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Firma ipotesi rinnovo CCNL Cooperazione
di Ufficio Stampa CGIL Siena | luglio 25, 2008
Roma, 25 luglio 2008
Questa mattina alle ore 5.30 è stata raggiunta unitariamente l’ipotesi del rinnovo CCNL Cooperazione. I punti concordati rispettano le intese precedentemente raggiunte con una variazione che riguarda il capitolo dell’apprendistato sul quale si è rischiato di rompere la trattativa ma poi si è concluso, a nostro avviso in maniera equilibrata e soprattutto non compromettendo i diritti degli apprendisti :
- Apprendistato
La mediazione riguarda l’allungamento di 6 mesi del periodo di apprendistato ma ai soli fini della formazione, in quanto rimangono inalterati tutti i diritti e le condizioni economiche degli apprendisti.
Infatti continueranno a maturare al passaggio di livello intermedio dopo 18 mesi per il 5° livello e 24 per gli altri livelli; inoltre il conseguimento della retribuzione del livello finale scatterà rispettivamente (come prima) al 36°e al 48° mese. L’Azienda inoltre 12 mesi prima della scadenza complessiva comunicherà al lavoratore lo stato del suo percorso formativo.
Altro dato importante riguarda l’elevamento della percentuale di conferma al 90% e l’elevazione del contributo previdenziale a carico dell’Azienda a 1,55 a partire dal 1-08-2008 (ricordiamo che nei testi precedenti si era fermata all’1,05 e la percentuale era al 75%).
- Orario
Riposo giornaliero: in riferimento alla deroga delle 11 ore prevista dalla legge, nel contratto nazionale è stato introdotto soltanto il caso del cambio turno, in attesa che si faccia la contrattazione aziendale alla quale è demandata la possibilità di stabilire modalità di fruizione diverse ma tenendo comunque presente un riposo minimo di almeno 9 ore.
Riposo settimanale: a fronte della modifica legislativa che riguarda la possibilità di realizzare le 24 ore di riposo anche su una media di 14 giorni, si è stabilito che le modalità di attuazione devono passare dal confronto a livello aziendale e tenendo conto degli accordi esistenti.
Lavoro domenicale: rimane nella sostanza inalterata la normativa del vecchio contratto cui si aggiunge un elemento importante e cioè che le modalità di attuazione del lavoro domenicale e festivo dovranno essere oggetto di confronto a livello aziendale.
- Flessibilità dell’orario (42 ore per 24 settimane)
La normativa prevede che per realizzare la flessibilità ci deve essere il confronto a livello aziendale o territoriale finalizzato alle intese.
Inoltre viene definito che l’obbiettivo da raggiungere insieme al miglioramento dell’efficienza aziendale deve essere anche quello di aumentare l’occupazione, incrementare gli orari dei part-time nonché la trasformazione di part-time in full time.
- Part-Time
E’ confermato l’aumento dell’orario minimo da 18 a 20 ore.
E’ stato anche stabilito che tutti i lavoratori passino a 20 ore entro 18 mesi dalla firma del contratto ed il piano di realizzazione deve essere oggetto di confronto con le RSU/RSA.
E’ stata inoltre introdotta la normativa di verifica semestrale della quantità di orario supplementare effettuato dai part-time al fine di arrivare a stabilizzare gli orari.
- Contratti a termine
Si conferma che dopo 36 mesi i lavoratori devono essere assunti a tempo indeterminato e soltanto in caso di difficoltà organizzative possono essere fatti accordi a livello aziendale o territoriale per una ulteriore proroga. Il periodo di prova inoltre non verrà più richiesto dopo 2 contratti a termine svolti nell’arco di 2 anni per le stesse mansioni.
Rimane confermato il diritto di precedenza termine su termine e si aggiunge il diritto di precedenza a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato con la possibilità di prolungare al 2° livello di contrattazione i 12 mesi previsti dalla legge per esercitare questo diritto. Si introduce inoltre una verifica semestrale sulle percentuali di contratto a termine utilizzate dalle aziende.
- Piccole cooperative
La normativa riguarda “imprese cooperative minori e non unità minori di grandi cooperative”; viene definito il numero massimo di 200 equivalenti full time, ma le varianti introdotte riguardano articolazioni diverse della flessibilità confermando il rispetto di tutti i diritti contrattuali.
- Appalti Terziarizzazioni
Sono stati acquisiti punti importanti che riguardano le informazioni preventive e le garanzie per i lavoratori interessati (durc, applicazione dei contratti firmati dalle Organizzazioni CGIL, CISL, UIL e di categoria) sia per quanto riguarda appalti, esternalizzazioni e terziarizzazioni.
- Diritti di informazione
Sono stati integrati ai vari livelli sui progetti di responsabilità sociale dell’impresa e livello aziendale sulle tipologie di assunzioni.
- Diritto allo studio
Ampliamento delle casistiche.
- Inquadramento
E’ stata definita una commissione che dovrà esaminare e concludere i lavori entro giugno 2009 per quanto riguarda i nuovi profili (in primis i farmacisti ed altre figure mancanti).
