sindacato cosa intende fare concretamente per migliorare la nostra situazione che appare senza via di uscità ora che le liberalizzazioni appaiono bloccate?
    Un saluto da un farmacista pentito e deluso

  81. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 17th, 2008 at 21:09

    Ciao Morgul,
    diciamo che il concetto di flessibilità è diverso da come viene utilizzato nella tua azienda, in quanto la media oraria di 40 ore settimanali può diventare di 46 per un max di 16 settimane annue, pertanto se nella tua farmacia utilizzate questo strumento per tutto è una condizione difforme a quanto previsto contrattualmente.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  82. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 17th, 2008 at 21:15

    Ciao Silvia,
    sì, la paga oraria si ottiene dividendo x 173 le voci come da te riportate e si maggiora nel caso di straordinario oppure di lavoro ordinario festivo e notturno. L’IRPEF normalmente se sei in credito è rimborsata con la mensilità di luglio se l’azienda non ha una capienza di copertura per il rimborso, in quanto se vi sono pochi dipendenti e tutti a credito l’azienda può fare il rimborso anche rateizzato, però ti consiglio di rivolgere questa domanda al nostro servizio CAAF che sicuramente sarà molto più preciso.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  83. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 17th, 2008 at 21:26

    Ciao Marco,
    sicuramente la situazione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti in italia è difficilissima, sia per i laureati che per i non laureati. Situazione determinata da tutta una serie di fattori che hanno portato l’italia ad essere il fanalino di coda dell’europa per quanto riguarda le retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
    Credo sicuramente che potremo fare di più, almeno nel settore delle farmacie, se il sindacato avesse una maggiore forza contrattuale e se gli scioperi proclamati e fatti avessero avuto una maggiore adesione.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  84. ANNALISA Dice:
    agosto 18th, 2008 at 14:47

    lavoro come quarto livello presso una farmacia privata ho un contratto x quaranta ore, il mio capo causa stagione estiva vuole che io faccia 48 e talvolta 52 ore la settimana. Con il nuovo contratto posso rifiutarmi o le sue minacce di licenziarmi trovano fondamento? grazie

  85. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 18th, 2008 at 18:47

    Ciao Annalisa,
    la flessibilità oraria è attuabile per max 16 settimane all’anno e comunque l’orario non può andare oltre le 46 ore settimanali. Per quanto riguarda la media oraria settimanale compreso le ore di straordinario è stabilita a 48 ore settimanali. Le 48 ore medie sono calcolate con riferimento ad un periodo di 12 mesi. Pertanto se le ore che vuole farti fare in più sono come straordinario, puoi per comprovati motivi personali anche derogare alla richiesta, se invece ti richiede l’applicazione della flessibilità oraria allora non può farti fare più di 46 ore settimanali e non più per 16 settimane e comunque queste ore che fai in più le dovrai recuperare in un altro periodo dell’anno che devi concordare con il titolare della farmacia.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  86. Alessia Dice:
    agosto 18th, 2008 at 18:52

    Ciao Franco,
    sona stata assunta nel 2005 con un contratto di apprendistato professionalizzante per la qualifica finale di “Farmacista collaboratore” della durata di 24 mesi (che è “terminato” ed è stato trasformato a tempo indeterminato a luglio del 2007): Da quando mi dovrà essere erogata la Indennità Speciale Quadri (quella che nel contratto del 1994 era fissata in 160.000 lire, per intenderci)… Dal luglio 2009, visto che non mi potevo considerare qualificata fino alla trasformazione del contratto di apprendistato?
    Grazie per la risposta.

  87. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 18th, 2008 at 19:14

    Ciao Alessia,
    ti spetta dal momento che hai acquisito la qualifica corrispondente.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  88. ANNALISA Dice:
    agosto 18th, 2008 at 19:56

    ciao Franco,intanto ti ringrazio per la risposta; visto che sono una giovane mamma di un bimbo di 17 mesi,ho diritto ad un part time?

  89. chiara Dice:
    agosto 18th, 2008 at 21:42

    Ciao Franco,sono Chiara una farmacista collaboratrice di Roma.Volevo avere da te due chiarimenti sul rinnovo del nostro contratto cortesemente.Ho un contrato a tempo indeterminato di 27 ore settimanali( e volevo sapere a quanto corrispondeva il mio aumento in busta.Volevo anche sapere come calcolare la mia una tantum tenendo presente che sono stata in maternità dal 01/01/2006 al 31/11/2006?Grazie mille e buona sera.

  90. Alessia Dice:
    agosto 19th, 2008 at 12:49

    Franco grazie tante per la risposta… Che pero’ non mi è così (!?):
    Scusami ma non sono così esperta per quanto riguarda i termini “tecnici”….
    Quando dici “ti spetta dal momento che hai acquisito la qualifica corrispondente.” intendi che da quel momento (trasformazione) scattano i 2 anni di anzianità nella qualifica (nel mio caso luglio 2007) e quindi è corretto che mi spetti (inizio erogazione) a partire dal luglio 2009 (ossia a 2 anni dalla fine/trasformazione del rapporto di appr. profess.)?
    Grazie ancora in anticipo per la risposta!!!

  91. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 19th, 2008 at 22:05

    Ciao Annalisa,
    purtroppo il contratto non prevede una norma che dia la certezza di poter avere un part time post parto, come viceversa avviene in altri contratti, questo non vuol dire che l’azienda non possa concederti il part time, quindi ti consiglio di presentare richiesta all’azienda e verificare la posizione dell’azienda.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  92. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 19th, 2008 at 22:09

    Ciao Chiara,
    per darti una risposta precisa, dovresti dirmi il livello di appartenenza.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  93. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 19th, 2008 at 22:16

    Ciao Alessia,
    sì, dall’acquisizione della qualifica dopo il periodo di apprendistato scatta il periodo per raggiungere l’anzianità nel livello e dopo due anni scatta l’Indennità Speciale Quadri che nelle tabbelle attuali corrisponde ad €100,00 mensili.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  94. chiara Dice:
    agosto 20th, 2008 at 14:25

    Ciao Franco,
    il mio livello è il 1°, come Farmacista collaborattrice. Grazie.

  95. Caprosauro Dice:
    agosto 20th, 2008 at 18:38

    …grandi dottori e laureandi…pensate allora (sempre se nn siete di estrema destra come la stragrande maggioranza dei farmacisti in Italia),a noi magazzinieri…provate a mandare avanti una Farmacia senza di noi!!!
    …di quant’è stato l’aumento per noi…?!?
    Aaaah dimenticavo…noi nn abbiamo fatto 5 anni di sacrifici…noi,università?!?
    Noi NO!!!
    Abbiam tutti la quinta elementare!!!

    CHI SI SENTE SCONFITTO….SI VERGOGNI!!!

    Fulvio

  96. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 20th, 2008 at 23:05

    Ciao Chiara,
    la somma spettante per la una tantum è di €405,00 con la retribuzione di ottobre 08 e €418,5 con la retribuzione di marzo 09 per un totale di €823,5, sempre che il periodo di assenza per maternità sia quello obbligatorio e facoltativo.
    L’aumento retributivo invece è di €94,5 dal mese di agosto 08 e di €23,67 dal mese di agosto 09, per un totale di €118,12.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  97. Gino Dice:
    agosto 25th, 2008 at 07:25

    Salve, sono un farmacista, lavoro in una farmacia aperta 24 ore al giorno per 365 giorni. L’orario di lavoro non dovrebbe essere continuato ? Io per es. lavoro 3-4 h. al mattino e 3-4h. la sera, spesso fino a mezzanotte, senza nessun aumento di tariffa oraria. E’ regolare?

  98. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 25th, 2008 at 17:37

    Ciao Gino,
    senz’altro è molto anomalo l’orario predisposto, in quanto in una situazione del genere sarebbe logico predisporre un orario turnante; presumendo che siate diversi dipendenti vi consiglio di avanzare, tramite la Filcams Cgil della tua zona, una richiesta di un orario turnante. Per quanto riguarda le maggiorazioni, chiaramente sia per le ore notturne che per quelle festive spetta una maggiorazione prevista dal CCNL.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  99. Marco Dice:
    agosto 27th, 2008 at 23:10

    Salve, volevo sapere quanto deve dare di preavviso un magazziniere consegnatario in periodo di apprendistato per licenziarsi. Grazie!

  100. Martina Dice:
    agosto 28th, 2008 at 11:46

    Salve Franco
    dove posso trovare il contratto dei farmacisti?
    C’è differenza tra il contratto di una farmacia privata ed una comunale?
    Grazie

  101. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 28th, 2008 at 14:42

    Ciao Marco,
    presumo che il tuo livello di inquadramento attuale sia al 5/6 livello, se dovesse essere così, devi dare 15 giorni di calendario come preavviso alle dimissioni.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  102. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 28th, 2008 at 14:47

    Ciao Martina,
    sì, vi sono differenze molto marcate, le farmacie comunali normalmente applicano il contratto delle Autonomie Locali (Dip. Comunali, Provinciali, Regionali ecc.), le farmacie private applicano il contratto delle farmacie private.
    Il contratto delle farmacie private lo puoi trovare sul link del nostro sito
    http://www.cgilsiena.org/index.php/2008/07/24/farmacie-private-il-testo-dellaccordo-per-il-rinnovo-del-ccnl/
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  103. sabina Dice:
    agosto 29th, 2008 at 08:02

    Ciao Franco,
    desideravo chiederdi,a proposito della “FLESSIBILITA’”,se noi della Sicilia che fino adesso abbiamo svolto le nostre 40 ore da lun.a ven. e che fino ad ora,quando lavoravamo per turno un sabato e la domenica successiva (circa ogni 7 settimane quindi 6-7 turni l’anno)queste ore in più sono sempre state retribuite come straordinario rispettivamente 20% e 30% come da vecchio contratto!
    Con questo contratto nuovo,il turno di settembre e successivi(8 ore del sabato e 8 ore della domenica che possono diventare 12 ore sab e 12 ore domenica quando rimaniamo aperti durante l’intervallo pomeridiano,come ci verranno considerati e quindi corrisposti!!!!???
    ciao

  104. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 29th, 2008 at 12:49

    Ciao Sabina,
    la gestione della flessibilità dell’orario così come previsto dal rinnovo del contratto deve essere comunque gestita, in modo da stabilire le settimane dell’anno che si fanno le ore di lavoro in più (max 46 ore settimanali per un max di 16 settimane all’anno) e le settimane che si recuperano quelle ore fatte in più. Pertanto se tutto ciò per adesso non è stato fatto è chiaro che la gestione dell’orario dovrà essere come è stato fino ad oggi, quindi con la corresponsione della maggiorazione delle ore di straordinario.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  105. didi Dice:
    agosto 29th, 2008 at 14:50

    Salve!Volevo avere un’informazione.
    Lavoro con contratto part-time a tempo indeterminato presso una farmacia e volevo sapere se è possibile, contemporaneamente, lavorare anche presso una parafarmacia….almeno potrei arrotondare un pò….
    ciao!!!!!!!

  106. Martina Dice:
    agosto 29th, 2008 at 14:53

    Salve Franco
    grazie dell’informazione ma dove posso trovare il contratto delle farmacie comunali?
    Grazie

    Martina

  107. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 29th, 2008 at 16:25

    Ciao Didi,
    sì, puoi avere un altro contratto Part Time, che comunque insieme all’altro non può superare le 40 ore settimanali.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  108. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 29th, 2008 at 16:27

    Ciao Martina,
    dovresti informarti dalla Funzione Pubblica CGIL della tua zona, perchè il settore varia da zona a zona e quindi può applicare contratti diversi.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  109. didi Dice:
    agosto 29th, 2008 at 17:26

    ciao franco e grazie mille dell’informazione!

  110. alessandra Dice:
    agosto 30th, 2008 at 12:59

    nel nuovo contratto ho visto che il contributo per l’ente bilaterale ( 1 euro al mese per quattordici mensilità)potrebbe non essere versato.Volevo sapere quali motivazioni uno può portare per non versarlo e quali conseguenze questo può avere. grazie

  111. isabella Dice:
    agosto 31st, 2008 at 22:10

    Ciao Franco,
    ogni quanti anni si ha uno scatto di aumento di stipendio dopo i primi due anni da farmacista collaboratore?
    Grazie

  112. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 2nd, 2008 at 00:34

    Ciao Alessandra,
    non c’e bisogno di motivare la decisione presa, comunque considera che in un settore come il vostro l’Ente Bilaterale serve principalmente per sviluppare l’attività sindacale, cosa che è fondamentale per il futuro del settore, e comunque la scelta non porta nessuna ripercussione, salvo future decisoni dell’Ente Bilaterale.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  113. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 2nd, 2008 at 00:38

    Ciao Isabella,
    Per l’anzianità maturata presso la stessa farmacia il lavoratore qualificato ha diritto a 15 scatti biennali, denominati scatti di anzianità.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  114. BRUNELLA Dice:
    settembre 2nd, 2008 at 10:08

    BUONGIORNO FRANCO,VOLEVO UN CHIARIMENTO CIRCA LA
    TABELLA DELLA I.S.Q. (ALLEGATO C DELL’ACCORDO
    DI RINNOVO CCNL): PER IL 1°LIV. SUPER NON E’STATO
    RIPORTATO L’IMPORTO DI € 10,00, CORRISPOSTO QUALE
    ANTICIPO SUI FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI, COME
    DA CIRCOLARE FEDERFARMA N. 620 DEL 05.12.2007;
    E NON E’RIPORTATO NEMMENO IL FUTURO AUMENTO DI
    € 20,00 DAL 01.03.2009 COME PREVISTO PER IL 1°LIV.+ 12 ANNI. PERTANTO IL QUESITO CHE TI PONGO
    E’ QUESTO : DAL 01.08.2008 PER UN FARMACISTA 1°LIV. SUPER QUAL’E’ L’IMPORTO DELLA I.S.Q. DA CORRISPONDERE? CONSIDERANDO CHE DAL 01.12.2007
    L’IMPORTO ERA € 110,71? E’ DIMINUITO?
    INOLTRE VORREI SAPERE SE UN DIPENDENTE CHE HA USUFRUITO DEL CONGEDO STRAORDINARIO L.388/2000
    (INDENNITA’ECONOMICA CARICO INPS)HA DIRITTO PER IL PERIODO SUDDETTO ALL’UNA TANTUM.
    GRAZIE.

  115. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 2nd, 2008 at 23:45

    Ciao Brunella,
    non conosco questa circolare di Federfarma e non saprei dirti da dove sono uscite questi dieci euro dati come anticipo sulla voce I.S.Q, comunque posso dirti che effettivamente l’importo che ti viene corrisposto per la I.S.Q è quello previsto nelle tabelle allegate all’accordo, pertanto mi viene da pensare riconosciuta solamente per i casi di malattia, infortunio, maternità obbligatoria e facoltativa.
    Saluti, Franco Capaccioli, FILCAMS CGIL Siena

  116. seba Dice:
    settembre 3rd, 2008 at 16:02

    ciao Franco sono un farmacista Siciliano assunto con contratto a tempo indeterminato di 1° livello nel 2007,vorrei sapere nella busta paga l’aumento di quanto sara’ piu o meno al mese e l’una tantum di ottobre e marzo mi sara’ dato per intero o no.
    Grazie in anticipo.

  117. roberto Dice:
    settembre 3rd, 2008 at 22:49

    ciao franco, ho una domanda che mi tormenta da qualche giorno, ho notato che dalla retribuzione di gennaio 2008 nella colonna fut. aumen. figura la cifra di 67,20 e nella colonna i.s.q.aum 8,20, questo vuol dire che non ho diritto ai 600 euro di una tantum? grazie in anticipo per la risposta

  118. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 4th, 2008 at 08:58

    Ciao Seba,
    l’aumento è di €140,00 dal mese di agosto 08 e di €35,00 dal mese di agosto 09, la una tantum spettante è pari alla proporzione dei mesi che hai lavorato dal 1 febbraio 2006 al 31 luglio 2008.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  119. cristina Dice:
    settembre 4th, 2008 at 11:54

    cos’è l’ente bilaterale e conviene versare 1 euro.Sono una collega di Livorno e vorrei sapere se nella nostra città c’è un reppresentante sindacale a cui fare riferimento come a Siena:

  120. Anna Dice:
    settembre 4th, 2008 at 12:00

    Buongiorno,
    sono stata assunta in data 8/1/08 da una farmacia privata, in qualità di impiegata II livello,
    ho stabilito uno stipendio pari a € 1050,00 netti (paga base 894,73 e premio individuale di € 206,00).
    lavoro 32 ore settimanali.

    Vorrei sapere se mi spetta l’aumento contrattuale (sulla busta del mese di agosto la paga base è di € 1018,95 – quindi immagino di si’)
    ma soprattutto avrei bisogno di sapere se mi può essere ridotto il premio individuale. Infatti sulla busta paga di agosto il premio è passato a 107,00€ .
    Può essere che siccome il premio individuale è una voce flessibile abbia annullato l’aumento?
    Oppure non mi spetta perche’ sono assunta da poco?
    Ma è normale che prenda come prima?

    La ringrazio

  121. Pinuccia Dice:
    settembre 4th, 2008 at 17:35

    Buongiorno
    gradirei sapere se le condizioni sintetizzate nella pagina relative al nuovo contratto valgono anche per le farmacie rurali; in caso di diversità, potreste indicarmi gli elementi significativi?
    Grazie

  122. Evans Dice:
    settembre 4th, 2008 at 17:52

    Ciao Franco,
    sono un Farmacista 1° Liv. Super,e non mi è chiaro l’importo che devo percepire per la
    I.S.Q. a partire dal mese di Agosto 2008,
    visto che dal 01.12.2007 l’importo che mi veniva corrisposto era di € 110,71 e che dal marzo 2009
    dovrà essere € 130,00, e dal 01.08.2008? Come mai sulla tabella allegato C dell’accordo di rinnovo l’importo è di € 100,71 diminuisce?
    Non dovrebbe rimanere di € 110,00 come per il 1° liv. + 12 anni?
    Grazie.

  123. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 4th, 2008 at 21:51

    Ciao Roberto,
    per come descrivi le voci si può ipotizzare un possibile recupero delle somme erogate per futuri aumenti contrattuali, comunque ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua zona per far vedere le buste paga ed avere una risposta sicura.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  124. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 4th, 2008 at 22:01

    Ciao Cristina,
    versare all’Ente Bilaterale vuol dire poter rafforzare e sviluppare la presenza del sindacato nel settore delle farmacie, pertanto la ritengo una cosa giusta.
    Puoi rivolgerti alla FILCAMS CGIL di Livorno Via Giotto Ciardi, 8 – Porta a terra – 57121 Livorno
    tel. 0586/228441 – fax 0586/228445
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  125. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 4th, 2008 at 22:08

    Ciao Anna,
    è sempre molto difficile dare risposte sicure senza avere visto buste paga e contratto individuale, comunque mi sembra di capire che avevi pattuito un cifra netta di retribuzione, PERO’ TI DOMANDO: E I FUTURI AUMENTI LI AVEVI CONSIDERATI???? comunque la cifra che ti danno come premio individuale è riassorbibile, accanto alla stessa vi è scritto qualcosa???
    Per questo ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua zona per una risposta data in base di elementi oggettivi.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  126. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 4th, 2008 at 22:13

    Ciao Pinuccia,
    gli unici elementi diversificati sono una diversa tabella sia per gli aumenti della paga base che per la una tantum.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  127. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 4th, 2008 at 22:36

    Ciao Evans,
    la tabella allegata all’accordo non prevede aumenti per l’I.S.Q per il 1 super, pertanto non saprei dirti perchè ti hanno applicato l’I.S.Q del 1 liv.+12, ti consiglio di verificare presso la Filcams Cgil della tua zona le buste paga.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  128. Marco Dice:
    settembre 6th, 2008 at 00:29

    Ciao Franco, una domanda: se lavoro 3h e 20 in più il sabato pomeriggio ma queste ore le recupero un pomeriggio durante la settimana devo comunque percepire la maggiorazione del 20% relative a queste ore lavorate il sabato come straordinario?
    Grazie.

  129. serena Dice:
    settembre 6th, 2008 at 17:49

    Salve!Vorrei qualche chiarimento in merito alle diverse possibilità di assunzione.Sono una neolaureata ventiquattrenne alla ricerca del primo impiego.Un titolare mi ha proposto per il primo mese un “contratto di lavoro saltuario”, mediante scrittura privata, stabilendo semplicemente un “rimborso spese” a mò di periodo di prova…come dice lui!Ma non finisce qui:successivamente sarebbe orientato ad un tirocinio formativo previsto dalla provincia,che immagino non sia retribuito!!Ho provato a cercare riferimenti in proposito sul nostro CCNL, ma ovviamente non ne ho trovati!Lei cosa mi consiglia?Scappo a gambe levate?
    Grazie mille

  130. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 8th, 2008 at 12:49

    Ciao Marco,
    devi comunque percepire la maggiorazione per lavoro straordinario.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  131. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 8th, 2008 at 12:51

    Ciao Serena,
    ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua zona, perchè quanto ti è stato prospettato è sicuramente il preludio ad un rapporto di lavoro non molto regolare, pertanto devi sapere con precisione come poterti tutelare.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  132. roberta Dice:
    settembre 9th, 2008 at 11:43

    lavoro a tempo determinato in una farmacia privata in paese con circa dodici mila abitanti e non mi è stato corrisposto mai in questo anno l’una tantum. vorrei sapere se mi spetta; inoltre faccio anche la reperibilità diurna e notturna a farmacia chiusa senza dormire in farmacia, volevo sapere se mi spetta la retribuzione della reperibilità diurna in quanto vengo retribuita solo per la reperibiltà notturna.
    grazie.

  133. marilisa Dice:
    settembre 9th, 2008 at 14:05

    buongiorno volevo sapere a quanto dovrebbe corrispondere l’una tantum per un contratto iniziato il 20 aprile 2008? grazie

  134. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 9th, 2008 at 22:59

    Ciao Roberta,
    se alla data della firma del nuovo contratto, luglio 2008, eri dipendente della farmacia, la una tantum ti spetta in percentuale ai mesi che hai lavorato dal 1 febbraio 2006 al 31 luglio 2008.
    Per la reperibilità diurna chiaramente deve essere riconosciuta alla pari di quella notturna.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  135. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 9th, 2008 at 23:03

    Ciao Marilisa,
    ti spetta per 3/30 e quindi verifica, sulla base del livello in cui sei stata assunta la cifra totale e calcola i 3/30.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  136. mario Dice:
    settembre 11th, 2008 at 14:33

    Ciao Franco,
    sono un farmacista collaboratore di 1 livello assunto a tempo indeterminato.
    Ho appena preso la busta paga relativa al mese di agosto 2008 ma ahimè dell aumento nessuna traccia!ho percepito lo stesso stipendio del mese di luglio
    Com’e possibile questo?l’aumento non dovrebbe comparire automaticamente in busta paga?mica devo riciederlo io giusto?..grazie per la disponiblita..sempre piu sfruttati siamo!

  137. seba Dice:
    settembre 11th, 2008 at 16:23

    ciao Franco sono un farmacista di 1° livelo vorrei sapere perche sulla mia busta paga di agosto mi e’ stata tolta la voce ISQ premetto che prima era presente, e poi 1° livello super che vuol dire ?

    grazie e Franco aiutaci tu

  138. giusy Dice:
    settembre 11th, 2008 at 16:25

    gentile sig capaccioli,
    da una collega ho sentito parlare dell’articolo 62 del ccnl, che riguardava a suo dire gli aumenti di merito.Mi chiedevo cosa sono, come si fa a chiederli e come vengono giustificati in busta paga.
    Grazie fin d’ora per la risposta.

  139. Beppe Dice:
    settembre 11th, 2008 at 16:47

    Ciao Franco,
    sono un farmacista di Palermo, nella busta paga di agosto non ho trovato traccia del tanto atteso aumento, quando ho interpellato il mio datore di lavoro questo mi ha detto che il suo consulente aveva dimenticato di aggiornare il programma che gestisce le buste paga della nostra farmacia.
    Dopo le nostre lamentele affinche i cedolini fossero ristampati, lui ci ha risposto che nella busta paga prossima troveremo sia l’aumento che l’arretrato del mese di agosto.
    Vorrei sapere se così facendo veniamo a perdere qualcosa per esempio in termini di contributi, tredicesima e quattordicesima o altro.
    Grazie anticipatamente e complimenti per le tue esaudienti risposte.

  140. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 11th, 2008 at 22:19

    Ciao Seba, commenti n. 116 e 137, risposta n. 118:
    non saprei dirti della motivazione perchè ti hanno tolto tale voce, l’unica cosa certa è che non possono toglierti una voce prevista dal CCNL Nazionale, pertanto fai presente al titolare di quanto è avvenuto.
    Primo livello super è il Farmacista direttore di farmacia.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  141. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 11th, 2008 at 22:26

    Ciao Giusy,
    questo è l’articolo 62 del CCNL Farmacie Private:
    Art. 62

    In caso di aumenti di tabelle gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.

    Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore. Gli aumenti che non siano di merito e che non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da accordi sindacali oppure espressamente stabilito per iscritto all’atto della concessione.

    Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto, nonché nel corso di un periodo massimo di nove mesi immediatamente successivi a tale scadenza; tale periodo massimo di nove mesi viene comunque interrotto, e ridotto di conseguenza, dalla stipulazione dell’accordo di rinnovo del presente contratto.

    Eventuali aumenti come previsti dall’articolo in oggetto possono essere erogati dall’azienda e non esistono nel contratto criteri oggettivi che possano determinare tale erogazione.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  142. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 11th, 2008 at 22:31

    Ciao Beppe,
    bene avete fatto a rivendicare la mancata corresponsione degli aumenti, comunque se nella prossima busta paga troverete tutti gli arretrati e l’aumento mensile la vicenda è conclusa e l’unico danno che avete subito sta nel ritardo della corresponsione degli aumenti, per il resto non perdete niente.
    Se poi volete controllare le buste paga per vedere se vi è stato corrisposto tutto andate alla Filcams Cgil di Palermo.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  143. serena Dice:
    settembre 12th, 2008 at 13:19

    buongiorno sig. Capaccioli, sono una framacista assunta con contratto a tempo indeterminato da giugno 2006. Vorrei sapere se la voce una tantum compare sempre in busta paga o se sarà presente solo dal 1 ottobre (nella mia non compare). Inoltre vorrei sapere se la quota di 600 euro verrà data con lo stipendio o verrà versata in percentuale da ottobre in poi?

  144. anna rita Dice:
    settembre 13th, 2008 at 18:00

    ciao, ho letto che l’indennità speciale quadri +12 passa da €100,00 a €110,00 al 1/11/2007: vorrei sapere se devono esserci corrisposti gli arretrati dal 1/11/2007 al 31/07/2008, grazie.

  145. valerio Dice:
    settembre 14th, 2008 at 16:11

    Egr. Sig. Capaccioli, vorrei porle una richiesta un pò insolita: Sono un farmacista che dopo 18 anni come informatore scientifico tornerà a lavorare in farmacia full time,a tempo indeterminato, e che ha fatto a suo tempo la sua “gavetta ” di circa 4 anni come collabotarore in farmacie private. Attualmente come libero professionista collaboro con due farmacie.
    Quale potrebbere essere il mio stipendio netto in tale situazione, visto che non sono sicuramente di primo pelo e che la contrattazione salariale potrebbe essere ad personam? Se è possibile gradirei avere una risposta in privato, vista la riservatezza del quesito.

  146. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 16th, 2008 at 19:00

    Ciao Anna Rita:
    sì, se non è stato corrisposto l’aumento alla data 01.12.07 devono corrispondere gli arretrati.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  147. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 16th, 2008 at 19:06

    Ciao Serana,
    appare solamente alle date che deve essere corrisposta.
    Saluti F.Capaccioli Filcams Siena

  148. anna Dice:
    settembre 17th, 2008 at 14:56

    ciao franco,
    sono una farmacista collaboratrice primo livello, a tempo pieno e indeterminato. Lavoro da quasi quattro anni nella stessa farmacia, dove da dicembre 2007 c’è stato dato un aumento di 70 euro in attesa del rinnovo del contratto.
    A questo punto a quanto ammonta l’una tantum che dovrei avere ad ottobre e a marzo? Grazie mille

  149. matilde Dice:
    settembre 17th, 2008 at 16:44

    salve mi chiamo Matilde e sono una farmacista Ho lavorato da settembre del 2002 a quello del 2007 in una farmacia con un contratto a tempo indeterminato.Poi da ottobre del 2007 a novembre 2007 in un’altra farmacia con contratto di inserimento e da metà maggio 2008 a metà settembre 2008 in un’altra con contratto a tempo determinato.Volevo sapere quale farmacia deve corrispondermi l’una tantum e come si calcola?grazie

  150. cristina Dice:
    settembre 18th, 2008 at 17:39

    potrei avere delucidazioni sul fondo previprof.l’adesione è automatica?ciao grazie

  151. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 21st, 2008 at 21:44

    Ciao Anna Rita,
    dovrebbe essere di €1220 meno gli anticipi dati dal mese di dicembre 2007 fino al mese di luglio compreso.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  152. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 21st, 2008 at 21:47

    Ciao Cristina,
    puoi tranquillamente rivolgerti alla Filcams Cgil di Livorno, che la puoi trovare in Via Giotto Ciardi, 8 – Porta a terra – 57121 Livorno
    tel. 0586/228441 – fax 0586/228445
    filcams.li@livorno.tosc.cgil.it
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  153. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 21st, 2008 at 21:51

    Ciao Matilde,
    te la deve corrispondere la farmacia in cui eri assunta alla data della firma del contratto (luglio 2008), la somma è in proporzione ai mesi lavorati nella suddetta farmacia dal mese di novembre 2006 al mese di luglio 2008.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  154. Roberto Dice:
    settembre 22nd, 2008 at 14:24

    Ciao Franco,
    Lavoro come farmacista di secondo livello da circa 3 anni nella stessa farmacia vorrei sapere se il passaggio al primo livello scatta con l’anzianita’ o se teoricamente potrebbero mantenermi a vita con questo inquadramento
    ciao grazie

  155. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 23rd, 2008 at 20:30

    Ciao Roberto,
    tutto dipende dalle mansioni che realmente svolgi, perchè se non rientrano nel terzo livello ma nei livelli superiori puoi benissimo chiedere il passaggio senza limitazione alcuna.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  156. Roberto Dice:
    settembre 25th, 2008 at 10:30

    Ciao Franco,
    Lavoro in Umbria come farmacista collaboratore di secondo livello in una farmacia privata(nn saprei se sia rurale o meno) comunque l’aumento sulla retribuzione base dal 1/08/08 e’ stato di €119,25 quindi la retribuzione base e’ ora pari a €978,20 contingenza €521,63 scatti anzianita’ €23,24 EDR € 10,33 per un totale di €1533,40 ma l’aumento nn doveva essere pari a €124,22?
    vorrei sapere anche quali sono le mansioni relative al primo livello per capire se ho diritto a richiedere un passaggio al livello superiore
    ciao grazie

  157. Simone Dice:
    settembre 26th, 2008 at 13:23

    Buongiorno a tutti!!!
    sono un farmacista collaboratore con contratto di 1° livello, ho firmato il mio primo contratto di lavoro a gennaio 2008 ed anche se può sembrare troppo affrettato, ho capito molto di come funzione il mondo “Farmacia”…tante cose non vanno come dovrebbero andare dal p.to di vista di riconoscimenti, secondo i “pezzi grossi” la nostra categoria è equiparata a dei semplici commercianti, ma il commerciante non ha a che fare con la salute delle persone!! ma soprattutto non riesco a capacitarmi di come sia possibile che ci venga imposta la tassa ENPAF!!!!!!!! potrebbe essere considerata un vero ricatto professionale; se non paghi non ti iscrivi all’albo e se non ti iscivi all’albo non puoi lavorare…come è possibile tutto questo? esistono delle segnalazioni all’antitrust o ai sindacati riguardo a questa realtà?

    ciao
    Grazie

  158. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 26th, 2008 at 22:40

    Ciao Roberto,
    in considerazione delle innumerevoli domande che poni il consiglio è di rivolgerti alla FILCAMS CGIL della tua Zona (Perugia Via Bellocchio, 26
    Perugia 06100) dove potrai avere risposte e consulenza molto approfondita alle tue domande.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  159. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 26th, 2008 at 22:49

    Ciao Simone,
    questa è una petizione presentata dalla Filcams Cgil:
    PETIZIONE

    La nuova legge di riforma sulla previdenza e l’utilizzo del TFR prevede la possibilità d’utilizzare il TFR come fonte di reddito previdenziale, inviandolo ad un fondo chiuso( contrattuale) o aperto. Nel caso si opti per un fondo contrattuale il dipendente ha la possibilità di aderire versando una quota della sua retribuzione, l’Azienda( nel caso dei Farmacisti la farmacia) è obbligata a versare una quota, stabilita dal contratto, ad integrazione di quanto versato dal dipendente. Per I farmacisti non è possibile trasferire la quota versata all’ENPAF( l’Ente di previdenza di categoria previsto dall’iscrizione all’Ordine) nel fondo previdenziale scelto, dovendo, così, forzatamente ed ingiustamente rinunciare a tutti i vantaggi fiscali e di rendita conseguenti ad una eventuale ricongiunzione.

    Troviamo questa situazione ingiusta, vessatoria e corporativa. Attualmente, ci troviamo costretti a rimanere nell’Enpaf solo per garantire la pensione a chi non ha altra forma di previdenza obbligatoria, cioè i Titolari nostri datori di Lavoro. Sfido qualsiasi altra categoria di dipendenti a dover contribuire per garantire la pensione dei propri datori di lavoro. La vicenda assume contorni ancora più grotteschi se si considera che anche i Titolari sono fortemente critici nei confronti dell’attuale situazione in quanto, a fronte del pagamento di un contributo intero (di poco inferiore ai 5000 Euro/anno) e allo 0,90% su quanto percepito dal SSN, ricevono un trattamento pensionistico inferiore ai 500 Euro al mese. E dal momento che tale trattamento riguarda anche i titolari rurali e quelli di piccole farmacie il disagio avvertito anche da questi colleghi è notevole.

    Altra iniquità è il contributo minimo di solidarietà obbligatorio di solidarietà di € 161 che
    non è utile all’iscritto per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità ovvero di invalidità. Il contributo non può essere trasferito ad altro Ente nell’ambito delle procedure di ricongiunzione ne è utile ai fini della totalizzazione.

    La paura di rimanere vincolati a vita ad un ente che non si sceglie, su cui non si ha nessun controllo ne potere decisionale, è tale da spingere moltissimi neo laureati a versare solo il contributo di solidarietà. Il contributo di € 617 annui della quota ridotta dell’85% potrebbe essere convogliato alla previdenza complementare scelta, aggiunto al resto del patrimonio che si sta capitalizzando, andrebbe ad arricchire la rendita vitalizia.

    Chiediamo, quindi di firmare questa petizione per poter far confluire tutto il versato all’Enpaf nel fondo complementare optato, eliminando l’obbligatorietà dell’iscrizione all’ente e l’obbligatorietà del contributo di solidarietà.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  160. francesca Dice:
    settembre 30th, 2008 at 06:21

    salve,
    desidererei sapere se l’aumento di 70 euro dal dic. 2007 deve essere specificato con una voce ben precisa sul cedolino, quindi se non è stato mai percepito, spettano arretrati?

  161. fabio Dice:
    settembre 30th, 2008 at 22:16

    ciao,
    sono stato assunto l’01/07/08 con la qualifica di farmacista collaboratore 1° livello,cosi’ come scritto sulla busta paga.L’ultima settimana di agosto e la prima di settembre la farmacia e’ rimasta chiusa per delle ferie gia’ programmate.Oggi 30/09/08, ancora solo verbalmente, mi e’ stato comunicato che e’ finito il periodo di prova e il rapporto di lavoro non viene confermato.Domani 01/10/08 saro’ regolarmente al lavoro.Vorrei sapere se i modi ma sopratutto i termini sono corretti.

  162. lorenzo Dice:
    settembre 30th, 2008 at 22:28

    Una domanda banale ma che non so se compare sul contratto o se vale per tutti i lavoratori dipendenti privati. Le ferie maturate nel 2008 e non fatte fino a quando possono essere fatte nell’ anno/anni successivo/i c’è un limite temporale???
    Grazie

  163. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 1st, 2008 at 23:00

    Ciao Francesca,
    non sono previsti aumenti alla data di dicembre 2007, non capisco a cosa fai riferimento.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  164. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 1st, 2008 at 23:04

    Ciao Fabio,
    darti una risposta è molto complicato, in quanto la materia è particolare e dovrei comunque vedere il tuo contratto individuale, pertanto ti consiglio vivamente di rivolgerti presso la Filcams Cgil della tua zona per una attenta lettura della documentazione e una analisi della tua situazione.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  165. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 1st, 2008 at 23:07

    Ciao Lorenzo,
    di norma le ferie annuali andrebbero fatte nell’anno di maturazione e comunque non oltre il primo semestre dell’anno successivo, comunque le ferie maturate e non fatte rimangono a disposizione del lavoratore senza limite temporale.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  166. Patrizia Dice:
    ottobre 2nd, 2008 at 16:57

    Ciao Franco,
    ho letto che l’una tantum che ci verrà erogata
    non viene computata ai fini del T.F.R., ma per
    quanto riguarda l’IRPEF e i contributi INPS
    viene assoggettata?
    Grazie

  167. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 2nd, 2008 at 18:08

    Ciao Patrizia,
    certamente, la cifra sarà assoggettata sia alla contribuzione fiscale che previdenziale.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  168. antonello Dice:
    ottobre 3rd, 2008 at 22:41

    Volevo una delucidazione riguardo una voce ed esattamente 0399 riduz. orar di lav.,che ho trovato già due volte in busta paga nella categoria competenze,cioè in denaro erogato e non trattenuto,ma cosa vuol dire questa voce? grazie

  169. antonello Dice:
    ottobre 3rd, 2008 at 22:49

    Volevo sapere quanto sarebbe retribuita una domenica in busta paga il mio datore come farmacista collaboratore mi dà 60 euro in nero è una cifra giusta?

