Impresa di pulizie della Caserma Bandini: 5 dipendenti licenziate
By Ufficio Stampa CGIL Siena | Marzo 26, 2009
Dal 31 marzo le 5 dipendenti dell’impresa di pulizie che svolge la sua attività all’interno della “Caserma Bandini” (ex La Marmora) di Siena verranno licenziate.
“Tale provvedimento – spiega Tiziano Lazzarelli della FILCAMS CGIL di Siena – è scaturito dai ‘tagli di bilancio’ effettuati nell’ultima finanziaria del Governo Berlusconi che ha drasticamente ridotto le risorse destinate al Ministero della difesa per il servizio di pulizia”.
“Nonostante le recenti rassicurazioni e gli impegni assunti nella trattativa nazionale da parte dei vari Ministeri coinvolti – continua Lazzarelli – a Siena verranno espulse 5 donne di una categoria disagiata e a basso reddito. Stante la particolarità della situazione non è possibile attivare nessuno strumento attivo di ammortizzatori sociali e non abbiamo certezza che le dipendenti possano ricevere l’indennità di disoccupazione, per cui rischiano di rimanere senza reddito nel prossimo futuro”.
“Nel ringraziare della serietà e della sensibilità dimostrata dai responsabili militari della Caserma Bandini – conclude la FILCAMS CGIL – si evidenzia ancora una volta che al di là di quanto sistematicamente annunciato nei mezzi televisivi l’azione del Governo risulta non solo incapace di affrontare la crisi ma viceversa pone in essere decisioni che vanno contro il mondo del lavoro e contro la parte più debole del Paese”.
Siena, 26 marzo 2009
Carcarlo Pravettoni per il 4 aprile!
By Ufficio Stampa CGIL Siena | Marzo 25, 2009
Il contributo di Paolo Hendel per FUTURO SI INDIETRO NO
Argomenti: CGIL, manifestazioni |
VOTA per tutelare i tuoi diritti!
By Ufficio Stampa CGIL Siena | Marzo 25, 2009

Argomenti: accordo separato, CGIL, referendum |
Epifani all’Attivo regionale a Pisa
By Ufficio Stampa CGIL Siena | Marzo 24, 2009
Dalla redazione di ‘Pisanotizie’ articolo, video e foto dell’intervento di ieri del Segretario Generale della CGIL Guglielmo Epifani:
http://www.pisanotizie.it/index.php/news/news_20090324_epifani_a_pisa.html
Argomenti: CGIL |
Futuro sì, indietro no
By Ufficio Stampa CGIL Siena | Marzo 23, 2009
http://www.cgil.it/speciali/20090404
Argomenti: CGIL, manifestazioni |
Domenica a Firenze
By Ufficio Stampa CGIL Siena | Marzo 20, 2009
Congedo biennale retribuito per assistere genitore gravemente disabile
By Ufficio Stampa CGIL Siena | Marzo 20, 2009
Sentenza della Corte Costituzionale: estensione del diritto al figlio convivente
In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009, che ha esteso il diritto al congedo biennale retribuito anche al figlio/a convivente di genitore gravemente disabile, l’INPS ha emanato una circolare attuativa n° 41/09 nella quale richiama i requisiti, stabiliti dalla sentenza in questione.
Il primo requisito riguarda la convivenza del lavoratore richiedente con il genitore disabile ed il secondo è relativo all’assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura del disabile.