- Quadri
E’stata rafforzata l’assistenza sanitaria da gennaio 2009 portando il contributo dell’Azienda a 1000€ e il contributo del lavoratore a 100€.
Inoltre dal 1 luglio 2008 l’indennità di funzione è incrementata di 70€ assorbibile per il 50%
- Salario
Incremento a regime di 150€ con riferimento al 4° livello così ripartito: 1-09-2008 56€, 1-12-2008 76€, 1-09-2009 110€, 1-03-2010 130€, 1-09-2010 150€.
Dobbiamo sottolineare che poiché le aziende della distribuzione cooperativa hanno erogato 50€ dall’1-01-2008 non sono previsti una tantum di arretrati.
E’ inutile sottolineare che la soluzione economica non poteva essere diversa da quella del contratto del Terziario e comunque si è realizzata senza quegli scambi per noi ricevibili quali la normativa nazionale per le domeniche obbligatorie e l’incremento dell’orario di lavoro per gli apprendisti.
La segreteria nazionale FILCAMS CGIL valuta quindi complessivamente positiva la soluzione di questo rinnovo che dovrà essere illustrata negli attivi territoriali possibilmente unitari per poi sottoporla alle assemblee di consultazione con il voto decisivo dei lavoratori da svolgersi entro la prima decade di ottobre 2008.
Argomenti: CGIL, FILCAMS, commercio, contrattazione, contratti | 8 Commenti »


luglio 30th, 2008 at 21:56
ma quanto sarà l aumento mensile per un 6° livello
luglio 31st, 2008 at 23:28
Ciao Antonino,
l’accordo prevede € 150 di aumento per un dipendente al 4 livello, per stabilire l’aumento degli altri livelli devono essere fatte le percentuali di riproporzionamento previste dal CCNL Distribuzione Cooperative.
Ritengo che max la prossima settimana posso darti una risposta precisa.
Saluti Franco Capaccioli Filcams Siena
agosto 1st, 2008 at 08:50
la condizione dei farmacisti nella grande distribuzione è inaccettabile, trattati peggio che in farmacia abbiamo toccato davvero il fondo, lo stipendio è da fame (1000 euro), mi hanno dato il IV livello, e svolgo funzioni di magazziniera addetta alle pulizie e solo infine di farmacista. E secondo voi io aspetto che la commissione istituita regolamenti la figura del farmacista entro giugno 2009?!? meglio disoccupata! HO fatto troppa fatica per raggiungere la laurea e le successiva specializzazione! delusa sono profondamente delusa!!!
agosto 5th, 2008 at 23:40
Ciao Tiziana,
sì hai ragione, purtroppo c’e chi pensa che i costi della liberalizzazione, per altro giuste, del farmaco, devono ricadere sui dipendenti del settore nello specifico della GDO i Farmacisti Laureati.
Saluti Franco Capaccioli Filcms Siena
aprile 28th, 2009 at 19:43
Cavoli, sto cercando informazioni su questo contratto per i Farmacisti, mi hanno proposto 3 mesi nella Parafarmacia da solo, mi hanno detto contratto di commercio di terzo livello, trovo che sia uno scandalo visto che sono un Farmacista e i Farmacisti hanno un loro contratto. E’ mio dovere rifiutare questa proposta come sarebbe dovere di tutti i farmacisti rifiutarla.
I farmacisti sono obbligatori nelle parafarmacie come è obbligatoria la carica di responsabile di parafarmacia se uno sta da solo a gestire il corner parafarmacia. Stanno commettendo abusi!!!! Andrebbe segnalata all’Ordine dei Farmacisti la concorrenza sleale di chi accetta queste proposte come da codice deontologico. Visto le tasse che dobbiamo pagare e i corsi a pagamento che dobbiamo sostenere non possiamo svenderci.
Ho chisto oggi (28/4/09) alla CGIL della mia città, di farmi sapere se hanno concordato questi contratti e se sono quindi legittimi sindacalmente parlando.
aprile 29th, 2009 at 23:18
Per Paolo commento 5,
in alcune parafarmacie applicano il contratto del commercio, la cosa purtroppo non è contestabile, quello che è contestabile è il terzo livello per un farmacista, chiedi di essere inquadrato al 1 livello.
Franco Capaccioli Filcams Siena
settembre 1st, 2009 at 17:26
Mi hanno proposto,causa riduzione del lavoro della farmacia, la variazione del mio contratto da 24 ore settimanali a 12 ore settimanali,da fare in orario “spezzato”, ovvero 2ore la mattina e/o 2 ore il pomeriggio durante la maggiore affluenza di clienti.Desidererei sapere se questa drastica riduzione dell’orario e distribuzione delle ore lvorative rihiesta dal titolare è legittima o meno, come posso tutelare i miei diritti? grazie per la collaborazione
settembre 2nd, 2009 at 18:49
Per Milva commento 7,
essendo una proposta non sei obbligata ad accettare.
Franco Capaccioli Filcams Siena