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ns Tribunale Siena, riconosciuto diritto al pagamento indennità sostitutiva ferie non godute a precario scuola, FLC CGIL: “Promuoveremo ricorsi per tutti i lavoratori che sono in situazioni analoghe”.
di Ufficio Stampa CGIL Siena | Novembre 21, 2025
Tribunale di Siena, riconosciuto il pieno diritto di un precario della scuola a ricevere il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Grande soddisfazione della FLC CGIL: “Un precedente significativo, promuoveremo ricorsi per tutti i lavoratori che sono in situazioni analoghe”.
Siena, 21 novembre 2025 – La FLC CGIL provinciale esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto presso il Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, che ha riconosciuto il pieno diritto del collega Ivan Panella a ricevere il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, per un totale di € 2.002,22, oltre che degli interessi e delle spese legali.
Questo importante risultato è stato possibile grazie all’impegno e alla competenza dell’avv. Francesco Americo, che ha seguito l’intera causa, portando avanti con determinazione le ragioni del lavoratore.
La sentenza richiama puntualmente la recente giurisprudenza di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, affermando che il docente a termine ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, … non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Questa vittoria rappresenta un precedente significativo per la tutela dei diritti dei lavoratori precari della scuola. La FLC CGIL di Siena continuerà a sostenere tutte le colleghe e i colleghi in situazioni analoghe, promuovendo ricorsi e azioni di tutela collettiva e individuale.
FLC CGIL Siena