  170. Antonio Dice:
    ottobre 3rd, 2008 at 23:40

    Mi vergogno quasi della mia ignoranza e della buona fede che ho concesso ai miei titolari… Vorrei chiarimenti relativi alla possibilità da parte dei miei titolari di chiedermi di fare lo straordinario. Ho appena finito un “turno” di dodici giorni lavorativi consecutivi (da lunedì a venerdì, ma di due settimane diverse). Sono distrutto. Lavoro in una farmacia in cui l’orario normale di lavoro è distribuito in cinque giorni da otto ore. Dovendo prendere come riferimento le 40 ore settimanali con un massimo di quarantotto, dovrebbero essere in diritto di chiedermi di chiedermi di effettuare uno straordinario di otto ore di sabato ma, poi, nemmeno un’ora di domenica. E’ legittimo da parte mia rifiutarmi di superare le 48 ore settimanali. E poi… il fatto che mi venga pagato lo straordinario per le otto ore di sabato ci mette in pari? Nel senso… la retribuzione dello straordinario mi fa perdere il diritto a qualsiasi forma di riposo? Mi piacerebbe poi avere chiarimenti relativi alla distribuzione e all’organizzazione dell’orario di lavoro secondo le modalità di questa “flessibilità” di cui ho letto nel forum…

  171. Alessandra Dice:
    ottobre 5th, 2008 at 12:13

    Buongiorno e innanzitutto complimenti per le risposte chiare ed esaurienti!La mia domanda è questa:ho lavorato come farmacista primo livello con contratto full time a tempo determinato dal 2/04/08 al 20/09/08 e nell’ultima busta paga alla voce “una tantum” risultano 69,32 euro.E’ possibile che mi spetti così poco x quasi sei mesi di lavoro?Questa cifra riguarda solo la prima tranche o a marzo mi spetterà ancora qualcosa?se si, in quale modo mi verrà erogata la cifra restante? Un’ultima cosa: se ho capito bene per il precedente rapporto di lavoro (dal 13/06/07 al 31/03/08 con contratto a tempo indetrminato) non mi spetta dunque nulla? grazie mille

  172. vale Dice:
    ottobre 6th, 2008 at 20:31

    ho avuto oggi la busta paga.Non compare il benchè minimo aumento.Ma come è possibile che un titolare abbia la possibilità di far finta di niente di fronte ad un rinnovo di contratto nazionale???sono esterrefatta! che faccio? sento il titolare?ho paura di non controllarmi…chiamo chi fa le buste paga? sono arrabbiatissima!!! grazie in anticipo per il consiglio.

  173. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 6th, 2008 at 22:37

    Ciao Antonello,
    per darti risposte corrette dovrei vedere le buste paga, pertanto ti consiglio di andare alla Filcams Cgil della tua città per far leggere le buste ed avere delle risposte.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  174. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 6th, 2008 at 22:49

    Ciao Antonio,
    sicuramente l’orario che ti viene proposto dopo la prima settimana diventa massacrante, in quanto con un solo giorno di riposo difficilmente recuperi.
    Non possono obbligarti alle 48 ore settimanali di seguito per tutto l’anno, in quanto è vero che il contratto parla della possibilità di fare 48 ore, ma su 7 giorni, e comunque questo vuol dire che se una settimana fai 48 ore in un’altra ne fai 32, e devono comunque chiederti la disponibilità e comunque per giustificati motivi puoi rifiutarti.
    Comunque ti consiglio di far presente che esiste un tetto di straordinario annuale.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  175. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 6th, 2008 at 23:00

    Ciao Alessandra,
    il periodo di riferimento per la tua una tantum sono quattro mesi, aprile maggio giugno e luglio, per una somma totale di €162, pertanto verifica se la somma delle due tranche sia corretta con la cifra sopra indicata.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  176. frenko Dice:
    ottobre 8th, 2008 at 12:29

    Buon giorno, volevo sapere cosa fare per la petizione contro l’ENPAF,ho trovato il testo della petizione ma non sò dove spedirlo. Grazie.

  177. rossella Dice:
    ottobre 10th, 2008 at 21:04

    sono farmacista collaboratore 1′ livello di farmacia rurale sussidiata vorrei sapere cosa mi spetta come una tantum anno 2008/2009 ,per i permessi retribuiti se non goduti e non pagati posso chiedere un saldo a gennaio 2009,

  178. seby Dice:
    ottobre 11th, 2008 at 14:27

    salve volevo sapere se l’una tantum di ottobre e’ a totale carico del datore di lavoro oppure gli verranno scalati dai contributi che poi lo stesso datore deve pagarmi.grazie mi urge una risposta!!!

  179. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 13th, 2008 at 22:16

    Ciao Frenko,
    la petizione deve essere inviata;
    Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
    Via Veneto 56 00187 Roma

    Ministro della Giustizia
    Via Arenula, 70 – 00186 Roma

    Ministro della Salute
    Lungotevere Ripa, 1 00153 Roma

    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  180. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 13th, 2008 at 22:33

    Ciao Rossella,
    la una tantum spettante è di €1171,20, per i permessi questo è quanto stabilisce il CCNL;
    I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’articolo 58 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  181. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 13th, 2008 at 22:39

    Ciao Seby,
    la una tantum è totalmente a carico dell’Azienda, è comunque una cifra lorda da cui devono essere tolte sia la parte fiscale che contributiva a tuo carico. La contribuzione dell’Azienda non fa parte di questa cifra e comunque è totalmente a suo carico.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  182. Aurelio Virga Dice:
    ottobre 14th, 2008 at 16:28

    Sono un farmacista rurale e dopo la 5 lettera di biasimo sono stato trasferito in una piccola farmacia in un paesino sperduto nelle madonie…
    ora nn dico che nn me le meritavo…però vi pare giusto?!?

  183. antonella Dice:
    ottobre 15th, 2008 at 10:14

    ciao sono farmaciast collaboratore 1′livello in una farmacia rurale.sono stata assunta l’01/02/2005.anche per noi c’è stato il rinnovo del contratto?e l’”una tantum”vale anche per noi ?a me non risulta …

  184. Bruni Dice:
    ottobre 16th, 2008 at 12:40

    Ciao Franco,
    sono impiegata in una Farmacia Privata,
    ho ricevuto, a partire dal mese di dicembre 2007,
    gli anticipi sui futuri aumenti contrattuali.
    Desidero sapere se l’importo totale che ho già
    ricevuto, quale anticipo, mi deve essere tolto tutto dalla 1° tranche
    Una Tantum del mese di ottobre oppure in quale
    modo essendo l’una tantum divisa in 2 tranche?

  185. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 16th, 2008 at 22:34

    Per Antonella,
    si, anche se non vuoi crederci il rinnovo del luglio scorso è anche per i dipendenti delle farmacie rurali, compreso la una tantum, che nel tuo caso è di €1171,20.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  186. maurizio Dice:
    ottobre 19th, 2008 at 06:21

    Gentilissimo dott. Capaccioli,
    avrei qualche domanda, sono un dipendente non laureato,(magazziniere IV livello) in una farmacia privata.
    Nel mese di settembre il 15, ho rassegnato le dimissioni.
    Il mio periodo di preavviso finirà il 30/10/08, vorrei sapere:
    1) a cosa vado incontro e quanto perdo in moneta se decido di non rispettere la scadenza del 30/10/08.(vorrei finire il 21/10/08).
    2)Sono ancora obbligato a fare gli straordinari?
    3)Qual’é il limite massimo per ricevere il TFR?
    La ringrazio anticipatamente per la sua cortesia.

  187. Graziano Dice:
    ottobre 20th, 2008 at 12:05

    Buongiorno Franco,
    lavoro presso una Farmacia Privata, in qualità di magazziniere IV Liv.; fui assunto dalla suddetta farmacia nel 1990; nel giugno 2007
    fui licenziato per riduzione di personale;
    sono stato riassunto (sempre dalla stessa farmacia)il 01.03.2008, vorrei sapere in quale
    misura mi spetta l’una tantum, cioè se mi è
    dovuta anche per il periodo 01.02.2006 – 16.06.2007 (in quanto ho sempre lavorato nella
    stessa farmacia) o se mi spetta solo a partire dal 01.03.2008 data in cui sono stato riassunto.
    Grazie

  188. Donato Dice:
    ottobre 20th, 2008 at 13:59

    Ragazzi, colleghi….il sole24ore ha pubblicato un articolo che sottolinea come, da un sondaggio, ci sia una grande richiesta di farmacisti dipendenti da parte dei titolari, ma che sul mercato, in effetti, vi sia grande carenza di farmacisti. Ovviamente il trafiletto è passato inosservato, ma ho pescato su edott.it questo articolo:

    “Nella lista degli introvabili entrano anche i farmacisti
    È iniziata la caccia ai farmacisti, anche loro sempre più difficile da trovare per le aziende che cerano personale. Secondo Unioncamere nel 44% dei casi sono introvabili. Difficili da rintracciare anche infermieri, fisioterapisti, ingegnieri meccanici e contabili. In generale, in un caso su quattro, le imprese faticano a trovare gli addetti necessari alle loro esigenze. A parlarne è il Sole 24 Ore.«Aumenta la disoccupazione – scrive il quotidiano economico – al 6,7% secondo l’ultima rilevazione Istat, e quindi sono sempre di più le persone che cercano un lavoro. Eppure esistono settori e imprese che lamentano la mancanza di addetti».«Molti posti restano vancati – conclude l’articolo del Sole 24 Ore – perché mancano i candidati con le competenze giuste. I farmacisti sono tra le professioni intellettuali e tecniche più difficili da trovare secondo l’elaborazione per il Sole 24 Ore del Lunedì, messa a punto da Unioncamere attingendo dal sistema informativo Excelsior. È difficile trovare nuovi addetti in un caso su quattro».”

    Se tanto mi da tanto, e la domanda è maggiore dell’offerta, forse è ora di alzare la voce e smettere di essere gli smidollati che dimostriamo di essere. E’ il nostro futuro, la nostra professione…il nostro onore!

  189. giorgia Dice:
    ottobre 21st, 2008 at 16:16

    buongiorno,mi interesserebbe conoscere cosa si intende per superminimo.chi ne ha diritto?
    sono una farmacista di primo livello in procintodi cambiare datore di lavoro, posso fare richesta del superminimo dal momento che ho esperienza di 12 anni come farmacista?

  190. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 21st, 2008 at 22:16

    Ciao Maurizio,
    se te ne vai prima del termine del preavviso perdi una somma pari alla retribuzione dei giorni mancanti del preaviso, puoi sicuramente astenerti dall’effettuare lo straordinario, il tfr deve essere retribuito normalmente con la corresponsione dell’ultima retribuzione e dei ratei spettanti alla fine del rapporto di lavoro.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  191. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 21st, 2008 at 22:22

    Ciao Graziano,
    ti spetta per il secondo contratto che coincide con il periodo in cui è stato sottoscritto l’accordo, LUGLIO 2008.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  192. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 21st, 2008 at 22:25

    Ciao Giorgia,
    un superminimo può derivare da tanti fattori, compreso una richiesta maggiore di retribuzione rispetto ai minimi retributivi del CCNL Nazionale, pertanto chiedere non è mai sbagliato.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  193. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 21st, 2008 at 23:00

    Ciao Brunella,
    l’importo è di € 100,71 e non è diminuita rispetto al precedente accordo.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  194. francesca Dice:
    ottobre 22nd, 2008 at 23:19

    salve,
    ho ricevuto la busta paga di settembre ma ancora una volta dell’aumento per il rinnovo del contratto nemmeno l’ombra, cosa mi consiglia di fare? i consulenti del lavoro non dovrebbero essere informati?

  195. SIMONA Dice:
    ottobre 23rd, 2008 at 16:21

    Ciao Franco,
    desidero sapere se gli anticipi che ho già ricevuto a partire dal mese di dicembre 2007 mi devono essere tolti tutti dalla I° tranche Una Tantum che mi verrà pagata con lo stipendio di ottobre.
    Grazie.

  196. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 23rd, 2008 at 18:32

    Per Francesca,
    il consiglio è di rivolgersi alla Filcams Cgil della tua Città per contestare all’azienda il mancato aumento.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  197. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 23rd, 2008 at 18:34

    Per Simona,
    dipende da come sono state messe queste cifre in busta paga, pertanto è opportuno che tu le faccia vedere per una verifica del caso, sicuramente potrai trovare un’adeguata risposta presso la Filcams Cgil della tua città.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  198. GIGI Dice:
    ottobre 29th, 2008 at 15:42

    Gentilissimo Capaccioli, sono un farmacista dipendente con contratto a tempo indeterminato presso una farmacia privata. il monte orario è pari a 34ore settimanali. il consulente del lavoro, a cui i titolari della farmacia fanno riferimento, mi ha comunicato che l’una tantum prevista per ottobre non mi sarebbe stata corrisposta in quanto completamente assorbita dall’indennita vacanza contrattuale che è comparsa nelle buste paga a partire da maggio 2006 e fino a novembre 2007, incluse 14esima e 13esima. Tale valore corrisponderebbe a 10,51 euro lorde mensili. a me pare che ci sia qualche irregolarità ma vorrei conoscere il suo parere

  199. Sara Dice:
    ottobre 29th, 2008 at 18:09

    Buongiorno,sig Carpaccioli, sono una farmacista ed ho due contratti part-time uno come farmacista dipendente (28h sett.) e uno in un’industria farmaceutica cat C3 (16h sett.), firmato da pochi giorni.
    Potrei sapere per favore in cosa differiscono sostanzialmente i due conratti a livello di retribuzione lorda\tredicesima\indennità…?
    La ringrazio per l’attenzione!

  200. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 29th, 2008 at 23:18

    per Gigi,
    siccome è molto difficile poterti dire la correttezza di quanto fatto, il mio consiglio è di far controllare le buste riferenti al periodo per una attenta verifica.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  201. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 29th, 2008 at 23:20

    Per Sara,
    non sono un grande conoscitore del contratto dei chimici, pertanto il mio consiglio è di rivolgersi alla CGIL della tua zona e parlare con i colleghi che seguono il settore dei chimici (FILCEM CGIL).
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  202. mauro Dice:
    ottobre 30th, 2008 at 11:08

    Buongiorno.

    volevo delucidazioni riguarda all’una tantum, che non mi è stata erogata,:
    Spetta a tutti?
    In proporzione a che cosa?
    Se ho già ricevuto degli anticipi su aumenti futuri mi spetta ugualmente?

    grazie

    mauro

  203. Beppe Dice:
    ottobre 30th, 2008 at 13:00

    ciao, Franco
    volevo sapere, avendo lavorato da maggio 2007 a settembre 2007 presso una farmacia e poi da novembre 2007 ad oggi presso una seconda farmacia, in che modalità mi sarà pagato e quanto mi spetta per l’una tantum.
    p.s.
    Nel periodo settembre-ottobre 2007 la seconda farmacia mi ha pagato per prestazione occasionale
    Grazie
    Beppe

  204. carla Dice:
    ottobre 30th, 2008 at 21:50

    Salve volevo sapere il periodo di preavviso per cambio contratto da part time a full time…grazie

  205. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 30th, 2008 at 23:40

    Per Mauro,
    spetta in funzione di essere dipendenti di una farmacia alla data della firma del contratto e in percentuale al rapporto di lavoro nei 30 mesi precedenti.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  206. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 30th, 2008 at 23:46

    Per Beppe,
    la una tantum te la deve dare l’azienda nella quale lavoravi nel mese che è stato sottoscritto il contratto in percentuale ai mesi che avevi lavorato nei 30 mesi precedenti.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  207. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 2nd, 2008 at 23:17

    Per Carla,
    non esiste un preavviso, la trasformazione è possibile previo accordo fra le parti.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  208. flavio Dice:
    novembre 3rd, 2008 at 15:37

    Gentilissimo, le chiedo se gli anticipi di 10 euro mensili dati a dicembre 2007 fino aluglio per Idennità Speciale Quadro sono da sommare all’anticipo versato per la vacanza contrattuale di 70 euro mensili +14ma e +13ma, oppure se come prevede il contratto, come a me sembra di aver letto, ISQ dal dicembre 2007 è diventata 110 euro e quindi non deve essere computata perchè corrisponde esattamente all’aumento deciso
    dall’accordo del luglio 2008.

  209. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 3rd, 2008 at 23:57

    per Flavio,
    la seconda ipotesi che te fai è quella giusta.
    Saluti Franco Capaccioli, Filcams Cgil Siena

  210. weronika Dice:
    novembre 4th, 2008 at 23:50

    salve,sono farmacista di primo livello e lavoro full-time dal 21 marzo 2007…come faccio a calcolare con esattezza quanto sarà l’una tantum netta che mi spetta ??

    L’anticipo dell’indenn vac. contrat.verrà sottratta dalla prima tranche(ott.2008)o dalla seconda(marz.2009)?
    Dalla quota una tantum ci sono detrazioni fiscali? …ho l’impressione che in questa busta paga di ottobre ci sia qualcosa che non va ! ho lavorato tantissimo (19 ore di straord.al 20%, 8 ore al 30% + questa una tantum)e mi ritrovo la stessa paga di qualche mese fà in cui l’una tantum non c’era??!!
    grazie mille

  211. weronika Dice:
    novembre 4th, 2008 at 23:55

    ….dimenticavo
    non ho usufruito di alcun permesso per i corsi ecm pertanto il rimborso di 80,00 euro me lo dovro’ aspettare in busta paga a fine anno? oppure….
    grazie ancora

  212. MILENA Dice:
    novembre 5th, 2008 at 13:10

    Salve, avrei un dubbio lavoro in una farmacia con contratto part time mattutino 20 ore settimanali, la mia collega anche lei part time pomeridiano dovra’ assentarsi per qualche giorno , posso io coprirla per questi giorni quindi lavorando otto ore e poi usufruire nella settimana successiva di rispettivi giorni di riposo per le ore effettuate in piu’?
    Mi spettano delle maggiorazionisulla retribuzione ?
    grazie
    milena
    Urgente

  213. Gianni Dice:
    novembre 5th, 2008 at 16:44

    Salve, anch’io come tanti aspettavo con ansia l’una tantum ma con tanta sorpresa ho scoperto che questa non era presente nell’ultima busta paga di ottobre. Il commercialista del mio titolare mia ha spiegato che la prima tranche corrisponde alla somma delle 70 euro di anticipo versatemi correttamnte dal Dicembre 2007. Volevo chiedere se questa motivazione potesse corrispondere alla ralta.
    Grazie in anticipo.
    Gianni.

  214. Debora Dice:
    novembre 5th, 2008 at 22:03

    Gentile Sig Capaccioli,
    vorrei avere un chiarimento circa l’una tantum che mi spetta. Dal 1 agosto 2005 sono dipendende della stessa farmacia con le seguenti modalità:
    Contratto a tempo determinato dal 1 agosto 2005 al 30 settembre 2006 (sostituzione di maternità)
    Contratto a tempo determinato dal 1 ottobre 2006 trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 1 aprile 2007 ad oggi. Quindi l’azienda è sempre la stessa ed è solo cambiato il tipo di contratto; ho diritto ad avere l’una tantum prevista per tutto il periodo -1 febbraio 2006 30 luglio 2008-?Grazie

  215. Paola Dice:
    novembre 5th, 2008 at 22:22

    Buonasera.
    Anche a me è successo come a Gianni, nel senso che nella busta paga di ottobre non c’è nessun cambiamento.Non ho ancora sentito il commercialista ma effettivamente da dicembre 2007 ci sono 70€ in più.Una ulteriore domanda:l’indennità camici mi dice l’associazione farmacisti non titolari, dovrebbe comparire in busta paga con una apposita voce ed essere di circa 25€.Voi sapete come deve essere definita?Perchè io non la trovo. Se disgraziatamente non fosse segnata, cosa dovrei fare?
    Grazie del Vostro impegno. Paola.

  216. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 5th, 2008 at 23:50

    Per Weronika,
    per poterti dare delle risposte precise è opportuno visionare le tue buste paga, pertanto ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua Città dove potrai trovare le indicazioni richieste.
    Saluti F.Capaccioli Filcams Siena

  217. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 5th, 2008 at 23:52

    Per Milena,
    sicuramente puoi fare dell’orario supplementare e per queste ore fatte ti spetta la maggiorazione del supplementare.
    Saluti F.Capaccioli Filcams Siena

  218. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 5th, 2008 at 23:55

    Per Gianni,
    si, se la cifra erogata è stata data per futuri anticipi contrattuali e la somma di tutti gli anticipi corrisponde alla tranche dovuta ad ottobre.
    Saluti F.Capaccioli Filcams Siena

  219. Roberto Dice:
    novembre 6th, 2008 at 00:24

    Ciao Franco lavoro come farmacista collaboratore in una farmacia rurale da dicembre 2005, sono stato secondo me “erroneamente” inquadrato come secondo livello ma leggendo il ccnl mi risulta che per i farmacisti non sia un livello in cui si possa essere assunti insomma il commercialista ha riconosciuto l’errore ma mi ha regolarizzato al primo livello solo a partire da gennaio 2008 sostenendo che il primo livello si raggiunge dopo 24 mesi sai darmi delle delucidazioni? grazie

  220. Faby Dice:
    novembre 6th, 2008 at 19:53

    Buonasera, sono stata assunta il 1/10/2004 con contratto Part-time 68,76% dimissionaria il 28/12/2007. In una seconda farmacia assunta il 2/1/2008 con part-time 80% e tuttora in servizio.
    La farmacia dove lavoro mi ha corrisposto
    € 112,00 considerando 7 mesi dal 2/1/2008 al 31/7. Per quanto riguarda i restanti 23 mesi, lavorati nella prima farmacia, chi deve corrispondere il relativo importo tenuto conto che la medesima mi ha corrisposto in TFR ? Ringrazio e porgo cordiali saluti.

  221. caterina Dice:
    novembre 7th, 2008 at 12:01

    sono una farmacista dipendente da 13 anni, mi hanno proposto un part time di 25 ore alla settimana distribuiti su 5 giorni. Quanto dovrebbe essere lo stipendio netto e/o lordo?.Ringrazio e porgo cordiali saluti

  222. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 7th, 2008 at 13:09

    Per Roberto,
    questo è quello che stabilisce il contratto;
    1º livello super
    Farmacista Direttore di farmacia.
    1º livello
    Farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica
    Speciale contratto di lavoro per lo sviluppo

    e la qualificazione professionale del farmacista collaboratore

    Art. 13

    Si conviene che il farmacista collaboratore sarà assunto a tempo indeterminato con il contratto di lavoro di cui agli artt. 49 e ss., D.Lgs. n. 276/2003 alle seguenti condizioni:

    1) la durata massima del rapporto formativo per il farmacista collaboratore inquadrato al 1º livello è fissata in 24 mesi;

    2) la retribuzione ed il trattamento normativo, anche con riferimento alla malattia, saranno gli stessi previsti dal c.c.n.l. per il farmacista collaboratore inquadrato nel 1º livello;

    3) l’inquadramento avverrà nel 1º livello;

    4) la possibilità di sommare i periodi di cui al punto 1 che precede svolti pressi più datori di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di cui allo stesso punto 1;

    5) nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale, la durata minima della prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano formativo individuale;

    6) se il titolare di farmacia non conferma in servizio, alla scadenza del periodo dei due anni, il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con il contratto di cui al punto 1 che precede, non potrà procedere, per dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale;

    7) ai fini del computo della percentuale del 90%, non si tiene conto dei farmacisti collaboratori dimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante il periodo di prova, dei farmacisti collaboratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo;

    8) la regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali. La formazione dell’apprendista potrà essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente bilaterale;

    9) in attesa dell’approvazione delle leggi regionali la formazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente bilaterale e delle convenzioni che quest’ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire al farmacista collaboratore le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali necessarie per l’acquisizione di adeguata capacità professionale, in coerenza con il profilo del farmacista collaboratore. I contenuti della formazione a carattere trasversale comprendono l’acquisizione di conoscenze relative alla prevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del rapporto di lavoro e all’organizzazione del lavoro.

    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  223. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 7th, 2008 at 13:12

    Per Faby,
    purtroppo per te, per il periodo lavorato precedentemente all’attuale non vale al fine della corresponsione della una tantum.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  224. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 7th, 2008 at 13:16

    Per Caterina,
    dovresti dirmi che livello hai.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  225. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 7th, 2008 at 14:16

    Per Debora, commento 214:
    sì, essendoci stata continuità nel rapporto di lavoro.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  226. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 7th, 2008 at 15:28

    Per Paola,
    l’indennità camici è materia di contrattazione di accordi di secondo livello regionali e provinciali, pertanto dovresti informarti presso la Filcams Cgil della tua Città su cosa dice l’accordo.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  227. Debora Dice:
    novembre 7th, 2008 at 16:11

    Gent.mo dott Capaccioli le espongo il mio quesito:

    Dono stata assunta dal mese di marzo 2005 fino all’aprile 2007 presso una farmacia, dopo il licenziamento sono stata assunta da un’altra farmacia dal maggio 2007 fino al periodo attuale.

    Chi è che deve corrispondermi l’una tantum, dato che ancora non ho visto niente? e per un lavoratore di 1° livello a 36 ore la settimana a quanto ammonta questa una tantum?
    Altra domanda la busta paga relativa al mese di ottobre risulta incrementata nella retribuzione base relativamente all’aumento salariale intervenuto con il nuovo contratto, ma non dovevano essere presenti anche gli arretrati dei mesi di agosto e di settembre visto che il contratto è entrato in vigore il primo di agosto?
    Grazie per le risposte che vorrà darmi.

  228. Debora Dice:
    novembre 7th, 2008 at 18:48

    volevo precisare che non sono Debora del messaggio del 5 novembre, sono un’altra Debora.

  229. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 7th, 2008 at 19:21

    Per Debora, commento 227:
    la una tantum te la deve corrispondere l’Azienda dove eri assunta alla data della firma del contratto nazionale (Luglio 2008) e te la deve dare in percentuale ai mesi che hai lavorato nell’Azienda nei 30 mesi precedenti al luglio 2008.
    Certamente gli aumenti retributivi partono da Agosto 08, qualora ciò non fosse stato attuato è chiaro che devono darti gli arretrati.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  230. lucia Dice:
    novembre 7th, 2008 at 23:05

    Gent. sig CAPACCIOLI
    sono una commessa di 4 livello con un part time di 86,250 ore ,sono 20 anni che lavoro nella stessa farmacia e nella busta di ottobre ho ricevuto 200.61 di una tantum , nella busta di agosto ho avuto 55 euro di aumento: è esatto ?
    grazie

  231. caterina Dice:
    novembre 8th, 2008 at 11:15

    scusami se non sono stata precisa, ho un 1° livello farmacista collaboratore con 13 anni di servizio grazie aspetto risposta.

  232. Faby Dice:
    novembre 8th, 2008 at 13:01

    Grazie per la sollecita risposta del 6/11/08.
    Ma vi sembra giusto che per la sola ragione di aver cambiato farmacia si perda il diritto a percepire l’una tantum maturata dal 1/2/2006 ??? I firmatari dell’accordo del 23/7/2008 si sono resi conto del danno causato a chi come me ha lavorato per 23 mesi senza poter usufruire del,anche se miserabile, aumento di stipendio ???
    Anche la 2° tranche del 31/3/09 andrà ripartita con lo stesso criterio ? Mi chiedo se tutto questo è costituzionale ! Grazie ancora per la disponibilità. Cordialmente.

  233. Roberto Dice:
    novembre 8th, 2008 at 15:24

    Ciao Franco,
    vorrei sapere se la tranche di ottobre del’una tantum viene corrisposta tutta nella busta paga di ottobre o a rate perche’ nella mia busta compaiono solo €39,42 anziche’ €576
    Saluti Roberto

  234. Sabina Dice:
    novembre 9th, 2008 at 12:13

    Ciao a tutti i colleghi che si collegano per aggiornarsi e tenersi informati su questo utilissimo ed efficente sito.
    Desideravo ricordare che i commenti continuano cliccando il sito che compare al n. 24 (oltre che in quello precedente che riguardava la notizia : “farmacisti dipendenti in sciopero giovedì”.
    Inoltre desideravo informare,chi non è a conoscenza,dell’abrogazione per decreto (forse il n.122 del giugno 2008)delle “famose” DIMISSIONI PER VIA TELEMATICA!!!!!!!!!!!!!
    Perchè questa notizia è passata così senza alcun commento da parte proprio di una delle categorie più deboli:la nostra??????????????
    Ciao Sabina.

    P.S.domanda per la filcams CGIL Siena :non si potrebbero riunire tutti i commenti che riguardano i lavoratori delle farmacie private in un’unico argomento di discussione,per evitare di disperdersi?
    Grazie Sabina.

  235. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 11th, 2008 at 00:58

    Per Lucia commento 230,
    nella tua mail non è comprensibile quante ore fai di part time.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  236. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 11th, 2008 at 01:15

    Per Caterina commento 231,
    la retribuzione di un part time 25 ore settimanali (62,5%) è di € 1161,23 lordi mensili.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  237. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 11th, 2008 at 01:17

    Per Roberto commento 234,
    la tranche sia di ottobre che del marzo 2009 deve essere corrisposta per intero, pertanto rivendica la parte mancante e fai comunque controllare le buste alla Filcams Cgil della tua Città.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  238. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 11th, 2008 at 01:23

    Per Sabina, commento 234,
    il nostro vuole essere un sito in continua evoluzione, aggiornato il più possibile e su più argomenti possibili, anche se questa attività va conciliata con quella che si svolge per lo più sul territorio…, pertanto, come avrai notato, cerchiamo di implementarlo con nuove notizie e quindi le domande e gli interventi possono essere su pagine diverse anche se trattano argomenti simili. Comunque è possibile rintracciare tutte le notizie di un settore usando il motore di ricerca in alto a destra ‘CERCA’ o l’ ARCHIVIO SUDDIVISO PER ARGOMENTI più in basso. Grazie per il richiamo che fai ai tuoi colleghi…
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  239. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 11th, 2008 at 01:29

    Per Faby commento 232,
    capisco il tuo rammarico per quanto ti è capitato, comunque non sarebbe stato giuridicamente possibile firmare cose diverse rispetto alla corresponsione della una tantum.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  240. roberto Dice:
    novembre 11th, 2008 at 16:19

    gentile signor capaccioli, ho da porle un quesito un po particolare. Da circa 20 giorni sono a casa perchè infortunato sul lavoro in seguito ad una caduta a causa di un cassetto rimasto aperto accidentalmente, dopo diversi controlli e consulenze mediche devo ancora stare a casa per ulteriori 30 giorni e praticare oltre a terapia farmacologica anche fisioterapia, il mio quesito è questo quanto alla paga penso di aver capito che mi spetti il 100%, invece per tutte le spese che sto affrontando medicine, pagamenti ticket etc. posso poi chiedere il rimborso a qualcuno? Grazie anticipatamente per la risposta ( ah l’infortunio fa maturare 13° e 14° ?)grazie roby

  241. ilaria Dice:
    novembre 12th, 2008 at 00:17

    oggi è arrivato lo stipendio e incredibile: la mia prospettata una tantum di 600 euro si è ridotta a 232 euro!!!!ma come è possibile se sono assunta dal 2004 con un contratto di 37 ore settimanali? veramente servi della gleba..

  242. caterina Dice:
    novembre 12th, 2008 at 13:06

    grazie per la risposta al commento 231, ma avrei ancora delle domande.Sono stata assunta il 1 giugno 2006 con contratto part time di 30 ore settimanali (farmacista collab. 1° liv)e mi sono licenziata a settembe 2008. Nella busta paga del TFR compare la voce “una tantum contrattuale” di 193,28€.
    E’ corretto?se non fosse così come mi devo comportare?e se vengo assunta a dicembre 2008 da un’altra farmacia mi spetta ancora una 2° trance di” una tantum”, e di quanto?come viene calcolata la “una tantum” in relazione allo stipendio lordo?grazie !!!

  243. Lorenzo Dice:
    novembre 14th, 2008 at 15:13

    La farmacia dove lavoro come farmacista collaboratore da 18 anni è stata venduta:
    Il titolare mi ha comunicato la vendita il venerdi
    prima della chiusura,informandomi che ero licenziato per cessata attività.
    Il lunedi mi sono presentato al lavoro è il nuovo titolare mi ha confermato con un nuovo contratto ma senza l’anzianità di servizio.
    Sto lavorando per il nuovo titolare da circa 20 giorni ed ancora non mi è stato presentato nessun contratto da firmare.
    Vi chiedo:
    1) quando tempo deve trascorrere per legge per avere la liquidazione di quanto maturato (il vecchio proprietario mi a detto che ” il commercialista sta facendo i conti”.
    2) E’ regolare che io stia lavorando da 20 giorni senza contratto (praticamente credo in nero).
    3) E’ previsto per legge che si perda l’anzianità di servizio nonostante io continui a fare lo stesso lavoro che facevo il giorno prima.
    saluti
    Antonio

  244. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 14th, 2008 at 17:38

    Per Roberto commento 240,
    Conservazione del posto. 180 giorni nell’anno solare, più eventuali 120 gg. di aspettativa non retribuita.
    Trattamento economico. A decorrere dal 3° mese successivo alla stipula dell’accordo 23 luglio 2008, integrazione dell’indennità fino a concorrenza del 100% della retribuzione.
    Per quanto attiene ulteriori spese devono essere comunque autorizzate e liquidate dall’INAIL.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  245. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 14th, 2008 at 17:39

    Per Ilaria commento 241,
    fai controllare l’importo alla Filcams Cgil della tua Città e agisci di conseguenza.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  246. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 14th, 2008 at 17:42

    Per Caterina commento 242,
    per una risposta precisa in merito alla una tantum devi far controllare le buste, rivolgendoti alla Filcams Cgil della tua Città, per la tranche successiva te la deve comunque liquidare la Farmacia dove lavoravi al mese di luglio 2008.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  247. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 14th, 2008 at 18:09

    Per Lorenzo commento 243,
    il TFR è dovuto con l’ultima busta paga insieme alle altre competenze, per la tua situazione del rapporto lavorativo la puoi verificare andando al Centro per l’impiego della tua provincia e quindi agire di conseguenza, per quanto riguarda gli scatti non riconosciuti il mio consiglio è di andare alla Filcams Cgil della tua Città e verificare con loro la procedura tenuta per questo passaggio di proprietà ed eventualmente con loro richiedere gli scatti non riconosciuti.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  248. andrea Dice:
    novembre 16th, 2008 at 12:08

    Uno può decidere di farsi pagare sia i permessi che le festivitaà dell’anno precedente?
    Gli straordinari, con la nuova legge, sono detassati ache per noi farmacisti?
    Grazie e saluti.

  249. sabina Dice:
    novembre 16th, 2008 at 18:08

    Ho seguito parte della vicenda che riguarda le problematiche nate dalla “rottura” tra i sindacati
    ( forse non è poi tanto un male…anzi…!?).
    Oggi ho seguito l’intervista di Epifani su Rai 3
    nel programma di Lucia Annunziata “In mezz’ora”.
    Penso che lo sciopero generale del 12 dicembre sia una cosa necessaria per tutti quei lavoratori che intendano dare un segnale a tutta quella classe politica che pensa di continuare sulla strada,finora percorsa,fatta solo di DECISIONI UNILATERALI !!!
    Nel “Piano di rinascita democratica” della P2,
    c’era il punto che riguardava l’annientamento del sindacato!
    E’ vero che il sindacato in questi ultimi anni ha perso molto del consenso dei lavoratori a causa di molti errori…e…nonostante la delusione che ho avuto,vedendo firmare il nostro vergognoso rinnovo,penso che tutti noi lavoratori dovremmo sentirci in dovere di rispondere a quest’arroganza del potere che colpisce le fasce più deboli della popolazione e soprattutto lede la dignità di quei cittadini onesti che credono ancora,nonostante tutto,nella giustizia e in tutti quei valori che questi politicanti vogliono “seppellire”.
    Trovo molto coerente la scelta di Epifani :
    finalmente sembra farsi strada la necessità di far rinascere quegli ideali per cui decenni orsono nacquero i SINDACATI.
    Forse accanto a Di Pietro nasce un’altra realtà
    che vuole opporsi a questo modo di deliberare e governare!
    Mi auguro che tutti i colleghi possano essere tempestivamente informati e spronati affinchè possano riflettere per PARTECIPARE ATTIVAMENTE ad un cambiamento necessario (è ora di finirla di piangerci addosso!).
    Il 12 dicembre riguarda tutti quelli che desiderano riprendersi quella dignità di lavoratori,che poteri più o meno occulti, continuano a calpestare!!!!!!!!!!!
    Saluti,Sabina.

