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Indennità di malattia e integrazioni salariali

di Ufficio Stampa CGIL Siena | Maggio 5, 2020

Indennità di malattia e integrazioni salarialimartedì 5 maggio 2020 da inca.it

Indennità di malattia e integrazioni salariali
Ulteriori chiarimenti di Inps

Il lavoratore in malattia, nel caso in cui l’azienda sospenda del tutto l’attività produttiva, ha diritto all’integrazione salariale al pari degli altri suoi colleghi; mentre se la sospensione è parziale continuerà a percepire il trattamento di malattia. E’ il chiarimento contenuto nel messaggio Inps, n. 1822 del 30 aprile, fortemente sollecitato dalla Cgil per dirimere il dibattito sulle diverse interpretazioni della circolare dell’Istituto n. 47 del 28 marzo 2020.

In particolare, con messaggio, l’Istituto precisa che quando l’evento di malattia è antecedente l’inizio della sospensione lavorativa (per Cigo, Cigd e Fis) si verificano due casi:

se la sospensione è totale, ossia riguarda la totalità degli addetti, anche il lavoratore ammalato percepirà l’integrazione salariale in luogo del trattamento di malattia;

se la sospensione è parziale, ossia non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza al reparto, ufficio o simili, il lavoratore ammalato continuerà a percepire il trattamento di malattia.

Se la malattia incombe durante una sospensione totale dell’attività (zero ore) prevale il trattamento di integrazione salariale e il lavoratore è esonerato anche dalla comunicazione e dalla presentazione del certificato medico. Se la malattia incombe durante una sospensione parziale dell’attività, che si traduce in un orario ridotto per i dipendenti interessati, magari con rotazione, sussistendo un obbligo di prestazione cui il lavoratore non può dare seguito, prevale l’indennità di malattia e il lavoratore è chiamato a tutti gli obblighi comunicativi previsti dalla legge e dai contratti collettivi.

Un chiarimento accolto con favore dalla Cgil, resosi necessario dopo la pubblicazione della circolare 47 del 28 Marzo 2020, che aveva fatto nascere un acceso dibattito fra chi sosteneva, a partire dai Consulenti del Lavoro, che venisse meno qualsiasi distinzione fra i due trattamenti, in favore di quello garantito dagli ammortizzatori sociali, e chi, come la Cgil, riteneva che quanto precisato dall’Istituto a margine del commento al DLG 18 del 17 marzo 2020, non azzerasse quanto già espresso dall’Inps attraverso pronunciamenti di natura amministrativa.

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