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Indennità COVID-19 – Inps, da domani il via alle domande

di Ufficio Stampa CGIL Siena | Marzo 31, 2020

Indennità COVID-19
martedì 31 marzo 2020 – da inca.it

Indennità COVID-19 – Inps, da domani il via alle domande

Con la circolare n. 49, pubblicata oggi sul sito istituzionale, l’Inps fornisce le prime istruzioni per l’invio delle richieste di sostegno al reddito rivolte ad alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati, le cui attività lavorative sono colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’Istituto precisa che la prestazione economica non concorre alla formazione del reddito e il periodo di fruizione non è coperto da contribuzione figurativa e non dà diritto all’assegno per il nucleo familiare. I beneficiari sono:  

Per quanto riguarda i liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, l’indennità COVID-19 invece è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di Collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità. Stessa compatibilità è prevista tra indennità DIS COLL o NASpI e COVID-19 per i lavoratori stagionali dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità COVID-19 sono compatibili e cumulabili con la fruizione derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno.

Nella stessa circolare, l’Inps avverte inoltre che  è stato prorogato al 1° giugno il termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nel 2020, in applicazione del D.L. n. 18/2020. Pertanto, le richieste saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020, ferma restando l’ordinaria trattazione di quelle presentate entro il 31 marzo 2020.

Il medesimo decreto dispone, infine, anche la proroga dei termini di presentazione delle domande di indennità NASpI e DIS-COLL. Quindi, in deroga alle previsioni normative previgenti l’emergenza sanitaria, il termine di 68 giorni è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Tale disposizione si applica per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

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