L’INPS elenca anche i lavoratori aventi diritto al congedo in ordine di priorità:
1. il coniuge convivente della persona gravemente disabile
2. i genitori (naturali, adottivi o affidatari) del figlio gravemente disabile
3. i fratelli o le sorelle conviventi con il familiare gravemente disabile nel caso in cui i genitori siano deceduti o gravemente inabili
4. il figlio convivente con il genitore gravemente disabile in caso si verifichino le condizioni seguenti:
il genitore non sia coniugato o non conviva con il coniuge, oppure se coniugato e convivente con il coniuge
il coniuge non sia lavoratore o sia lavoratore autonomo
il coniuge rinunci espressamente a beneficiare del congedo nello stesso periodo
i genitori del disabile (i nonni del lavoratore) siano deceduti o totalmente inabili
il genitore disabile non abbia altri figli o non conviva con alcuno di loro. In caso di convivenza, tali altri figli non devono prestare attività lavorativa oppure essere lavoratori autonomi; oppure rinunciare espressamente a beneficiare del congedo nello stesso periodo
il genitore disabile non abbia fratelli o non conviva con loro, a meno che i fratelli non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi oppure ancora rinuncino espressamente a beneficiare del congedo nello stesso periodo.
Il congedo biennale può essere fruito con modalità frazionata fra tutti gli aventi diritto, alternativamente e non contemporaneamente. A fronte di più lavoratori richiedenti è l’ordine prioritario degli aventi diritto a determinare chi fra loro ne può per primo essere beneficiario.
Per questa ragione, chi fra gli aventi diritto non vuole esercitare tale diritto deve rinunciare espressamente ad avvalersene nel periodo richiesto dall’altro avente diritto.
Nel caso infatti di genitore gravemente disabile che conviva con due figli, ambedue lavoratori dipendenti, il congedo viene concesso al figlio richiedente se l’altro figlio rinuncia espressamente a fruirne nello stesso periodo. Potrà fruire, in un periodo successivo, di un periodo di congedo qualora i 24 mesi non siano già esauriti e il fratello (cioè il figlio che per primo ha fruito del congedo) a sua volta rinunci espressamente a fruirne nello stesso periodo.
Il requisito della convivenza è sempre richiesto con l’eccezione dei genitori che assistono il figlio/a disabile.
Il familiare gravemente disabile per assistere il quale viene richiesto il congedo retribuito NON può esercitare attività lavorativa durante la fruizione del congedo stesso.
INCA CGIL Siena
Argomenti: CGIL, disabili, INCA, Legge 104, servizi |
Sabato 4 aprile sciopero dei lavoratori toscani del terziario, turismo e servizi
By Ufficio Stampa CGIL Siena | Marzo 18, 2009
SABATO 4 APRILE, giorno della grande manifestazione nazionale a Roma, SCIOPERO per l’INTERA GIORNATA dei lavoratori e delle lavoratrici TOSCANI del TERZIARIO, TURISMO e SERVIZI – Per chi lavora su 5 giorni lo sciopero è VENERDI’ 3 APRILE
scarica il volantino: volantino-sciopero-filcams-040409.pdf
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FLC CGIL: domani sciopero intera giornata
By Ufficio Stampa CGIL Siena | Marzo 17, 2009
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MERCOLEDI’ 18 MARZO SCIOPERO LAVORATORI CONOSCENZA SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA, AFAM E FORMAZIONE PROFESSIONALE “USCIRE DALLA CRISI INVESTENDO NELLA CONOSCENZA” MANIFESTAZIONE REGIONALE A FIRENZE CON LA PARTECIPAZIONE DI LAVORATORI, STUDENTI, COORDINAMENTI DEI GENITORI CONCENTRAMENTO IN PIAZZA SAN MARCO (LATO SUD VERSO VIA MARTELLI) ALLE ORE 9,30 IL CORTEO ATTRAVERSERÀ VIA MARTELLI, PIAZZA DUOMO (LATO VIA DEI SERVI), VIA DEL PROCONSOLO, VIA GHIBELLINA, VIA VERDI, P.ZZA S. CROCE DOVE SONO PREVISTI INTERVENTI PREVALENTEMENTE DI PRECARI E CONCLUSIONI DEL SEGRETARIO GENERALE CGIL TOSCANA ALESSIO GRAMOLATI. Nessun progetto per uscire dalla crisi FLC CGIL TOSCANA |
Argomenti: FLC, manifestazioni, scioperi, università |
Ammortizzatori sociali in deroga
By Ufficio Stampa CGIL Siena | Marzo 17, 2009
Una nuova circolare dell’Inps
L’Inps ha diramato la circolare n. 39 del 6 marzo 2009 nella quale fornisce le disposizioni per l’erogazione di alcuni degli ammortizzatori sociali previsti nel “decreto anticrisi”, in particolare, per quanto riguarda: la disoccupazione ordinaria non agricola e quella con requisiti ridotti per i lavoratori sospesi per crisi aziendali ed occupazionali; il trattamento, pari all’indennità ordinaria di disoccupazione, per i lavoratori sospesi o licenziati che siano stati assunti con la qualifica di apprendista.