    N.B. FORZA GUGLIELMO !

  250. marinella Dice:
    novembre 16th, 2008 at 21:34

    ciao sono stata assunta presso una farmacia rurale. Il mio titolare ha un’indennità di residenza perchè la farmacia è in montagna e abitiamo entrambi in un altro paese, io a 24 km di distanza. Mi chiedo se è previsto qualcosa anche per noi didpendenti. Se si (ma ne Dubito) a chi devo rivolgermi. Lavoro in Piemonte. Ringrazio x l’attenzione

  251. giorgio Dice:
    novembre 17th, 2008 at 13:06

    Buongiorno,
    sono un neolaureato in farmacia.Mi scuso per lavbanalità delle domande, ma sono alle prime esperienze.
    Mi è stato offerto un contratto a tempo indeterminato come farmacista collaboratore.
    Volevo chiedere:
    Quanto sarà il netto in busta paga ?(leggendo il CCNL nazionale non riesco a capirlo).
    Essendo neolaureato il mio contratto sarà obbligatoriamente di apprendistato?

    Grazie

  252. Angela Dice:
    novembre 17th, 2008 at 13:24

    Ciao Franco,
    sono una farmacista collaboratrice e lavoro part-time (20 ore settimanali)da febbraio 2006, vorrei sapere se l’I.S.Q. spetta comunque dopo 2 anni anche quando si lavora part-time come me, oppure se bisogna attendere 4 anni.
    Inoltre vorrei sapere cos’è il rep nel calcolo della busta paga, perchè nella mia non risulta.
    Grazie mille!
    Angela

  253. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 17th, 2008 at 19:23

    Per Andrea commento 248,
    i permessi comprendono pure quelli afferenti alla ex festività, quindi la risposta è si, come è si per gli straordinari, almeno fino al 31.12.08.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  254. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 17th, 2008 at 19:31

    Per Marinella commento 249,
    nel contratto nazionale non è previsto niente, casomai dovresti verificare se nella contrattazione di secondo livello sia stato inserito qualcosa. Questo lo puoi appurare rivolgendoti alla Filcams della tua città.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  255. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 17th, 2008 at 19:38

    Per Giorgio commento 250,
    l’assunzione del farmacista collaboratore è normata dall’articolo 13 del ccnl farmacie private di cui ti allego copia;
    Speciale contratto di lavoro per lo sviluppo

    e la qualificazione professionale del farmacista collaboratore

    Art. 13

    Si conviene che il farmacista collaboratore sarà assunto a tempo indeterminato con il contratto di lavoro di cui agli artt. 49 e ss., D.Lgs. n. 276/2003 alle seguenti condizioni:

    1) la durata massima del rapporto formativo per il farmacista collaboratore inquadrato al 1º livello è fissata in 24 mesi;

    2) la retribuzione ed il trattamento normativo, anche con riferimento alla malattia, saranno gli stessi previsti dal c.c.n.l. per il farmacista collaboratore inquadrato nel 1º livello;

    3) l’inquadramento avverrà nel 1º livello;

    4) la possibilità di sommare i periodi di cui al punto 1 che precede svolti pressi più datori di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di cui allo stesso punto 1;

    5) nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale, la durata minima della prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano formativo individuale;

    6) se il titolare di farmacia non conferma in servizio, alla scadenza del periodo dei due anni, il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con il contratto di cui al punto 1 che precede, non potrà procedere, per dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale;

    7) ai fini del computo della percentuale del 90%, non si tiene conto dei farmacisti collaboratori dimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante il periodo di prova, dei farmacisti collaboratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo;

    8) la regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali. La formazione dell’apprendista potrà essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente bilaterale;

    9) in attesa dell’approvazione delle leggi regionali la formazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente bilaterale e delle convenzioni che quest’ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire al farmacista collaboratore le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali necessarie per l’acquisizione di adeguata capacità professionale, in coerenza con il profilo del farmacista collaboratore. I contenuti della formazione a carattere trasversale comprendono l’acquisizione di conoscenze relative alla prevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del rapporto di lavoro e all’organizzazione del lavoro.
    Per quanto non previsto valgono le norme di legge.

    Per quanto riguarda la domanda riferente alla retribuzione, come dico oramai da molto, non è possibile determinare un netto generico per tutti, in quanto le condizioni del singolo soggetto determinano deduzioni e detrazioni diverse.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  256. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 17th, 2008 at 19:42

    Per Angela commento 251,
    la maturazione è uguale a quella del full time, solamente la percepisci in percentuale al Part Time per cui sei assunta.
    Nella seconda domanda non capisco a cosa fai riferimento.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  257. Beppe Dice:
    novembre 18th, 2008 at 10:01

    ciao Franco,
    vorrei sapere se le ferie maturate nei mesi di novembre e dicembre 2007 (e non godute perchè appena impiegato) vengono perse o monetizzate se non prese entro un certo periodo e se queste possono essere prese in data da me scelta senza necessaria conferma del titolare (per capirci dicendogli semplicemente io giorno tale prendo quei giorni di ferie arretrati). Per quanto riguarda invece i permessi e le exfestività volevo sapere se vengono monetizzate in automatico a fine anno o se non monetizzandole si possono accumulare (chi fa la scelta in questo caso?).
    Grazie come sempre per l’ottimo servizio che svolgi
    Beppe

  258. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 19th, 2008 at 19:20

    Per Beppe commento 257,
    le ferie maturate e non godute non si perdono e tanto meno possono essere retribuite.
    I permessi devono essere goduti entro giugno dell’anno successivo alla maturazione e dopo questo periodo l’azienda può monetizzare i permessi residui dell’anno precedente.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  259. sabina Dice:
    novembre 23rd, 2008 at 01:03

    Cari colleghi,
    avete letto il documento programmatico della FOFI
    (www.fofi.it)?
    Adesso siamo dipendenti di “farmacie di comunità”!
    Per noi hanno pensato ad un “futuro roseo”…
    andate a cercare i sei “punti-chiave” pubblicati sul n.15 del quindicinale “IL FARMACISTA”
    (pag.6)oppure su “FARMACISTA 33″ del 18 settembre!!!!!!!!!!!
    In particolare i punti 4 e 5 sono davvero “RIVOLUZIONARI”…!!!
    Io però nonostante i “bei propositi” rimango scettica e sento “puzza” di parole al vento utili solo a far credere che vogliono interessarsi anche dei nostri problemi!
    Chiariscano,altrimenti,i “Signori Colleghi” della
    FOFI,in quale modo cocreto intendano realizzare le nostre aspettative professionali ed economiche,
    abbiano il coraggio di dire come intendano agire
    per rivalutare la nostra vita ed il nostro lavoro!
    Io personalmente mesi orsono,ho mandato una lettera via fax all’attenzione del Presidente Dott.Giacomo Leopardi proprio su queste problematiche.
    Penso in questi giorni di ringraziarlo e soprattutto di sollecitarlo affinchè la Federazione sinceramente si adoperi per realizzare concretamente quel “CAMBIAMENTO” necessario per ridare dignità a tutti noi:
    “farmacisti-dipendenti”!
    Se qualcuno tra voi pensa possa essere utile “farsi sentire” potrebbe partecipare all’invio di fax o e-mail alla FOFI .
    Grazie a tutti per la collaborazione,Sabina.

  260. floriana Dice:
    novembre 24th, 2008 at 17:19

    Caro Franco,
    a dicembre 2007 la farmacia per cui lavoravo da 10 anni ha cessato l’attivita’, a gennaio comunque sono stata assunta da un’ altra farmacia , vorrei sapere sapere quanto mi spetta di una tantum ? e chi dovrebbe pagarmela visto che il mio vecchio datore di lavoro ha completamente cessato ogni attivita’ e nella nuova farmacia lavoro solo da 10 mesi? Grazie

  261. milena Dice:
    novembre 24th, 2008 at 17:53

    caro franco,
    lavoro da 5 anni presso una farmacia privata , durante questi anni ho solo usufruito delle ferie e non dei permessi per ex festività o rol , permessi che tra l’altro non mi sono mai stati pagati con nessuna indennita’ sostitutiva forse perche’ da me mai richiesta , vorrei sapere se questi permessi sono stati persi ?
    Grazie

  262. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 24th, 2008 at 23:37

    Per Floriana commento 26
    la una tantum te la deve l’azienda dove eri dipendente nel mese di luglio 2008 e l’importo deve essere calcolato in percentuale ai mesi che hai lavorato nei trenta mesi di carenza contrattuale.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  263. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 24th, 2008 at 23:42

    per Milena commento 261,
    se non sono mai stati usufruiti e neppure retribuiti puoi richiederli e comunque non attendere oltre il quinto anno da quanto avevi maturato il diritto.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena.

  264. Angela Dice:
    novembre 25th, 2008 at 00:36

    Ciao Franco,
    vorrei sapere se lavorando come farmacista collaboratore full-time (40 ore a settimana), il titolare può pretendere che si lavori anche tutti i sabati(altre 8 ore = 48 ore a settimana)tutte le settimane o 3 sabati su 4 del mese…è normale?
    Anche se le 8 ore del sabato vengono pagate come straordinario, cioè con la percentuale in più, non dovrebbe essere previsto un riposo maggiore?Si possono fare sempre 48 ore di fila tutte le settimane?Il mio collega è esausto e non ne può più!!!
    Inoltre sono 3 anni che lavoro in farmacia ma non ho mai usufruito dei permessi previsti, cioè ho avuto solo i giorni di ferie corrispondenti alla chiusura estiva della farmacia(mese di luglio o di agosto) e mai niente altro e non mi è stato pagato niente, quindi ho perso dei soldi?
    Poi per me che ho un contratto part.time(20ore settimanali) se lavoro per alcune ore in più durante la settimana devo percepire lo straordinario?
    Grazie!!

  265. Mario Dice:
    novembre 27th, 2008 at 22:05

    Oggi è il 27/11/08, volevo chiedere se vi è stata la stesura del nuovo CCNL, dato che l’accordo di rinnovo è stato siglato il 23/07/08.
    Se ciò non si è ancora verificato valgono ancora le vecchie regole del CCNL 2006 riguardo la flessibilità oppure già sono entrate comunque in vigore le nuove?
    Se invece la risposta è positiva dove posso scaricare il testo originale del nuovo contratto?
    Grazie

  266. ira Dice:
    novembre 28th, 2008 at 11:58

    Sto lavorando comme farmacista collaboratore presso una farmacia privata di Perugia e ho ricevuto l’una Tantum per i mesi che vanno dall’inizio del rapporto, giugno 2007, a luglio 2008.
    Nel 2006 ho lavorato presso una farmacia privata di Roma dal 1° febbraio al 30 aprile (il rapporto si chiuse per mie dimissioni). Per questi 3 mesi del 2006 posso richiedere la corrispondente quota dell’UT al titolare di Roma oppure, essendo chiuso
    il rapporto di lavoro al momento della firma del contratto, non ho titolo alla frazione dell’UT?. grazie, Ira

  267. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 28th, 2008 at 22:55

    Per Angela commento 264,
    questo è quanto prevede il rinnovo contrattuale in materia di orario di lavoro:
    In via sperimentale all’art. 18 c.c.n.l., alla fine del 1º comma, si aggiunge: “La durata normale dell’orario di lavoro è di 40 ore settimanali. Tale durata può essere anche riferita alla durata media delle prestazioni lavorative rese in un periodo non superiore all’anno per un massimo di 16 settimane nel corso di ciascun anno di riferimento. L’orario settimanale non potrà, comunque, superare le 46 ore settimanali. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale”. In sede di contrattazione integrativa potranno essere concordate forme diverse di flessibilità degli orari settimanali.
    Questo è quello che il vs datore di lavoro può richiedervi in materia di prolungamento orario settimanale.
    Per i permessi non goduti, li puoi richiedere comunque, purchè non siano passati cinque anni dalla maturazione.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  268. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 28th, 2008 at 22:58

    Per Mario commento 265,
    il contratto firmato nel mese di luglio 2008 è a tutti gli effetti in vigore, il testo lo puoi scaricare sul sito della Filcams nazionale http://www.filcams.cgil.it.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  269. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 28th, 2008 at 23:17

    Per Ira commento 266,
    no, non le puoi richiedere, ti è dovuto solo la parte inerente al periodo lavorativo dell’azienda dove eri assunta alla firma del rinnovo contrattuale.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  270. seba Dice:
    dicembre 1st, 2008 at 02:32

    ciao Franco sono un farmacista impiegato a tempo indeterminato volevo sapere se i permessi riduzione oraria e quelli ex festivi non goduti possono essere convertiti in denaro, e in che percentuale e soprattutto quando in quale mese e se lo devo chiedere io o e’ automatico.
    spero di essere stato chiaro. ciao e grazie

  271. Franco Capaccioli Dice:
    dicembre 1st, 2008 at 23:41

    Per Seba commento 270,
    si, possono essere retribuiti se non goduti entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, per il resto dipende dall’azienda.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  272. Beppe Dice:
    dicembre 4th, 2008 at 13:55

    Ciao Franco,
    volevo sapere se i permessi riduzione orario e quelli ex festività non goduti e cumulati nei vari anni di lavoro, al momento del penzionamento o in caso di dimissioni vengono perduti o retribuiti (nel caso vengano retribuiti con che tipo di retriburione viene effettuato il calcolo?).
    Grazie anticipatamente

  273. Franco Capaccioli Dice:
    dicembre 4th, 2008 at 22:56

    Per Beppe commento 272,
    tutto ciò che è maturato e non goduto di ferie, permessi e ex festività alla fine del rapporto di lavoro viene retribuito con la paga oraria ordinaria, il calcolo della paga oraria è fatto dividendo la retribuzione lorda mensile (paga base, contingenza e tutte le voci fisse e ricorrenti) per 173.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  274. andrea Dice:
    dicembre 11th, 2008 at 12:26

    Alla scadenza dei due anni di apprendistato, continuando a lavorare nella stessa farmacia, ho diritto allo scatto di anzianità oltre all’indennità Quadri?
    Grazie e Saluti

  275. Giovanni Dice:
    dicembre 12th, 2008 at 00:56

    Ciao Franco, vorrei dei chiarimenti sulla retribuzione del servizio notturno. Presto servizio in una farmacia urbana durante il turno notturno a battenti chiusi dalle 22 alla 9 del mattino successivo per 7 notti. Quanto dovrei essere pagato? Secondo il contratto, se non ho interpratato male, si ha una maggiorazione del 16% sulla normale paga oraria per le prime 8 ore di servizio ma non mi è chiaro quanto dovrebbe essere la maggiorazione superate le 8 ore, dato che nel mio caso le ore giornaliera sono 11.
    Saluti e grazie in anticipo

  276. Marcy Dice:
    dicembre 16th, 2008 at 13:05

    Salve Franco sono una dipendente part-time (tre ore ) IV livello vorrei sapere se mi spetta l’una tantum sono stata assunta a settembre del 2006 .Grazie

  277. Marcy Dice:
    dicembre 16th, 2008 at 13:06

    Scusa Franco dimenticavo sono di Taranto non so se qui le cose sono diverse

  278. Franco Capaccioli Dice:
    dicembre 16th, 2008 at 23:43

    Per Marcy commento 276 e 277,
    si, la una tantum spetta a tutto il personale in forza alla data della firma del contratto luglio 2008 in percentuale al periodo lavorato nei 30 mesi precedenti alla firma.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  279. Franco Capaccioli Dice:
    dicembre 16th, 2008 at 23:50

    Per Giovanni commento 275,
    viene considerato servizio notturno quello prestato tra l’ora di chiusura serale e l’ora di apertura mattutina della farmacia, fissate dalla Autorità competente, sia quando è svolto secondo i turni stabiliti dalla stessa Autorità, che quando è svolto in modo permanente tutte le notti.

    Le maggiorazioni corrisposte ai sensi del presente articolo per il servizio notturno non sono considerate facenti parte della retribuzione globale a nessun effetto, esclusi gli effetti fiscali e previdenziali e del trattamento di fine rapporto.

    Il servizio notturno oltre che con la retribuzione di cui all’art. 58 viene compensato come segue:
    a) Servizio a porte/battenti aperti ininterrottamente durante le ore notturne nei termini sopra definiti:
    —con la sola maggiorazione del 20% calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all’articolo 57 per le prime 8 ore di servizio;
    —con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 58 maggiorata del 20% calcolato sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 57 per le ore di servizio oltre il predetto limite.

    b. Servizio a porte/battenti chiusi per tutto il periodo notturno come sopra definito, con presenza del personale in farmacia e con l’obbligo di rispondere ad ogni singola chiamata:

    —con la sola maggiorazione del 16% calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all’art. 62, per le prime otto ore di servizio;
    —con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 58, maggiorata del 16% calcolato sulla quota oraria della normale retribuzione di all art. 57 per le ore di servizio oltre il predetto limite.
    c) Servizio misto a porte/battenti aperti ed a porte/battenti chiusi, con l’obbligo per il personale di restare in farmacia nel periodo di chiusura per rispondere ad ogni chiamata:
    —come al punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte;
    —come al punto b) per le ore in cui la farmacia funziona a porte/battenti chiusi.

    In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con la domenica, restano invariate le maggiorazioni previste dai precedenti commi ed il lavoratore ha diritto al riposo compensativo secondo le vigenti disposizioni di legge.

    In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con una delle festività infrasettimanali previste dall’articolo 25, le ore di servizio notturno effettuate durante le festività infrasettimanali verranno compensate con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 57 e con la maggiorazione del 30% da calcolarsi sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’articolo 60.
    Resta comunque espressamente escluso ogni cumulo tra le diverse maggiorazioni.

    Art. 22

    In caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore che, dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l’obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta per tale reperibilità globalmente un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto mensile, oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari all’importo stabilito dalla Tariffa Nazionale.

    Le Parti si danno reciprocamente atto che per periodi di reperibilità inferiori al mese, la percentuale del 10% della retribuzione di fatto mensile da calcolare sulla quota oraria- così come previsto dal precedente primo comma – viene elevata al 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori farmacia viene svolto nella giornata della domenica o in quella del riposo settimanale.

    Art. 23

    In conformità alle previsioni dell’art. 13, primo comma, del D. lgs. 66/2003, l’orario di lavoro dei lavoratori notturni è di otto ore medie giornaliere, distribuite nell’arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  280. Marcy Dice:
    dicembre 17th, 2008 at 10:40

    Grazie franco ,quindi avrei dovuto ricevere già qualcosa nel mese di Ottobre???se si di chi è la colpa del commercialista o della titolare???

  281. Marcy Dice:
    dicembre 17th, 2008 at 10:50

    Scusa ancora Franco, ma come si calcola l’una tantum??Grazie

  282. giovanni Dice:
    dicembre 18th, 2008 at 13:06

    Ciao Franco,
    sono un apprendista farmacista, il cui contratto scade il 26/01/09, dato che non mi verrà rinnovato, posso decidere di prendere permessi o ferie senza che mi vengano retribuiti?
    Grazie

  283. Franco Capaccioli Dice:
    dicembre 21st, 2008 at 23:55

    Per Marcy commento 280/281,
    la colpa è sempre dell’azienda, la una tantum si calcola dividendo in trentesimi la cifra e moltiplicandola per i mesi lavorati dal mese di luglio 2008 e andando indietro nei trenta mesi lavorativi effettuati nell’azienda cui eri dipendente al mese di luglio 2008.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  284. Franco Capaccioli Dice:
    dicembre 21st, 2008 at 23:58

    Per Giovanni commento 282,
    si, ma solamente quelli maturati e comunque tutti quelli previsti dalle norme contrattuali, altrimenti potranno essere ritenuti periodi di assenza ingiustificata.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  285. Lorenzo Dice:
    dicembre 23rd, 2008 at 10:30

    Egregio dott. Franco
    la farmacia dove lavoro è stata venduta.
    Nei giorni scorsi ho ricevuto il cedolino di liquidazione e TFR dal vecchio propretario;
    ho verificato che non mi sono state liquidate ben 350 ore di permesso maturate in 18 anni di lavoro Il commercialista alle mie rimostranze in prima battuta ha detto che le ore di permesso vanno in prescrizione entro cinque anni; al che quando mi sono “incazzato” facendomi forte anche dei commenti che leggo sul forum , il “professionista” a cambiato tono è mi ha chiesto di inviargli copia di tutte le buste paga per un controllo delle ore non retribuite.
    Domanda riusciro a recuperare quanto dovuto?
    Saluti
    Lorenzo

  286. seba Dice:
    dicembre 25th, 2008 at 22:16

    ciao Franco ho un dubbio che mi é sorto parlando con dei colleghi .
    Il mio datore di lavoro (sono un farmacista)mi fa compilare il registro di carico e scarico,mi fa scrivere buoni acquisto stupefacenti, a mio nome senza essere il direttore della farmacia dicendomi che é tutto regolare in quano una circolare a dato il permesso a tutti i dipendenti farmacisti anche se nn direttori di poterlo fare, ma é vero? nn vorrei passare dei guai.
    sempre grazie.

  287. valeria Dice:
    dicembre 26th, 2008 at 20:39

    Ciao Franco..lavoro come farmacista collaboratore da luglio 2005,prima due anni in una farmacia privata,poi sei mesi per le comunali e da gennaio 2008 in una. farmacia privata.A cosa si riferisce la trattenuta che mi ritrovo nella tredicesima di quest’anno,rec.diff.una tantum-CCNL?Come si calcola?

  288. Franco Capaccioli Dice:
    dicembre 30th, 2008 at 00:05

    Per Lorenzo commento 285,
    sicuramente, in quanto non esistono prescrizioni che possano cancellare diritti maturati e non goduti come ferie e permessi e comunque per i permessi non goduti stava all’azienda retribuirteli nei modi e tempi previsti dal CCNL Nazionale, ultimo comma Art. 26 “I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 58, in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo”.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  289. Franco Capaccioli Dice:
    dicembre 30th, 2008 at 00:08

    Per Seba commento 286,
    non conosco tale circolare e comunque per maggiore sicurezza ne richiederei copia e farei ulteriori approfondimenti di legge, anche attraverso l’ordine a cui sarai sicuramente iscritto, anche perchè questa non è una materia prettamente contrattuale.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  290. Franco Capaccioli Dice:
    dicembre 30th, 2008 at 00:11

    Per Valeria commento 287,
    è molto difficile rispondere alla tua domanda senza vedere la busta paga a cui fai riferimento, pertanto il mio consiglio è di portare la tua busta alla Filcams Cgil della tua Città e farla controllare per capire cosa sia tale trattenuta.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  291. Lorenzo Dice:
    dicembre 31st, 2008 at 11:40

    Gentile dottore,
    sono Lorenzo farmacista collaboratore,
    la ringrazio per la sua cortese risposta(288),
    La prego di rispondermi ad un ulteriore quesito:
    Premessa:
    In data 14 ottobre ho ricevuto dal mio titolare la lettera di preavviso di licenziamento al 14 dicembre con motivazione:”chiusura della farmacia per cessata attività”.
    Il 30 ottobre (giovedi) il titolare mi ha invece comunicato,consegnandomi la lettera di licenziamento, che l’ultimo giorno di lavoro sarebbe stato il giorno successivo (venerdi 31 ottobre), in quanto la farmacia era stata venduta, informandomi inoltre che nel contratto di vendita non era stato definito nessun impegno per un eventuale assunzione da parte del nuovo proprietario (in pratica mi ha detto in modo gentile arrangiati e cercati un altro lavoro).
    Sabato 1 novembre mi sono presentato in farmacia per conoscere il nuovo titolare, che per mia fortuna (ma anche suo interesse) mi ha riassunto con contratto di inserimento per 18 mesi.
    (pazienza se avevo 18 anni di servizio, ho perso anche 210 euro/mese di anzianità).
    Le chiedo:
    Nonostante sia stato riassunto,siccome sono stato comunque licenziato in tronco il 31 ottobre , posso pretendere dal vecchio proprietario il pagamento dei giorni di mancato preavviso dal 1/11 al 14/12 considerato che l’ultimo giorno di lavoro nella lettera di preavviso del 14 ottobre doveva essere il 14 dicembre.
    Attendo una sua risposta,
    Saluti Lorenzo

  292. Lorenzo Dice:
    gennaio 1st, 2009 at 13:06

    Egregio dottore,
    contrariamente a quanto riportato (vedi commento 291)la lettera di preavviso di licenziamento mi è stata inviata il 14 settembre e non il 14 ottobre come da me erroneamente scritto, mi scuso dell’errore.
    Auguro a Lei e a tutti i partecipanti al forum un felice 2009.
    Lorenzo

  293. Gustavo Dice:
    gennaio 2nd, 2009 at 13:08

    Gentilissimo Capaccioli,
    le sarei grato se volesse delucidarmi in merito ad alcuni dubbi che ho riguardo al concetto di flessibilità applicato ai contratti part time.
    Sono assunto con un contratto part time secondo il quale durante la settimana devo lavorare tre giorni di mattina (lun.merc.sab.) e tre giorni di pomeriggio (mart.giov.ven.).
    Nonostante nel contratto che abbiamo stipulato non siano previste particolari clausole di elasticità d’orario, spessissimo effettuo variazioni per venire incontro alle esigenze del mio titolare e dell’azienda.
    Ciò che non mi è chiaro è se le variazioni d’orario che il titolare mi chiede sono anche esse regolate dal dispositivo della “flessibilità” introdotto col rinnovo del CCNL oppure se tale “flessibilità” è relativa ed applicabile solo ai contratti full time.
    Se la flessibilità è applicabile anche ai contratti part time come il mio vorrei allora conoscerne le modalità: vale sempre la regola delle 16 settimane? E le ore lavorative max per settimana sono sempre 46?
    Riassumendo tramite due esempi concreti:
    Esempio 1: se un lunedì, che per contratto è previsto che io lavori solo di mattina, il titolare mi fa invece lavorare di pomeriggio anziché di mattina, ho diritto alla maggiorazione supplementare per quelle ore lavorate di pomeriggio? Oppure no perché si tratta di normale flessibilità?
    Esempio 2: Se un lunedì mattina il mio titolare non mi fa lavorare e mi fa recuperare facendomi lavorare sia la mattina che il pomeriggio del martedi anziché solo il pomeriggio come invece dovrei per contratto, mi spetta la maggiorazione supplementare? E l’assenza del lunedì come si configura? Come feria/permesso/flessibilità?
    La saluto e la ringrazio anticipatamente.
    Gustavo

  294. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 3rd, 2009 at 00:06

    Per Lorenzo commento 291,
    Per le modalità tenute dalla vecchia azienda sì, puoi sicuramente chiedere il mancato preavviso, in quanto l’assunzione con la nuova azienda è stata comunque concordata fra te e la nuova azienda e comunque non è stato un passaggio diretto fra la vecchia e la nuova.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  295. BRUNELLA Dice:
    gennaio 7th, 2009 at 13:16

    CIAO FRANCO,
    DESIDERO SAPERE SE DURANTE IL PERIODO DI
    ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITA’ PER LE FESTIVITA’(COME AD ESEMPIO 8/12 – 24/12 -25/12)
    IL DATORE DI LAVORO MI DEVE CORRISPONDERE UN’INDENNITA’INTEGRATIVA DI QUELLA DELL’INPS.
    GRAZIE

  296. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 7th, 2009 at 15:30

    Per Gustavo commento 293,
    la flessibilità introdotta nel ccnl riguarda solo i FT, per il PT l’orario è quello sottoscritto nel contratto individuale, salvo clausole elastiche e flessibili qualora firmate.
    Pertanto le regole previste per il FT non sono applicabili per il PT.
    Le variazioni orario non sono possibili qualora tu non abbia sottoscritto le clausole di flessibilità, sono possibili ampliamenti orari con possibilità, su base volontaria, di lavorare più ore settimanalmente, ore supplementari fino al compimento delle ore settimanali di un FT (40 ore) e su tali ore deve essere calcolata la maggiorazione supplementare.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  297. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 7th, 2009 at 15:32

    Per Lorenzo commento 292,
    quindi il periodo di preavviso è nella norma contrattuale.
    Saluti e buon anno pure a te.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  298. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 7th, 2009 at 16:42

    Per Brunella commento 295,
    deve corrispondere il 100% della retribuzione per quelle festività.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  299. Stefano Dice:
    gennaio 9th, 2009 at 14:30

    Buongiorno dottore Capaccioli, le vorrei porre una domanda: sono una farmacista collaboratore +2 e lavoro nella regione lazio, nella busta paga di dicembre ho avuto una trattenuta pari a piu’ di 600 euro con denominazione “conguaglio 2008″ volevo peravore e, appellandomi alle Sua chiarezza, delle delucidazioni in merito visto che la cosa non mi ha poco meravigliato.
    Cordiali Saluti e grazie vivamente.

  300. Gustavo Dice:
    gennaio 10th, 2009 at 19:10

    Gentile Segretario Capaccioli,
    la ringrazio tanto per la sua esauriente risposta al mio commento n°293 ma se possibile vorrei chiederle un ulteriore e importante parere (e poi le prometto che non la disturbo più:-).
    Ricordo brevemente che sono assunto con contratto part time per il quale devo lavorare tre giorni di mattina (lun.merc.sab.) e tre giorni di pomeriggio (mart.giov.ven.). Avendo io sottoscritto la seguente -testuale- frase nel contratto “Il lavoratore si rende disponibile a variazioni temporali dell’attività lavorativa”, Le domando: le ore lavorative che il titolare mi chiede di svolgere in orario diverso da quello concordato, sono comunque da retribuire con la maggiorazione supplementare, o la frase di cui sopra solleva il mio titolare dall’obbligo di retribuirmi in maniera supplementare e lo autorizza perdipiù a pretendere qualsiasi tipo di variazione d’orario?
    La ringrazio infinitamente e la saluto con cordialità.
    Gustavo

  301. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 11th, 2009 at 20:04

    Per Stefano commento 299,
    normalmente i conguagli di fine anno sono di tipo fiscale comunque per essere certo che non vi siano errori nella tua busta paga ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua zona al fine di far verificare il tutto.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  302. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 12th, 2009 at 23:41

    Per Gustavo commento 300,
    il supplementare deve essere comunque retribuito con la maggiore, la frase riportata nel contratto individuale non è corretta e comunque non possono importi una variazione dell’orario solo con quella frase.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  303. Marco82 Dice:
    gennaio 13th, 2009 at 01:41

    Buon giorno, volevo sapere essendo un magazziniere di 4° livello apprendista quanti giorni di preavviso devo dare, molti mi dicono 0 ma volevo sapere cosa prevede il CCNl farmacie private.

  304. GIUSEPPE Dice:
    gennaio 13th, 2009 at 18:15

    Egregio dott Capaccioli sono un dipendente di farmacia rurale con contratto a tempo determinato assunto da circa 3 anni volevo sapere se l’unatantum mi spetta per l’intero ammontare altrimenti come si fa il calcolo per scoprire quello che mi spetta??

    grazie e cordiali Saluti

  305. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 13th, 2009 at 23:43

    Per Giuseppe commento 304,
    ti spetta per intero se alla data luglio 2008 avevi maturato trenta mesi di anzianità di servizio nell’azienda. Nel caso contrario il calcolo avviene dividendo in trentesimi la somma della una tantum e moltiplicando il risultato per il numero dei mesi lavorati dal mese di luglio 08 indietro.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  306. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 13th, 2009 at 23:47

    Per Marco82 commento 303,
    nel contratto non sono previsti periodi di preavviso per gli apprendisti.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena.

  307. GIULIA Dice:
    gennaio 14th, 2009 at 16:29

    EGR.DOTT. CAPACCIOLI
    VORREI CORTESEMENTE SAPERE SE ESISTE PER I DIPENDENTI PART-TIME DELLE FARMACIE PRIVATE , UN ORARIO MINIMO SETTIMANALE.

  308. IVANO Dice:
    gennaio 15th, 2009 at 17:14

    Egr. dott. Capaccioli, avrei un quesito per lei: in virtù della nuova sfera di applicazione del CCNL FARMACIE PRIVATE a che livello deve essere inquadrato un farmacista?

  309. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 15th, 2009 at 23:36

    Per Giulia commento 307,
    no, il contratto non stabilisce un minimo orario per il PT.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  310. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 15th, 2009 at 23:39

    Per Ivano commento 308,
    1º livello super

    Farmacista Direttore di farmacia – Fatte salve le condizioni preesistenti alla data di stipula del presente contratto per le quali verrà riconosciuto il solo trattamento economico relativo al 1º livello super, la qualifica di Direttore di farmacia è configurabile solo nei casi di cui agli artt. 120, 369, 370 e 378 del T.U.LL.SS. e art. 12 della legge n. 475/1968 e successive modificazioni e cioè nei casi di farmacia succursale, di farmacia il cui titolare non sia farmacista e nelle gestioni ereditarie.

    1º livello

    Farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica

    Farmacista collaboratore – Il farmacista collaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento, contenute rispettivamente nell’art. 11 della legge n. 475/1968 e successive modificazioni, nel D.P.R. n. 1275/1971 e nella legge n. 154/1981 ed in tal caso per tutto il periodo della sostituzione formale ha diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, ad una indennità di funzione pari alla differenza retributiva tra il 1º livello super ed il 1º livello.

    In funzione di quanto stabilito nell’articolo precedente e fatto salvo il disposto dell’art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, viene riconosciuta al farmacista Direttore di farmacia (1º livello super), ed al farmacista collaboratore (1º livello) una indennità strettamente collegata con l’esercizio della professionalità e delle responsabilità connesse, denominata “indennità speciale quadri” il cui ammontare è riportato nell’allegata Tabella A e che viene corrisposta per 14 mensilità.

    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  311. IVANO Dice:
    gennaio 16th, 2009 at 10:45

    Egr. dott. Capaccioli, grazie mille per la celerità della risposta, approfitto ancora di Lei per un ultimo quiesito:
    nel settore della PARAFARMACIA invece (vendita di farmaci senza prescrizione e vendita di farmaci da banco) secondo Lei che CCNL va applicato al farmacista dipendente della parafarmacia: il CCNL FARMACIE PRIVATE OPPURE IL CCNL DEL COMMERCIO?
    Ringraziandola anticipatamente, cordiali saluti.

  312. filomena Dice:
    gennaio 21st, 2009 at 20:36

    lavoro 5 gioni a settimana presso una farmacia per un totale di 40 ore settimanali.
    ma visto i tempi che corrono ho intenzione di trovarmi anche un lavoro part time di 4 o 6 ore il sabato sera in un pub, posso farlo? ho letto che l’orario massimo settimanale puo’ essere di 48 ore settimanali compreso lo straordinario , questo cosa significa che le 4 o 6 ore del sabato devono essermi pagate come straordinario dal titolare del pub ?
    grazie per l’aiuto

  313. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 23rd, 2009 at 00:03

    Per Filomena 312,
    no, non è che puoi fare 48 ore lavorative settimanali sempre, 48 si intende in situazioni straordinarie, in quanto l’orario settimanale di norma è di 40 ore, le ore di straordinario fattibili in corso di anno sono max 250.
    Con le normative attuali è possibile avere più contratti di lavoro, ma che raggiungono comunque max 40 ore di lavoro settimanali.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  314. Giovanni Dice:
    gennaio 26th, 2009 at 15:54

    Buon Giorno Franco,
    è possibile che tra me e un collega lui ha lavorato tutto dicembre, io invece fino al 19/12/ e poi ho fatto ferie, ci sia una differnza di circa 300 euro di stipendio?
    Garzie

  315. Betty Dice:
    gennaio 26th, 2009 at 18:11

    buon pomeriggio,
    vorrei sapere se c’è un limite massimo per l’orario part time settimanale in farmacia
    grazie

  316. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 27th, 2009 at 00:08

    Per Giovanni commento 314,
    l’unico consiglio che posso darti è quello di far controllare le tue buste paga per verificare possibili errori recandoti presso una nostra Camera del Lavoro.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  317. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 27th, 2009 at 00:14

    Per Betty commento 315,
    parli delle ore contrattuali individuali oppure del lavoro supplementare che un part time può fare?
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  318. luca Dice:
    gennaio 27th, 2009 at 12:45

    ciao Franco, io sto per essere assunto cn un contratto di apprendistato di 22h settimanali.
    volevo sapere: quale è la durata minima possibile, se la retribuzione è identica al primo livello di collaboratore, se vi è possibilita di rescindere prematuramente tale contratto per poi averne uno da collaboratore. grzie mille

  319. roberta Dice:
    gennaio 27th, 2009 at 13:08

    SALVE DOTT.CAPACCIOLI,
    VOLEVO SAPERE COME VENGONO CORRISPOSTE LE QUOTE PER LE RICETTE URGENTI SPEDITE DURANTE IL SERVIZIO DI REPERIBILTA’. IL MIO TITOLARE DOVREBBE SCRIVERE SULLE RICETTE IL MIO NOME? E POI SEMPRE IL MIO TITOLARE DICE CHE DOVREBBE PAGARE LA ASL LA QUOTA, MA COME FA A SAPERE CHE SONO IO AD EFFETTUARE IL SERVIZIO DI REPERIBILTA’? DI TUTTE LE RICETTE URGENTI SPEDITE NON HO VISTO NULLA IN BUSTA PAGA.
    GARZIE MILLE.

