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La nostra #SfidaXiDiritti

di Ufficio Stampa CGIL Siena | Dicembre 27, 2016

24 dicembre
Da giorni c’è chi si esercita nel cercare argomenti secondo cui i Referendum sul Lavoro che abbiamo proposto, e che il prossimo 11 gennaio passeranno al vaglio della Corte costituzionale, presenterebbero elementi di inammissibilità. Secondo i giuristi che ci hanno affiancato in questa vicenda, l’ammissibilità dei tre quesiti – abrogazione voucher; responsabilità solidale negli appalti; ripristino delle tutele in caso di licenziamento illegittimo – , sullo stretto piano del diritto costituzionale, è manifesta.
Nessuno dei tre quesiti riguarda infatti “leggi a contenuto costituzionalmente vincolato”, e cioè la cui abrogazione pregiudicherebbe scelte di sostanza dovute per Costituzione dal momento che tanto la materia delle sanzioni da adottarsi nel caso di licenziamenti illegittimi, tanto quella della responsabilità verso i lavoratori in caso di appalto tanto quella dell’uso del lavoro accessorio tramite “voucher” sono tutte materie rimesse alla decisione politica e discrezionale del legislatore, per cui è dunque ben praticabile un referendum abrogativo di tali scelte politiche. E tra do poinel dettagli dei singoli quesiti c’è da osservare che:

➡️ il referendum sul “lavoro accessorio (voucher)” mira ad abrogare le norme che hanno consentito un utilizzo improprio ed invasivo di questo strumento nato per i piccoli lavoretti e finito a favorire forme incontrollate di precariato, in danno al principio, che è principio di livello europeo, per cui il rapporto di lavoro da reputarsi normale è quello a tempo pieno ed a tempo indeterminato.

➡️ Il referendum sulle “disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti”, con un quesito la cui formulazione è semplice e piana, mira invece ad abrogare disposizioni di legge con le quali è stata attenuata (e vanificata) la responsabilità datoriale verso i lavoratori appunto in caso di appalto; si può aggiungere, al riguardo che tali specifiche disposizioni limitative del rispondere in solido, di cui il quesito referendario propone l’abrogazione, sono disposizioni legislative che fanno eccezione ai principi di diritto privato, di cui dunque la proposta referendaria tende a rispristinare l’integrità.

➡️ Appena più articolata è la formulazione del quesito “in materia di licenziamenti illegittimi”. Ma ciò è dovuto, oltre che agli sviluppi non lineari, a tratti incongrui o contraddittori e persino tumultuosi della legislazione in questa materia, ad una precisa esigenza tecnica, di indole squisitamente giuridica e costituzionale. La presenza di una legge che sanzioni adeguatamente l’illiceità dei licenziamenti medesimi, a carico del datore di lavoro il quale abbia illegittimamente licenziato, è da ritenersi costituzionalmente necessaria. L’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – che oggi ha lo stesso valore dei Trattati – stabilisce che “ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato”. Come può la legislazione italiana non contenere la previsione di sanzioni, ragionevoli e proporzionate, per l’ipotesi appunto di licenziamento privo di legittime giustificazioni?

Noi siamo convinti della legittimità dei Referendum oltre che della loro necessità per riportare il diritto del lavoro a tutelare la parte più debole dei rapporto di lavoro, i lavoratori.
È la nostra #SfidaXiDiritti

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