L’intervento degli ammortizzatori in deroga dovrà essere successivo all’esaurimento dei periodi e delle tutele di seguito indicate (90 giorni di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti e 90 giorni nel periodo di apprendistato).
In dettaglio, per quanto riguarda la disoccupazione ordinaria non agricola per i lavoratori sospesi a causa di crisi aziendali ed occupazionali (art. 19 comma 1 lett. a) della legge n. 2/2009), i requisiti per l’accesso a tale prestazione sono quelli richiesti per l’indennità di disoccupazione, così come stabiliti dal Regio Decreto n. 636 del 1939, vale a dire: almeno due anni di assicurazione; almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
Ai lavoratori che perfezionano tali requisiti sarà erogata un’ indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali della durata massima di 90 giornate annue. Tale periodo sarà coperto da contribuzione figurativa ed, in presenza dei requisiti necessari, saranno concessi gli assegni al nucleo familiare.
Questo beneficio non sarà riconosciuto ai dipendenti di aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale né ai lavoratori in part-time verticale limitatamente alle sospensioni lavorative programmate dal contratto.
Per ciò che concerne la disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti per i lavoratori sospesi per crisi aziendali ed occupazionali (Art. 19 comma 1 lett. b)), i requisiti sono i seguenti: almeno due anni di assicurazione; 78 giornate per le quali siano stati versati o dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria (in questa definizione rientrano tutti i dipendenti che abbiano contribuzione IVS, a prescindere dal versamento del contributo DS – vedi circolare Inps n 139/88).
Ai lavoratori, in possesso di questi requisiti sarà riconosciuta un’ indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti della durata massima di 90 giornate annue. Tale periodo sarà coperto da contribuzione figurativa ed, in presenza dei requisiti necessari, saranno concessi gli assegni al nucleo familiare.
La disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti non sarà erogata ai dipendenti di aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale né ai lavoratori in part-time verticale, limitatamente alle sospensioni lavorative programmate dal contratto.
L’Inps, infine, stabilisce che il trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuta ai lavoratori sospesi o licenziati che siano stati assunti con la qualifica di apprendista (Art. 19 comma 1 lettera c)).
I requisiti richiesti per accedere alla prestazione sono: essere nella qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto n.185/08, ovvero il 29 novembre 2008; avere almeno 3 mesi di servizio presso l’azienda interessata all’atto del licenziamento o della sospensione.
Non sono previsti ulteriori requisiti; in particolare, non è necessario che il lavoratore abbia anzianità assicurativa e contribuzione nel biennio precedente il licenziamento o la sospensione.
Gli apprendisti, con questi requisiti, avranno diritto all’indennità per la durata di 90 giorni, nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato, o per un numero inferiore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell’indennità.
Per tale beneficio non è rilevante che l’apprendista sia o meno alle dipendenze di un’azienda destinataria di trattamenti di integrazione salariale.
La legge prevede, senza deroghe, che questa indennità sia subordinata all’intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa, da parte degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
Per questo motivo l’Inps sostiene che questa tipologia di intervento non è ancora operativa, e non lo sarà finché non sarà definito l’intervento degli enti bilaterali.
INCA CGIL
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