  320. ilaria Dice:
    gennaio 27th, 2009 at 13:51

    Salve,
    sono una farmacista neo laureata al suo primo incarico vorrei sapere dato che sto lavorando ad ore (diurno feriale) quanto dovrebbe essere la mia tariffa oraria.
    grazie
    Ilaria

  321. luca Dice:
    gennaio 27th, 2009 at 17:54

    salve franco, volevo anche sapere se il contratto diapprendistato fosse possibile anche per coloro che sono già laureati ed ablitati alla professione.
    grazie

  322. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 28th, 2009 at 00:06

    Per Luca commento 318,
    questo è quanto prevede il contratto:
    Speciale contratto di lavoro per lo sviluppo
    e la qualificazione professionale del farmacista collaboratore
    Art. 13
    Si conviene che il farmacista collaboratore sarà assunto a tempo indeterminato con il contratto di lavoro di cui agli artt. 49 e ss., D.Lgs. n. 276/2003 alle seguenti condizioni:
    1) la durata massima del rapporto formativo per il farmacista collaboratore inquadrato al 1º livello è fissata in 24 mesi;
    2) la retribuzione ed il trattamento normativo, anche con riferimento alla malattia, saranno gli stessi previsti dal c.c.n.l. per il farmacista collaboratore inquadrato nel 1º livello;
    3) l’inquadramento avverrà nel 1º livello;
    4) la possibilità di sommare i periodi di cui al punto 1 che precede svolti pressi più datori di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di cui allo stesso punto 1;
    5) nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale, la durata minima della prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano formativo individuale;
    6) se il titolare di farmacia non conferma in servizio, alla scadenza del periodo dei due anni, il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con il contratto di cui al punto 1 che precede, non potrà procedere, per dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale;
    7) ai fini del computo della percentuale del 90%, non si tiene conto dei farmacisti collaboratori dimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante il periodo di prova, dei farmacisti collaboratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo;
    8) la regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali. La formazione dell’apprendista potrà essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente bilaterale;
    9) in attesa dell’approvazione delle leggi regionali la formazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente bilaterale e delle convenzioni che quest’ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire al farmacista collaboratore le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali necessarie per l’acquisizione di adeguata capacità professionale, in coerenza con il profilo del farmacista collaboratore. I contenuti della formazione a carattere trasversale comprendono l’acquisizione di conoscenze relative alla prevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del rapporto di lavoro e all’organizzazione del lavoro.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  323. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 28th, 2009 at 00:10

    Per Roberta commento 319,
    In caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore che, dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l’obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta per tale reperibilità globalmente un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto mensile, oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari all’importo stabilito dalla tariffa nazionale.

    Le parti si danno reciprocamente atto che per periodi di reperibilità inferiori al mese, la percentuale del 10% della retribuzione di fatto mensile da calcolare sulla quota oraria – così come previsto dal precedente 1º comma – viene elevata al 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori farmacia viene svolto nella giornata della domenica o in quella del riposo settimanale.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  324. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 28th, 2009 at 00:15

    Per Ilaria commento 320,
    €1747,97:173 determina la retribuzione oraria.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  325. roberta Dice:
    gennaio 28th, 2009 at 10:41

    salve dott Capaccioli
    sono Roberta del 319, mi scuso se non mi sono spiegata bene, volevo chiedere se nella mia busta paga deve comparire una voce che indica il diritto di chiamata ogni volta che è stata spedita una ricetta urgente e se il mio titolare deve comunicare il mio nome per ottenere questo diritto di chiamata.
    grazie.

  326. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 29th, 2009 at 00:32

    Per Roberta commento 325,
    dovresti spiegarmi bene come funziona questo servizio e cosa vuol dire spedire una ricetta urgente.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  327. Matilde Dice:
    febbraio 3rd, 2009 at 01:49

    Gentile Franco, con il rinnovo del contratto cì è stato tolto il contributo che prima la farmacia aveva il dovere di pagare perchè il collaboratore partecipasse ai corsi di educazione medica continua (una truffa legale)…A parte la scandalosa presa in giro (ci hanno dato 100 euro in più, ma ci dobbiamo pagare i corsi di aggiornamento, o farli gratuitamente di domenica), secondo lei c’è un modo perchè questa parte del contratto venga rivalutata? e se sì…cosa si dovrebbe fare? e chi dovrebbe farlo?
    La ringrazio.
    Matilde

  328. Matilde Dice:
    febbraio 3rd, 2009 at 22:19

    sempre in merito ai corsi ECM, vorrei anche sapere se eventualmente noi farmacisti dipendenti possiamo detrarli dalle tasse così come fanno i titolari per i corsi dei loro dipendenti…Almeno questo ci dovrebbe essere riconosciuto, anche se è comunque poco…
    Nuovamente saluto e ringrazio.
    Matilde

  329. Franco Capaccioli Dice:
    febbraio 4th, 2009 at 00:40

    Per Matilde commento 327,
    questa è una materia da recuperare nei contratti territoriali oppure anche a livello aziendale, con accordi integrativi sulla formazione magari attraverso anche i fondi interprofessionali di finanziamento della formazione.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  330. IVANO Dice:
    febbraio 4th, 2009 at 14:00

    Egr. dott. Capaccioli,
    ci siamo sentiti al telefono qualche settimana fa in merito all’assunzione di farmacisti all’interno della “parafarmacia”; dopo un lungo ed attento studio ho deciso di assumere il farmacista della parafarmacia al primo livello del CCNL del Commercio! Cosa ne pensa? Ne conviene con me? La ringrazio anticipatamente.

  331. Franco Capaccioli Dice:
    febbraio 4th, 2009 at 19:48

    Per Ivano commento 330,
    come già avevo avuto modo di riferirti telefonicamente altre parafarmacie applicano il CCNL delle Farmacie Private, la grande distribuzione per i propri dipendenti delle parafarmacie applica il CCNL del Terziario/Commercio.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  332. Franco Capaccioli Dice:
    febbraio 4th, 2009 at 20:18

    Per Matilde commento 328,
    dovresti rivolgerti ad uno dei nostri Centri Fiscali CAF che puoi trovare presso la sede della CGIL della tua zona.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  333. emi Dice:
    febbraio 6th, 2009 at 01:04

    ciao.vorrei sapere il tel del centro fiscale di aversa provincia di caserta.i giorni festivi nn lavorati come ad esempio l’epifania con quale voce cdeve comparire in busta paga, come festività nn goduta o fà parte dei 26 giorni lavorativi e quindi nn deve comparire in busta sotto una voce particolare.e poi la domenica lavorata come va calcolata e sotto quale voce deve comparire in busta .è vero ke siu festivi dove nn sono state compiute le 40 ore di lavro nn va calcolato lo straordinario.

  334. Franco Capaccioli Dice:
    febbraio 11th, 2009 at 20:30

    Per Emi commento 333,
    se la festività non è stata lavorata in quanto cadente in giorno settimanale lavorativo non deve comparire niente se invece cade nel giorno di riposo spetta una giornata aggiuntiva.
    Per il CAAF questo è l’indirizzo
    CAAF Via Verdi 20 0823 456544
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  335. Antonio Dice:
    febbraio 12th, 2009 at 02:56

    Caro Franco,
    le introduco la situazione. Lavoro in una farmacia nella quale, nonostante la presenza di tre farmacisti titolari ed un ulteriore farmacista appartenente alla famiglia, il lavoro al banco è svolto quasi esclusivamente da me. Immagina. Una di quelle farmacie in cui c’è un afflusso di clienti continuo. Fila continua. Distribuzione di numeretti come dal salumiere per evitare battibecchi. La clientela che non osserva la linea di cortesia e si accalca al banco. Ore e ore in piedi, clienti consecutivamente uno dopo l’altro per quasi l’intera giornata lavorativa. Uno stress bestiale.
    Volevo sapere (immagino di sì) se sono previste delle pause durante l’attività lavorativa che io possa rivendicare e il modo in cui sono esse regolamentate (se lo sono).

    Ti ringrazio in anticipo per l’attenzione.
    Ciao.

  336. Franco Capaccioli Dice:
    febbraio 14th, 2009 at 22:24

    Per Antonio commento 335,
    la pausa è obbligatoria nel caso che il turno di lavoro sia superiore alle sei ore lavorative.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  337. Nady8011 Dice:
    febbraio 16th, 2009 at 12:26

    AVEVO UN CONTRATTO DA FARMCISTA COLLABORATORE APPRENDISTA PRIMO LIVELLO; IL CONTRATTO MI SAREBBE SCADUTO IL 20 MARZO 2009, IO HO DATO LE DIMISSIONI TRAMITE LETTERA CONSEGNATA DIRETTAMENTE AL TITOLARE IL GIORNO 16 GENNAIO 2009 E IN QUESTA HO SPECIFICATO CON IL SUO CONSENSO I 16 GIORNI DI PREAVVISO E CHE IL MIO ULTIMO GIORNO LAVORATIVO SAREBBE STATO IL 31 GENNAIO 2009. ORA IL MIO TITOLARE MI CHIEDE LA PENALE PER I MANCATI GIORNI DI PREAVVISO DATO CHE SUL MIO CONTRATTO E’ SPECIFICATO CHE I GIORNI DI PREAVVISO SONO 90.
    LA MIA DOMANDA è QUESTA:
    -DATO CHE IL MIO DATORE HA ACCETTATO E FIRMATO PER I 16 GIORNI DI PREAVVISO INVECE CHE I 90 SPECIFICATI NEL CONTRATTO PUO’ CHIEDERMI LA PENALE?
    -LA MIA LETTERA DI DIMISSIONI FIRMATA ANCHE DAL TITOLARE PER PRESA VISIONE E ACCETTTAZIONE VALE COME RISOLUZIONE CONSENSUALE E VALE AI TERMINI DI LEGGE IN CASO DI CHIAMATA IN GIUDIZIO?
    GRAZIE ANTICIPATAMENTE

    DISTINTI SALUTI
    Nadia

  338. Costanza Dice:
    febbraio 16th, 2009 at 17:15

    Salve, ho un contratto part-time orizzontale di 20 ore settimanali dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13 (così espressamente indicato sul contratto senza clausole elastiche). Vorrei sapere se è regolare che debba effettuare gli straordinari di sabato e festivi o se mi posso rifiutare. Mi possono inoltre obbligare a farli con un ordine di servizio? Il mio rifiuto deve essere giustificato da una grave motivazione? E’ vero che nel part-time orizzontale non è previsto il lavoro straordinario ma solo il lavoro supplementare? E che differenza c’è fra di loro? Grazie

  339. Franco Capaccioli Dice:
    febbraio 16th, 2009 at 23:35

    Per Nadia commento 337,
    se le dimissioni date sono state fatte consensualmente, quindi nella lettera deve essere specificato la consensualità del fatto, allora non può esserti richiesto nessun tipo di penale, altrimenti la cosa è da valutare, per questo ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua Città.
    Franco Capaccioli, Segretario Generale FILCAMS CGIL Siena

  340. Franco Capaccioli Dice:
    febbraio 16th, 2009 at 23:42

    Per Costanza commento 338,
    no, non possono obbligarti a fare nè il lavoro supplementare nè quello straordinario (fino alle 40 ore settimanali è supplementare, oltre è straordinario), la maggiorazione del supplemetare è 25% diurno 40% notturno 30% festivo, le maggiorazioni dello straordinario sono di 20% diurno 40% notturno 30% festivo.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  341. weronika Dice:
    febbraio 17th, 2009 at 22:40

    salve Dott.Capaccioli,
    volevo chiederle se i livelli di inquadramento professionale sono la stessa cosa degli anni di anzianità…
    io sono stata assunta 2 anni fà come farmacista coll.1 livello,adessso trascorsi i 2 anni diventerò farmac.coll. di 2 livello in concomitanza al primo scatto di anzianità ?..oppure rimarrò sempre di 1 livello nonostante lo scatto di anzianità?
    La ringrazio in anticipo per la sua cortese attenzione.

  342. Franco Capaccioli Dice:
    febbraio 18th, 2009 at 23:59

    Per Weronika, VERY, Veronica…
    no, non sono la stessa cosa,
    Speciale contratto di lavoro per lo sviluppo
    e la qualificazione professionale del farmacista collaboratore
    Art. 13
    Si conviene che il farmacista collaboratore sarà assunto a tempo indeterminato con il contratto di lavoro di cui agli artt. 49 e ss., D.Lgs. n. 276/2003 alle seguenti condizioni:

    1) la durata massima del rapporto formativo per il farmacista collaboratore inquadrato al 1º livello è fissata in 24 mesi;

    2) la retribuzione ed il trattamento normativo, anche con riferimento alla malattia, saranno gli stessi previsti dal c.c.n.l. per il farmacista collaboratore inquadrato nel 1º livello;

    3) l’inquadramento avverrà nel 1º livello;

    4) la possibilità di sommare i periodi di cui al punto 1 che precede svolti pressi più datori di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di cui allo stesso punto 1;

    5) nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale, la durata minima della prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano formativo individuale;

    6) se il titolare di farmacia non conferma in servizio, alla scadenza del periodo dei due anni, il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con il contratto di cui al punto 1 che precede, non potrà procedere, per dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale;

    7) ai fini del computo della percentuale del 90%, non si tiene conto dei farmacisti collaboratori dimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante il periodo di prova, dei farmacisti collaboratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo;

    8) la regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali. La formazione dell’apprendista potrà essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente bilaterale;

    9) in attesa dell’approvazione delle leggi regionali la formazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente bilaterale e delle convenzioni che quest’ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire al farmacista collaboratore le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali necessarie per l’acquisizione di adeguata capacità professionale, in coerenza con il profilo del farmacista collaboratore. I contenuti della formazione a carattere trasversale comprendono l’acquisizione di conoscenze relative alla prevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del rapporto di lavoro e all’organizzazione del lavoro.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  343. silvia Dice:
    febbraio 19th, 2009 at 15:18

    gent.mo signor capaccioli, volevo un chiarimento in merito ai permessi presi durante il periodo di gravidanza,come mi devo comportare per le visite ginecologiche, il corso preparto o altre assenza inerenti alla gravidanza? Le ore di permesso devono essere tolte dal monte ore dei permessi annuali (72h),io lavoro in una farmacia privata.Ringraziandola per la sua cortesia distinti saluti, silvia.

  344. Franco Capaccioli Dice:
    febbraio 20th, 2009 at 00:16

    Per Silvia commento 343,
    Controlli prenatali.

    (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
    1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
    2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  345. luca Dice:
    febbraio 20th, 2009 at 11:05

    ciao franco, volevo porti 2 domande.
    io sto per firmare un contratto part-time di 20 ore settimanali presso una farmacia urbana: volevo sapere quale sarà il mio stipendio lordo mensile. inoltre volevo sapere il ccnl per farmacista collaborat. prevede la 14esima, quando viene erogata e se corrisponde ad un’intera mensilità.
    grazie mille, molto gentile franco.

  346. Graziella Dice:
    febbraio 20th, 2009 at 18:39

    Lavoro in una farmacia con la qualifica di fattorina interna ed esterna di V livello.
    Avrei il desiderio di sapere quali sono le mansioni previste per questo incarico.
    Grazie e distinti saluti

  347. daria Dice:
    febbraio 21st, 2009 at 20:21

    Sono una farmacista collaboratrice di I livello con contratto part-time 60%.
    Entro la fine del mese ho intenzione di presentare le dimissioni.
    Cosa succede se durante i 90 giorni di preavviso mi accorgo di aspettare un bambino?
    Posso usufruire del congedo di maternità? In che misura?
    Grazie

  348. Franco Capaccioli Dice:
    febbraio 22nd, 2009 at 11:38

    Per Luca commento 345,
    sì prevede la 14a mensilità e deve essere retribuita al 1 luglio.
    Per la prima domanda dovresti specificare quale contratto ti sarà applicato.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  349. Franco Capaccioli Dice:
    febbraio 22nd, 2009 at 11:41

    Per Graziella commento 346
    5º livello
    Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque conseguite ed ai quali possono essere affidati anche compiti operativi complementari alla propria qualifica:
    - conducente di automezzi;
    - fattorino interno ed esterno.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  350. daniela Dice:
    febbraio 24th, 2009 at 23:31

    Sono una farmacista collaboratrice di primo livello, mi capita da poco di fare turni notturni e non ho ben capito col nuovo accordo di contratto quanto sia la maggiorazione per il servizio notturno a battenti chiusi. Nel contratto del maggio 2005 la maggiorazione è del 16%, ma voci mi hanno riferito che si è ridotta al 10%, e vero?

  351. Franco Capaccioli Dice:
    febbraio 26th, 2009 at 00:25

    Per Daniela commento 350,
    Notturno: servizio a porte aperte, 20%; servizio a porte chiuse, 16% fino a 8 ore e 10% per le ore successive; servizio in festività infrasettimanali, 30%.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  352. Franco Capaccioli Dice:
    febbraio 28th, 2009 at 00:07

    Per Daria commento 347,
    se hai già dato le dimissioni viene meno il rapporto di lavoro e la possibilità di andare in maternità anticipata e poi in quella obbligatoria.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  353. seba Dice:
    febbraio 28th, 2009 at 01:30

    Ciao Franco sono un farmacista di primo livello vorrei sapere se e’ possibile avere la qualifica primo livello super se in farmacia lavora, anche se nn tutto il giorno, pure il titolare farmacista. E poi ho un dubbio se cambio farmacia il contratto parte da primo livello semplice ciò è a 1.747,97 euro, o rimane al primo livello +2 ,per intenderci 1.847,97.

  354. Carlo Dice:
    marzo 2nd, 2009 at 19:15

    Salve, sono un farmacista collaboratore assunto a tempo indeterminato presso una farmacia privata.
    Il mio orario di lavoro è il seguente:
    LUN 8 ore
    MAR chiusura per turno
    MER 8 ore
    GIO 8 ore
    VEN 8 ore
    SAB 4 ore
    Premesso che ho un contratto a tempo pieno e che mi vengono tolte dalla busta paga le ore non lavorate mensilmente chiedo se è giusto calcolare i miei 26 giorni di ferie nel seguente modo:
    40 ore settimanali/6 giorni lavorativi = 6.666666
    6.66666 X 26 = 173 ore totali.
    Gradirei anche sapere se è corretto sommare le ore di ferie con le 72 dei permessi e trattarle tutte nello stesso modo.
    Grazie.

  355. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 3rd, 2009 at 00:08

    Per Seba commento 353,
    se le tue mansioni sono di Direttore di Farmacia devi pretendere il 1 livello super, con 24 mesi di servizio devi essere assuno al 1 livello comunque.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  356. andrea di jesolo Dice:
    marzo 3rd, 2009 at 00:14

    Sono un laureato in CTF e sono sempre stato convinto della mia scelta “formativa” o almeno lo sono stato fino a questa mattina! Mi trovo a scrivere perchè cercavo delle delucidazioni sul contratto dei farmacisti visto che da un qualche giorno sono in “prova” presso una farmacia, per iniziare la mia prima esperienza lavorativa. Parlando con un collega che lavora da qualche anno presso questa farmacia, mi ha detto che nel periodo estivo si lavora dal lunedì al sabato, ogni tanto ci scappa pure qualche domenica e che questi giorni non vengono retribuiti! In questo momento la sensazione che provo è di delusione e leggendo i vari commenti su queste pagine ho visto che non sono il solo! I farmacisti titolari di farmacia fanno i miliardi sfruttando i dipendenti, costretti ad accettare dei contratti ridicoli. Se è questo quello che mi aspetta per il futuro preferisco andare a fare un altro lavoro!
    Scusate lo sfogo un “CTFeffino” deluso!

    P.S. Ho studiato organica, farmacologia, tecnologia, chimica farmaceutica ecc. per andare a fare il commesso sfruttato.
    Che schifo l’italia.

  357. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 3rd, 2009 at 00:15

    Per Carlo commento 354,
    non è regolare il fatto che, pur essendo contratto Full Time, non ti facciano lavorare tutte le ore.
    Per quanto attiene le ferie il calcolo deve essere fatto su sei giorni anche se ne lavori cinque.
    Non è corretta la sommatoria ferie e permessi, anzi normalmente in busta paga sono evidenziati in modo separato e anche la loro fruizione può essere diversa, le ferie non si possono prendere a ore i permessi sì.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  358. marinella Dice:
    marzo 3rd, 2009 at 23:44

    buona sera lavoro in una farmacia rurale sussidiata come apprendista collaboratrice a tempo pieno.mi kiedevo se lo stipendio è diverso da quello di un farmacista che lavora in una farmacia urbana e se si in quale misura. Inoltre a febbraio c’è stata la tassa d’iscrizione all’ordine (Torino) e l’enpaf, quindi questo mese mi sono ritrovata con circa 850,00 E. di stipendio. é normale? la ringrazio, distinti saluti

  359. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 4th, 2009 at 22:51

    Per Marinella commento 358,
    dipende da quale contratto viene applicato, per una verifica della busta il consiglio è di rivolgersi alla Filcams della tua zona.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  360. margherita Dice:
    marzo 10th, 2009 at 18:43

    buona sera, sono una farmacista in maternità. dovrei rientrare al lavoro a fine agosto ultimato il congedo parentale facoltativo.ho richiesto un part time ma non c’è possibilità di ottenerlo. perciò sono alla ricerca. vorrei sapere se i 90 giorni di preavviso possono comprendere anche giorni di maternità, cioè se trovo lavoro per settembre posso far partire i giorni di preavviso da giugno mentre sono a casa in maternità?
    grazie.

  361. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 10th, 2009 at 23:46

    Per Margherita commento 360,
    il preavviso deve essere lavorato, puoi comunque proporre all’azienda, stante l’impossibilità di poter concordare un contratto individuale a part time, delle dimissioni concordate dove il preavviso viene stabilito insieme.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  362. marinella Dice:
    marzo 11th, 2009 at 20:01

    buona sera vorrei sapere che differenza c’è tra un farmacista che lavora in farmacie private e un farmacista ospedaliero sia in termini di orari che di stipendio. Inoltre per fare il f. ospedaliero basta la laurea di 5 anni o serve una specializzazione ulteriore? inoltre ci sono possibilità reali per un givane di inserirsi in ospedale o la farmacia privata e comunale e le parafarmacie sono l’unico sbocco lavorativo? grazie per l’attenzione cordiali saluti

  363. giovanni Dice:
    marzo 12th, 2009 at 17:51

    Buona sera Sig. Capaccioli,
    ho lavorato per due anni presso una farmacia privata, mi saprebbe dire più o meno il TFR che ho maturato.
    Grazie

  364. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 12th, 2009 at 23:22

    Per Marinella commento 362,
    molta differenza, sia in termini economici che normativi, per entrare in un ospedale pubblico devi fare un concorso pubblico, con la laurea di farmacista puoi concorrere per posti di farmacista, non saprei dirti quanti farmacisti potranno essere assorbiti dal sistema sanitario pubblico, sicuramente il mondo delle farmacie e parafarmacie dà più opportunità lavorative, con tutte le problematiche che conosci!
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  365. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 12th, 2009 at 23:46

    Per Giovanni commento 363,
    Trattamento di fine rapporto
    Il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) è stato regolamento dalla legge 25 Maggio 1982, n° 297, ed è entrato in vigore a partire dal 1° Giugno 1982.
    Fino al 31 maggio 1982 il t.f.r. (allora denominato indennità di anzianità) si calcolava moltiplicando l’ultima retribuzione mensile lorda (esclusa la parte della contingenza congelata), alla quale si aggiungevano 2 dodicesimi (a seconda del numero di mensilità aggiuntive), per gli anni di anzianità prestati.
    Con la nuova legge, e quindi a partire dal 1° Giugno 1982, il calcolo del t.f.r. viene effettuato accantonando annualmente un importo ottenuto dividendo, per ogni anno, la somma di tutte le retribuzioni mensili, (comprese di tredicesima, quattordicesima, o premio ferie, ecc.) per 13,5. Al termine del rapporto di lavoro spetta la somma di tutti questi accantonamenti effettuati anno per anno. Il t.f.r. accantonato usufruisce di una rivalutazione annuale, per evitare che venga eroso dall’inflazione attraverso un coefficiente di rivalutazione così composto:
    § 1,5% in misura fissa;
    § 75% dell’aumento dell’indice mensile ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI).
    Nel caso di rapporti di lavoro iniziati prima del 31 maggio 1982 e cessati successivamente, il t.f.r. spettante è quello maturato fino al 31 maggio 1982 secondo il precedente sistema (indennità di anzianità), e poi quello accantonato dal 1° Giugno 1982 con il sistema vigente.

    Questo nuovo metodo di calcolo del t.f.r. vale per gli operai ed impiegati e la parificazione piena è stata raggiunta il 31 dicembre 1989.

    La legge 31 marzo 1977, n° 91, prevedeva la esclusione dell’indennità di contingenza maturata dal 1° Febbraio 1977 dal calcolo del t.f.r. La legge 297, istitutiva del t.f.r., ha eliminato questa esclusione ed ha previsto che tutta la somma bloccata rientri gradualmente nel calcolo del t.f.r. in 6 semestri, dal 1° Gennaio 1983 al 1° Gennaio 1986.

    La retribuzione annua (somma delle retribuzioni mensili) da prendere a base per il calcolo dell’accantonamento annuo del t.f.r. comprende tutti gli importi corrispondenti in dipendenza del rapporto di lavoro, escludendo solamente i rimborsi spese. Anche nel caso di infortunio, malattia, maternità, deve essere presa in considerazione la retribuzione a cui il lavoratore avrebbe diritto se non ci fosse stata la sospensione temporanea. Quindi sono incluse tutti gli istituti retributivi trattati in questo capitolo, con l’esclusione: indennità di trasferta, rimborso spese viaggi, assegni familiari, elargizioni spontanee occasionali.

    Pertanto, l’indennità di contingenza maturata dopo il 31 maggio 1982 va inclusa nella retribuzione annua utile per il calcolo del t.f.r.; inoltre, l’indennità di contingenza bloccata, maturata nel periodo 1° febbraio 1977 – 31 maggio 1982 (175 punti, £ 418.075 mensili pari a euro 215,92) rientra nella retribuzione globale di fatto annua utile con la gradualità che sopra si è detto.

    L’anticipo del t.f.r.
    Con l’entrata in vigore della legge 297/82 il lavoratore ha diritto ad avanzare al datore di lavoro la richiesta di anticipazione del t.f.r. Questa possibilità può essere utilizzata una sola volta nel rapporto di lavoro, tuttavia per usufruirne sono necessari alcuni requisiti:
    aver maturato almeno 8 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda;
    motivare la richiesta per spese sanitarie di carattere straordinario e/o per l’acquisto della prima casa per se e per i figli.
    Tali richieste devono essere documentate e, se i requisiti sono soddisfatti, il lavoratore può ottenere al massimo il 70% del t.f.r. complessivamente maturato alla data della richiesta. Il datore di lavoro ha l’obbligo di accogliere, ogni richiesta dal 10% degli aventi diritto e, comunque, del 4% del totale dei dipendenti.

    Le trattenute contributive e fiscali sul t.f.r.
    Il t.f.r. è soggetto a ritenute previdenziali, pari allo 0,30% a partire dal 1° Luglio 1982 e allo 0,50% a partire dal 1° Gennaio 1983; tale ritenuta è detratta dal t.f.r., accantonato annualmente (con la ritenuta l’INPS costituisce un apposito Fondo di Garanzia destinato a garantire in ogni caso l’erogazione del t.f.r., anche nell’eventualità del fallimento dell’azienda di appartenenza).
    Il t.f.r. netto spettante (in pratica dedotto il contributo previdenziale) è soggetto tassazione separata (in pratica è tassato separatamente da altri redditi) secondo le regole previste dalla legge 26 Settembre 1985, n° 483 entrata in vigore il 1° Ottobre 1985.
    Per effettuare il calcolo delle ritenute fiscali da operare sul t.f.r. è necessario:
    determinare la quota media annuale di t.f.r.:
    T.F.R. lordo x 12
    ————————————————–
    anni di effettiva anzianità (espressi in mesi)
    calcolare l’aliquota di imposizione fiscale su tale quota media annua, applicando le tabelle delle aliquote IRPEF in vigore nell’anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
    determinare l’imponibile fiscale, riducendo il t.f.r. netto spettante di £ 500.000 (258,23 euro) per ogni anno di anzianità effettiva, a partire dal 01/01/1998 l’abbattimento è di £. 600.000 (309,87 euro);
    applicare all’imponibile l’aliquota ottenuta mediante il procedimento di cui al punto 2. In questo modo si ottiene l’imposta fissa da pagare sul t.f.r. Effettuando la differenza tra il t.f.r. e l’imposta da pagare si ottiene la somma netta che percepisce il lavoratore.
    La nuova normativa fiscale del TFR in vigore dal 2001
    Il D.lgs. 47/2000 ha modificato la disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 17 del Dpr 917/86. Conseguentemente il t.f.r. maturato dopo il 1° gennaio 2001 è sottoposto a un nuovo regime di tassazione:
    § Il t.f.r. è assoggettato a tassazione separata solo per la quota di capitale;
    § le rivalutazioni annue sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’11%;
    § è stata soppressa la riduzione della base imponibile di 600.000 lire annue per il t.f.r. maturato dopo il 1° gennaio 2001;
    § è stata riconosciuta una detrazione d’imposta di 120.000 lire annuali per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni; la stessa detrazione annua viene riconosciuta transitoriamente, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2005 ai lavoratori a tempo indeterminato che si licenziano in tale periodo.
    L’obiettivo di questa nuovo sistema di tassazione è quello di disincentivare il mantenimento del t.f.r. e di incentivare la costituzione di fondi previdenziali complementari.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  366. daniela Dice:
    marzo 14th, 2009 at 00:50

    Buongiorno, sono da poco una vostra tesserata, sono farmacista di primo livello in una farmacia privata, avrei bisogno di delucidazioni riguardo il turno notturno. Questa settimana ho lavorato il martedì 8.30-12.30 15.30-19.30, causa turno sono poi rimasta al lavoro dalle 19.30 alle 23.30, il giorno successivo ho lavorato regolarmente 8.30-12.30 15.30-19.30, come mi vengono retribuite queste ore? se non ho capito male le 4 ore del turno con la sola maggiorazione del 16%, ma il giorno successivo mi dovrebbero pagare 4 ore di straordinario al 20%? visto che le prime otto ore di turno non sono considerate in più ma fanno parte della semplice retribuzione mensile con la sola maggiorazione del 16% cioè riconoscendomi il disagio (non sono ore effettive di straordinario vero?). Non so se ho inteso bene dalla lettura del contratto. Grazie fin da ora dell’attenzione. Cordiali saluti

  367. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 17th, 2009 at 00:38

    Per Daniela commento 366,
    dal tuo commento non si capisce se sei un PT oppure FT, comunque le ore straordinarie oppure supplementari si calcolano nell’arco della settimana lavorativa, naturalmente rispettando l’orario giornaliero contrattuale.
    Comunque queste sono le percentuali di maggiorazione (sulla quota oraria della normale retribuzione). Straordinario: diurno, 20%; notturno, 40% (con l’eccezione di turni regolari di servizio); festivo, 30%. Festivo: 30%; domenicale o in giorno di riposo settimanale, 13%. Notturno: servizio a porte aperte, 20%; servizio a porte chiuse, 16% fino a 8 ore e 10% per le ore successive; servizio in festività infrasettimanali, 30%.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  368. Davide M. Dice:
    marzo 20th, 2009 at 15:02

    Gent.mo dottor Capaccioli,
    il mio comune ha stipulato un bando per l’assunzione a tempo determinato di un direttore di farmacia comunale (con contratto rinnovabile).
    Non riesco a capire sosa significa posizione economica D3 ed oltretutto la retribuzione lorda che sarebbe 23492,14 lordi annui oltre alla tredicesima mi sembra bassa. Perdoni la mia ignoranza in materia, ma lo stipendio netto diventerebbe…? A occhio mi sembra davvero poco per un direttore, o mi sfugge qualcosa ?
    Grazie

  369. daniela Dice:
    marzo 29th, 2009 at 21:06

    scusi l insistenza ma non riesco proprio a capire il discorso turno notturno. Il lavoro notturno per le prime 8 ore non è considerato straordinario, quindi queste otto ore fanno parte delle 40 ore settimanali che prevede il contratto? quindi il terminato il turno notturno io dovrei avere la giornata libera? e se dovessi fare solo parzialmente il turno notturno, ad esempio 4 ore, dovrei avere poi mezza giornata libera? grazie dell attenzione.

  370. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 30th, 2009 at 22:10

    Per Daniela commento 369,
    se le ore notturne sono in turno per la copertura delle 40 ore settimanali la maggiorazione è del 20% con la farmacia aperta del 16% (per le prime otto ore del 10%) con la farmacia chiusa. Se le ore sono aggiuntive alle 40 cioè straordinarie allora la maggiorazione notturna deve essere del 40%.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena.

  371. Ufficio Stampa CGIL Siena Dice:
    marzo 31st, 2009 at 09:58

    Per Davide M.
    L’inquadramento giuridico D3 è il più elevato del comparto Autonomie Locali. Il tabellare è di 23492,14 al quale va aggiunto l’accessorio e le eventuali indennità.
    Saluti Roberto Carletti, Segretario Generale Fp Cgil Siena

  372. elena Dice:
    marzo 31st, 2009 at 18:32

    ciao!vorrei sapere se è possibile lavorare in farmacia anche senza la laurea.grazie!

  373. Franco Capaccioli Dice:
    aprile 1st, 2009 at 22:56

    Per Elena commento 372,
    la laurea è richiesta per svolgere la professione di farmacista, per tutte le altre mansioni non è richiesta.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  374. marinella Dice:
    aprile 3rd, 2009 at 23:19

    buona sera sono una giovane farmacista stanca di fare la dipendete e desiderosa di acquistare una farmacia mia anke se ovviamente nn essendo figlia di farmacista dovrei comprarla. il punto è che tutti dicono ke nn mi conviene assolutamente in quanto il guadagno è dell’8-9% del fatturato..e il prezzo è troppo alto e nn basterebbe tutta la vita per pagare il debito.ma è sul serio così? è proprio impossibile fare un salto di qualità a costo di guadagnare solo un pò di più dello stipendio ridicolo ke noi dipendenti riceviamo? se qlc avesse notizie ne sarei felice. Grazie

  375. lorenza Dice:
    aprile 4th, 2009 at 21:00

    salve,vorrei sapere se avendo lavorato presso una farmacia privata dal 01/02/2006 al 17/05/2008 mi
    spetta l’ una tantum? N.B. sono stata licenziata con un preavviso di 3 mesi,quindi fino al 31/08/2008 dicendomi però che ero sollevata dall’andare a lavorare,quindi nel frattempo ho trovato un altro lavoro.Mi spetta comunque l’una tantum?Grazie

  376. seba Dice:
    aprile 5th, 2009 at 00:19

    ciao Franco volevo sapere se l’ enpaf é detraibile dalle tasse, premessa che io sono un farmacista impiegato grazie e a risentirci

  377. Alessandra Dice:
    aprile 6th, 2009 at 00:54

    Salve, ho ricevuto la prima tranche della una tantum relativa al periodo aprile-luglio 2008 dalla farmacia presso la quale lavoravo e il cui contratto di lavoro si è concluso a settembre 2008. Dato che non ho percepito la seconda tranche, vorrei sapere in che modo posso richiederla e se mi sarebbe dovuta essere erogata con il Tfr nel momento in cui si è concluso quel rapporto di lavoro. Dato che così non è stato (a causa di un errore dell’azienda, non certo mio), mi spetta comunque? grazie per la risposta.

  378. Mimmo P. Dice:
    aprile 6th, 2009 at 17:20

    Egr. sig. Franco
    sono dipendente non laureato di 2 livello
    in una farmacia privata da oltre 30 anni, vorrei
    se possibile sapere da Lei se l’UNA TAMTUM da
    corrispondere entro il 31/3 di euro 550,11 è
    netta o soggetta a tassazione.
    in attesa La ringrazio

  379. Franco Capaccioli Dice:
    aprile 7th, 2009 at 22:24

    Per Mimmo P commento 378,
    le retribuzioni sono sempre al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  380. Franco Capaccioli Dice:
    aprile 7th, 2009 at 22:25

    Per Alessandra commento 377,
    vista la particolare situazione ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua città.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  381. Franco Capaccioli Dice:
    aprile 7th, 2009 at 22:28

    Per Seba commento 377,
    ritengo di si, comunque il caaf CGIL a cui ti rivolgerai potrà darti la risposta precisa.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  382. reneta Dice:
    aprile 8th, 2009 at 19:34

    Egr.Sig.Capaccioli,ho dato dimissioni alla farmacia dove lavoravo al 19/07/2008 e adesso lavoro in un’altra.Cosi non ho avuto il tantum do 6oo euro ne in luglio e ne adesso.Vorrei sapere se mi spetta o no!Saluti:reneta

  383. Mimmo P. Dice:
    aprile 10th, 2009 at 17:37

    Egr. Sig. Franco,
    grazie per la risposta, vorrei chiederLe un altro chiarimento riguardo il turno di riposo infrasettimanale. Durante la settimana di turno quando la farmacia non chiude, ognuno di noi ha un giorno di riposo diverso, se una festa comandata coincide con il giorno di riposo assegnato si ha diritto a recuperarlo in altro giorno o si perde?
    Le faccio un esempio per essere + chiaro, il mio giorno di riposo è il martedì, quello del mio collega il mercoledì. In occasione della festa del 2 giugno martedì il mio collega sta a a casa 2 giorni (mart e merc) io solo il martedì. E’ corretto?
    La saluto ringraziandoLa per la disponibilità

  384. Franco Capaccioli Dice:
    aprile 14th, 2009 at 23:57

    Per Lorenza commento 375,
    non ti spetta perchè non eri in forza alla data della firma del rinnovo del CCNL.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  385. Franco Capaccioli Dice:
    aprile 15th, 2009 at 00:02

    Per Mimmo commento 383,
    non mi è chiara la situazione, il mio consiglio è di rivolgersi alla Filcams Cgil della tua zona.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  386. Franco Capaccioli Dice:
    aprile 15th, 2009 at 00:07

    Per Renata commento 382,
    23 luglio 2008, questa è la data in cui dovevi essere in forza nell’azienda per avere diritto alla una tantum.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  387. claudio 46 Dice:
    aprile 15th, 2009 at 15:00

    Sig Capaccioli,Le domando: in quale caso una farmacia di turno diurno(sabato e domenica)di un paese di 12.000 ab. può ottenere l’appoggio di un altra farmacia?
    La ringrazio anticipatamente per la Sua gentile risposta.

