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Rinnovo CCNL Distribuzione Cooperativa: la trattativa prosegue il 24 luglio

di Ufficio Stampa CGIL Siena | Luglio 17, 2008

Nella trattativa ripresa il 14-07-2008 e proseguita fino al 17 è stato raggiunto l’accordo sulle normative più importanti (orario, contratti a termine, apprendistato, part-time) e si è deciso di proseguire il 24-07-2008 per completare gli altri capitoli (terziarizzazione appalti, quadri) e il salario per arrivare alla conclusione del rinnovo del contratto nazionale.

Il risultato sin qui ottenuto è stato valutato positivamente dalla delegazione trattante, perciò lo sciopero del 18 e 19 è stato sospeso.

I punti concordati sono i seguenti:

– Orario
Riposo giornaliero: in riferimento alla deroga delle 11 ore prevista dalla legge, nel contratto nazionale è stato introdotto soltanto il caso del cambio turno, in attesa che si faccia la contrattazione aziendale alla quale è demandata la possibilità di stabilire modalità di  fruizione diverse ma tenendo comunque presente un riposo minimo di almeno 9 ore.

Riposo settimanale: a fronte della modifica legislativa che riguarda la possibilità di realizzare le 24 ore di riposo anche su una media di 14 giorni, si è stabilito che le modalità di attuazione devono passare dal confronto a livello aziendale e tenendo conto degli accordi esistenti.

Lavoro Domenicale: rimane nella sostanza inalterata la normativa del vecchio contratto (anche in considerazione del fatto che la materia è già regolamentata con accordi aziendali in quasi tutte le cooperative), ma nel CCNL la normativa viene integrata aggiungendo un elemento importante e cioè che “le modalità di attuazione del lavoro domenicale e festivo dovranno essere oggetto di confronto a livello aziendale”.

– Flessibilità dell’orario (42 ore per 24 settimane)
La normativa prevede che per realizzare la flessibilità ci deve essere il confronto a livello aziendale o territoriale finalizzato alle intese.
Inoltre viene definito che l’obiettivo da raggiungere insieme al miglioramento dell’efficienza aziendale deve essere anche quello di aumentare l’occupazione, incrementare gli orari dei part-time nonché la trasformazione di part-time in full time.

– Part-Time
 E’ confermato l’aumento dell’orario minimo da 18 a 20 ore.
 E’ stato anche stabilito che tutti i lavoratori passino a 20 ore entro 18 mesi dalla firma del contratto ed il piano di realizzazione deve essere oggetto di confronto con le RSU/RSA.
 E’ stata inoltre introdotta la normativa di verifica semestrale della quantità di orario supplementare effettuato dai part-time al fine di arrivare a stabilizzare gli orari.

– Contratti a termine
Si conferma che dopo 36 mesi i lavoratori devono essere assunti a tempo indeterminato e soltanto in caso di difficoltà organizzative possono essere fatti accordi a livello aziendale o territoriale per una ulteriore proroga. Il periodo di prova inoltre non verrà più richiesto dopo 2 contratti a termine svolti nell’arco di 2 anni per le stesse mansioni.
Rimane confermato il diritto di precedenza termine su termine e si aggiunge il diritto di  precedenza a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato con la possibilità di prolungare al 2° livello di contrattazione i 12 mesi previsti dalla legge per esercitare questo diritto. Si introduce inoltre una verifica semestrale sulle percentuali di contratto a termine utilizzate dalle aziende.

– Apprendistato
La percentuale di conferma viene elevata dal 70 al 75% con la possibilità al 2° livello della contrattazione di arrivare all’80%.
Viene estesa agli apprendisti l’assistenza sanitaria.
Viene elevata la quota di contribuzione delle aziende per la previdenza complementare da  0,55 a 1,05 %.
Per quanto riguarda la richiesta delle associazioni cooperative di introdurre l’apprendistato per i primi livelli l’accordo raggiunto prevede l’esclusione di una serie di figure professionali e per quanto riguarda la parte commerciale è stata introdotta la garanzia che i percorsi di carriera interni continueranno ad essere valorizzati.

– Piccole cooperative
La normativa riguarda “imprese cooperative minori e non unità minori di grandi cooperative”; viene definito il numero massimo di 200 equivalenti full time, ma le varianti introdotte riguardano articolazioni diverse della flessibilità confermando il rispetto di tutti i  diritti contrattuali.

– Appalti Terziarizzazioni
Sono stati acquisiti punti importanti che riguardano le garanzie per i lavoratori interessati (durc, applicazione dei contratti firmati dalle Organizzazioni CGIL, CISL e UIL e di categoria), il capitolo deve essere tuttavia completato.

Acquisiti questi importanti risultati la giornata del 24-07-2008 deve essere decisiva per completare le normative mancanti e per ottenere un risultato economico che garantisca il  recupero della perdita di acquisto dei lavoratori e ci permetta di arrivare alla conclusione di  questa lunga vertenza contrattuale.

Le Segreterie Nazionali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL

Roma, 17 luglio 2008

Argomenti: CGIL, commercio, contrattazione, FILCAMS |