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Consiglio di Stato: l’astensione facoltativa deve essere computata nell’anzianità di servizio

di Ufficio Stampa CGIL Siena | Gennaio 8, 2008

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione sesta, con la sentenza 5797 del 13 novembre scorso.
Pertanto i periodi di astensione facoltativa dal lavoro devono essere computati, a tutti gli effetti, nell’anzianità di servizio.
Il caso in esame al Consiglio di Stato ha riguardato un’insegnante supplente che inserita in una graduatoria provinciale permanente si era vista attribuire dal Provveditorato agli studi un punteggio inferiore a quello maturato a seguito dell’esclusione da quest’ultimo del periodo di astensione facoltativa.
L’alto consesso che ha accolto il ricorso ha di fatto affermato che in base al dato letterale della disciplina dell’astensione facoltativa si ricava che la stessa è equiparata all’effettiva prestazione di servizio, con l’eccezione degli effetti delle ferie, della tredicesima mensilità e della gratifica natalizia, lettura questa che trova anche conferma nella stessa ratio dell’istituto.
Per il Consiglio di Stato la circostanza che l’astensione facoltativa sia fruibile a scelta dell’interessata non toglie che essa è rivolta alla tutela dei figli, in un’ottica di naturale continuazione con la tutela della maternità naturale posta a fondamento dell’astensione obbligatoria.
Questi elementi, per il Consiglio di Stato, escludono la possibilità di differenziare la computabilità dell’astensione obbligatoria e di quella facoltativa alla stregua di servizio effettivamente prestato.

Per ulteriori informazioni: INCA CGIL Siena, La Lizza 11, tel. 0577-254842.

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