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TASSAZIONE AGEVOLATA PER LAVORO NOTTURNO_CHIARIMENTI – 2010

di Ufficio Stampa CGIL Siena | Settembre 28, 2010

TASSAZIONE AGEVOLATA PER LAVORO NOTTURNO_CHIARIMENTI

In data 27 settembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha emanato due nuove Circolari ad ulteriore chiarimento della tassazione agevolata del 10%. Ciò si era reso necessario dopo l’uscita della Risoluzione 83/E del 2010 la quale chiariva la possibilità di assoggettamento all’imposta sostitutiva del 10% (anziché a tassazione ordinaria) anche l’intero compenso erogato per lavoro notturno (e non solo la maggiorazione) e le somme erogate per lavoro straordinario.
La Circolare 47 chiarisce definitivamente che il lavoro straordinario agevolabile è esclusivamente quello correlato a parametri di produttività. Le prestazioni lavorative rese oltre l’ordinario orario di lavoro sono state agevolabili senza ulteriori condizioni soltanto per l’anno 2008. Negli anni 2009 e 2010 le disposizioni che prevedevano la detassazione degli straordinari non sono state prorogate e, pertanto, l’imposta sostitutiva non può applicarsi alle ipotesi di straordinario che non sia riconducibile tra i premi di produttività.
E’ necessario quindi che il nesso tra lavoro straordinario e gli incrementi di produttività trovi riscontro in una documentazione proveniente dall’impresa stessa che attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Anche l’agevolazione delle retribuzioni relative alle prestazioni di lavoro notturno e di lavoro organizzato su turni è subordinata al perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell’impresa.
Con la Circolare 48 l’Agenzia delle Entrate, raccogliendo le difficoltà dei datori di lavoro a rilasciare in tempo utile detta certificazione e dei Sindacati e dei CAAF nel dare risposte ai contribuenti interessati, adotta la possibilità di recuperare le maggiori imposte pagate su dette somme tramite i modelli di dichiarazione del prossimo anno (730 o modello UNICO).
Alla luce di questo anche tutti quei contribuenti esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi, se hanno percepito somme per lavoro straordinario o notturno indicati nel CUD/2011, avranno l’interesse a presentare il modello 730.
Ricordiamo infine che gli uffici del CE.SE.S. S.r.l. e della CGIL sono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti in materia.

Argomenti: CAAF, CE.SE.S., CGIL, lavoro notturno |