  388. Franco Capaccioli Dice:
    aprile 15th, 2009 at 23:05

    Per Claudio46 commento 387,
    normalmente le farmacie devono garantire le aperture nei giorni festivi e prefestivi attraverso turnazioni stabilite dai comuni.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  389. claudio 46 Dice:
    aprile 16th, 2009 at 13:46

    Sig. Capaccioli,non vorrei abusare della Sua pazienza,la ringrazio x la risposta al quesito 387, ma ho sbagliato la domanda e gliela riformulo.
    I dipendenti della farmacia d’appoggio prefestivo, del quale ricevono lo straordinario feriale,hanno diritto poi al recupero del giorno di festa perduto per l’appoggio?
    Grazie per la Sua cortesia

  390. Franco Capaccioli Dice:
    aprile 19th, 2009 at 23:11

    Per Claudio commento 389,
    se non è stato fatto nessun giorno di riposo si, qualora vi fosse il recupero dovresti percepire solo la maggiorazione delle ore fatte.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  391. claudio 46 Dice:
    aprile 24th, 2009 at 13:59

    Sig. Capaccioli non c’è due senza tre e come vede i proverbi non sbagliano mai perchè devo farLe un’altra domanda.La risposta non mi è assolutamente chiara. Cosa significa ” se non è stato fatto nessun giorno di riposo”? Il sabato che dovrebbere essere di riposo è lavorato e non viene recuperato.
    La ringrazio e La saluto. Claudio

  392. Franco Capaccioli Dice:
    aprile 29th, 2009 at 22:20

    Per Claudio commento 391,
    vuol dire che il giorno di riposo settimanale deve essere comunque fatto oppure recuperato.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  393. silvia Dice:
    maggio 1st, 2009 at 10:42

    gentile franco, io avrei bisogno dei chiarimmenti riguardo la retribuzione in maternità:
    1) come vengono pagate la quattordicesima e la tredicesima?
    ) il nostro contratto ccnl farmacie private prevede l’integrazione del carico del datore di lavoro?
    Grazie in anticipo silvia

  394. Franco Capaccioli Dice:
    maggio 5th, 2009 at 23:50

    Per Silvia commento 393,
    Per il periodo di astensione obbligatoria, integrazione dell’indennità Inps fino a concorrenza del 100% del rateo di 13ª mensilità relativo al periodo stesso.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  395. giovanna Dice:
    maggio 7th, 2009 at 09:03

    Gentile Sig. Carpaccioli, sono una farmacista dipendente di farmacia privata part time presso 2 farmacie ed ho dato le dimissioni in una delle due.
    Il 016\2009 cesserà il mio rapporto di lavoro, considerato che a suo tempo ho deciso di tenere il tfr in azienda, mi sarà liquidato al momento della cessazione del rapporto? Mi verranno liquidate anche 13° e 14° nella misura che ho maturato e le ferie rimanenti?
    Un’altra domanda, ho scoperto di aspettare un bimbo, quale sarà la mia retribuzione nell’altra farmacia quando andrò in congedo di maternità?
    Ancora nulla sul fronte dell’assistenza integrativa sanitaria?
    La ringrazio molto per le sue preziose risposte!

  396. Guendalina Dice:
    maggio 8th, 2009 at 23:03

    Buona sera, vorrei fare una domanda:
    sono dipendente in una farmacia privata da 31 anni. Attualmente mi è stato detto che non posso più usufruire degli scatti di anzianità poichè ho raggiunto il limite massimo (30). Vorrei sapere se questo è vero o se ne ho ancora diritto. Grazie mille.

  397. Franco Capaccioli Dice:
    maggio 10th, 2009 at 22:28

    Per Giovanna commento 395,
    sì, il TFR maturato in azienda sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro, come il resto dei ratei maturati 13 e 14, ferie e permessi non goduti.
    Per il periodo di astensione obbligatoria della maternità, integrazione dell’indennità Inps fino a concorrenza del 100% del rateo di 13ª mensilità relativo al periodo stesso.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  398. michela Dice:
    maggio 11th, 2009 at 14:49

    buongiono, sono dipendente part-time di una farmacia privata che non chiude durante l’anno per le ferie. il titolare mi ha detto un mese fa, di programmare 15 giorni di ferie consecutivi tra luglio e agosto; io ho scelto le prime 2 di agosto, ora mi fa storie e ne vuole concedere solo una. Mi può dire se posso scegliere il periodo più adatto per me di ferie ? inoltre le ferie e permess maturati e non goduti nel 2008 debbono per legge essere usufruiti entro giugno 2009 altrimenti vanno persi, cioè non posson nemmeno essere pagati? grazie

  399. Franco Capaccioli Dice:
    maggio 11th, 2009 at 23:03

    Per Michela commento 398,
    di norma ferie e permessi devono essere usufruiti nell’anno di maturazione, nel caso contrario entro il mese di giugno dell’anno successivo e comunque le ferie non possono essere retribuite ma solo godute, i permessi se non goduti possono essere retribuiti, scelta dell’azienda.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  400. Franco Capaccioli Dice:
    maggio 11th, 2009 at 23:15

    Per Guendalina commento 396,
    SCATTI DI ANZIANITA’
    Art. 56
    Per l’anzianità maturata presso la stessa farmacia il lavoratore qualificato ha diritto a 15 scatti biennali, denominati scatti di anzianità.

    Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito precedenti e successivi, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

    Gli scatti biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

    In occasione del nuovo scatto, l’importo degli scatti maturati successivamente al 1º gennaio 1993 è calcolato in base ai valori indicati nella Tabella C e l’importo degli scatti maturati successivamente al 1º febbraio 1996 è calcolato in base ai valori indicati nella medesima Tabella C, per entrambi senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.

    E’ quindi escluso il ricalcolo in base alla Tabella C dell’importo relativo agli scatti maturati prima del 1º gennaio 1993 dell’importo relativo agli scatti maturati prima del 1º febbraio 1996.
    QUESTO E’ QUANTO PREVEDE IL CCNL.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  401. chicca Dice:
    maggio 14th, 2009 at 13:04

    gent.mo Sig. Franco
    sono una farmacista collaboratrice e avrei piacere di sapere se il nostro CCNL prevede un limite di ore di permesso retribuite da godere consecutivamente. Possiamo, per esempio, usufruire di 16 ore di permesso consecutive al posto di 2 giorni di ferie?
    grazie mille per l’attenzione

  402. Valentina Dice:
    maggio 15th, 2009 at 17:25

    Gent. sig Franco,
    sono una farmacista da 10 anni assunta con contratto 1 livello, il 15 Giugno cesso il periodo di preavviso per le dimissioni volontarie.
    Nel nuovo CCNL non ho trovato niente che indichi entro quanto tempo il datore deve corrispondermi il TFR maturato.
    Sa darmi gentilmente una risposta?
    Grazie

  403. Franco Capaccioli Dice:
    maggio 15th, 2009 at 18:11

    Per Chicca commento 401,
    questo è quanto prevede il ccnl:
    Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle suddette 4 festività abolite, verranno fruiti dai lavoratori a partire dal 1982.

    I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività della farmacia.

    Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, per complessive 40 ore annuali, salvo restando l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie (*).

    Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, detti permessi verranno goduti proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente svolta.

    I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 58, in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  404. Franco Capaccioli Dice:
    maggio 15th, 2009 at 18:14

    Per Valentina commento 402,
    immediatamente dopo l’ultima retribuzione mensile.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  405. Fabio Marcucci Dice:
    maggio 16th, 2009 at 20:32

    Sono un farmacista collaboratore e mi occupo soprattutto del laboratorio galenico. Trovandomi a contatto giornalmente con sostanze più o meno pericolose, volevo sapere se nel ccnl sono previste delle indennità per tale ruolo. Grazie.

  406. Ornella Dice:
    maggio 18th, 2009 at 17:56

    Sono una collaboratrice di farmacia, il mio titolare mi ha proposto di lavorare nella parafarmacia di sua proprietà di prossima apertura.
    Il mio inquadramento sarà diverso? Il contratto di lavoro applicato può eseere ancora quelle delle Farmacie?
    Grazie infinite

  407. Franco Capaccioli Dice:
    maggio 20th, 2009 at 18:36

    Per Fabio commento 405,
    Il c.c.n.l. prevede l’erogazione, ricorrendone i presupposti, delle seguenti indennità: indennità speciale quadri, indennità di reperibilità.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  408. Franco Capaccioli Dice:
    maggio 20th, 2009 at 18:38

    Per Ornella commento 406,
    sì, è possibile applicare il ccnl farmacie private e alle medesime condizioni, livello ecc…
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  409. Gianluca Dice:
    giugno 7th, 2009 at 21:54

    Salve dott. Capaccioli,
    Sono un neolaureato in farmacia, abilitato e regolarmente iscritto all’Albo professionale. Mi è stato proposto di svolgere la pratica professionale gratuita in farmacia, con la possibilità dopo un paio di mesi di essere assunto con un contratto. Tutto ciò è possibile?
    Inoltre,dato che l’idoneità a titolare di farmacia si può conseguire anche con un contratto di lavoro regolare, sempre biennale, quali sono le differenze e i vantaggi per me? Grazie
    Cordiali saluti

  410. Beppe Dice:
    giugno 8th, 2009 at 19:52

    Salve dott. Capaccioli,
    desideravo in chiarimento rigurdo le buste paga.
    La domanda che le porgo è la seguente, se una busta paga dovesse presentare un errore quele per esempio la mancanza della retribuzione di alcune ore di turno, ci sono dei tempi entro i quali il consulente del mio titolare puo’ provvedere a correggere l’errore o come “ovviamente” sostengono loro si deve attendere la vusta paga successiva per la correzione?

    Grazie

  411. Franco Capaccioli Dice:
    giugno 9th, 2009 at 18:30

    Per Beppe commento 401,
    normalmente la busta paga del mese successivo.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  412. Franco Capaccioli Dice:
    giugno 9th, 2009 at 18:40

    Per Gianluca commento 409,
    il CCNL nazionale prevede;
    Speciale contratto di lavoro per lo sviluppo

    e la qualificazione professionale del farmacista collaboratore

    Art. 13

    Si conviene che il farmacista collaboratore sarà assunto a tempo indeterminato con il contratto di lavoro di cui agli artt. 49 e ss., D.Lgs. n. 276/2003 alle seguenti condizioni:

    1) la durata massima del rapporto formativo per il farmacista collaboratore inquadrato al 1º livello è fissata in 24 mesi;

    2) la retribuzione ed il trattamento normativo, anche con riferimento alla malattia, saranno gli stessi previsti dal c.c.n.l. per il farmacista collaboratore inquadrato nel 1º livello;

    3) l’inquadramento avverrà nel 1º livello;

    4) la possibilità di sommare i periodi di cui al punto 1 che precede svolti pressi più datori di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di cui allo stesso punto 1;

    5) nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale, la durata minima della prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano formativo individuale;

    6) se il titolare di farmacia non conferma in servizio, alla scadenza del periodo dei due anni, il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con il contratto di cui al punto 1 che precede, non potrà procedere, per dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale;

    7) ai fini del computo della percentuale del 90%, non si tiene conto dei farmacisti collaboratori dimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante il periodo di prova, dei farmacisti collaboratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo;

    8) la regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali. La formazione dell’apprendista potrà essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente bilaterale;

    9) in attesa dell’approvazione delle leggi regionali la formazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente bilaterale e delle convenzioni che quest’ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire al farmacista collaboratore le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali necessarie per l’acquisizione di adeguata capacità professionale, in coerenza con il profilo del farmacista collaboratore. I contenuti della formazione a carattere trasversale comprendono l’acquisizione di conoscenze relative alla prevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del rapporto di lavoro e all’organizzazione del lavoro.

    Per quanto non previsto valgono le norme di legge.

    Dichiarazione a verbale

    Le parti riconoscono nei contratti di lavoro finalizzati alla formazione di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 276/2003 uno strumento di importanza strategica per lo sviluppo e la qualificazione, anche attraverso percorsi di alta formazione professionale, dei lavoratori del settore.

    In questa prospettiva l’Ente bilaterale si attiverà sia per effettuare una ricognizione delle esigenze formative e professionali sia per predisporre strumenti di sostegno alla implementazione di tali contratti nel settore.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  413. VALERIO Dice:
    giugno 9th, 2009 at 23:32

    La titolare della farmacia ha trovato da ridire in quanto sono stato chiamato, e sono andato, a fare il Presidente di seggio alle ultime Elezioni,anzi secondo Lei dovevo rinunciare perchè dovevo andare a lavorare. Può compiere “azioni” contro di me? Da sapere che il sabato mattina e il lunedì mattina sono stato ugualmente al lavoro.(le elezioni erano da sabato pomeriggio a domenica sera e lo spoglio lunedì pomeriggio).Cordiali saluti

  414. VALERIO Dice:
    giugno 9th, 2009 at 23:35

    segue la 413
    La giornata di domenica, ho chiesto all’ufficio che fa gli stipendi,è considerata lavorativa, perciò a recupero ferie o retribuita. Nel caso non accettasse una di queste due opzioni cosa posso fare per tutelarmi?

  415. Franco Capaccioli Dice:
    giugno 10th, 2009 at 10:03

    Per Valerio commento 414,
    a recupero, nel caso rivolgiti alla Filcams Cgil della tua Città.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  416. Beppe Dice:
    giugno 11th, 2009 at 09:10

    salve, volevo sapere se per legge è previsto un termine ultimo entro il quale gli stipendi devono essere pagati (mi era stato detto che vanno pagati tra giorno 27 del mese lavorato e giorno 5 del mese successivo ma penso ciò sia inesatto)? se esiste un articolo di legge mi piacerebbe conoscerlo.

    Grazie per l’utilissimo servizio da lei svolto

  417. Franco Capaccioli Dice:
    giugno 11th, 2009 at 23:16

    Per Beppe commento 416,
    normalmente è stabilito dai contratti nazionali di lavoro e comunque le retribuzioni dovrebbero essere retribuite in corso del mese e comunque non oltre i primi giorni del mese successivo.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  418. Laura Dice:
    giugno 18th, 2009 at 21:15

    Lavoro part-time, la mattina, da martedì a sabato.
    La farmacia è aperta da lunedì pomeriggio a tutto il sabato. Lunedì 1 giugno 2009 la farmacia è stata autorizzata a chiudere. Mi hanno detratto un giorno di ferie, è corretto? Grazie per la risposta.

  419. Franco Capaccioli Dice:
    giugno 22nd, 2009 at 08:42

    Per Laura commento 418,
    non è corretto, essendo il tuo un part time verticale dove non è previsto il lunedi come giorno lavorativo non possono toglierti un giorno di ferie. Ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua Città.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  420. andrea Dice:
    luglio 7th, 2009 at 09:34

    Ho un contratto a tempo indeterminato con una farmacia.
    Nei giorni liberi posso svolgere sostituzioni in altre farmacie con il benestare del titolare della farmacia per cui lavoro regolarmente?
    Grazie per la risposta.

  421. luigi Dice:
    luglio 12th, 2009 at 16:37

    Buon GIORNO ,vorrei sapere se posso gestire come voglio le 24 ore di brevi permessi retribuiti previsti nel contratto farmacie speciali dal momento che la mia azienda ha unilateralmente predisposto una circolare che prevede tale utilizzo solo per due ore massimo giornaliere e con giustificazione. ho letto che la proposta di accordo del 2004 prevedeva completa liberta’ in merito ma non so se e’ poi stato rettificato .
    grazie mille per la sua risposta e buon lavoro .

  422. luigi Dice:
    luglio 12th, 2009 at 16:45

    Buon giorno ,
    vorrei saper se la spa a totale capitale pubblico che gestisce la farmacia dove lavoro puo’ unilateralmente dettare gli orari di entrata e uscita di lavoro anche ai direttori area quadri q1 e q2 non avendo abbastanza personale A1 (collaboraTORI di farmacia) per coprire i turni di lavoro. i q1 e q2 devono sottostare agli orari dettati?
    graqzie mille per una sua risposta

  423. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 14th, 2009 at 08:53

    Per Luigi commento 421,
    dovrebbero comunque farti un contratto di lavoro per regolarizzarti.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  424. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 14th, 2009 at 08:55

    Per Andrea commento 420,
    di norma andrebbero comunque concordate.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  425. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 14th, 2009 at 08:58

    Per Luigi commento 422,
    ti consiglio di rivolgerti alla CGIL della tua Città in quanto la risposta concerne una maggiore conoscenza della situazione.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  426. alberto Dice:
    luglio 21st, 2009 at 14:15

    Buongiorno,lavoro a tempo pieno presso la stessa farmacia da piu’ di 15 anni ma a seguito della crisi economica e a un calo del fatturato del 20% nel corso del 2009 il mio titolare mi ha detto che non c’è piu posto per me nella farmacia anche se ancora non mi è arrivata la lettera di preavviso di licenziamento.Nella farmacia siamo in 2 come farmacisti dipendenti collaboratori.Vorrei sapere se il calo del fatturato può essere considerato giusta causa o motivo di licenziamento?Se eventualmente chiedessi al titolare per superare questo periodo di crisi di lavorare part time,il titolare dovrebbe tenere conto della mia richiesta o può procedere lo stesso con la lettera di preavviso?Grazie.

  427. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 21st, 2009 at 22:46

    Per Alberto commento 426,
    potete chiedere di attivare tutti gli strumenti previsti dalle norme di legge e contrattuali, compreso la cassa integrazione in deroga se attivata nella tua regione.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  428. alberto Dice:
    luglio 22nd, 2009 at 13:19

    Grazie signor Franco per la risposta.La mia regione è il Veneto.Non sapevo che la cassa integrazione potesse valere anche nel settore farmaceutico.Per caso sa se nel Veneto è attivata la cassa integrazione in deroga e di quanto tempo si può eventualmente usufruire della cassa integrazione?

  429. luisa Dice:
    luglio 23rd, 2009 at 18:25

    Chiedo: è possibile che una farmacia situata al
    centro di un paese di circa 20.000 abitanti dove
    sono presenti altre due farmacie, con una decina
    di dipendenti, sia classificata come farmacia
    rurale sussidiaria? Gli stipendi, naturalmente, sono ridotti e, immagino, ci saranno altri vantaggi. A chi spetta controllare ecc.?
    Grazie per la risposta.

  430. luglio70 Dice:
    luglio 24th, 2009 at 13:52

    sono farmcista part time al 90.18% e comincerò a breve il servizio notturno e le chiedo quale sara la mia retribuzione visto che le notti (per precisione sette dalle 20.00 alle 9.00)si sommeranno al normale orario di lavoro diurno?E ancora come sono retribuite le ore di reperibilità diurna in un giorno festivo?La rigranzio e porgo cordiali saluti.

  431. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 24th, 2009 at 14:53

    Per Alberto commento 428,
    sicuramente si, la CIGS in deroga è attivata anche nella tua regione, comunque ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua città dove potrai avere tutte le informazioni del caso.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  432. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 24th, 2009 at 14:55

    Per Luisa commento 429,
    ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua Zona, al fine di attivare una verifica della situazione anche attraverso gli organi preposti.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  433. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 24th, 2009 at 16:44

    Per Luglio 70 commento 431,
    queste sono le maggiorazioni previste nel contratto dipendenti farmacie private;
    Percentuali di maggiorazione (sulla quota oraria della normale retribuzione). Straordinario: diurno, 20%; notturno, 40% (con l’eccezione di turni regolari di servizio); festivo, 30%. Festivo: 30%; domenicale o in giorno di riposo settimanale, 13%. Notturno: servizio a porte aperte, 20%; servizio a porte chiuse, 16% fino a 8 ore e 10% per le ore successive; servizio in festività infrasettimanali, 30%.
    In caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore che, dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l’obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta per tale reperibilità globalmente un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto mensile, oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari all’importo stabilito dalla tariffa nazionale.

    Le parti si danno reciprocamente atto che per periodi di reperibilità inferiori al mese, la percentuale del 10% della retribuzione di fatto mensile da calcolare sulla quota oraria – così come previsto dal precedente 1º comma – viene elevata al 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori farmacia viene svolto nella giornata della domenica o in quella del riposo settimanale.
    In caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore che, dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l’obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta per tale reperibilità globalmente un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto mensile, oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari all’importo stabilito dalla tariffa nazionale.

    Le parti si danno reciprocamente atto che per periodi di reperibilità inferiori al mese, la percentuale del 10% della retribuzione di fatto mensile da calcolare sulla quota oraria – così come previsto dal precedente 1º comma – viene elevata al 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori farmacia viene svolto nella giornata della domenica o in quella del riposo settimanale.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  434. valerio Dice:
    luglio 27th, 2009 at 11:55

    Buon giorno.Durante il periodo di preavviso non sono ammesse le ferie; e nel caso di malattia (convalescenza per intervento chirurgico)? si allunga il periodo di preavviso oppure no?
    Grazie per la risposta

  435. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 27th, 2009 at 23:09

    Per Valerio 424,
    si, salvo accordi diversi presi con l’Azienda.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  436. Gustavo Dice:
    luglio 28th, 2009 at 18:04

    Gentile Capaccioli vorrei chiederle se esiste la possibilità di svolgere occasionali rapporti di lavoro in farmacia come farmacista collaboratore ed essere retribuito mediante i “buoni lavoro inps”.
    Grazie per l’attenzione, saluti.
    Gustavo

  437. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 29th, 2009 at 14:37

    Per Gustavo commento 436,
    No, non è possibile.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  438. cri 62 Dice:
    agosto 14th, 2009 at 10:59

    gentile Capaccioli
    volevo chiedere suo parere in merito al fatto che
    un contratto a tempo determinato, venga trasformato a tempo indeterminato dalla farmacia, ma il lavoratore non intenda proseguire il rapporto di lavoro. Può tramite comunicazione scritta entro il termine previsto, rifiutare la prosecuzione del rapporto, senza il rischio che venga effettuata la trattenuta del preavviso in busta paga, ovvero vale anche in questo caso la regola di estinzione naturale del rapporto di lavoro.
    Ringrazio anticipatamente.

  439. Giusi Dice:
    agosto 16th, 2009 at 10:37

    Gentile sign. Capaccioli le vorrei porre alcune domande. Sono una farmacista collaboratrice a tempo indeterminato e vorrei sapere se per le ferie si parla di giorni o di settimane retribuite? Perche’ si parla di 4 settimane di ferie all’anno, come corrispondono a 26 giorni lavorativi? Lavoro in una farmacia privata con i seguenti orari: una settimana dal lunedi al venerdi per 40 ore totali e l’altra settimana dal lunedi’ al sabato per 48 ore totali e questo per tutte le settimane dell’anno. Il consulente mi retribuisce le ferie dal lunedi’al sabato a 6,66 ore giornaliere dicendomi che nel periodo di ferie non ci sono straordinari e che la settimana lavorativa e’ di 40 ore.
    Ma le ferie,considerando anche il sabato, vengono retribuite a 6,66 ore o a 8 ore giornaliere?
    Le ripeto poi la domanda: si parla di giorni o di settimane retribuite?
    La saluto e La ringrazio per la risposta.
    Giusi

  440. luglio Dice:
    agosto 19th, 2009 at 18:45

    Gent. Capaccioli le chiedo se un neolaureato(che non ha ancora maturato i due anni di servizio )può svolgere il servizio notturno. La ringrazio e porgo cordiali saluti.

  441. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 19th, 2009 at 23:38

    Per Cri 62 commento 438,
    la trasformazione del contratto di lavoro concerne comunque l’accettazione di ambo le parti, quindi basta che tu faccia presente la tua volontà e il rapporto di lavoro si estingue alla fine del contratto a tempo determinato.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  442. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 19th, 2009 at 23:45

    Per Giusi commento 439,
    questo è quanto prevede la norma contrattuale;
    Titolo X

    FERIE
    Art. 28
    Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di giorni 26 lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

    Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
    VERIFICA COMUNQUE LA TUA SITUAZIONE SULL’ORARIO SETTIMANALE, IN QUANTO LA RITENGO NON CONFORME CON LE NORME CONTRATTUALI, PUOI RIVOLGERTI ALLA FILCAMS CGIL DELLA TUA ZONA.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  443. Cosimo Dice:
    agosto 21st, 2009 at 10:08

    Salve, vorrei porle un quesito, se il giorno di riposo combacia con una festività nazionale si ha diritto a recuperarlo o no?

    saluti e grazie per la risposta

  444. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 24th, 2009 at 23:38

    Per Cosimo commento 443,
    Hai diritto alla retribuzione della festività, oppure al recupero della stessa.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  445. Cosimo Dice:
    agosto 27th, 2009 at 10:01

    grazie per la risposta ma non mi è chiara la situazione, esempio: il giorno di riposo è venerdì ed è natale, la farmacia è chiusa, oltre a stare a casa il giorno di natale (non pagato)mi spetta il recupero del giorno di riposo o lo salto e sto a casa solo il giorno di natale?
    saluti e grazie antipipatamente

  446. Franco Capaccioli Dice:
    agosto 27th, 2009 at 14:01

    Per Cosimo commento 445,
    oltre al riposo, devi percepire una retribuzione giornaliera aggiuntiva per la mancata festività non goduta, oppure devi recuperare quella giornata con un giorno di riposo aggiuntivo.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  447. Giusi Dice:
    agosto 28th, 2009 at 14:43

    Signor Franco La ringrazio per la risposta. Voglio porgerle la domanda in maniera diversa visto che non mi e’ chiara una cosa:considerando le ferie dal lunedi’ al sabato, 26 giorni di ferie a quante ore retribuite corrispondono?
    Posso chiedere gratuitamente delle informazioni alla Filcams Cgil della mia zona?
    La ringrazio tantissimo per la sua cortesia e la saluto. Giusi

  448. maurizio Dice:
    settembre 1st, 2009 at 11:47

    Buongiorno.Sono un farmacista collaboratore di 35 anni con 8 anni di anzianità presso la stessa farmacia e rientro perciò nel 1 livello + 2 anni con stipendio base lordo esclusi gli scatti di anzianità di 1847 euro.Vorrei sapere dato che ho deciso di licenziarmi per andare a lavorare in un’altra farmacia piu’ vicina per me se il mio stipendio lordo di partenza rimarrà uguale o dovrò rinunciare ai 100 euro mensili di ISQ previsti dal contratto dopo 2 anni di lavoro e di esperienza.

  449. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 1st, 2009 at 14:01

    Per Giusi commento 447,
    le ferie devono essere conteggiate a giorni comunque devono corrispondere a 173 ore.
    PS i permessi retribuiti 40+32 totale 72 devono essere conteggiati ad ore.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  450. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 1st, 2009 at 14:04

    Per Luglio commento 440,
    non esistono norme contrattuali a riguardo, pertanto ritengo di si.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  451. luigi Dice:
    settembre 1st, 2009 at 18:31

    Buon giorno,
    sono un Q1 direttore di farmacia di azienda speciale .
    puo’ la mia azienda dettarmi gli orari di lavoro giornalieri anche se sono un quadro e pertanto non sottoposto a vincolo di orario?
    e poi i brevi permessi retribuiti possono essere usati per prendere un giorno intero di astensione dal lavoro o devono essere usati solo per un determinato numero di ore massimo alla volta?
    grazie mille per le sue risposte

  452. cosimo Dice:
    settembre 1st, 2009 at 21:30

    Buonasera sig. Franco,
    la prego mi aiuti a risolvere il mio dilemma, mi riferisco al quesito n.445 a cui Lei cortesemente ha risposto.
    Chi si occupa delle paghe mi ha detto che le ho posto la domanda in modo errato quindi la riformulo:
    Il nostro orario di lavoro è di 40 ore settimanali distribuito su 5 giorni con riposo la domenica, il sesto giorno non lavorativo è diverso per ogni dipendente, io non lavoro il venerdì.
    il quesito è questo:
    se un festivo cade di venerdì, oltre a non lavorare perchè è festa devo recuperare il sesto giorno non lavorativo o no?
    Quello che affermano loro è che rispetto ad un altro dipendente che ha il sesto giorno non lavorativo il giovedì (quindi quella settimana non lavora giovedì,venerdì e la domeniva)io sono sfortunato che la festa capita nel mio sesto giorno non lavorativo e quindi non lavoro il venerdì e la domenica, solo due giorni rispetto ai tre dei miei colleghi.
    Io ero convinto che non poteva esserci disparità di trattamento tra i dipendenti della stessa azienda, evidentemente se quello che affermano loro è vero mi sbagliavo.
    Aspetto la sua opinione in merito
    saluti e grazie

  453. cristina Dice:
    settembre 2nd, 2009 at 16:39

    Potrebbe spiegare meglio la flessibiltà “fino a 16 settimane con un massimo 46 ore/settimana”…?
    rimane comunque il pagamento dello straordinario ?
    grazie

  454. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 2nd, 2009 at 17:31

    Per Luigi commento 451,
    l’orario è comunque stabilito dall’azienda, per i permessi non esistono condizioni contrattuali che impediscono l’utilizzo giornaliero.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  455. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 2nd, 2009 at 18:08

    Per Cosimo commento 452,
    Se il giorno di riposo settimanale è la domenica, per il venerdi non spetta il recupero.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  456. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 2nd, 2009 at 18:16

    Per Cristina commento 453,
    vuol dire che nel corso dell’anno è possibile variare l’orario di lavoro settimanale, per un max di 16 settimane, fino a 46 ore settimanale recuperandole in altri periodi dell’anno, senza la maggiorazione dello straordinario.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  457. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 2nd, 2009 at 18:47

    Per Maurizio commento 448,
    ISQ rimane uguale.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  458. Michele Dice:
    settembre 3rd, 2009 at 22:28

    Esprimo un parere.
    Benchè il mondo del lavoro si stia evolvendo in tutto il mondo seguendo logiche di sempre maggior flessibilità ritengo un errore, anzi proprio un’ingiustizia, l’introduzione del dispositivo della flessibilità nel nostro ccnl; con, per giunta, una tale estensione temporale da prospettare che per un terzo della vita lavorativa si perda il diritto alla corresponsione della retribuzione straordinaria.

  459. cristina Dice:
    settembre 4th, 2009 at 11:09

    Vorrei capire in che modo viene gestito in busta paga la flessibilità. Cioè quelle ore “flessibili” sotto che voce si trovano? Ci sono molte realtà in cui queste ore non risultano scritte da nessuna parte ma vi è un conteggio tra datore di lavoro e dipendente, come si fanno a gestire le 16 settimane.? Anche il sindacato come fa tenere sotto controllo questa situazione?
    Grazie di nuovo

  460. Sara Rossi Dice:
    settembre 4th, 2009 at 11:22

    SALVE SONO UNA FARMACISTA DIPENDENTE DI UNA FARMACIA PRIVATA.
    IL MIO ORARIO DI LAVORO È DI 40 ORE SETTIMANALI CHE PERÒ SEGUONO LA
    TURNAZIONE DELLA FARMACIA STESSA(QUINDI UNA SETTIMANA LAVORO 32 ORE E LA
    SUCCESSIVA 48).
    OGNI DUE SETTIMANE LA FARMACIA RIMANE APERTA ANCHE DI DOMENICA E IN TALE
    OCCASIONE, A ROTAZIONE CON GLI ALTRI DIPENDENTI, DEVO FARE ULTERIORI 7 ORE
    DI STRAORDINARIO (OLTRE ALLE 48 ORE ORDINARIE).
    RIENTRERÒ IN SERVIZIO DAL CONGEDO PARENTALE L’OTTOBRE PROSSIMO IN
    REGIME DI ALLATTAMENTO DI MIA FIGLIA NATA LO SCORSO APRILE.
    CHIEDO SE LE DUE ORE CHE MI SPETTANO DI LEGGE PER L”ALLATTAMENTO MI
    VERRANNO PAGATE ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMENICA QUANDO DOVRÒ EFFETTUARE LE
    7 ORE DI STRAORDINARIO (4 LA MATTINA E 3 IL POMERIGGIO).
    SALUTI.

  461. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 4th, 2009 at 17:42

    Per Sara commento 460,
    non sei tenuta ad effettuare ore di straordinario essendo nel periodo di allattamento.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  462. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 4th, 2009 at 17:48

    Per Cristina commento 459,
    normalmente viene fatto un accordo a livello aziendale dove vengono sancite le settimane in cui viene effettuata la flessibilità e quindi nell’accordo si deve scrivere l’orario delle settimane interessate, nel caso non venisse sottoscritto nessun accordo l’azienda deve fornire comunque ai dipendenti una tabella delle settimane interessate con la specifica dell’orario richiesto e quando queste ore saranno recuperate. Comunque vi consiglio di rivolgervi alla Filcams Cgil della vostra zona al fine di seguire con la struttura tutta la procedura.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  463. cristina Dice:
    settembre 4th, 2009 at 19:10

    Mi scusi se insisto ma davvero non è prevista nessuna modalità “generale”? cioè alla fine si può dire che la flessibiltà non è gestita. L’ispettorato del lavoro o il sindacato come fa a verificare, nel caso ci fossero delle omissioni in tal senso? E’una parola contro l’altra. Queste ore almeno devono essere segnate sul “libro presenze”? (non so come si chiama), anche per fini legati alla sicurezza sul lavoro?
    Grazie di nuovo

  464. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 7th, 2009 at 22:49

    Per Cristina commento 463,
    questo è quanto stabilisce il CCNL;
    “In via sperimentale all’art. 18 c.c.n.l., alla fine del 1º comma, si aggiunge: “La durata normale dell’orario di lavoro è di 40 ore settimanali. Tale durata può essere anche riferita alla durata media delle prestazioni lavorative rese in un periodo non superiore all’anno per un massimo di 16 settimane nel corso di ciascun anno di riferimento. L’orario settimanale non potrà, comunque, superare le 46 ore settimanali. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale”. In sede di contrattazione integrativa potranno essere concordate forme diverse di flessibilità degli orari settimanali.”
    Per la gestione vale quanto già detto nei precedenti commenti.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  465. maurizio Dice:
    settembre 8th, 2009 at 15:11

    Buongiorno signor Franco.In merito alla sua risposta 157 al mio post 148 quindi mi conferma che nel caso in cui mi licenziassi dalla farmacia in cui lavoro,la farmacia che mi assumerebbe sarebbe tenuta a darmi nella busta paga l’ISQ (indennità speciale quadri) di 110 euro maturata nella farmacia da cui mi licenzierei.

  466. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 9th, 2009 at 22:20

    Per Maurizio commento 465,
    questo è quanto prevede il CCNL:
    “Area quadri
    A seguito del disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190, sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi ed in relazione ai contenuti del 1º e 2º comma dell’art. 2 della legge citata, viene attribuita la qualifica di quadro, in funzione del livello di professionalità e delle particolari responsabilità connesse con l’esercizio della professione di farmacista, al farmacista Direttore di farmacia (1º livello super), ed al farmacista collaboratore (1º livello) dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.
    Ai fini del calcolo dei 24 mesi di servizio in qualità di farmacista previsti dal comma precedente per il farmacista collaboratore, si terrà conto anche del servizio prestato presso altre farmacie, nella stessa qualifica, in base alle attestazioni del libretto di lavoro.”
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  467. cri 62 Dice:
    settembre 10th, 2009 at 13:25

    Gent.le Sig. Capaccioli
    ringraziandoLa per la risposta ad un precedente commento, vorrei porLe un quesito in merito alla interpretazione secondo cui un RLS che partecipa ai corsi Ecm obbligatori come previsto dalla normativa sulla sicurezza, nel caso le ore di corso superino le 8 ore previste dal Ccnl, quali permessi retribuiti, hanno diritto ad essere retribuiti regolarmente come se fossero sul posto di lavoro anche per le giornate successive di partecipazione.
    Cordiali saluti.

  468. Soppy 70 Dice:
    settembre 11th, 2009 at 22:59

    Gentile Sig. Capaccioli, mi potrebbe per favore dire se è corretto che il turno di notte effettuato a cavallo tra sabato e domenica mi venga solo retribuito come straordinario al 40%? Dalla lettura del contratto nazionale mi pareva di avere capito che mi spettasse ANCHE una giornata di riposo compensativo. Tengo a precisare che in genere dopo aver smontato dal turno la domenica mattina alle 9 mi vengono comunque assegnate delle ore lavorative durante il pomeriggio della domenica stessa. Grazie. Cordiali saluti.

