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Obbligo del versamento contributivo per malattia e maternità

di Ufficio Stampa CGIL Siena | Febbraio 24, 2009

Una nuova circolare dell’Inps sulle imprese destinatarie

L’Inps fornisce un primo elenco delle imprese interessate all’obbligo di versamento contributivo all’Inps per malattia e maternità e istruzioni per i lavoratori che fruiscono dei permessi per handicap.

L’Istituto chiarisce che la norma (DL 112/2008, art. 20, comma 2, convertito con modificazioni in L. 133/2008) interessa i dipendenti, anche se assunti anteriormente ai processi di privatizzazione, delle seguenti imprese:

–   Imprese ex municipalizzate; Imprese private del settore energetico; ENEL S.p.A. e le società del Gruppo; Poste Italiane S.p.A. e le società del Gruppo (Postel S.p.A, Postel Print S.p.A, Docutel S.p.A, Poste Vita S.p.A, Postecom S.p.A, BancoPosta Fondi S.p.A Sgr, EGI S.p.A, Poste Shop S.p.A, Postetutela S.p.A, Poste Mobile S.p.A, Poste Assicura S.p.A, Poste Tributi Scpa); ex I.A.C.P ed ex IPAB; RAI S.p.A. e le società del Gruppo; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; ENAV S.p.A.; Ferrovie dello Stato S.p.A.; Trenitalia S.p.A.; RFI S.p.A.; Italferr S.p.A.; Ferservizi S.P.A.; CONI Servizi S.p.A.; ANAS S.p.A.; Istituti di Credito di diritto pubblico privatizzati.

Dal canto suo, l’Inca integra le istruzioni dell’Inps con indicazioni operative per le  domande:

1.qualora il lavoratore richiedente la prestazione sia dipendente di un’azienda di non immediata classificabilità, dovrà richiedere al proprio datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità attestante che la propria azienda appartiene ad una delle tipologie delle imprese destinatarie dell’obbligo contributivo. Tale dichiarazione deve essere presentata dal lavoratore interessato all’Inps (UdP Prestazioni a Sostegno reddito).

2.Qualora l’azienda non rilasci la dichiarazione di responsabilità (o altra documentazione idonea) l’Udp accetterà comunque la domanda, ma il riconoscimento dell’indennità sarà possibile solo dopo la verifica, col datore di lavoro, della sussistenza dell’obbligo contributivo di cui all’art. 20 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 Il datore di lavoro comunque anticipa l’indennità al lavoratore e poi successivamente conguaglia con l’INPS.

Per quanto riguarda le richieste, nel periodo transitorio, per il congedo di maternità/paternità le domande possono essere presentate all’Inps anche dopo l’inizio del congedo stesso, purché non oltre il termine prescrizionale di un anno decorrente dal giorno successivo della fine del congedo.

Una maggiore attenzione va fatta per le domande di congedo parentale e di permessi riguardanti i disabili. Infatti, i lavoratori che stanno già usufruendo dal 1° gennaio 2009 del congedo parentale e dei permessi per handicap (legge 104/92 e s.m.i.) possono beneficiare dell’indennizzo di queste assenze a condizione che le relative domande siano presentate entro il 28 febbraio 2009 al datore di lavoro, prima dell’inizio dei periodi di congedo o dei permessi richiesti. La data di presentazione di questa richiesta al datore di lavoro sarà valida anche per l’Inps.

Per questo motivo, limitatamente al periodo transitorio (fino al 28 febbraio 2009), il lavoratore dovrà presentare all’Inps anche copia della medesima domanda presentata al datore di lavoro o, in assenza, dichiarazione di responsabilità del lavoratore stesso attestante la data della predetta richiesta.

Argomenti: CGIL, INCA, INPS, malattia, maternità, servizi |