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D.L. 104/2020: Proroga NASpI e DIS-COLL

di Ufficio Stampa CGIL Siena | Settembre 7, 2020

da inca.it
D.L. 104/2020: Proroga NASpI e DIS-COLL
D.L. 104/2020: Proroga NASpI e DIS-COLL
Prime indicazioni di Inps

Con il messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020, l’Inps fornisce le prime indicazioni sulla proroga delle indennità NASpI e DIS COLL e sull’indennità a favore di alcune categorie di lavoratori, introdotte dal D.L. n. 104/2020.

Proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL
Il D.L. n. 104/2020 prevede che le indennità NASpI e DIS COLL, la cui fruizione sia terminata nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza. La proroga si applica anche a coloro che hanno già precedentemente beneficiato della proroga di NASpI e DIS COLL introdotta dal decreto Rilancio Italia.

Indennità a favore dei lavoratori stagionali e dei lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
Il D.L. n. 104/2020, all’ art. 9, comma 1, prevede una indennità onnicomprensiva di 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 104/2020).

Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro
Il comma 2 dell’art. 9 del suddetto decreto legge, prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a complessivi 1.000 euro a favore di alcune categorie di lavoratori subordinati e autonomi. Per il riconoscimento di dette indennità, alla data di presentazione della domanda, i lavoratori interessati non devono essere né titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, né titolari di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
Il D.L. n. 104/2020, ha previsto un’indennità onnicomprensiva dell’importo di 1.000 euro anche per i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.

Lavoratori intermittenti
Prevista una indennità onnicomprensiva dell’importo di 1.000 euro a favore dei lavoratori intermittenti ( articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

Lavoratori autonomi occasionali
Viene prevista anche una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020. I suddetti lavoratori, inoltre, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile.

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
Il D.L. n. 104/2020 prevede inoltre un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore degli incaricati alle vendite a domicilio (art. 19, D.lgs n. 114/98). Per accedere alla prestazione i suddetti lavoratori devono avere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle stesse attività, superiore a 5.000 euro, devono essere titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020 e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori dello spettacolo
I lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto Cura Italia (almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro) e i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro, possono accedere anch’essi a un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro.

Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
Una indennità pari a 1.000 euro è prevista anche a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
assenza di titolarità, alla data del 15 agosto 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Lavoratori marittimi
L’articolo 10 del decreto in oggetto prevede un’indennità pari a 600 euro per le mensilità di giugno e luglio 2020 a favore dei lavoratori marittimi (articolo 115 del Codice della Navigazione), e dei lavoratori di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. I suddetti lavoratori non devono essere titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI né di indennità di malattia né di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020.

Tutte le suddette indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili anche con l’indennità prevista dell’articolo 44 del decreto Cura Italia. Sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità
Per quanto riguarda le domande telematiche per ottenere le suddette indennità, l’Inps precisa che pubblicherà una successiva circolare con la quale fornirà istruzioni. Inoltre nel messaggio in oggetto l’Istituto chiarisce che i lavoratori che hanno già presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio non devono presentare una ulteriore domanda in quanto l’Istituto procederà d’ufficio all‘istruttoria e verifica dei requisiti previsti.

Infine ricordiamo che il D.L. n. 104/2020, non prevede, tra i destinatari dell’indennità le seguenti categorie che con i decreti precedenti avevano ottenuto invece la prestazione:

i liberi professionisti titolari di partita IVA;
i collaboratori coordinati e continuativi;
i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
i lavoratori del settore agricolo.

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