  469. Marco Dice:
    settembre 13th, 2009 at 11:06

    Sono un farmacista assunto da giugno in parafarmacia vorrei(se possibile) che mi controllaste i dati della mia busta paga: qualifica impiegato farmacista 3 livello, nel mese (agosto) ho lavorato per 190 ore che sono state ripartite dal commercialista in 152 ore di lavoro ordinario e 38 di straordinario, la paga base è di 979,87 e la contingenza di 527,90, la retribuzione giornaliera è di circa € 58,14 (25g), le 38 ore di straordinario sono state divise in 31 ore staordinario al 15%(importo base ca.10,35) e 7 ore straordinario al 20% (importo base ca. 10,80),la somma del contributo I.V.S al 9,19% e delle ritenute irpef è di 455,53(I.V.S:175,35+irpef:279,27).Pertanto da un totale competenze di 1907,90 ho un netto in busta di €1453,00. Vi chiedo ma non è tropppo bassa la paga base? Il commercialista ha operato corretamente la stesura della mia busta paga? Vi ringrazio anticipatamente per la vostra collaborazione.

    Cordiali saluti

  470. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 13th, 2009 at 22:26

    Per Cri 62,
    si se il corso è considerato obbligatorio.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  471. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 15th, 2009 at 23:38

    Per Soppy 70 commento 468,
    Percentuali di maggiorazione (sulla quota oraria della normale retribuzione). Straordinario: diurno, 20%; notturno, 40% (con l’eccezione di turni regolari di servizio); festivo, 30%. Festivo: 30%; domenicale o in giorno di riposo settimanale, 13%. Notturno: servizio a porte aperte, 20%; servizio a porte chiuse, 16% fino a 8 ore e 10% per le ore successive; servizio in festività infrasettimanali, 30%.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  472. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 15th, 2009 at 23:43

    Per Marco commento 469,
    per una risposta corretta ti consiglio di portare le tue buste paga alla Filcams Cgil della tua Zona dove potrai avere tutte le risposte e le consulenze del caso.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  473. gio Dice:
    settembre 16th, 2009 at 11:06

    Gentile Sig. Carpaccioli, alcune domande.
    Sono una farmacista dipendente da farmacia privata a 20h settimanale a tempo ind con anche un secondo contratto (28hsett) ind in un’industria farmaceutica.
    Sono attualmente incinta al 6 mese di gravidanza.
    Mi chiedo, devo presentare due separate domande di maternità obbligatoria?
    Riceverò due buste in maternità dalle 2 aziende commisurate alla retribuzione?
    La retribuzione prevista è del 100% per il contratto di farmacista?
    Potrò rientrare dalla maternità in due momenti diversi chiedendo per esempio la facoltativa solo in uno dei due posti di lavoro?
    La ringrazio per l’attenzione e la disponibilità!

  474. Gustavo Dice:
    settembre 21st, 2009 at 18:22

    Gentile Capaccioli, una domanda relativamente agli ECM: in caso di impiego part time il rimborso di 80€ e il permesso di 8ore retribuite sono da rapportare alla percentuale di part time che si svolge? E nel caso di impiego contemporaneo part time al 50%in due diverse farmacie il rimborso è di 40€ e 4 ore per ciascuna farmacia?
    Grazie per la risposta.

  475. marinella Dice:
    settembre 21st, 2009 at 22:46

    buona sera ho qualche domanda sui corsi ECM: chi deve pagarli? il titolare o il dipendente? dato ke si tratta di 4 serate (dalle 20.00 alle 24.00) non c’è retribuzione vero? io sono al primo anno di lavoro come apprendista, e sono iscritta all’ordine da 14 mesi e sto pensando di acquistare una farmacia, ma vorrei sapere se è vero ke per poterla acquistare devo maturare 2 anni di esperienza presso una farmacia. Ringrazio per l’attenzione

  476. seba Dice:
    settembre 21st, 2009 at 23:58

    gentile sig, Capaccioli, ma questo contratto quanti anni dura ? c’e’ una scadenza?

  477. Beppe Dice:
    settembre 23rd, 2009 at 16:59

    gentile Sig. Capaccioli, volevo qualche delucidazione riguardo alla Indennità Speciale quadri +2, desidero sapere se spetta a tutti i farmacisti collaboratori 1°liv. trascorsi i 24 mesi di lavoro con tale qualifica e se nel computo delle mensilità possono essere considerate anche le prestazioni occasionali, nello specifico ho lavorato per una farmacia dal 03/05/07 al 30/09/07, poi ho prestato servizio per la farmacia in cui attualmente lavoro con prestazione occasionale fino al 13/11/08 e da 14/11/08 sono stato regolarizzato con contratto nazionale come farmacista collaboratore 1° liv.
    Per ottenere la I.S.Q. mi è stato chiesto di autocertificare di avere ottenuto i 24 mesi di lavoro con tale qualifica, volevo sapere se essendo trascorsi + di 24 mesi(come lei mi confermerà) posso chiedere un rimborso per le mensilità non versatemi?
    Grazie per la sua competenza e cordialità

  478. sergio Dice:
    settembre 23rd, 2009 at 17:17

    gentile Sig.Capaccioli , avrei bisogno con urgenza una sua risposta entro il 30 settembre riguardo il contributo di solidarietà.
    Preciso che da due anni(farmacista collaboratore) verso il contributo ridotto dell’ 85% del (642 euro),ora per il 2010 e per sempre vorrei versare solo il contributo di solidarietà(164 euro) – posso farlo? e in alternativa posso farmi una pensione integrativa personale come avviene per milioni di lavoratori ? Mi puo’ dare un consiglio.
    saluti sergio

  479. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 25th, 2009 at 14:24

    Per Seba commento 476,
    scade il 31 dicembre 2010.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  480. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 25th, 2009 at 14:26

    Per Marinella commento 475,
    QUESTO è QUANTO PREVEDE IL CCNL:
    Art. 39

    (Vedi accordo di rinnovo in nota)

    Atteso quanto previsto dalla legge che la farmacia può avere in organico farmacisti iscritti ai rispettivi ordini professionali e che per tali farmacisti la legge prevede l’acquisizione di crediti formativi correlati all’E.C.M., le parti convengono sull’istituzione di strumenti di sostegno a tale percorso formativo.

    A tale fine le parti concordano quanto segue:

    A) la farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente certificati – sempre a fronte dell’effettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali – i seguenti importi:

    - per l’anno 2003: 50,00;

    - per l’anno 2004: 60,00;

    - per l’anno 2005: 70,00;

    - per l’anno 2002: 70,00.

    Tale importo sarà erogato entro il 31 gennaio 2003, con assorbimento, fino a concorrenza, degli importi eventualmente già versati allo stesso titolo.

    Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, alla determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e differita.

    B) La farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l’effettiva partecipazione ai corsi E.C.M., debitamente documentata, i seguenti permessi retribuiti per ciascun anno:

    - per il 2003 un permesso di 4 ore;

    - per il 2004 un permesso di 6 ore;

    - per il 2005 un permesso di 8 ore.

    Nel caso di mancata utilizzazione di tali permessi il farmacista dipendente – che abbia, comunque, partecipato ai corsi E.C.M. ed acquisito i crediti nei limiti legali necessari per ciascun anno – può, previa esibizione della relativa documentazione, richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, il pagamento di un’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di cui all’art. 58 c.c.n.l.

    Attesa la diversa accessibilità ai corsi E.C.M. in ogni regione, le parti convengono che, su questo specifico argomento ed a richiesta delle stipulanti OO.SS. regionali, si possa svolgere un’apposita contrattazione integrativa a livello regionale. La stessa dovrà concludersi entro la data del 30 aprile 2003 e potrà diversamente definire la materia più sopra regolata degli importi e dei permessi relativi alla partecipazione ai corsi E.C.M. debitamente autorizzati.

    ———-

    N.d.R.: Il verbale di intesa 23 marzo 2006 prevede quanto segue:

    Premesso che:

    - l’art. 39 del vigente c.c.n.l. dei dipendenti di farmacia privata stabilisce il trattamento nazionale in favore dei dipendenti laureati relativamente all’acquisizione dei crediti formativi correlati all’E.C.M.;

    - la suddetta disciplina nazionale contempla il quadriennio 2002-2005 e, in particolare, prevede per la partecipazione ai corsi E.C.M. per l’anno 2005 l’obbligo a carico della farmacia di rimborsare per un importo pari a 70 euro l’effettiva partecipazione ai corsi E.C.M., debitamente documentata nonchè di riconoscere al dipendente laureato 8 ore di permesso retribuito per la suddetta effettiva partecipazione;

    - il citato art. 39 nulla dispone per quanto riguarda l’effettiva partecipazione ai corsi E.C.M. per l’acquisizione dei crediti previsti per il 2006;

    - il vigente c.c.n.l. è scaduto il 31 gennaio 2006 e sono in procinto di essere avviate le trattative per il suo rinnovo che, interessando sia la parte normativa che quella economica, richiederà prevedibilmente un certo lasso di tempo;

    - si appalesa necessario definire per il 2006 un trattamento nazionale per la partecipazione ai corsi E.C.M. onde evitare soluzioni di continuità che possano pregiudicare la necessaria acquisizione da parte dei dipendenti laureati in farmacia dei crediti formativi previsti per il 2006;

    Si è convenuto quanto segue:

    - la farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente certificati – sempre a fronte della effettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali – l’importo di 80 euro per l’anno 2006.

    Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, alla determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e differita.

    La farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l’effettiva partecipazione ai corsi E.C.M. debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l’anno 2006.

    Nel caso di mancata utilizzazione di tale permesso per il 2006 il farmacista dipendente – che abbia, comunque partecipato ai corsi E.C.M. ed acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2006 – può, previa esibizione della relativa documentazione, richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio 2007, il pagamento di un’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di cui all’art. 58 del c.c.n.l.

    Resta altresì inteso tra le parti che in materia di partecipazione ai corsi E.C.M. in ogni regione, è possibile, su questo specifico argomento e a richiesta delle stipulanti OO.SS. regionali, svolgere un’apposita contrattazione a livello regionale. La stessa dovrà concludersi entro la data del 30 giugno 2006 e potrà diversamente definire la materia più sopra regolata degli importi e dei permessi relativi alla partecipazione ai corsi E.C.M. debitamente autorizzati limitatamente all’anno 2006.

    Per quanto riguarda il trattamento nazionale e l’eventuale trattamento integrativo regionale per la partecipazione ai corsi E.C.M. per gli anni successivi al 2006, le parti rinviano alle intese che saranno raggiunte nell’ambito del rinnovo del c.c.n.l. di categoria.

    ———-

    N.d.R.: L’accordo 23 luglio 2008 prevede quanto segue:

    ECM

    A modifica ed integrazione del verbale d’intesa del 26 marzo 2006 (che valeva anche per il 2007) e dell’art. 39 c.c.n.l., che, per la parte non modificata restano in vigore, le parti convengono:

    1) la farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi ECM validamente certificati – sempre a fronte della effettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali – l’importo di 80 euro per l’anno 2008.

    Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, alla determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e differita;

    2) la farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l’effettiva partecipazione ai corsi ECM debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l’anno 2008.

    Nel caso di mancata utilizzazione di tale permesso per il 2008 al farmacista dipendente – che abbia, comunque partecipato ai corsi ECM ed acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2008 – può essere corrisposto, a fronte dell’esibizione della relativa documentazione ed entro e non oltre il 31 gennaio 2009, il pagamento di un’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di cui all’art. 58 del c.c.n.l.

    In sede regionale ed entro il 31 ottobre 2008, la materia potrà essere diversamente definita.

    In caso di modifiche normative, le parti si incontreranno tempestivamente per valutare le soluzioni da adottare.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  481. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 27th, 2009 at 21:27

    Per Gio commento 473,
    copia della domanda deve essere inviata ad entrambe le aziende, riceverai due buste paga con quanto prevede il CCNL di riferimento.
    Per la facoltativa non è possibile farla in due momenti diversi nelle due aziende.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  482. Franco Capaccioli Dice:
    settembre 27th, 2009 at 21:40

    Per Beppe commento 477,
    No.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  483. Sabina Dice:
    ottobre 3rd, 2009 at 18:51

    Salve a tutti,
    desideravo chiedere,dato che la farmacia dove lavoro sta per essere venduta(probabilmente entro l’anno in corso)e tale “novità” è stata comunicata a noi dipendenti solo verbalmente appena due giorni fa,
    a quali problematiche dovremmo stare attenti…..:
    -naturalmente il rischio più grosso è di non essere “graditi” ai nuovi titolari….
    -…o se ti va bene…dopo 11 anni di servizio al 99% ti ritrovi a partire da neo-assunto!!!!
    Caro Franco Capaccioli, mi può consigliare l’iter per non essere solo passivi “oggetti” in mano ai “colleghi” titolari…..
    Cosa devo attenzionare in questo “triste” momento?
    Grazie, Sabina.

  484. Marco Dice:
    ottobre 4th, 2009 at 01:03

    Dr. Capaccioli volevo sapere visto che io supero di gran lunga le 250 ore di straordinario annue (sono magazziniere) e visto che il commercialista del farmacista ha detto di avvisarmi di ciò, volevo sapere cosa può succedere se ciò può intaccare la mia tredicesima, la tassazione e se è così in che modo e che cosa posso fare io per porvi rimedio. grazie

  485. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 5th, 2009 at 23:12

    Per Marco commento 484,
    l’unico effetto è che aumentando il tuo imponibile fiscale possa aumentare l’aliquota, per porvi rimedio basta che tu faccia meno straordinario.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  486. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 5th, 2009 at 23:15

    Per Sabina commento 483,
    una cessione di Azienda non significa la perdita di quanto maturato, chi subentra deve garantirti le condizioni aquisite.
    Rivolgetevi alla Filcams Cgil della tua Città al fine di farti seguire il passaggio alla nuova Azienda.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  487. Sabina Dice:
    ottobre 7th, 2009 at 22:58

    Caro Franco Capaccioli,
    grazie per la speranza che mi hai ridato di poter continuare il lavoro che adoro spero senza grossi “contraccolpi”…!!!
    Alcuni colleghi però mi hanno detto di leggere bene l’art74 del nostro CCNL…
    …sembra andare in contrasto con quanto affermato dall’art 2112 del c.c.!!!!
    Mi puoi aiutare a capire meglio se l’art.2112 prevale sull’art.74 oppure ci sono delle “difficoltà” dietro l’angolo ?
    Grazie ancora per l’attenzione che dai a tutte le problematiche della nostra categoria.
    A presto,Sabina.

  488. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 8th, 2009 at 23:01

    Per Sabina commento 487,
    si, l’articolo cui facevi riferimento pone una condizione di vantaggio per il nuovo titolare, ma questo solo nel caso l’azienda non voglia avvalersi di personale dipendente, nel caso che l’azienda voglia avvalersi dell’attività lavorativa di personale dipendente il principio del diritto alla riassunzione per il personale in forza con la vecchia gestione vale.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  489. sergio Dice:
    ottobre 10th, 2009 at 15:27

    Signor Franco come mai non mi risponde al mio quesito n. 478 , forse si è dimenticato?
    Mi risponda lo stesso anche se ormai il 30 settembre è passato (per il contributo),
    Mi scusi per il sollecito e grazie ancora.
    saluti sergio

  490. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 13th, 2009 at 00:05

    Per Sergio commento 489,
    scusami per non averti risposto prima, ma non essendo molto esperto in materia di enpaf cercavo di avere ben chiaro di cosa stessimo parlando.

    Contributo associativo una tantum: Euro 52,00
    (non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà)
    Anche per l’anno 2008, i contributi di previdenza e assistenza verranno integralmente riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell’Ente. Gli importi sono stati ripartiti in tre rate con scadenza, rispettivamente: 29 febbraio 2008, 30 aprile 2008 e 30 giugno 2008.
    Sono esclusi da questa operazione:
    1) gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2007 tramite bollettino bancario. Essi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso:
    a. il contributo per l’anno 2007 non pagato;
    b. le sanzioni civili correlate all’inadempimento contributivo;
    c. il contributo per l’anno 2008;
    2) gli iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d’ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del Regolamento ENPAF). Essi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, delle relative sanzioni civili di mora nonché del contributo per l’anno 2008.
    In entrambi i casi l’importo totale verrà ripartito su due rate.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  491. Mario Dice:
    ottobre 14th, 2009 at 15:02

    Salve,

    sono magazziniere (quindi 4° livello) di una farmacia di Acireale da circa 15 anni, vi volevo chiedere se esiste una legge che obbliga il titolare dell stessa a passarti al 3° livello dopo tutti questi anni. Visto che sento pareri discordanti da parte dei consulenti del lavoro, volevo porvi a tutti voi questo quesito.

    Grazie anticipate

    Mario

  492. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 14th, 2009 at 22:26

    Per Mario commento 491,
    il livello è assegnato sulla base delle mansioni svolte, se le mansioni che svolgi sono ricomprese nel 3 livello sicuramente potrai far valere il diritto del passaggio di livello.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  493. Mario Dice:
    ottobre 15th, 2009 at 20:57

    Grazie Franco,

    quindi non esiste una legge che impone al titolare il superamento di livello dopo un tot di anni.

    Ma chi detiene le chiavi, quindi apre la farmacia ed inoltre ha la reperibilità quando scatta l’allarme visto che è collegato al mio telefonino, ha diritto ad un’indennizzo?

    Grazie anticipatamente

    Mario

  494. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 20th, 2009 at 22:53

    Per Mario commento 493,
    sicuramente puoi richiedere un indennizzo per le prestazioni da te descritte.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  495. anna83 Dice:
    ottobre 21st, 2009 at 09:26

    Buongiorno,sono una giovane farmacista.Volevo chiedervi,dal momento che il mio datore di lavoro non mi ha fatto visionare il contratto,quanti giorni di ferie mi spettano per aver lavorato 78 giornate,e quanti permessi retribuiti.Inoltre per quanto riguarda i permessi vi chiedo se mi verranno retribuiti per norma quelli non goduti…e se mi dovro’ aspettare un trattamento di fine rapporto ed in quanto consistera’.Vi ringrazio anticipatamente.

  496. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 21st, 2009 at 22:37

    Per anna83 commento 495,
    se parli del contratto individuale, ne dovevi avere una copia firmata, per il resto dipende da quando è iniziato e terminato il tuo rapporto di lavoro.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  497. anna83 Dice:
    ottobre 22nd, 2009 at 15:48

    Gentile dott. Capaccioli,le risp. in merito alla risposta che mi ha dato circa il commento 495.So che avrei dovuto firmare ed avere una copia del contratto individuale,ma pur avendolo chiesto piu’ volte non sono stata accontetata,e non volendo insistere troppo per non seccare il titolare ho deciso di non chiederlo piu’.Tuttavia mi restano dei dubbi…sara’ perche’ temo un po’ di essere presa in giro.Allora io ho iniziato a lavorare il 4 agosto,e credo che finiro’ per il 20 novembre.Vorrei sapere quante ferie in generale si maturano in quest’arco di tempo,cosa sara’ dei permessi non goduti,se di solito vengono liquidati mese per mese,o alla fine del rapporto,e cosa dovro’ aspettarmi in busta paga per quanto concerne il trattamento di fine rapporto.Forse le mie domande sono un po’ strane,ma sono all’inizio della mia carriera lavorativa,e vorrei conoscere aldila’ di quanto le ho chiesto un i miei diritti…Cordiali

  498. clelia Dice:
    ottobre 22nd, 2009 at 17:42

    ciao sono clelia volevo alcuni chiarimenti sul nuovo ccnl per farmacisti collab. in particolare :
    abbiamo 8 ore di permesso pagato per gli ecm?
    c’ è un aumento di 175,00 euro mensili? se si questa somma vale sia per contratti par-time che per contratti full-time? potete dirmi esattamente quale è la retribuzione oraria attuale per farmacista collaboratore di farmcia rurale e cittadina?
    grazie per la vostra disponibilità

  499. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 22nd, 2009 at 22:19

    Per Anna commento 497,
    le ferie sono 26 giorni lavorativi, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. La maturazione mensile è di 2,17 giorni lavorativi.
    Alla fine del rapporto le ferie e i permessi non goduti dovranno essere retribuiti.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  500. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 22nd, 2009 at 22:38

    Per Clelia commento 498,
    Come stabilito nell’accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, a partire dal
    2008 sono 50 i crediti formativi che il singolo professionista deve acquisire
    annualmente (con un minimo di 30 e un massimo di 70) per raggiungere il totale
    di 150 crediti previsti per il triennio 2008-2010. Con lo stesso accordo è stata
    prevista la possibilità, per il professionista che nel periodo 2004-2007 ha
    validamente acquisito crediti Ecm, di portarne in detrazione fino a 60. Tali
    iscritti, pertanto, dovranno acquisire 90 crediti nel periodo 2008-2010.

    La Conferenza Stato-Regioni ha anche stabilito che ogni anno è possibile
    conseguire fino a un massimo di 70 crediti per cui, anche per l’anno 2009, sarà
    possibile acquisire oltre i 30 crediti previsti e riportarli nel 2010.

    Per quanto concerne le modalità didattiche di acquisizione di tali crediti, si
    comunica che la Segreteria della Commissione Nazionale per la formazione
    continua, ha precisato che, fino al riordino della normativa Ecm, i crediti
    acquisiti mediante formazione a distanza (Fad) tramite Provider Regionali hanno
    lo stesso valore di quelli erogati a livello nazionale e, pertanto, rientrano
    totalmente nel computo dei 150 crediti da conseguire nel triennio 2008-2010.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  501. cri 62 Dice:
    ottobre 26th, 2009 at 11:13

    buongiorno Sig. Capaccioli,
    vorrei chiederle in merito all’utilizzo della flessibilità, le modalità di recupero delle ore lavorate in più, vengono organizzate tra il personale dal datore di lavoro in base alle esigenze della farmacia, o sono a discrezione dei dipendenti?

  502. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 26th, 2009 at 22:52

    Per Cri62 commento 501,
    deve essere tutto frutto di un accordo, che stabilisce i tempi e modi dell’utilizzo della flessibilità.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  503. leonardo bordacchini Dice:
    ottobre 27th, 2009 at 16:37

    Buongiorno sig. capaccioli Sono un direttore di una farmacia comunale rurale e sono anche l’unico farmacista. L’amministrazione mi ha chiesto di fare anche il turno di reperibilità notturna che prevede una settimana consecutiva di reperibilità ogni mese. A quanto ammonta il compenso mensile per questo servizio dato che non sono riuscito a trovare niente che parli del servizio notturno nelle farmacie comunali?

  504. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 27th, 2009 at 23:39

    Per Leonardo Bordacchini commento 503,
    In caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore che, dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l’obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta per tale reperibilità globalmente un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto mensile, oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari all’importo stabilito dalla tariffa nazionale.

    Le parti si danno reciprocamente atto che per periodi di reperibilità inferiori al mese, la percentuale del 10% della retribuzione di fatto mensile da calcolare sulla quota oraria – così come previsto dal precedente 1º comma – viene elevata al 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori farmacia viene svolto nella giornata della domenica o in quella del riposo settimanale.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  505. Sara Dice:
    ottobre 29th, 2009 at 14:32

    Buongiorno,
    sono una farmacista assunta con un contratto di apprendistato con inquadramento al 1 livello Q.
    siccome nel mio contratto non è specificato niente, e non ho trovato nessuna informazione al riguardo neanche presso l’Ordine, volevo chiedere se era vietato agli apprendisti svolgere il servizio notturno senza che ci sia per forza in affiancamento un altro farmacista.
    Grazie mille.

  506. Franco Capaccioli Dice:
    ottobre 30th, 2009 at 23:54

    Per Sara commento 505,
    essendo comunque un periodo di acquisizione per una adeguata capacità professionale, in coerenza con il profilo del farmacista collaboratore, nei 24 mesi devi comunque operare sempre in affiancamento con un altro farmacista.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  507. salvatore Dice:
    ottobre 31st, 2009 at 12:57

    lavoro dal 2003 e volevo sapere se come magazziniere di 4° livello mi spetta l’indennità a quadri. Grazie.

  508. Margherita Dice:
    novembre 1st, 2009 at 16:42

    Salve,
    vorrei sapere se è previsto anche per il 2009 il contributo di 80 Euro per i corsi ECM e quando va presentata la domanda. Grazie

  509. seba Dice:
    novembre 2nd, 2009 at 00:55

    Buona sera so che forse nn e’ la sede giusta pero’ ho una domanda a cui forse lei mi potra rispondere .Ho sentito parlare di contratto sanitario per noi farmacisti dipendenti nn ho ben chiaro di che contratto si parli ,se a noi conviene , se avremo stipendi piu’ alti e guadagneremo come i nostri colleghi ospedalieri, che s dice abbiano stipendi piu’ alti, nn so.Spero mi possa dare qualche delucidazione ,la ringrazio sempre .

  510. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 2nd, 2009 at 23:17

    Per Salvatore commento 508,
    non essendo un quadro non ti spetta.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  511. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 2nd, 2009 at 23:26

    Per Seba commento 509,
    sicuramente le retribuzioni dei farmacisti del Servizio Sanitario sono più alte, in merito a possibili contratti diversi da quello attuale per i Farmacisti dipendenti delle farmacie private non ho informazioni.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  512. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 2nd, 2009 at 23:40

    Per Margherita commento509,
    no se non viene rinnovato l’accordo.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  513. Paola Dice:
    novembre 7th, 2009 at 20:01

    Buonasera, ho un dubbio da porvi e spero che sia la sede giusta..
    sono farmacista part time con contratto indeterminato da quasi 3 anni presso una farmacia rurale privata. A settembre alla richiesta della titolare di trasformare il rapporto in tempo pieno non me la sono sentita di accettare perchè vorrei cambiare tipologia di lavoro (ho fatto ctf..)e in quell’occasione le ho detto di guardarsi intorno senza problemi che avrei fatto altrettanto io e se era necessario mettere per iscritto. Dato l’ottimo rapporto lei mi ha detto che tra di noi non devono esistere questi formalismi.OK. Adesso, dopo un colloquio in una ditta di gas medicinali, ho avuto una nuova proposta di lavoro che mi interessa, e quando l’ho comunicato mi sono sentita rispondere: bene, da adesso parte il preavviso! ma può farlo????

  514. Fabio Marcucci Dice:
    novembre 9th, 2009 at 15:47

    Buonasera,
    avevo una domanda da farle:
    sono previste ore di permessi per sostenere i concorsi per sedi farmaceutiche oppure bisogna usufruire dei propri R.O.L.? Grazie come sempre anticipatamente per la sua risposta.

  515. Margherita Dice:
    novembre 10th, 2009 at 15:55

    Salve, vorrei sapere se posso usufruire delle ore di permesso maturate a mia discrezione ed eventualmente anche senza preavviso se ciò non è possibile causa imprevisti improvvisi. Grazie

  516. Costanza Dice:
    novembre 10th, 2009 at 16:35

    Sono imipegata in un’azienda pubblica con contratto part-time 20 ore settimanali dal lunedi al venerdi; circa una volta al mese mi vengono richieste ore di straordinario e sempre concentrate in 2 giorni consecutivi, il sabato mattina 4 ore e la domenica mattina altre 4 ore. Vorrei sapere come mi devono essere retribuite e se è regolare effettuarle così. Grazie

  517. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 10th, 2009 at 23:05

    Per Paola commento 513,
    il preavviso parte solamente se viene dato per scritto e dal diretto interessato, cioè te.
    Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena

  518. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 10th, 2009 at 23:08

    Per Fabio Marcucci commento 514,
    non sono previsti permessi specifici, puoi chiedere di usufruire delle ore di rol.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  519. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 10th, 2009 at 23:15

    Per Margherita commento 515,
    per cause impreviste e improrogabili è possibile usufruire dei permessi retribuiti, per altre situazioni vale la norma contrattuale, cioè concordare le tempistiche di usufruizione degli stessi.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  520. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 10th, 2009 at 23:22

    Per Costanza commento 516,
    non seguendo il settore pubblico, girero’ la tua domanda alla Funzione Pubblica.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  521. Ufficio Stampa CGIL Siena Dice:
    novembre 12th, 2009 at 16:24

    Per Costanza – dipendente pubblica:
    il part time può effettuare ore straordinarie ma deve esserci la disponibilità del dipendente. Le maggiorazioni sono stabilite dal contratto.
    Roberto Carletti, FP CGIL Siena

  522. Sandro Dice:
    novembre 23rd, 2009 at 21:07

    Buonasera,
    sono impiegato part time presso una farmacia privata. la mia titolare un pò anziana volendo diminuire la sua presenza in farmacia, mi ha chiesto di trasformare il mio contratto in full time; La cosa non mi trova daccordo avendo già altri impegni di lavoro in qualità di consulente nel mio tempo libero. Siamo in buoni rapporti, mi ha dato il dovuto preavviso,ed ha trovato una nuova collaboratrice ma vorrebbe far firmare a me le dimissioni.Io so che così perderei l’indennità di disoccupazione e vorrei che invece risultasse un licenziamento. Ci sono i termini per fare ciò o l’alternativa è imporgli di tenermi (cosa che non vorrei per via del clima che si verrebbe a creare..).
    grazie

  523. sara Dice:
    novembre 24th, 2009 at 23:46

    buonasera,
    lavoro in una farmacia a firenze contratto tempo indeterminato fulltime da 17 mesi.non ho mai ricevuto rimborso camice e rimmborsi ecm.come mi devo comportare evitando di essere licenziata?grazia sara

  524. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 26th, 2009 at 00:22

    Per Sandro commento 522,
    nessuno può obbligarti a presentare le dimissioni, che ti farebbero perdere il diritto all’indennità di disoccupazione, l’unica soluzione è una lettera di licenziamento motivata dalle esigenze aziendali.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  525. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 26th, 2009 at 00:27

    Per Sara commento 523,
    fai avere all’azienda una copia dell’accordo regionale e la informi che è un tuo diritto.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  526. sara Dice:
    novembre 28th, 2009 at 20:22

    grazie mille per la sua risposta in rif al commento 523.dove posso trovare una copia dell’accordo regionale?grazie

  527. luglio Dice:
    novembre 30th, 2009 at 17:31

    Gent.Sig Capaccioli sono una farmacista part-time al 90,18% e per esigenze varie mi viene spesso chiesto di fare dello straordinario(alcuni mesi arrivo anche a 15-20 ore straordinarie)a tal proposito però le volevo chiedere se incorro in tassazioni varie (aumento delle trattenute o altro).Le chiedo di darmi spiegazioni a riguardo.
    Esiste un limite di ore straordinarie che è bene non superare?La ringrazio e porgo coediali saluti.

  528. Franco Capaccioli Dice:
    novembre 30th, 2009 at 23:46

    Per Sara commento 526,
    nei prossimi giorni ti invio una copia per posta elettronica.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  529. Franco Capaccioli Dice:
    dicembre 1st, 2009 at 00:06

    Per Luglio commento 527,
    LAVORO STRAORDINARIO

    Art. 19

    Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dall’art. 18 del presente c.c.n.l.

    Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinaria eccedente l’orario normale di lavoro di cui all’art. 18, tenuto anche conto del servizio per turno.

    Per giustificati motivi il lavoratore potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario.

    In ogni caso il lavoro straordinario deve avere carattere di eccezionalità.

    Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

    Art. 20

    Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 18 del presente c.c.n.l., verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 58 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 57:

    - 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 40ª ora settimanale;

    - 30% per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi, salvo quanto disposto dal successivo art. 25;

    - 40% per le ore di lavoro straordinario prestate per la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di regolari turni di servizio.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  530. luglio Dice:
    dicembre 1st, 2009 at 21:03

    La ringrazio per la chiara ed esauriente risposta che mi ha dato ,però volevo sapere anche se queste ore straordinarie sono in qualche modo ”tassate”.Ancora grazie e cordiali saluti.

  531. Franco Capaccioli Dice:
    dicembre 2nd, 2009 at 23:31

    Per Luglio commento 530,
    certamente che vanno a tassazione.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  532. Sara Dice:
    dicembre 8th, 2009 at 20:54

    Salve, sono una farmcista in attesa di abilitazione.Ho appena letto il nuovo CCNL ma non capisco cosa si intenda per contingenza..Inoltre vorrei sapere il compenso orario per un farmacista collaboratore.
    Distinti saluti

  533. graziella Dice:
    dicembre 17th, 2009 at 20:14

    buonasera,vorrei sapere se anche per il 2009 abbiamo diritto a permessi ECM e relativi rimborsi spese. Grazie in anticipo per la risposta

  534. Franco Capaccioli Dice:
    dicembre 20th, 2009 at 16:29

    Per Sara commento 532,
    la contingenza è una delle voci che compongono la retribuzione, le altre sono la Paga Base, E.D.R (elemento distinto retribuzione) e I.S.Q (indennità speciale quadri).
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  535. Franco Capaccioli Dice:
    dicembre 20th, 2009 at 16:38

    Per Graziella commento 533,
    il contratto e uno specifico accordo nazionale in materia rimandano alla contrattazione regionale, pertanto dipende da cosa è stato fatto e stabilito nella tua regione.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  536. Sara Dice:
    dicembre 30th, 2009 at 15:50

    Scusi Sig. Capaccioli,sapevo che la contingenza fosse una voce della busta paga ma non ho capito se viene pagata ogni mese o una tantum

  537. Franco Capaccioli Dice:
    dicembre 31st, 2009 at 00:21

    Per Sara commento 536,
    si, è una voce fissa e ricorrente della busta paga.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  538. Margherita Dice:
    gennaio 2nd, 2010 at 19:00

    Salve,
    ho un part-time in una farmacia a tempo indeterminato e mi è stato offerto un altro contratto ccnl commercio sempre part time per un’altra attività che svolgo. Le due cose sono compatibili? Ed in caso come si gestisce un’eventuale malattia in cui interviene l’inps?
    Grazie

  539. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 8th, 2010 at 00:41

    Per Margherita commento 538,
    si’, i due contratti sono compatibili, nel caso di malattia basta inviare il certificato ad ambedue l’aziende oltre che all’INPS.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  540. gennaio Dice:
    gennaio 8th, 2010 at 12:36

    Salve,
    lavoro in una farmacia privata e faccio ogni mese la reperibilità,ma il titolare, durante i mesi invernali, si rifiuta di pagarla.Può farlo?esiste un documento,oltre ovviamente il CCnl,che posso presentare per far valere i miei diritti?Posso eventualmente rifiutarmi di svolgere la reperibilità?
    Grazie

  541. sara Dice:
    gennaio 9th, 2010 at 16:34

    rif comm 528.mi puo dire per cortesia dove posso trovare l’accordo regionale per il rimborso camice o eventualmente dove posso rivolgermi a firenze per avere chiarimenti grazie sara

  542. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 13th, 2010 at 00:14

    Per Gennaio commento 540,
    la reperibilità, come prevista dal ccnl, se fatta deve essere retribuita e comunque se così non fosse non saresti tenuto ad effettuarla.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  543. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 13th, 2010 at 00:16

    Per Sara commento 541,
    quale regione?
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  544. sara Dice:
    gennaio 14th, 2010 at 15:29

    toscanA GRAZIE SARA COMM 541

  545. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 14th, 2010 at 20:29

    Per Sara commento 544,
    puoi rivolgerti alla Filcams Cgil di Firenze in Via Borgo dei Greci.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  546. federico Dice:
    gennaio 15th, 2010 at 23:01

    Salve,lavoro come farmacista collaboratore in una farmacia privata con un contratto a tempo determinato.Vorrei sapere se,in caso di mie dimissioni,devo dare i tre mesi di preavviso,come nel caso di un contratto a tempo indeterminato.
    Inoltre vorrei sapere se il mancato pagamento di uno stipendio,può rappresentare un valido motivo per dare dimissioni per giusta causa (riguardo a quest’ultimo punto,di quanto può ritardare,un titolare,il pagamento di uno stipendio,senza incorrere in problemi legali?)
    Grazie

  547. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 19th, 2010 at 23:15

    Per Federico commento 546,
    il contratto a tempo determinato gia’ determina la fine del rapporto di lavoro, pertanto non è prevista la possibilità di dimissioni anticipate prima del termine previsto dal contratto individuale, se non un accordo di cessazione del rapporto di lavoro consensuale.
    Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  548. federico Dice:
    gennaio 21st, 2010 at 13:50

    in riferimento alla risposta n°547,vorrei un ulteriore chiarimento;se non ho capito male dunque se il datore di lavoro si rifiuta di trovare un accordo (anche economico eventualmente),si è costretti a portare a termine il contratto giusto?ma questo vale per esempio anche se mi venisse offerto un contratto migliorativo da parte di un’altra azienda o magari un posto più vicino a casa (il mio posto di lavoro attuale dista più di 50 km da casa mia..)?Grazie per le risposte

  549. Michele Dice:
    gennaio 21st, 2010 at 22:05

    Anche io come Federico-domanda n°546, vorrei sapere di quanto può ritardare il pagamento dello stipendio con annessa consegna della busta paga il titolare della farmacia e che strumenti abbiamo noi dipendenti a disposizione per esigere la puntualità del pagamento.
    Grazie
    Michele

  550. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 21st, 2010 at 23:43

    Per Federico commento 548,
    potresti chiederle di fare delle dimissioni concordate in considerazione della condizione migliorativa proposta.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  551. Franco Capaccioli Dice:
    gennaio 22nd, 2010 at 21:15

    Per Michele commento 549,
    la retribuzione deve essere pagata nel mese corrente, con la consegna della relativa busta paga.
    Franco Cpaccioli Filcams Siena

  552. Luca Dice:
    febbraio 6th, 2010 at 15:43

    Salve a tutti, io lavoro da 10 anni presso una farmacia come farmacista collaboratore. Con il 31/12/2009 la titolarità della farmacia è passata dalla vecchia Dottoressa al “giovane” figlio con la conseguente perdita nella mia busta paga “gennaio 2010” degli scatti di anzianità. E’ giusto tutto questo? D’altronde io non ho mica cambiato farmacia! Grazie in anticipo…

  553. cristina Dice:
    febbraio 10th, 2010 at 10:47

    Salve,
    vorrei sapere se è possibile avere un part-time rimanendo inquadrata come farmacista direttore 1S.
    Grazie in anticipo per la cortese risposta.

