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Ammortizzatori sociali in deroga

di Ufficio Stampa CGIL Siena | Marzo 17, 2009

Una nuova circolare dell’Inps

L’Inps ha diramato la circolare n. 39 del 6 marzo 2009 nella quale fornisce le disposizioni  per l’erogazione di alcuni degli ammortizzatori sociali previsti nel “decreto anticrisi”, in particolare, per quanto riguarda: la disoccupazione ordinaria non agricola e quella con requisiti ridotti per i lavoratori sospesi per crisi aziendali ed occupazionali; il trattamento, pari all’indennità ordinaria di disoccupazione, per i lavoratori sospesi o licenziati che siano stati assunti con la qualifica di apprendista.

L’intervento degli ammortizzatori in deroga dovrà essere successivo all’esaurimento dei periodi e delle tutele di seguito indicate (90 giorni di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti e 90 giorni nel periodo di apprendistato).

In dettaglio, per quanto riguarda la disoccupazione ordinaria non agricola per i lavoratori sospesi a causa di crisi aziendali ed occupazionali (art. 19 comma 1 lett. a) della legge n. 2/2009), i requisiti per l’accesso a tale prestazione sono quelli richiesti per l’indennità di disoccupazione, così come stabiliti dal Regio Decreto  n. 636 del 1939, vale a dire: almeno due anni di assicurazione; almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

Ai lavoratori che perfezionano tali requisiti sarà erogata un’ indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali della durata massima di 90 giornate annue. Tale periodo sarà coperto da contribuzione figurativa ed, in presenza dei requisiti necessari, saranno concessi gli assegni al nucleo familiare.

Questo beneficio non sarà riconosciuto ai dipendenti di aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale né ai lavoratori in part-time verticale limitatamente alle sospensioni lavorative programmate dal contratto.

Per ciò che concerne la disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti per i lavoratori sospesi per crisi aziendali ed occupazionali (Art. 19 comma 1 lett. b)), i requisiti sono i seguenti: almeno due anni di assicurazione; 78 giornate per le quali siano stati versati o dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria (in questa definizione rientrano tutti i dipendenti che abbiano contribuzione IVS, a prescindere dal versamento del contributo DS – vedi circolare Inps n 139/88).

Ai lavoratori, in possesso di questi requisiti sarà riconosciuta un’ indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti della durata massima di 90 giornate annue. Tale periodo sarà coperto da contribuzione figurativa ed, in presenza dei requisiti necessari, saranno concessi gli assegni al nucleo familiare.

La disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti  non sarà erogata ai dipendenti di aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale né ai lavoratori in part-time verticale, limitatamente alle sospensioni lavorative programmate dal contratto.

L’Inps, infine, stabilisce che il trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuta ai lavoratori sospesi o licenziati che siano stati assunti con la qualifica di apprendista (Art. 19 comma 1 lettera c)).

I requisiti richiesti per accedere alla prestazione sono: essere nella qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto n.185/08, ovvero il 29 novembre 2008; avere almeno 3 mesi di servizio presso l’azienda interessata all’atto del licenziamento o della sospensione.

Non sono previsti ulteriori requisiti; in particolare, non è necessario che il lavoratore abbia anzianità assicurativa e contribuzione nel biennio precedente il licenziamento o la sospensione.

Gli apprendisti, con questi requisiti, avranno diritto all’indennità per la durata di 90 giorni, nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato, o per un numero inferiore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell’indennità.

Per tale beneficio non è rilevante che l’apprendista sia o meno alle dipendenze di un’azienda destinataria di trattamenti di integrazione salariale.

La legge prevede, senza deroghe, che  questa indennità sia subordinata all’intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa, da parte degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
Per questo motivo l’Inps sostiene che questa tipologia di intervento non è ancora operativa, e non lo sarà finché non sarà definito l’intervento degli enti bilaterali.

INCA CGIL

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