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Firma ipotesi rinnovo CCNL Cooperazione

di Ufficio Stampa CGIL Siena | Luglio 25, 2008

Roma, 25 luglio 2008

Questa mattina alle ore 5.30 è stata raggiunta unitariamente l’ipotesi del rinnovo CCNL Cooperazione. I punti concordati rispettano le intese precedentemente raggiunte con una variazione che riguarda il capitolo dell’apprendistato sul quale si è rischiato di rompere la trattativa ma poi si è concluso, a nostro avviso in maniera equilibrata e soprattutto non compromettendo i diritti degli apprendisti :

– Apprendistato
La mediazione riguarda l’allungamento di 6 mesi del periodo di apprendistato ma ai soli fini della formazione, in quanto rimangono inalterati tutti i diritti e le condizioni economiche degli apprendisti.
Infatti continueranno a maturare al passaggio di livello intermedio dopo 18 mesi per il 5° livello e 24 per gli altri livelli; inoltre il conseguimento della retribuzione del livello finale scatterà rispettivamente (come prima) al 36°e al 48° mese. L’Azienda inoltre 12 mesi prima della scadenza complessiva comunicherà al lavoratore lo stato del suo percorso formativo.
Altro dato importante riguarda l’elevamento della percentuale di conferma al 90% e l’elevazione del contributo previdenziale a carico dell’Azienda a 1,55 a partire dal 1-08-2008 (ricordiamo che nei testi precedenti si era fermata all’1,05 e la percentuale era al 75%).

– Orario
Riposo giornaliero: in riferimento alla deroga delle 11 ore prevista dalla legge, nel contratto nazionale è stato introdotto soltanto il caso del cambio turno, in attesa che si faccia la contrattazione aziendale alla quale è demandata la possibilità di stabilire modalità di fruizione diverse ma tenendo comunque presente un riposo minimo di almeno 9 ore.

Riposo settimanale: a fronte della modifica legislativa che riguarda la possibilità di realizzare le 24 ore di riposo anche su una media di 14 giorni, si è stabilito che le modalità di attuazione devono passare dal confronto a livello aziendale e tenendo conto degli accordi esistenti.

Lavoro domenicale: rimane nella sostanza inalterata la normativa del vecchio contratto cui si aggiunge un elemento importante e cioè che le modalità di attuazione del lavoro domenicale e festivo dovranno essere oggetto di confronto a livello aziendale.

– Flessibilità dell’orario (42 ore per 24 settimane)
La normativa prevede che per realizzare la flessibilità ci deve essere il confronto a livello aziendale o territoriale finalizzato alle intese.
Inoltre viene definito che l’obbiettivo da raggiungere insieme al miglioramento dell’efficienza aziendale deve essere anche quello di aumentare l’occupazione, incrementare gli orari dei part-time nonché la trasformazione di part-time in full time.

– Part-Time
E’ confermato l’aumento dell’orario minimo da 18 a 20 ore.
E’ stato anche stabilito che tutti i lavoratori passino a 20 ore entro 18 mesi dalla firma del contratto ed il piano di realizzazione deve essere oggetto di confronto con le RSU/RSA.
E’ stata inoltre introdotta la normativa di verifica semestrale della quantità di orario supplementare effettuato dai part-time al fine di arrivare a stabilizzare gli orari.

– Contratti a termine
Si conferma che dopo 36 mesi i lavoratori devono essere assunti a tempo indeterminato e soltanto in caso di difficoltà organizzative possono essere fatti accordi a livello aziendale o territoriale per una ulteriore proroga. Il periodo di prova inoltre non verrà più richiesto dopo 2 contratti a termine svolti nell’arco di 2 anni per le stesse mansioni.
Rimane confermato il diritto di precedenza termine su termine e si aggiunge il diritto di  precedenza a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato con la possibilità di prolungare al 2° livello di contrattazione i 12 mesi previsti dalla legge per esercitare questo diritto. Si introduce inoltre una verifica semestrale sulle percentuali di contratto a termine utilizzate dalle aziende.

– Piccole cooperative
La normativa riguarda “imprese cooperative minori e non unità minori di grandi  cooperative”; viene definito il numero massimo di 200 equivalenti full time, ma le varianti introdotte riguardano articolazioni diverse della flessibilità confermando il rispetto di tutti i  diritti contrattuali.

– Appalti Terziarizzazioni
Sono stati acquisiti punti importanti che riguardano le informazioni preventive e le garanzie per i lavoratori interessati (durc, applicazione dei contratti firmati dalle Organizzazioni CGIL, CISL, UIL e di categoria) sia per quanto riguarda appalti, esternalizzazioni e terziarizzazioni.

– Diritti di informazione
Sono stati integrati ai vari livelli sui progetti di responsabilità sociale dell’impresa e livello aziendale sulle tipologie di assunzioni.

– Diritto allo studio
Ampliamento delle casistiche.

– Inquadramento
E’ stata definita una commissione che dovrà esaminare e concludere i lavori entro giugno 2009 per quanto riguarda i nuovi profili (in primis i farmacisti ed altre figure mancanti).

– Quadri
E’stata rafforzata l’assistenza sanitaria da gennaio 2009 portando il contributo dell’Azienda a 1000€ e il contributo del lavoratore a 100€.
Inoltre dal 1 luglio 2008 l’indennità di funzione è incrementata di 70€ assorbibile per il 50%

– Salario
Incremento a regime di 150€ con riferimento al 4° livello così ripartito: 1-09-2008 56€, 1-12-2008 76€, 1-09-2009 110€, 1-03-2010 130€, 1-09-2010 150€.
Dobbiamo sottolineare che poiché le aziende della distribuzione cooperativa hanno erogato 50€ dall’1-01-2008 non sono previsti una tantum di arretrati.
E’ inutile sottolineare che la soluzione economica non poteva essere diversa da quella del contratto del Terziario e comunque si è realizzata senza quegli scambi per noi ricevibili quali la normativa nazionale per le domeniche obbligatorie e l’incremento dell’orario di lavoro per gli apprendisti.

La segreteria nazionale FILCAMS CGIL valuta quindi complessivamente positiva la soluzione di questo rinnovo che dovrà essere illustrata negli attivi territoriali possibilmente unitari per poi sottoporla alle assemblee di consultazione con il voto decisivo dei lavoratori da svolgersi entro la prima decade di ottobre 2008.

Argomenti: CGIL, commercio, contrattazione, contratti, FILCAMS |