  554. sergio Dice:
    febbraio 10th, 2010 at 15:56

    Buongiorno, sono un farmacista collaboratore assunto dal 16/01/2008, ho presentato domanda di preavviso al mio datore di lavoro il giorno 15/01/2010 facendo però partire i 90 giorni lavorativi dal 16/01.
    Chiedo se in questo modo il preavviso parte dal 1° febbraio oppure fa fede il giorno in cui è stato firmato cioe il 15/01(così come è mia intenzione).
    Inoltre vorrei sapere se eventuali ore di permesso maturate e non godute vengano pagate oppure perse a chiusura del contratto.
    Grazie per la cortese risposta

  555. alessandro Dice:
    febbraio 11th, 2010 at 14:39

    Buongiorno. Sono un dipendente di una farmacia e sto per passare ad un livello superiore. Gli scatti di anzianità che ho maturato fino ad oggi, saranno azzerati (assorbiti) nell’aumento di livello oppure ci sarà continuità (e quindi ci sarà contiunuità degli scatti maturati sino al momento del passaggio di qualifica)?
    grazie per la cortese risposta

  556. Roberto 74 Dice:
    febbraio 12th, 2010 at 12:50

    Lavoro in farmacia da circa sei anni, ora la mia titolare mi dice che sta per vendere e subentrerà una farmacista con due figlie laureate sempre in farmacia, praticamente sono di troppo, è possibile che venga licenziato per far posto alle figlie della farmacista che acquisterà l’esercizio? E se si, non ho nessuna possibilità per far valere il mio diritto al posto di lavoro? Grazie della cortese risposta

  557. Franco Capaccioli Dice:
    febbraio 14th, 2010 at 20:25

    Per Luca commento 552,
    no, non è regolare, ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua Città.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  558. Franco Capaccioli Dice:
    febbraio 14th, 2010 at 20:27

    Per Cristina commento 553,
    è possibile se l’azienda è disponibile.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  559. Franco Capaccioli Dice:
    febbraio 14th, 2010 at 20:30

    Per Sergio commento 551,
    parte dal giorno di consegna e comunque i giorni di ferie e i permessi non usufruiti ti saranno retribuiti.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  560. Franco Capaccioli Dice:
    febbraio 14th, 2010 at 20:34

    Per Roberta 74commento 556,
    dipende da che tipo di passaggio fanno, ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua Città.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  561. luglio Dice:
    febbraio 25th, 2010 at 20:45

    Gent.Capaccioli le volevo chiedere se in una farmacia privata,con il titolare presente,è possibile per un farmacista dipendente ,che svolge varie mansioni di responsabilità,chiedere la qualifica di primo livello super.
    La ringrazio e porgo cordiali saluti

  562. nino Dice:
    febbraio 27th, 2010 at 00:41

    Gent.Dott.Capaccioli sono un collaboratore farmacista di una farmacia privata siciliana.
    So’ che dopo un turno notturno toccano al turnista 11 ore di riposo continuato
    questo riposo non mi viene dato e il consulente del lavoro, nel foglio delle presenze annesso alla busta paga, mi segna le 8 ore di presenza dopo il turno di notte.
    Mi tocca il giorno di riposo dopo il turno di notte?Se si come posso ottenerlo?

  563. roberta Dice:
    marzo 6th, 2010 at 10:40

    il contratto è scaduto. a che punto è il rinnovo?

  564. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 7th, 2010 at 19:19

    Per Luglio 561,
    sicuramente si.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  565. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 7th, 2010 at 19:24

    Per Nino commento 562,
    dopo un turno normalmente dovresti fare un riposo minimo di 11 ore, questa è una norma che deve essere applicata in tutte le condizioni lavorative.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  566. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 9th, 2010 at 22:51

    Per Roberta commento 563,
    il contratto è scaduto il 31 gennaio 2010.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  567. roberta Dice:
    marzo 11th, 2010 at 11:47

    visto che è scaduto, a che punto sono le trattative? dovremo aspettare ancora due anni per avere un misero aumento e una una tantum che non copre mai i mesi arretrati? siamo i laureati col peggior stipendio….
    speriamo che non si ripeta ancora quello che è successo in passato!

  568. Michele Dice:
    marzo 14th, 2010 at 22:40

    Per Roberta commento 567: federfarma ha tutto l’interesse a far slittare la trattativa proprio per il motivo che hai indicato tu: più tempo passa, meno arretrati ci danno con l’una tantum, con gravissimo danno economico per noi dipendenti.
    Nell’ultimo rinnovo del contratto siglato appena 2 anni fa l’una tantum per un contratto primo livello è stata di 1.200€ lorde, considerando che il rinnovo prevedeva 175€ totali lorde di aumento al mese e che il contratto era scaduto da TRENTA MESI, trenta mesi moltiplicato 175 = l’una tantum sarebbe dovuta essere di 5250€ lordi, non di 1200.
    Quindi il giochetto di federfarma di tenerci a contratto scaduto ci ha privato di 4000€ lorde, ma questo non lo sa nessuno di noi dipendenti o forse, peggio, non interessa a nessuno.
    E il giochetto ricomincia: siamo già a contratto scaduto da 2 mesi, stiamo già di nuovo prendendo meno soldi in busta paga di quelli che ci spettano e ci rimborseranno con l’ennesima una tantum-furto tra chissà quanti mesi.
    DIPENDENTI SVEGLIAAA!

  569. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 14th, 2010 at 23:15

    Per Roberta commento 567,
    normalmente le Organizzazioni Sindacali presentano una piattaforma rivendicativa per il rinnovo dei CCNL, le controparti che sono le Associazioni di Categoria delle Aziende dettano i tempi e le disponibilità. Il sindacato se ha una forte base di supporto da parte dei lavoratori mette in campo iniziative di lotta a sostegno delle piattaforme e della trattativa per il rinnovo dei contratti. Pertanto il contratto dei dipendenti delle Farmacie seguirà il medesimo iter degli altri settori e tutto sarà condizionato da una nostra capacità non solo di contrattazione ma anche di sostegno da parte della base che rappresentiamo.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  570. Michele Dice:
    marzo 15th, 2010 at 20:14

    Due aspetti del contratto da eliminare assolutamente:
    1) la perdita dell’anzianità se si cambia farmacia (abnorme mostruosità)

    2)la “flessibilità” che, già di per se penalizzante, è stata perdipiù applicata in molte farmacie in modo irregolare: a tappeto tutto l’anno senza rispettare il tetto delle 16 settimane e pretesa anche dai contratti part time col risultato della scomparsa, di fatto, della retribuzione straordinaria e supplementare.

  571. Antonio Dice:
    marzo 16th, 2010 at 00:23

    so gia come andrà a finire.il contratto ufficialmente verrà rinnovato tra 2 anni con un aumento di 50 euro e una tantum di 1000 euro che in parte pagheremo di tasse.se si vuole cambiare qualcosa bisogna organizzare una forma di protesta nelle facoltà di farmacia informando i ragazzi sul vero futuro che aspetta loro.

  572. roberta Dice:
    marzo 16th, 2010 at 10:36

    visto che le trattaive a quanto pare non sono ancora iniziate o comunque saranno molto lunghe, perchè non darci un anticipo in busta così da tamponare un po’ le perdite?

    noi dipendenti facciamo quel che possiamo, non possiamo permetterci nè scioperi nè manifestazioni. io per esempio sono l’unica dipendente, se sciopero rischio di essere lasciata a casa. non siamo tutelati come altri dipendenti di grosse aziende per cui dobbiamo sperare che federfarma, gli ordini, i sindacati e tutti gli organismi coinvolti nel rinnovo si attivino per dare dignità e sostegno economico ai lavoratori, non solo ai titolari.
    da parte nostra viene chiesta flessibilità senza darci nulla in cambio.
    in fondo se l’azienda farmacia funziona bene è anche merito di chi lavora dentro, ma se il fatturato è buono non abbiamo neanche il premio di produzione!
    e in più lavoriamo anche durante le feste quando ci sono i turni senza avere in busta un’indennità di reperibilità, non abbiamo un fondo tipo est, e ci paghiamo i camici visto che dobbiamo chiedere noi il rimborso (perchè non inserire questa voce in busta in modo automatico?) così come non ci possiamo permettere di chiedere le 8 ore di permesso per i corsi ecm svolti…

  573. Paola Dice:
    marzo 16th, 2010 at 21:28

    Gentile dott.Capaccioli,
    la mia richiesta è la seguente. Il mio contratto a tempo determinato è scaduto e nella mia ultima busta paga compaioni si il tfr e le ferie maturate e non godute, ma non ho trovato la 13esima e 14esima fino ad oggi maturate. Non credo sia normale, ma volevo un suo parere. La ringrazio.

  574. Michele Dice:
    marzo 17th, 2010 at 22:33

    Per Antonio 571.
    Informare i futuri laureati è un’ ottima idea, andrebbero anche “obbligati” a rifiutare di firmare contratti a stipendio minimo sindacale, educandoli a chiedere di più da subito, anche se neoassunti, senza farsi remore. Se tutti cominciassimo a fare cosi sarebbe già una grossa conquista.

    Per Roberta 572.
    Ciò che dici è vero, scioperare per noi è difficilissimo sia per notivi organizzativi sia per motivi etico-legislativi, ecco perchè la “base” ha scarso potere e i sindacati non riescono mai ad ottenere più di tanto.

    Dimènticati poi che federfarma possa venirci incontro, loro sono la nosta controparte e cercheranno sempre di ostacolarci e di darci sempre di meno non solo in termini economici ma anche di libertà (vedi introduzione flessibilità)
    Gli ordini provinciali poi, anche quelli hanno effetto nullo sulle nostre condizioni sia perchè non è quello il loro ruolo (per statuto sono al servizio del cittadino, non del farmacista), sia perchè il più delle volte ai posti di comando ci stanno titolari o affini (sempre per colpa nostra che non andiamo non dico a candidarci ma nemmeno a votare).
    Insomma 1-federfarma 2-sindacati 3-ordine, ciascuno per i propri motivi, non sono la nostra soluzione.
    La nostra soluzione è
    informarci-informare-partecipare-farsi rispettare
    senza abbassare la cresta.

  575. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 18th, 2010 at 00:08

    Per Paola commento 573,
    oltre alle voci da te riportate devono corrisponderti anche i ratei della 13° e 14° mensilità maturati, quindi ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua Città.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  576. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 18th, 2010 at 00:19

    Per Roberta commento 572,
    il nuovo modello contrattuale, non firmato dalla CGIL, purtroppo non prevede nessun anticipo in caso di slittamento dei tempi per il rinnovo del CCNL.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  577. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 18th, 2010 at 00:21

    Per Antonio commento 571,
    sicuramente l’informazione è un buon strumento di lotta, ma quello che potra’ cambiare le sorti del rinnovo contrattuale è la partecipazione.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  578. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 18th, 2010 at 00:23

    Per Michele commento 570,
    possono essere sicuramente temi da inserire nella discussione per scrivere la piattaforma per il rinnovo contrattuale.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  579. Antonio Dice:
    marzo 18th, 2010 at 00:50

    ma abbiamo un sindacato che sia interessato ai nostri problemi. Se esistesse mi scriverei volentieri.

  580. sara Dice:
    marzo 18th, 2010 at 15:28

    buongiorno.una domanda:Ho dato le dimissioni da una farmacia con contratto tempo indet. ma anziche dare 90 giorni di preavviso sono andta via dopo 45 perchè ho trovato un altro posto.Considerando che avevo ancora 25 giorni tra ferie e permessi, è come se fossi mancata solo 15 giorni o il mio ex titolare tratterrà dal mio tfr tutti i 45 gg?spero di essere stata chiara grazie sara

  581. roberta Dice:
    marzo 18th, 2010 at 22:50

    commento alla risposta 576:
    benissimo!! così il rinnovo tarderà ancora di più!! siamo lavoratori proprio tutelati! ma chi ha firmato il contratto??? i dipendenti di certo no!

  582. Michele Dice:
    marzo 19th, 2010 at 21:57

    I dipendenti non hanno certo firmato questo contratto, come dice Roberta581, ma la verità è che i dipendenti sono totalmente disinteressati a migliorare la propria condizione.
    I “sindacati” non sono entità sovrannaturali discese dal cielo per venire in soccorso del povero sventurato dipendente: sono il risultato di un movimento dal basso, di una presa di coscienza da parte di tutti i lavoratori che si organizzano e nominano i propri rappresentanti per far valer i propri diritti.
    Noi farmacisti NON vogliamo avere un sindacato tanto è vero che dei nostri rinnovi se ne occupano, a tempo perso, i Sindacati degli addetti alle Pulizie e del Turismo!!

    [nello specifico all'ultimo rinnovo del 2008 i sindacati al tavolo contro federfarma erano:
    1)Filcams-cgil -(Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi)
    2)Fisascat-cisl (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo)
    3)Uiltucs-uil (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi)]

    Non esiste un “sindacato dei farmacisti dipendenti” che sieda al tavolo delle trattative con federfarma, ci rendiamo conto si o no?
    E chi vogliamo incolpare?

  583. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 21st, 2010 at 21:40

    Per Sara commento 580,
    ovvero potrà trattenerti i giorni di preavviso mancanti e retribuirti le ferie non godute.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  584. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 21st, 2010 at 21:45

    Per Antonio commento 579,
    non ho certo la presunzione di farti cambiare opinione, posso solo dirti che per la CGIL i lavoratori sono il SINDACATO.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  585. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 21st, 2010 at 21:49

    Per Roberta commento 581,
    la CGIL è in lotta contro quel modello contrattuale voluto dal governo, dalle associazioni datoriali e dagli altri sindacati.
    Abbiamo fatto uno SCIOPERO GENERALE anche il 12 Marzo scorso.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  586. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 22nd, 2010 at 23:28

    Per Michele commento 582,
    la FILCAMS CGIL si sta muovendo per dare una rappresentanza al settore, che ha pari dignità a tutti gli altri settori, dimostrazione sono le molte assemblee che stiamo convocando per la piattaforma contrattuale, vedi quella della Puglia.
    Associazione Farmacisti Non Titolari
    BARI
    Bari 18 marzo 2010
    Ai Farmacisti Dipendenti
    Il giorno 29 marzo 2010 alle ore 20,00 presso l’auditorium dell’Ordine dei Farmacisti
    di Bari, si terrà un’incontro sul tema:
    Piattaforma contrattuale del nuovo Contratto Nazionale dei Dipendenti
    delle Farmacie private.
    Alla discussione parteciperanno:
    Dott. Luigi Coppini – Dirigente Nazionale FILCAMS CGIL
    Dott. Gino Viero – Delegato Nazionale FILCAMS CGIL
    Vista l’importanza dell’argomento, si chiede di partecipare e dare il proprio
    contributo di proposte.
    Con la speranza di vederci il 29 marzo p.v. Vi saluto.
    Dott. Anna Attolico
    Presidente “ Associazione Farmacisti non Titolari – Bari”

  587. Michele Dice:
    marzo 23rd, 2010 at 22:06

    Grazie gentile Capaccioli (586),
    queste sono iniziative importantissime e vanno pubblicizzate al massimo.
    Gli Ordini di tutte le province italiane sono (o dovrebbero essere) a disposizione per fornire i recapiti mail degli iscritti cosicchè i sindacati possano usufruire di tale strumento di comunicazione capillare e a costo zero.

  588. Lucia Dice:
    marzo 27th, 2010 at 09:04

    Buongiorno, volevo chiedere un’informazione: ho da poco un contratto a tempo determinato di sei mesi, cosa comporta dare le dimissioni durante il periodo di prova? Sul contratto che ho firmato c’è scritto: Periodo di prova: 90 gg di calendario durante il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento.
    Sul nostro CCNL, a questo riguardo (art.8), ho letto: Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da una parte e dall’altra senza preavviso ma con la corresponsione delle indennità previste per la risoluzione del rapporto di lavoro.
    Se io dovessi dare le dimissioni, dovrei pagare queste indennità su citate? In cosa consistono? E a quanto ammontano?
    Grazie molte, cordiali saluti

  589. Andrea Dice:
    marzo 27th, 2010 at 16:29

    Sono assunto a tempo indeterminato con contratto full-time. Il titolare mi ha comunicato con raccomandata il passaggio al par-time causa problemi economici. Io non intendo accettare. Come mi devo comportare? Devo dare risposta scritta o posso astenermi dal rispondere. In caso di rifiuto della proposta a cosa vado incontro?
    Grazie e Saluti

  590. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 30th, 2010 at 23:23

    Per Michele commento 587,
    sicuramente una maggiore comunicazione può essere utile anche per trovare una maggiore forza contrattuale nei settori con una grande frantumazione.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  591. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 30th, 2010 at 23:32

    Per Lucia commento 588,
    nel periodo di prova è possibile recedere il contratto da ambo le parti senza preavviso e senza corresponsioni di mancato preavviso.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  592. Franco Capaccioli Dice:
    marzo 30th, 2010 at 23:45

    Per Andrea commento 589,
    visto l’attegiamento dell’azienda ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua città, comunque non possono obbligarti ad accettare la trsformazione da FT a PT.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  593. stefania68 Dice:
    marzo 31st, 2010 at 13:39

    buon giorno, sono stata licenziata da una farmacia privata, dove svolgevo il compito di impiegata amministrativa di iv livello, il mio contratto era part.time orizzontale con 20 ore settimanali. sono stata assunta il 09.09.1999 e licenziata il 18.03.2010.La farmacia sino al 2008 ha preso solo le 3 settimane annuali, e a noi dipendenti sino a quella data non ci e’ mai stata data la settimana di ferie prevista. A tutt’oggi non mi e’ stato pagato il tfr, il consulente continua a sostenere che il lavoro part.time non prevede i 26 giorni di ferie l’anno. Nell’ultima busta paga risultano 234,00 ore di ferie residue. Ora il mio datore di lavoro e il consulente sostengono che c’e’ stato uno sbaglio nei contatori!!!!!!!!!!!!Come comportarmi allora? devo rivolgermi ad un sindacato? Il tfr, mi sara’ dovuto incrementato dagli interessi visto che e’ passato quasi un mese e ancora il mio datore di lavoro fa’ orecchie da mercante? Mi chiedo e’ legale tutto questo dopo 11 anni di lavoro? la ringrazo

  594. Franco Capaccioli Dice:
    aprile 1st, 2010 at 22:48

    Per Stefania68 commento 593,
    ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua Città al fine di attivare un recupero delle retribuzioni maturate e non percepite.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  595. stefania68 Dice:
    aprile 2nd, 2010 at 12:21

    buongiorno signor capaccioli torno a porle altri quesiti, ieri sono andata alla Filmcams della mia citta’ e ho posto il mio problema, ossia retribuzioni maturate e non percepite come ferie non godute nel corso degli anni. Ho specificato di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato part-time orizzontale con 20 ore settimanali lavorative. Nel contratto colletivo nazionale sono previste 26 giornate di ferie, il suo collega mi ha detto che siccome ho sempre lavorato fino al venerdi’ ho diritto a 22 giorni di ferie.Dott.Capaccioli sono un po’ confusa, alla fine quani giorni di ferie l’anno mi spettano? Ringraziandola anticipatamente colgo l’occasione per AugurarLe Buona Pasqua

  596. Nicola Dice:
    aprile 11th, 2010 at 10:04

    Buongiorno Dott Capaccioli,volevo sapere quali sono i punti di discussione del rinnovo ccnl (per esempio quanto sara’ l’incremento salariale ecc),poi una altra domanda sciocca: io(contratto di apprendistato) a febbraio(20 giorni lavorativi) ho percepito 1331 euro,mentre a marzo(23 giorni lavorativi) 1440 euro,come mai?…mi aspettavo molto di piu’ in busta paga!Grazie anticipatatmente e Distinti Saluti

  597. Nicola Dice:
    aprile 11th, 2010 at 10:05

    Scusi c’è un errore a marzo ho percepito 1340 euro!!!!

  598. Gustavo Dice:
    aprile 12th, 2010 at 21:27

    Gentile Capaccioli, ho una domanda tecnica sull’ultimo rinnovo del contratto, infatti ci sono 2 articoli in contraddizione e la cosa sta creando problemi in alcune farmacie:

    All’articolo 17 si disciplina l’orario di lavoro a tempo parziale e al comma 6 si legge:
    “Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 che precede, in ogni altro caso, la percentuale di maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva sulla singola ora di lavoro supplementare è pari al 25% della quota oraria della normale retribuzione di cui al successivo art. 57.”

    MENTRE il comma 8 recita :
    “ (…)L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, (…) comporta a favore del prestatore di lavoro (…) il diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore che sono state oggetto di variazione o di incremento, forfetaria ed omnicomprensiva pari al 10% della quota oraria della retribuzione di cui al successivo art. 58 per i primi quatto mesi successivi ad ogni intervenuto incremento o variazione.

    ??? 10% o 25% ???

    Esempio pratico: part time 20h solo mattina, due pomeriggi lavorati come supplementare: la maggiorazione dev’essere del 10 o del 25%?
    Quando 10 e quando 25?

    Grazie mille per le preziose delucidazioni e complimenti per la competenza.

  599. Franco Capaccioli Dice:
    aprile 12th, 2010 at 22:28

    Per Nicola commento 596,
    Ferie
    Art. 28
    Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di giorni ventisei
    lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro
    settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle
    ferie.
    Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali
    cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche
    e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
    Per la seconda domanda ti consiglio di far controllare la busta paga alla Filcams Cgil della tua città.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  600. Ginevra78 Dice:
    aprile 13th, 2010 at 09:12

    Gentile Dott. Capaccioli,
    A breve darò le dimissioni dalla farmacia in cui lavoro. Ho alcune questioni da porle: In questi anni lavorativi non ho mai usufruito a pieno dei giorni di ferie,i giorni di ferie non goduti verranno persi oppure vengono messi nel tfr? lo stesso discorso vale per le festività soppresse di cui non ho mai goduto e non mi sono mai state retribuite, ancora stesso discorso vale per i rol (riduzione orario lavoro)…
    Inoltre nella mia busta paga, il contatore di rol, festività soppresse e ferie è sempre lasciato in bianco.
    Aspetto un suo chiarimento, ringraziandola anticipatamente!

  601. Franco Capaccioli Dice:
    aprile 13th, 2010 at 21:59

    Per Gustavo commento 598,
    la maggiorazione del 10% è per le cause flessibili, la maggiorazione del 25% è per le ore supplementari.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  602. Franco Capaccioli Dice:
    aprile 13th, 2010 at 22:02

    Per Ginevra78 commento 600,
    le ferie maturate e non godute nel caso di cessazione del rapporto di lavoro sono retribuite con le competenze di fine rapporto, come le ROL, le festività, i ratei di tredicesima e quattordicesima e il TFR.
    Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  603. roberta Dice:
    aprile 15th, 2010 at 08:41

    siamo ad aprile inoltrato, ci sono novità riguardo il contratto?

  604. luglio Dice:
    aprile 15th, 2010 at 15:10

    …..e per quanto riguarda il contratto integrativo regionale dei dipendenti da farmacia privata della Toscana,scaduto ad ottobre 2009,ci sono novità?C’è speranza che venga rinnovato?

  605. federico Dice:
    aprile 19th, 2010 at 11:12

    Buongiorno,sono un farmacista collaboratore,vorrei sapere se sulla busta paga,in caso di pagamento dello stipendio con bonifico bancario,deve essere indicata la data della valuta del bonifico stesso.
    Questa voce,sulla mia busta,è presente,ma vuota…..e succede spesso che il bonifico dello stipendio venga effettuato diversi giorni dopo l’emissione della busta stessa.E’ normale una cosa del genere?Inoltre,sò che lo stipendio ‘dovrebbe’ essere pagato nel mese corrente,ma,effettivamente,quanto tempo può passare,prima che il titolare diventi insolvente?(usando tutto il buon senso possibile,dato che credo nessun farmacista venga pagato nel mese corrente…)
    Grazie

  606. Franco Capaccioli Dice:
    aprile 25th, 2010 at 22:36

    Per Roberta commento 603,
    purtroppo no.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  607. Franco Capaccioli Dice:
    aprile 25th, 2010 at 22:39

    Per Federico commento 605,
    si, la retribuzione dovrebbe essere pagata nel mese corrente, comunque non oltre i tempi utili per predisporre i conteggi delle buste paga. Normalmente questo tempo si calcola in una settimana, max dieci giorni.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  608. stefania68 Dice:
    aprile 27th, 2010 at 14:06

    buon giorno sign. Capaccioli,
    torno a richiedere il suo aiuto per quanto concerne il mio licenziamento presso una farmacia privata,le ricordo che mi erano state fatte sparire le ferie non godute in 15 anni di servizio. A tutt’oggi ancora non mi è stato liquidato il tfr e le ferie non godute. Sono stata licenziata in data 18.03.2010.C’e’ un limite massimo entro il quale il tfr deve essere liquidato? E’ possibile richiedere il pagamento degli interessi maturati per ritardato pagamento?Ringraziandola anticipatamente, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

  609. Gustavo Dice:
    aprile 27th, 2010 at 19:25

    Può sembrare un dettaglio ma non lo è: qualsiasi dipendente di farmacia sa che per quanto l’orario di chiusura della stessa sia in teoria alle ore 20:00 (salvo turni, orari diversi ecc) in pratica la permanenza in farmacia prosegue ben oltre l’orario di chiusura dei battenti, per via dell’espletamento delle attività connesse alle chiusure di cassa, sistemazione ricette e così via.
    Dato che non è ipotizzabile chiudere i battenti 15-20 minuti prima, non sarebbe un’oscenità riconoscere in busta paga, sulla base di opportuna modifica del ccnl, tale surplus di lavoro quotidiano (15-20 minuti, minimo, al giorno moltiplicati per 25 giorni lavorativi fanno cifra).
    Chiedo scusa ai titolari se chiedo troppo. “mannaggia ’sti dipendenti incontentabili”…

  610. Franco Capaccioli Dice:
    aprile 27th, 2010 at 22:59

    Per Stefania68 commento 608,
    il tfr deve essere pagato con tutte le competenze di fine rapporto il mese successivo alla fine del rapporto di lavoro, se questo non avviene puoi chiedere gli interessi legali maturati.
    Franco Capaccioli Filcams Siena.

  611. Franco Capaccioli Dice:
    aprile 27th, 2010 at 23:08

    Per Federico commento 605,
    la retribuzione deve essere pagata con una cadenza fissa e prestabilita, normalmente entro il mese di maturazione comunque entro i primi giorni del mese successivo che sono poi necessari per la formulazione delle buste paga.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  612. Franco Capaccioli Dice:
    aprile 27th, 2010 at 23:11

    Per Luglio commento 604,
    no, non ci sono novità.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  613. Franco Capaccioli Dice:
    aprile 28th, 2010 at 23:05

    Per Gustavo commento 609,
    potresti recuperare la mattina successiva, entrando 15 minuti dopo.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  614. roberta Dice:
    aprile 29th, 2010 at 20:51

    Buonasera, commentando la risposta 613, probabilmente Lei pensa che nel privato si possa fare quello che si fa probabilmente nel pubblico…in farmacia, come in altri uffici o negozi privati, di solito si entra 15 min prima, si esce 15 min dopo, al mattino e alla sera, perchè è scontato che lo si debba fare, altrimenti sei un lavativo o uno che pensa di timbrare il cartellino…
    scusi se glielo dico, ma mi sembra che viva su un altro pianeta quando risponde così…se entriamo 15 min dopo e il negozio quindi non apre in tempo, possiamo ricevere un richiamo (nel contratto infatti si dice che non sono tollerati ritardi, mentre non si accenna mai a questo famoso recupero!)
    spero di avere torto, così ogni giorno potrei entrare almeno 30 min dopo!!
    capisco gustavo, perchè è proprio vero che se non viene inserito nel contratto questa indennità, noi continuiamo a perdere ore di straordinario!!
    la saluto cordialmente

  615. gustavo Dice:
    maggio 3rd, 2010 at 22:21

    Per quanto riguarda il surplus di lavoro sia in entrata che in uscita (e, preciso: sia al mattino che al pomeriggio..) aggiungo che è impossibile entrare 15 minuti dopo perchè gli orari di apertura delle farmacie non sono liberi e sia l’asl che l’ordine dei farmacisti vigilano e sanzionano.

  616. sara Dice:
    maggio 5th, 2010 at 15:42

    in seguito al mio licenziamento ho ricevuto da pochi giorni l’ultima busta paga con tfr.Dal momento che non mi tornano diverse voci ho provato a chiamare il mio ex capo ma si nega al telefono.Ho chiamato allora il centro che si occupa delle nostre buste paga e mi hanno detto che non possono parlare con me e con tutti i dipendenti del mio ex capo se non dopo una delega scritta dello stesso.Possono farlo?a chi mi devo rivolgere grazie sara

  617. Franco Capaccioli Dice:
    maggio 5th, 2010 at 22:58

    Per Sara commento 616,
    ti consiglio di rivolgerti alla Filcams Cgil della tua Città.
    Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  618. Franco Capaccioli Dice:
    maggio 5th, 2010 at 23:09

    Per Roberta commento 614 e Gustavo commento 615,
    sono più che coscente che il consiglio dato sia difficile da attuare, ma ad un certo punto queste situazioni devono essere affrontate.
    Pertanto il fatto di entrare in ritardo il giorno successivo è una provocazione al fine di aprire una discussione con l’Azienda rispetto all’orario fatto in straordinario e non riconosciuto.
    Franco Capaccioli Filcams Cgil Siena

  619. Bianca Dice:
    maggio 11th, 2010 at 00:18

    Lavoro part time presso una farmacia privata ho un orario fittizio sul contratto perchè in realtà da quando sono ritornata dalla maternità ho trovato la seguente situazione…il mio titolare decide il mio orario e quello delle mie colleghe settimana per settimana sostiene infatti di poter variare l’orario a suo piacimento a fronte della clausole elastiche e flessibili da noi firmate …è vero?io non posso più andare avanti senza orario ma lui sostiene che se non ci atteniamo siamo potenzialmente licenziabili..Aggiungo inoltre che sta aperto nella mezza giornata di chiusura obbligatoria..io rischio qualcosa?
    In attesa di risposta ringrazio cordialmente

  620. Franco Capaccioli Dice:
    maggio 11th, 2010 at 22:30

    Per Bianca commento 619,
    no, le cose che stanno facendo non sono regolari, e non possono neppure licenziarvi per i motivi citati, comunque il mio consiglio è di rivolgersi alla sede della Filcams Cgil della tua Città.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  621. Gustavo Dice:
    maggio 13th, 2010 at 20:51

    Sempre sul problema lavoro “supplementare” in ingresso e in uscita.
    Apprezzo e condivido l’invito del gent.mo segretario Capaccioli ad “affrontare queste situazioni”, ma il problema è che QUESTA situazione non è affrontabile, è proprio strutturale, insita nell’espletamento normale del lavoro in farmacia: se si deve essere operativi alle ore 9:00, è imprescindibile essere in farmacia almeno 15 minuti prima per : avviare i pc, lanciare i programmi, preparare il fondo cassa, avviare gli strumenti vari, ed ovviamente tutte le altre operazioni banali quali accendere luci, indossare il camice ecc. Tutto ciò è normale e inevitabile e si ripete in ingresso e in uscita e comporta per il dipendente un surplus effettivo fisso quotidiano che non sarebbe scandaloso se fosse riconosciuto in busta paga con opportuna modifica del CCNL.

  622. Franco Capaccioli Dice:
    maggio 16th, 2010 at 17:48

    Per Gustavo commento 621,
    potrebbe essere un problema da affrontare nella contrattazione di secondo livello, con un accordo Regionale oppure Provinciale, parlatene con la Filcams Cgil del vostro territorio.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  623. sergio Dice:
    maggio 20th, 2010 at 17:47

    Dopo due anni e tre mesi mi sono licenziato come farmacista collaboratore.
    Sono stato regolarmente liquidato (13^,!4^, TFR etc).
    Vorrei sapere visto che il 31 gennaio 2010 è scaduto il contratto ,(e non si sa quando ci sara’il nuovo) posso chiedere ,” un domani” al mio ex datore di lavoro il ricalcolo della 13^,14^ e il TFR , per eventuali aumenti del nuovo contratto, per i mesi di febbraio , marzo e aprile 2010.
    Mi aspettano ? oppure licenziandomi non ho piu diritto a nulla ?.
    grazie

  624. delusa Dice:
    maggio 22nd, 2010 at 17:42

    caro sergio, se il contratto verrà rinnovato con le norme dell’ultima volta, non avrai diritto a nulla, perchè gli arretrati (per modo di dire, visto che l’una tantum copriva solo una piccola parte di essi e delle maggiorazioni degli straordinari) erano dovuti solo ai dipendenti in forza lavoro al momento del rinnovo. e questo in caso di licenziamento o scadenza contratto a tempo determinato o pensionamenti.
    si capisce perchè tardino così tanto(calcola in tutta italia quanto ci guadagnano i titolari) ma non si capisce perchè i sindacati non facciano molto (se vedi la risposta 576 capirai che se l’ultima volta ci sono voluti più di due anni per il rinnovo, ora non hanno nulla da perdere i tiolari, solo i dipendenti) e pensare che ci danno sempre più incombenze (es. esami sangue)

    se rinasco non faccio più il farmacista!!

  625. Franco Capaccioli Dice:
    maggio 23rd, 2010 at 22:42

    Per Sergio commento 623,
    con il licenziamento vengono liquidate tutte le competenze e un’eventuale firma del rinnovo contrattuale dovrà stabilire quali siano le spettanze per i mesi di vacanza contrattuale.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  626. Franco Capaccioli Dice:
    maggio 24th, 2010 at 19:39

    Per Delusa commento 624,
    il sindacato trae la sua forza contrattuale dai lavoratori, è più forte laddove i lavoratori sono molto partecipi all’attività sindacale, pertanto anche nel caso del vostro contratto sarebbe sicuramente importante una maggiore partecipazione dei lavoratori dipendenti.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  627. roberta Dice:
    maggio 25th, 2010 at 08:39

    siamo quasi a giugno (5 mesi di ritardo). che novità dagli incontri fatti con federfarma? o federfarma latita e nessuno fa niente?
    grazie a nome mio e di tutti i farmacisti dipendenti d’italia

  628. Franco Capaccioli Dice:
    maggio 25th, 2010 at 22:52

    Per Roberta commento 627,
    purtroppo non posso darti nessuna nuova rispetto alla situazione del rinnovo contrattuale, sarà nostra cura dare massima informazione sia in merito agli sviluppi per il rinnovo del contratto, sia nel caso dovessimo proclamare delle iniziative di sostegno al rinnovo contrattuale.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  629. roberta Dice:
    maggio 26th, 2010 at 13:50

    Gentile sig Capaccioli,
    mi è giunta quaste comunicazione dalla conasf (associazione di farmacisti):

    CONASFA: 3° MEETING NAZIONALE A BOLOGNA – SESSIONE OO.SS.
    Bologna 16/05/2010 – Conasfa comunica agli iscritti delle Associazioni di non aver potuto
    consegnare le richieste ed osservazioni pervenute riguardante la piattaforma contrattuale.
    In riferimento al nostro invito alle OO.SS. di incontrarle (prot. n. 10/2010 del 08/04/2010)
    in una sessione del 3° Meeting Nazionale, CoNASFA informa che all’incontro non si è
    presentato nessuno sia della rappresentanza delle Segreterie Nazionali, sia delle
    rappresentanze territoriali. Inoltre non è pervenuta nessuna comunicazione a riguardo.

    siccome dice che noi farmacisti dobbiamo partecipare (risp 626), come mai quando lo facciamo le ooss non partecipano nonostante l’invito? una volta non ci siete voi, un’altra federfarma…e i mesi passano!!

  630. Franco Capaccioli Dice:
    maggio 26th, 2010 at 22:14

    Per Roberta commento 629,
    non conosco i motivi della non partecipazione delle OO.SS Nazionali all’iniziativa, l’unica cosa che posso dirti è che il contratto nazionale delle Farmacie deve essere rinnovato e che l’apporto dei dipendenti è fondamentale per una soluzione positiva della vertenza e che questo vale per tutti i dipendenti del settore.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  631. Gustavo Dice:
    maggio 30th, 2010 at 20:20

    La manovra finanziaria che sta per essere varata prevede tagli ai margini delle farmacie, pertanto in questo momento per federfarma il rinnovo del contratto dei dipendenti non solo è l’ultimo dei problemi in agenda, ma non appena partiranno i tavoli di confronto con i sindacati (chissà tra quanti mesi), non concederanno mezzo euro di aumento nè alcun miglioramento, prepariamoci ad un ulteriore decadimento della condizione del dipendente di farmacia.

