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Lavoratori autonomi dello Spettacolo: al via l’Indennità di disoccupazione

di Ufficio Stampa CGIL Siena | Gennaio 17, 2022

La nuova tutela, introdotta dal decreto sostegni-bis (articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) copre i casi di disoccupazione involontaria a decorrere dal 1° gennaio 2022 ed è erogata per un massimo di 6 mensilità. L’importo è pari al 75% del reddito medio mensile (calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno precedente, per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione).

Nello specifico, i destinatari della prestazione sono i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 182/1997), nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo  2,  comma  1,  lett.  a)  e  i  lavoratori  autonomi  “esercenti  attività  musicali”  di  cui all’articolo  3,  comma 98,  della legge  24 dicembre  2003, n.  350.

I richiedenti, al momento della presentazione  della  domanda, devono soddisfare i seguenti requisiti: 

a) non devono avere in  corso rapporti  di  lavoro  di qualsiasi  tipologia  sia  autonomo  (compreso  il  rapporto  di  collaborazione) che subordinato (a tempo  determinato  e/o  indeterminato).

b) non  essere  titolari,  alla  data  di  decorrenza  della  prestazione  e  durante  l’intero  periodo  di percezione  dell’indennità,  di  trattamenti  pensionistici diretti,  nonché  dell’“APE  sociale”.

c) non  essere  beneficiari,  alla data di  decorrenza della prestazione  e  durante  l’intero  periodo di  percezione  dell’indennità,  di  Reddito  di  cittadinanza.

d) hanno maturato,  dal  1°  gennaio  dell’anno  precedente  la  conclusione  dell’ultimo  rapporto di  lavoro  autonomo, almeno  quindici  giornate  di  contribuzione  versata  o  accreditata  al Fondo  pensione  lavoratori  dello  spettacolo,  inclusi  eventuali  contributi  figurativi  o accreditati  per  i periodi  di  maternità.

e) non devono aver percepito un reddito superiore a 35 mila euro  nell’anno  precedente  alla  presentazione  della  domanda.

https://www.youtube.com/watch?v=v4B_cOkduvs

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