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	<title>CGIL Siena - contratti lavoro - Patronato INCA - CAF &#187; Legge 104</title>
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		<title>Congedo biennale retribuito per assistere genitore gravemente disabile</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 15:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa CGIL Siena</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Sentenza della Corte Costituzionale: estensione del diritto al figlio convivente In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009, che ha esteso il diritto al congedo biennale retribuito anche al figlio/a convivente di genitore gravemente disabile, l&#8217;INPS ha emanato una circolare attuativa n° 41/09 nella quale richiama i requisiti, stabiliti dalla sentenza in questione. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sentenza della Corte Costituzionale: estensione del diritto al figlio convivente</p>
<p>In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009, che ha esteso il diritto al congedo biennale retribuito anche al figlio/a convivente di genitore gravemente disabile, l&#8217;INPS ha emanato una circolare attuativa n° 41/09 nella quale richiama i requisiti, stabiliti dalla sentenza in questione.<br />
Il primo requisito riguarda la convivenza del lavoratore richiedente con il genitore disabile ed il secondo è relativo all&#8217;assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura del disabile.<br />
L&#8217;INPS elenca anche i lavoratori aventi diritto al congedo in ordine di priorità:<br />
1. il coniuge convivente della persona gravemente disabile<br />
2. i genitori (naturali, adottivi o affidatari) del figlio gravemente disabile<br />
3. i fratelli o le sorelle conviventi con il familiare gravemente disabile nel caso in cui i genitori siano deceduti o gravemente inabili<br />
4. il figlio convivente con il genitore gravemente disabile in caso si verifichino le condizioni seguenti:<br />
 il genitore non sia coniugato o non conviva con il coniuge, oppure se coniugato e convivente con il coniuge<br />
 il coniuge non sia lavoratore o sia lavoratore autonomo<br />
 il coniuge rinunci espressamente a beneficiare del congedo nello stesso periodo<br />
 i genitori del disabile (i nonni del lavoratore) siano deceduti o totalmente inabili<br />
 il genitore disabile non abbia altri figli o non conviva con alcuno di loro. In caso di convivenza, tali altri figli non devono prestare attività lavorativa oppure essere lavoratori autonomi; oppure rinunciare espressamente a beneficiare del congedo nello stesso periodo<br />
 il genitore disabile non abbia fratelli o non conviva con loro, a meno che i fratelli non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi oppure ancora rinuncino espressamente a beneficiare del congedo nello stesso periodo.<br />
Il congedo biennale può essere fruito con modalità frazionata fra tutti gli aventi diritto, alternativamente e non contemporaneamente. A fronte di più lavoratori richiedenti è l&#8217;ordine prioritario degli aventi diritto a determinare chi fra loro ne può per primo essere beneficiario.<br />
Per questa ragione, chi fra gli aventi diritto non vuole esercitare tale diritto deve rinunciare espressamente ad avvalersene nel periodo richiesto dall&#8217;altro avente diritto.<br />
Nel caso infatti di genitore gravemente disabile che conviva con due figli, ambedue lavoratori dipendenti, il congedo viene concesso al figlio richiedente se l&#8217;altro figlio rinuncia espressamente a fruirne nello stesso periodo. Potrà fruire, in un periodo successivo, di un periodo di congedo qualora i 24 mesi non siano già esauriti e il fratello (cioè il figlio che per primo ha fruito del congedo) a sua volta rinunci espressamente a fruirne nello stesso periodo.<br />
Il requisito della convivenza è sempre richiesto con l&#8217;eccezione dei genitori che assistono il figlio/a disabile.<br />
Il familiare gravemente disabile per assistere il quale viene richiesto il congedo retribuito NON può esercitare attività lavorativa durante la fruizione del congedo stesso.</p>
<p align="right">INCA CGIL Siena</p>
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		<title>Corte Costituzionale: estensione platea beneficiari del congedo biennale retribuito</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 14:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa CGIL Siena</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nuova sentenza in favore dei soggetti disabili gravi Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 19/09) in merito alla norma istitutiva del congedo biennale retribuito (TU 151/01, art. 42, c.5) ha accolto il dubbio di legittimità costituzionale sollevato da un giudice di 1° grado rispetto all&#8217;esclusione dalla concessione di tale congedo in favore dei figli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuova sentenza in favore dei soggetti disabili gravi</p>