  632. Franco Capaccioli Dice:
    maggio 31st, 2010 at 23:51

    Per Gustavo commento 631,
    il testo della manovra finanziaria sarà pubblicato domani, verificheremo anche i provvedimenti che riguardano il settore, poi faremo le debite valutazioni, che per quanto riguarda la nostra Organizzazione sono ampiamenti negative.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  633. Claudia Dice:
    giugno 1st, 2010 at 22:14

    Gentile sig.Capaccioli,
    sto per dare le dimissioni alla farmacia per cui lavoro e avrei bisogno di alcune delucidazioni.
    Sono a contratto a tempo indeterminato quindi dovrò dare un preavviso di 90 giorni di calendario.In quei 90 giorni la farmacia chiude per una settimana di ferie. Devo scalare quella settimana dal mio preavviso?
    Ho letto che le dimissioni verranno conteggiate a partire da alcuni giorni specifici del mese mi sa dire quali sono?
    Per l’anno 2010 qual è l’eventuale rimborso spese della famacia per i corsi ecm?
    Grazie!

  634. ELEONORA Dice:
    giugno 2nd, 2010 at 14:31

    HO SAPUTO CHE IN ALCUNE FARMACIE VENGONO DATI AI DIPENDENTI DEI BUONI MENSILI VOLEVO SAPERE SE SONO DELLE “GRATIFICHE” O SE SPETTANO A TUTTI I DIPENDENTI DI FARMACIA

  635. Franco Capaccioli Dice:
    giugno 4th, 2010 at 19:15

    Per Claudia commento 633,
    decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
    In caso di dimissioni del lavoratore laureato per vincita di pubblico concorso ad aprire o esercitare una farmacia, per incarichi alla USL, per l’esercizio della professione in farmacie comunali, municipalizzate e ospedaliere il periodo è di 30 gg. se i termini previsti per l’assunzione del nuovo incarico non consentono il rispetto del periodo normale di preavviso.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  636. Franco Capaccioli Dice:
    giugno 4th, 2010 at 19:17

    Per Eleonora commento 634,
    andrebbe fatta una verifica con i colleghi dell’azienda, potrebbero essere frutto di un accordo aziendale!
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  637. nicola Dice:
    giugno 8th, 2010 at 21:09

    Buongiorno Dott Capaccioli,volevo sapere quali sono i punti di discussione del rinnovo ccnl (per esempio quanto sara’ l’incremento salariale ecc) grazie anticipèatamente

  638. cri 62 Dice:
    giugno 9th, 2010 at 13:48

    Gent.le Dott. Capaccioli
    vorrei suo parere in merito alla possibilità di assunzione di un magazziniere al 5° livello, poichè nel Ccnl sono previste soltanto le qualifiche di conducente e fattorino.
    Ovvero se si vuol dare ad un addetto alle pulizie il 5° livello anzichè il 6°, si può fare o è necessario attenersi alle qualifiche ed ai livelli indicati nel Ccnl.
    La ringrazio anticipatamente.

  639. Franco Capaccioli Dice:
    giugno 9th, 2010 at 22:21

    Per Nicola commento 637,
    ATTENZIONE.
    Manovra economica: a rischio chiusura le farmacie private e pubbliche
    La manovra economica potrebbe ripercuotersi anche sui farmacisti, i tagli previsti rischiano di danneggiare fortemente le farmacie private e pubbliche.
    Filcams Siena

  640. Franco Capaccioli Dice:
    giugno 9th, 2010 at 22:46

    Per Cri62 commento 638,
    si è possibile.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  641. Fabio Dice:
    giugno 12th, 2010 at 11:56

    Gentile Dott. Capaccioli,
    volevo chiederle se sono compatibili per un collaboratore di farmacia: a) l’apertura di una’officina cosmetica dove lo stesso svolgerebbe la funzione di titolare e direttore tecnico; b) collaboraborazioni presso un centro estetico dove esiste un laboratorio per la produzione di cosmetici. La ringrazio anticipatamente.

  642. Antonio Dice:
    giugno 14th, 2010 at 00:00

    qualke mese fa ero stato ottimista pensando che c avrebbero aumentato lo stipendio di circa 30 euro tra 2 anni.si è capito che probabilmente nemmeno c saranno questi aumenti.ma si potrebbe almeno pensare di darci una mezza giornata libera a settimana?

  643. roberta Dice:
    giugno 14th, 2010 at 15:26

    vorrei sapere quante farmacie hanno chiuso per fallimento dal 1950 ad oggi…
    e quanti negozi diversi dalle farmacie? eppure i contratti sono stati firmati in passato e continuano a esserlo, nonostante negozi di altro genere risciano e falliscono ogni giorno…

    ogni scusa è buona per non rinnovare il contratto…prima i titolari avevano scioperato per la nascita delle parafarmacie e hanno fatto slitttare il contratto (poi l’hanno aperte loro o per i figli o per impedire la concorrenza di parafarm vicine alla loro farmacia)
    ora un misero sconto che è in previsione sembra che il mondo crolli

  644. Franco Capaccioli Dice:
    giugno 14th, 2010 at 22:31

    Per Fabio commento 641,
    non conosco la normativa in materia, presumo che possa essere compatibile, però ti consiglio di fare un approfondimento con l’Ordine.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  645. Gustavo Dice:
    giugno 15th, 2010 at 15:20

    La maggior parte dei titolari di farmacia è sempre stata miope: tenendo sottopagati i propri dipendenti e permettendo ai magazzinieri di dispensare illecitamente il farmaco hanno contribuito a far decadere la nobile professione del farmacista.
    Molti clienti ci considerano già dei semplici commessi col camice, di chi è la responsabilità maggiore se non è mai stato incentivato il merito e se si è preferito sviluppare il lato economico-commerciale della farmacia a discapito di quello tecnico-scientifico?
    Ora è un assalto a ciò che loro stessi hanno creato: l’assalto ad un bocconcino succulento poco professionalizzato quindi gestibile da chiunque, gestibile pure da qualche “manager” della GDO laureato in economia e commercio.
    Alla vostra miopia (che persevera tutt’ora)! Prosit!

  646. Sabina Dice:
    giugno 15th, 2010 at 15:24

    Le farmacie non possono chiudere (sono concessione dello stato), al massimo le puoi vendere al “triplo” del loro valore…..!!!
    Per il resto è l’ennesima scusa da parte di federfarma per allontanare ulteriormente il nostro rinnovo contrattuale per poi uscirsene tra 30-40 mesi con l’ennesimo ridicolo aumento, inoltre il ricatto fatto al governo a proposito del personale è semplicemente ridicolo in quanto siamo già ridotti al minimo nelle singole realtà delle farmacie private.
    Approfitto di questo spazio per invitarvi tutti su FACEBOOK dove sono nati diversi gruppi interessanti, nati eclusivamente per aggregare la nostra categoria e per condividere a livello nazionale le informazioni e le iniziative dei colleghi che ancora vogliono credere al possibile cambiamento della nostra posizione di PROFESSIONISTI-DIPENDENTI.

    http://www.facebook.com/group.php?gid=373480212703&v=app_2373072738&ref=mf#!/group.php?gid=373480212703&ref=ts

    http://www.facebook.com/?tid=1322986244683&sk=messages#!/profile.php?id=1582080595

    http://www.facebook.com/?tid=1322986244683&sk=messages#!/profile.php?id=1269524655

    http://www.conasfa.it/

    Ciao a tutti i colleghi, Sabina.

  647. Sabina Dice:
    giugno 15th, 2010 at 15:42

    errata corrige, e spero che questo sia il link esatto al posto del secondo e terzo…

    http://www.facebook.com/?tid=1411192813523&sk=messages#!/group.php?gid=56107850953

    …scusate ancora,Sabina.

  648. Angela Dice:
    giugno 15th, 2010 at 17:26

    Dott. Capaccioli vorrei sapere se nel contratto di assunzione atempo determinato in farmacie private è previsto un tempo di preavviso oppure no e se in caso di mancato preavviso è prevista la trattenuta del tfr e in quale parte. Grazie

  649. roberta Dice:
    giugno 15th, 2010 at 21:12

    dovremmo rifiutarci di fare qualsiasi tipo di straordinario visto che siamo in esubero…e pretendere di fare tutte le ferie e le ore di permesso che nonostante la crisi non riusciamo mai a fare
    mai più turni fino a che non viene rinnovato il contratto e data la reperibilità, come nelle altre professioni

  650. marta Dice:
    giugno 16th, 2010 at 18:22

    Salve a tutti..sono una studentessa di farmacia al primo anno..volevo sapere da voi farmacisti se è cosi terribile la situazione per i dipendenti dei titolari. Tutti questi commenti negativi mi scoraggiano e penso fortemente di cambiare l’anno prossimo anche se non mi dispiace ciò che sto studiando,anzi.Mi farebbe piacere sapere le vostre esperienze cosi da farmi un’idea piu precisa e veritiera.
    Chiedo inoltre a lei Dott. Capaccioli se mi può delucidare in merito agli stipendi base fissati dal contratto nazionale di lavoro.

  651. Augusto Dice:
    giugno 16th, 2010 at 18:22

    Gentile Dott. Capaccioli,
    volevo chiederle sulla base di quali criteri, un farmacista che presta la sua attività come “libero professionista”,può definire le tariffe orarie diurne e notturne.
    In altre povere vorrei capire se un farmacista libero professionista deve attenersi alle tariffe come regolamentate dal CCNL oppure no.

    Il rapporto di lavoro tra titolare e libero professionista è da considerarsi alla stregua di un lavoro come dipendente?

    grazie

  652. Gustavo Dice:
    giugno 17th, 2010 at 16:43

    Per Marta, commento 650.
    Purtroppo non esiste una “laurea felice” che ti permetta una volta conseguita di ottenere in tempi brevi un lavoro remunerativo e scevro da problemi, sia come dipendente che come libero professionista.
    In questo spazio scrivono i farmacisti e dunque qui troverai solo lamentele di farmacisti, ma la realtà è che le condizioni di lavoro stanno diventando sempre perggiori in tutti i settori: i futuri avvocati avranno grossi problemi (sono una marea) e così idem per medici, odontoiatri, architetti ecc.
    Il percorso di studi della laurea in farmacia è bellissimo ma il sccessivo impatto col mondo del lavoro in farmacia (o della ricerca universitaria….) è traumatico per tutti.
    Quello che devi fare TU come matricola del primo anno non è di abbandonare, ma di cominciare a fare quello che non abbiamo fatto noi in passato: Far aprire gli occhi ai tuoi colleghi ADESSO, in modo tale che la mentalità cominci a cambiare da subito!
    Poi una volta laureati PRETENDETE contratti dignitosi fin da subito e non accettate di lavorare allo stipendio minimo sindacale.
    Solo cosi facendo getterete le basi per un futuro migliore, gran parte del futuro della dignità della professione e delle future condizioni di lavoro è in mano vostra, ADESSO.

    Resta e combatti Marta, perchè tanto ovunque andrai dovrai farlo, quindi scegli di combattere per qualcosa che ti piaccia veramente.
    In bocca al lupo per tutto.

  653. silvia Dice:
    giugno 29th, 2010 at 08:03

    buongiorno signor capaccioli volevo chiederle secondo quali criteri viene elargita la quattordicesima nell’anno successivo alla maternità, io sono andata in maternità obbligatoria, nel maggio 2009 e ho usufruito oltre dei suddetti 5 mesi di altri tre mesi di facoltativa ed in busta paga , mi ritrovo pagate solo 6 mensiltà per la 14°, ma anche durante la maternità obbligatoria la 14° nn matura?riguardando le buste paga dello scorso anno anche la 14° 2009 era stata pagata con 10 mensilità grazie buonagg

  654. Franco Capaccioli Dice:
    giugno 29th, 2010 at 22:27

    Per Silvia commento 653,
    I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  655. Franco Capaccioli Dice:
    giugno 29th, 2010 at 22:30

    Per Augusto commento 651,
    sicuramente no.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  656. Franco Capaccioli Dice:
    giugno 29th, 2010 at 22:39

    Per Marta commento 650,
    1° LIVELLO SUPER € 2.005,06 Lorda Mensile
    1° LIVELLO € 1.782,96 Lorda Mensile
    INDENNITA’ SPECIALE QUADRI
    Farmacista direttore di farmacia (1° Liv. super)
    100,71 Lorde Mensili
    Farmacista collaboratore (1° Livello) dopo 2 anni di servizio nella qualifica in farmacia € 100,00 Lorde Mensili
    Dopo 12 anni di servizio nella qualifica in farmacia € 110,00 Lorde Mensili
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  657. Franco Capaccioli Dice:
    giugno 29th, 2010 at 22:41

    Per Angela commento 648,
    nel caso di mancato preavvviso l’azienda può trattenerti la retribuzione afferente al periodo di preavviso mancante.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  658. nicola Dice:
    luglio 1st, 2010 at 07:40

    Buongiorno Dott capaccioli,io sono un farmacista con contratto di apprendistato di 2 anni che fra poco scadra’,volevo sapere se il titolare mi conferma ,il contratto sara’ automaticamente farmacista collaboratore dopo 2 anni di servizio nella farmacis( £ 100 lorde mensili) in piu con lo scatto di anzianita’..Inoltre volevo sapere se con il contratto di apprendistato si deve dare il preavviso per lasciare.Grazie

  659. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 1st, 2010 at 18:17

    Per Nicola commento 658,
    la qualifica è acquisita dopo 24 mesi di servizio e quindi devono inquadrarti come farmacista collaboratore con le indennità corrispondenti.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  660. roberta Dice:
    luglio 2nd, 2010 at 20:54

    per marta, una miseria insomma…

  661. roberta Dice:
    luglio 5th, 2010 at 14:31

    Art. 104
    Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una delle Parti, le Associazioni Regionali
    dei Titolari di Farmacia private aderenti alle Federfarma e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori
    aderenti o facenti capo alle organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, si incontreranno a livello regionale per
    discutere le reciproche informazioni sullo stato e la dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con
    particolare riferimento all’occupazione giovanile, all’utilizzo del lavoro a tempo parziale, ai contratti di
    formazione e lavoro, al lavoro a termine, al lavoro temporaneo e all’apprendistato.

    Se, alla scadenza del presente CCNL,
    non si pervenga – come, invece, auspicano congiuntamente le Parti – alla stipula del nuovo accordo di rinnovo, il
    contributo di euro 4,00 (per i sindacati) sarà erogato anche per l’anno 2010.

    quanti incontri sono stati fatti con federfarma da gennaio a oggi per discutere del contratto?
    non è che i sindacati non sono così interessati a concludere nel 2010 visto che il loro contributo lo hanno lo stesso??

  662. Gustavo Dice:
    luglio 16th, 2010 at 18:50

    CI SI COMINCIA AD ANNUSARE A VICENDA:

    “Si potrebbe aprire già a settembre la trattativa sul rinnovo del contratto per i dipendenti delle farmacie private. Così chiedono le tre sigle confederali, che il 30 giugno 2010 hanno trasmesso a Federfarma le loro piattaforme, e la risposta del sindacato titolari è di piena apertura (??????): «È un momento difficile» sottolinea Carlo Ghiani, responsabile per Federfarma dei rinnovi contrattuali «ma siamo pronti a incontrare Cgil, Cisl e Uil alla chiusura della pausa estiva. E la prima richiesta che porremo sarà quella di confrontarci su una piattaforma unitaria».

    Dalle sigle confederali, infatti, sono arrivate tre proposte di rinnovo simili nei contenuti ma differenti in alcuni passaggi di rilievo. Il più cruciale riguarda gli aumenti: Filcams-Cgil chiede 180 euro lorde in tre anni per il I livello, Fisascat-Cils e Uil-Tucs propongono adeguamenti parametrati sull’indice Ipca (Indice dei prezzi al consumo armonizzato) in base a quanto prevede l’accordo sulla riforma della contrattazione nazionale firmato l’anno scorso dalle due organizzazioni (ma non dalla Cgil).

    Tra le altre richieste, dove si registrano minori distanze tra le tre sigle, spiccano la previsione di una contrattazione di secondo livello da delegare alle rappresentanze regionali (ATTENZIONEEEEE) e l’introduzione di alcune tutele da welfare come il part-time per le farmaciste in maternità. «Le consideriamo richieste ragionevoli e responsabili» commenta Cristian Sesena, responsabile della contrattazione di settore per Filcams-Cgil «la legge sui servizi in farmacia e l’evoluzione del Ssn spingono per una figura di farmacista polifunzionale, con un ruolo sempre più forte sul sociale. È un’evoluzione che non può prescindere da una crescita professionale per la quale occorrono investimenti e incentivi».”

    UN’ ACCORATA PREGHIERA RIVOLTA AI NOSTRI DELEGATI SINDACALI:
    NON CEDETE SUL FRONTE DELL’UNA TANTUM DI RECUPERO VACANZA CONTRATTUALE, PRETENDETELA IN MISURA ADEGUATA: NON MENO DEL 90%, SONO SOLDI NOSTRI!!!!!

  663. roberta Dice:
    luglio 19th, 2010 at 13:00

    gustavo ha ragione, già l’una tantum non va a finire nel tfr,e chissà perchè, più tutti gli straordinari fatti con la vecchia paga oraria…già così anche dandoci il 100% abbiamo perso soldi nostri…

  664. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 20th, 2010 at 15:44

    Per Gustavo commento 662,
    Questo è il testo della piattaforma inviata alle controparti:

    FILCAMS CGIL

    PIATTAFORMA DI RINNOVO CCNL FARMACIE PRIVATE
    Premessa-

    Le modifiche legislative che stanno interessando il settore, che vanno da un contenimento della spesa sanitaria alla promulgazione della legge 69/09, impone una profonda riflessione sul ruolo sociale potenzialmente affidato alla farmacia, scindendola dagli aspetti più tradizionalmente commerciali.

    Pertanto le direttrici che presiedono alla definizione della Piattaforma per il Rinnovo del Contratto Nazionale,
    in coerenza con quanto rivendicato nel corso degli ultimi due rinnovi, possono essere sintetizzate in:

    La valorizzazione delle professionalità esistenti e l’incentivazione all’accrescimento e allo sviluppo delle professionalità di tutti gli operatori iniziando dai laureati e coinvolgendo anche tutte le altre figure professionali (commessi, magazzinieri ecc.). Non sfugge infatti che la legge 69/09 nella sua parziale o totale applicazione non può prescindere da un ripensamento del ruolo di tutti gli operatori chiamati ad operare nel settore. La “polimansionalità” che potrebbe caratterizzare il “lavoro” in farmacia non può essere infatti intesa come la somma algebrica di attività nuove e diverse, ma come l’esito di un percorso che abbini formazione, percorsi di crescita individuali, adeguato riconoscimento economico degli stessi.
    L’intensificazione delle relazioni sindacali fra le parti a tutti i livelli, come leva strategica condivisa per affrontare le sfide di un settore in fase di forte evoluzione. Tale intensificazione dovrà tradursi in concrete dinamiche di confronto finalizzato alle opportune intese che diano anche slancio ad un graduale quanto necessario processo di decentramento.
    La FILCAMS CGIL ribadisce la volontà, già manifestata nello scorso rinnovo, di avvicinare il CCNL delle Farmacie Private a quello delle Pubbliche, al fine di ridurre le differenze sul piano dell’incidenza del costo del lavoro, tenuto conto delle differenze storicamente esistenti fra le due realtà messe a confronto ,e di creare condizioni paritetiche di fronte alle eventuali ulteriori proposte di riforma del settore.
    In armonia con tale articolata Premessa, si riportano di seguito i diversi capitoli della piattaforma con il dettaglio delle richieste:
    DIRITTI SINDACALI.
    Si richiede un monte ore annuo non inferiore a 10 ore per ogni lavoratore per l’effettuazione di assemblee sindacali retribuite da parte delle RSA e/o delle OOSS Territoriali di riferimento. Si richiede inoltre la possibilità di identificare un apposito spazio all’interno dei luoghi di lavoro (bacheca) per l’affissione di comunicati, materiale informativo, inerenti alle materie di interesse sindacale.
    BILATERALITA’.
    L’ operatività dell’ Ente Bilaterale Nazionale deve diventare effettiva soprattutto se rapportata agli effetti che una corretta implementazione dello stesso potrebbe avere sulle attività di supporto quotidiano per gli addetti e per le imprese. Per ottenere questo obiettivo è necessario individuare alcune definite aree di intervento da promuovere su richiesta congiunta delle Federfarma regionali e le OO.SS. Regionali all’Ente Bilaterale Nazionale.
    In tale ottica il tema della Salute e Sicurezza sul Lavoro, della gestione dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza, la loro formazione, troverebbero nell’ambito regionale una risposta credibile e una concreta possibilità di immediata esigibilità.
    Tutto quanto poi riconducibile alla formazione degli Apprendisti, alla Formazione ECM, alla formazione legata al reinserimento, anche alla luce di quanto richiesto dalla legge 69/2009 troverebbe nel livello regionale una sede di regia capace di analizzare i fabbisogni, di monitorare le diverse fasi di realizzazioni dei percorsi concordati, di verificare gli esiti degli investimenti formativi.
    FORMAZIONE.
    l’importanza della formazione professionale come già specificato nella premessa deve essere ritenuta da entrambe le parti centrale. In tale ottica vanno orientati gli sforzi per esplorare ogni possibilità presente all’oggi sul piano normativo e contrattuale, per fare sì che essa esca da una rischiosa condizione di episodicità e divenga elemento costitutivo della professionalità degli addetti. Anche il mercato sempre più complesso, concorrenziale e variabile richiede al farmacista un bagaglio notevole di competenze spesso trasversali per corrispondere all’esigenze dell’utenza attraverso la garanzia di alti standars di qualità del servizio offert
    Formazione ECM.
    In coerenza con quanto previsto al capitolo Bilateralità si richiede che le ore deputate alla formazione ECM siano riconosciute e remunerate come ore di lavoro effettivamente prestato. La formazione derivante da progetti concordati a livello territoriale dovrà soggiacere alla medesima modalità, anche in un ottica di progressivo superamento della prassi del rimborso.
    CONTRATTAZIONE DECENTRATA REGIONALE.
    La contrattazione di livello regionale va estesa e diffusa, avendo più volte rimarcato il ruolo strategico che il decentramento delle relazioni sindacali deve raggiungere con questo rinnovo contrattuale.
    Essa dovrà svolgersi, oltre a quanto già previsto dal vigente CCNL, su temi quali:

    o Erogazioni economiche (Premio di Risultato) legate a obiettivi di produttività, qualità ed accrescimento professionale;
    o Indennità sostitutive del servizio mensa;
    o Formazione professionale compresi eventuali articolazioni migliorative di quanto previsto a livello nazionale sulla formazione ECM
    o Progetti di Conciliazione Tempi di vita e di lavoro ( part time post maternità, flessibilità concertate dell’orario di lavoro per esigenze di cura ) anche finanziabili ai sensi dell’articolo 9 legge 8 marzo 2000/53.
    CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE.
    Contestualmente ad una riscrittura dell’intero impianto dell’inquadramento a partire da quanto attualmente previsto per il primo livello del vigente CCNL, con l’intento di renderlo più aderente alla situazione occupazionale attuale, anche alla luce delle nuove professionalità esistenti e tenuto conte delle recenti e rilevanti disposizioni legislative in materia, si chiede di individuare nuovi livelli.
    Tale nuova classificazione del personale dovrà prevedere almeno una nuova figura professionale intermedia, tra il Farmacista direttore ed il Farmacista collaboratore (Farmacista Collaboratore che svolge funzioni di preparazione di prodotti e funzioni organizzative).
    TRATTAMENTO DI MALATTIA.
    Si richiede l’incremento dell’integrazione in caso di malattia.
    CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO.
    Si richiede la conservazione del posto di lavoro fino a guarigione clinica.
    MATERNITA’.
    Si richiede un ‘integrazione al 100% della retribuzione per tutta la durata del Congedo di Maternità e l’allungamento del periodo di aspettativa di cui all’articolo 41 del vigente CCNL nonché la sua riformulazione.
    TRASFERIMENTO.
    Alla luce di quanto previsto dalle legge 248/2006 si richiede di regolamentare l’istituto del trasferimento definendone ragioni tecnico organizzative, preavviso di comunicazione, indennità di disagio, e categorie di lavoratori esclusi.
    PART TIME POST MATERNITA’.
    Si richiede, al fine di consentire alla lavoratrici a tempo pieno l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di vita, di accoglierne le richieste di trasformazione temporanea del contratto da tempo pieno a tempo parziale. Nell’ambito del piu’ ampio tema del rientro dalla maternità, potrebbero essere presentati appositi progetti nell’ambito della contrattazione di secondo livello, finanziabili secondo quanto previsto dall’art 9 della legge 8 marzo 53/2000.
    DIRITTO ALLO STUDIO.
    Introdurre all’art 38 del vigente CCNL la possibilità di godimento delle agevolazioni ivi previste anche nei casi di frequenza di scuole specializzate, master formativi, concorsi per sedi farmaceutiche e per altri percorsi formativi inerenti all’accrescimento della professionalità.
    PERMESSI RETRIBUITI.
    Si richiede la modifica dell’articolo 26 del vigente CCNL al fine di rendere l’istituto dei permessi individuali maggiormente esigibile.
    PERMESSI PER VISITE MEDICHE E TERAPICHE.
    Si richiede un monte ore specifico di permessi retribuiti aggiuntivi agli esistenti per visite mediche e diagnostiche e un ulteriore monte ore specifico per terapie oncologiche e riabilitative.
    PREVIDENZA COMPLEMENTARE.
    Si richiede di elevare l’attuale quota a carico azienda al 1,55%.
    ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA.
    Si richiede l’immediata attuazione dell’ assistenza sanitaria integrativa.
    MAGGIORAZIONI.
    Si richiede un adeguamento delle maggiorazioni attualmente esistenti con riferimento alle modifiche avutesi del servizio di turno della farmacia.
    La retribuzione di riferimento per il calcolo delle maggiorazioni dovrà essere la retribuzione di fatto.
    REPERIBILITA’.
    Si richiede di ridefinire le modalità e le condizioni economiche della reperibilità.
    REVISIONE DELLE INDENNITA’ PROFESSIONALI.
    Si richiede l’incremento e la riduzione dei tempi di maturazione.
    SALARIO.
    Per tutti i periodi di copertura economica la richiesta salariale è di € 180 per il triennio 1 febbraio 2010 – 31 gennaio 2013 riferito al 1 livello. Tale cifra è da considerarsi comprensiva di una quota da destinare allo sviluppo e all’estensione della contrattazione di secondo livello (regionale).
    Si chiede altresì il conglobamento degli elementi retributivi e la non assorbibilità dell’incremento economico concordato.

  665. Gustavo Dice:
    luglio 21st, 2010 at 11:58

    Grazie gentile Capaccioli, riporto il mio commento e le mie osservazioni.

    L’impianto generale della richiesta appare sobrio, di basso profilo, in linea con il precario momento storico economico.
    Sorvolo su ciò che è buono e mi soffermo sui punti che non mi piacciono per niente.

    1°punto.
    Leviamoci subito il dente e analizziamo l’aumento salariale richiesto: un aumento di 180euro lordi, relativi al 1°livello full time, suddiviso in 3 anni, produrrebbe all’incirca un aumento in busta paga di circa 40euro NETTI per il primo anno, altri 40 per il secondo e altri 40 per il terzo, sempre parlando di un full time, e quindi diverrebbero 20 euro (60 a regime) per il part time.

    Se questa è la richiesta massima, figuriamoci quale sarà l’accordo finale.
    Ma ora non voglio polemizzare e domando ancora: ho capito bene che in questi 180 lordi triennali sarebbero già ricompresi anche gli eventuali aumenti delegati alla contrattazione regionale????
    testuale: “Tale cifra (180) è da considerarsi comprensiva di una quota da destinare allo sviluppo e all’estensione della contrattazione di secondo livello”
    Cioè significa forse che nemmeno questi 180 sono la richiesta minima, ma sono già la massima?? Spero di aver capito male (perché se ho interpretato bene federfarma direbbe : “Si ok per il momento aumento di 100, poi per arrivare a 180 se ne riparlerà inter nos regione per regione!”…già si sfregano le mani golosamente)

    2°punto. Importantissimo.
    Giustissimo richiedere “il conglobamento degli elementi retributivi e la non assorbibilità dell’incremento economico concordato.” Perché qui si gioca una delle partite più importanti in assoluto, l’entità dell’una tantum non deve essere messa in discussione, ricordiamoci infatti sempre e per sempre

    LO SCEMPIO perpetratoci la volta scorsa quando il contratto fu rinnovato dopo che era scaduto dalla bellezza di 30 mesi a rimborso dei quali l’UNA TANTUM che ci venne corrisposta fu di soli 1220 euro ma se il contratto fosse stato firmato il 1/1/2006, cioè alla sua scadenza naturale, avremmo percepito 5950 euro!!! L’una tantum ammontò alla miseria del 20,50% della cifra dovutaci!!! (E per di più questa cifra di 5950€ è calcolata per difetto perché come giustamente ricorda roberta commento663 non tiene nemmeno conto degli straordinari, delle festività, dei turni, delle reperibilità, dei notturni e del tfr maturati durante tale periodo che sarebbero dovuti essere rapportati al nuovo contratto!!!

    E questo dopo che federfarma si rifiutò, unico sindacato dei datori di lavoro presente all’apposito tavolo, di riconoscere l’automaticità dell’indennizzo vacanza contrattuale mensile alla scadenza del contratto, come ha appena ribadito ai suoi iscritti con una circolare nella quale gli ricorda che: “nulla è dovuto ai dipendenti fino alla firma del rinnovo”

    Per cui ribadisco la preghiera, rivolta a federfarma ma anche ai delegati: stavolta niente scherzi sull’una tantum, non è più il momento di scherzare con le famiglie dei dottori dipendenti di farmacia.

    3° punto
    Gravissimo e inspiegabile non aver accennato all’assurdità della perdita degli scatti di anzianità se si cambia farmacia, questo è un punto da eliminare al più presto perché rappresenta una fortissima leva di ricatto morale al dipendente: “Rimani qui a queste condizioni perché se vai in un’altra farmacia riparti da capo”.
    Disgustoso, intollerabile e secondo me anche anti Costituzionale perché limita la libertà del lavoratore.

    4° punto
    Noto con rammarico che non si accenna minimamente a regolamentare meglio il dispositivo della flessibilità introdotto nel precedente rinnovo: le principali criticità di questo impianto manifestatesi durante questo periodo di applicazione sono state:

    a) mancanza di programmazione preventiva scritta su quali siano le famose 16 settimane, col risultato che nessuno tiene i conti e il datore fa il bello e il cattivo tempo

    b) riduzione drastica della possibilità di effettuare straordinari

    c) conseguente sensibile riduzione della richiesta di farmacisti

    5° punto
    Molto interessante e positiva la proposta di istituire un nuovo livello intermedio tra 1° e 1°super, ma… colgo la palla al balzo per portare alla luce un’altra realtà che spesso o non si conosce o si da per scontato sia giusto fare cosi.
    In moltissime farmacie, piccole medie e grandi, non esiste nemmeno una distinzione nelle mansioni tra magazziniere quarto livello e farmacista primo livello, con la conseguenza che “tutti fanno tutto”, non parlo tanto del magazziniere che dispensa farmaci al banco o che esegue analisi di laboratorio o che addirittura prepara farmaci magistrali, quanto del farmacista primo livello obbligato dal titolare a prezzare i prodotti esposti, fare le vetrine, caricare la merce in entrata, sistemare i prodotti negli scaffali e nelle cassettiere ecc., insomma tutto ciò che normalmente fa un magazziniere, tranne le pulizie(…).

    Per cui sarebbe opportuno specificare una volta per tutte, DETTAGLIATAMENTE, quali siano le mansioni che i vari livelli sono o non sono tenuti a svolgere.

    Ritengo che questi appena esposti siano punti vitali e non più rimandabili. Grazie.
    Gustavo.

  666. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 21st, 2010 at 23:18

    Per Gustavo commento 665,
    sicuramente la piattaforma presentata non è la perfezione, sicuramente non affronta in pieno tutte le problematiche del settore, ma essendo frutto di riflessioni e incontri fatti con tuoi colleghi è stata sviluppata una piattaforma che può essere un valido strumento ed aiutarci alla chiusura dell’accordo in tempi accettabili ed apprezzabili dai dipendenti del settore.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  667. Gustavo Dice:
    luglio 22nd, 2010 at 18:39

    Solo per ribadire che non ho alcun intento sterilmente polemico.
    Ho energicamente ricordato quelli che per me e per molti altri miei colleghi sono tra i punti più rilevanti che restano da affrontare il prima possibile, a complemento di quelli già lodevolmente messi in agenda e da lei riportati al 664, sui quali ho sorvolato perché appunto li ritengo indiscutibilmente validi ed opportuni.
    Ad maiora!
    Grazie. Gustavo.

  668. federico Dice:
    luglio 24th, 2010 at 17:11

    Vorrei porre una domanda a Gustavo,o a chiunque altro possa rispondere,riguardo il tema ‘in farmacia tutti fanno tutto’:se un magazziniere commettesse un errore nel dispensare una medicina,o nell’effettuare una preparazione,chi ne risponde?lui stesso,o il titolare che gli ha affidato un compito non proprio?altro esempio,’più fine’,se ad un farmacista collaboratore,viene chiesto di compilare il registro degli stupefacenti,se viene effettuato un errore chi paga?Il titolare di una farmacia ha responsabilità inderogabili oppure può ‘tranquillamente’ scaricare i suoi oneri sui dipendenti per la serie: ‘tu lavori qui,dunque fai ciò che ti dico di fare e ti prendi anche le mie responsabilità’….
    In ogni caso,è fondamentale stabilire le mansioni per ogni livello,altrimenti è tutto un circo:magazzinieri-farmacisti;farmacisti collaboratori,che di fatto sono direttori delle farmacie (ma senza gratificazione economica).Per concludere,vorrei capire se nel contratto nazionale fin qui in vigore,è già previsto un ‘limite’ di responsabilità per i vari livelli:per es. spesso i magazzinieri si occupano di gestire le scadenze dei farmaci,ma nel caso in cui durante un’ispezione venisse trovato un farmaco scaduto,credo che la responsabilità ricadrebbe sul titolare (se non altro per omissione di controllo)e non sul magazziniere stesso…La materia è complessa,ma credo sia un argomento importante,perchè far chiarezza su questi punti credo permetterebbe a tutti di svolgere più serenamente il proprio lavoro e quindi anche in modo migliore…
    Grazie

  669. chiara Dice:
    luglio 26th, 2010 at 13:48

    Buongiorno Sig.Capaccioli,
    ho partecipato al concorso per sedi farmaceutiche indetto dalla regione, ho presentato l’attestato rilasciato dalla commissione il giorno dell’esame al datore di lavoro.
    le 8 ore del giorno di lavoro perse rientrano tra i permessi normali o mi vanno scalati dalle 40 ore per studio ed esami? a me le hanno tolte dai permessi/ferie ma allora a che serve il certificato? non sono convinta, anche perchè la presidentessa della commissione ci aveva detto che col certificato era come se fossimo al lavoro normalmente…
    grazie

  670. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 26th, 2010 at 18:13

    Per Gustavo commento 667,
    le riflessioni da te fatte non sono state recepite da me come polemiche, ma come un contributo ad una discussione che avviene tramite questo strumento del web, che cerca di coinvolgere le lavoratrici e i lavoratori all’attività che la CGIL porta avanti giornalmente, tanto più in un settore fortemente frammentato come questo.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  671. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 26th, 2010 at 18:18

    Per Federico commento 668,
    chiaramente ognuno risponde per le mansioni per cui è stato assunto, nel caso di responsabilità che comportano procedimenti penali (scadenza farmaci e stupefacenti) chiaramente verrebbero chiamati a risponderne per le eventuali mancanze sia il titolare della farmacia che il dipendente.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  672. Franco Capaccioli Dice:
    luglio 26th, 2010 at 18:24

    Per Chiara commento 669,
    solo nel caso di esami universitari, oppure per la formazione ECM.
    Franco Capaccioli Filcams Siena

  673. Gustavo Dice:
    luglio 27th, 2010 at 16:35

    Per Federico commento 668
    L’argomento “responsabilità del farmacista” è articolato perché si sconfina inevitabilmente in settori più complessi quali codice civile e penale.
    In linea di massima si può dire che: la responsabilità -penale- è sempre personale;
    mentre per la -civile- occorre approfondire meglio il singolo caso (dolo/colpa/entità del danno ecc) ma in generale il titolare o il direttore rispondono dei fatti commessi dai propri collaboratori.

    Trovi alcune info a riguardo su questo pdf pubblicato nel sito dell’Università di Parma:

    http://farmacia.unipr.it/didattica/att/cccb.3307.file.pdf

    Per il resto mi associo, quindi ripetendomi, alla tua sacrosanta richiesta di definire meglio le rispettive mansioni in farmacia.
    Gustavo

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