<p>Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 19/09) in merito alla norma istitutiva del congedo biennale retribuito (TU 151/01, art. 42, c.5) ha accolto il dubbio di legittimità costituzionale sollevato da un giudice di 1° grado rispetto all&#8217;esclusione dalla concessione di tale congedo in favore dei figli lavoratori che assistono un genitore convivente portatore di grave handicap.<br />
La sentenza &#8211; che é subito applicabile &#8211; può interessare le lavoratrici o i lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni:<br />
1. figlia/o convivente con genitore gravemente disabile,<br />
2. assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura del genitore disabile.<br />
La domanda dovrà essere presentata al datore di lavoro e all&#8217;Inps, o, nel caso di dipendenti pubblici, direttamente all&#8217;ente datore di lavoro, allegando la certificazione sanitaria attestante la gravità dell&#8217;handicap e una dichiarazione che il genitore non é ricoverato in istituto indicando il periodo di congedo di cui si intende fruire.<br />
Da sottolineare che il ricovero in struttura ospedaliera del genitore gravemente disabile a causa di una condizione di coma vigile e/o di una situazione di malattia terminale non é ostativo al diritto al congedo.</p>
<p>Per ulteriori informazioni: INCA CGIL Siena, La Lizza 11, tel. 0577-254842.</p>
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		<title>Permessi handicap legge 104/92: l&#8217;Inps detta le nuove disposizioni per il diritto alla fruizione</title>
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		<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa CGIL Siena</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Proseguendo sulla strada di maggiore apertura iniziata con la circolare n° 90 del 2007, l’Istituto previdenziale segna una seconda tappa emanando nuove disposizioni che semplificano ulteriormente, sia pur con luci ed ombre, la procedura utile alla fruizione dei permessi e che chiariscono la responsabilità dell’Istituto e degli altri soggetti coinvolti nella concessione dei permessi per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proseguendo sulla strada di maggiore apertura iniziata con la circolare n° 90 del 2007, l’Istituto previdenziale segna una seconda tappa emanando nuove disposizioni che semplificano ulteriormente, sia pur con luci ed ombre, la procedura utile alla fruizione dei permessi e che chiariscono la responsabilità dell’Istituto e degli altri soggetti coinvolti nella concessione dei permessi per assistere familiari o affini entro il 3° grado.<br />
Pertanto, le nuove disposizioni, emanate con circolare n. 53/2008, modificano la procedura sin qui adottata ai fini della fruizione delle agevolazioni lavorative per assistenza a familiari o affini con handicap o per sé stessi.<br />
La nuova procedura può essere così articolata :<br />
a) il lavoratore richiedente compila la domanda sul modulo predisposto dall’Inps, allega sia la certificazione sanitaria del soggetto disabile comprovante lo stato di “handicap in situazione di gravità”, sia le informazioni rispetto all’esistenza degli altri requisiti richiesti dalla norma;<br />
b) il lavoratore richiedente presenta la domanda all’Inps che si occupa di istruirla. L’Inps infatti verifica la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la fruizione dei permessi;<br />
c) al termine della verifica l’Inps invia al lavoratore, al datore di lavoro e al Patronato il provvedimento di concessione (o di diniego) dei permessi. Con tale provvedimento certifica la verifica dei requisiti sanitari ed amministrativi richiesti e la propria disponibilità ad indennizzare tali permessi;<br />
d) Il lavoratore comunica al datore di lavoro con quali modalità intende beneficiare dei permessi o congedi per handicap.</p>
<p>Per ulteriori informazioni: Patronato INCA CGIL Siena, La Lizza 11, tel. 0577-254842.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cgilsiena.org%2Findex.php%2F2008%2F05%2F23%2Fpermessi-handicap-legge-10492-linps-detta-le-nuove-disposizioni-per-il-diritto-alla-fruizione%2F&amp;title=Permessi%20handicap%20legge%20104%2F92%3A%20l%26%238217%3BInps%20detta%20le%20nuove%20disposizioni%20per%20il%20diritto%20alla%20fruizione" id="wpa2a_6"><img src="http://www.cgilsiena.org/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
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