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Previdenza: nuove norme per l’autocertificazione dei redditi

di Ufficio Stampa CGIL Siena | Agosto 5, 2009

Le prestazioni, collegate alla posizione reddituale, terranno conto del reddito dell’anno precedente.
Dal 1° luglio è entrata in vigore una nuova legge sulle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito; si tratta dell’art. 35 commi 8-13, del DL 207/2008, convertito in legge 14/2009. Per effetto di questo provvedimento, le prestazioni previdenziali collegate al reddito, per le quali finora veniva considerato quello conseguito nello stesso anno di percezione della prestazione, saranno invece collegate al reddito dichiarato l’anno precedente, con l’ultima dichiarazione fiscale effettuata.
Il legislatore ha voluto stabilire, in questo modo, un quadro di riferimento certo, abbandonando il “reddito presunto” che  negli anni ha prodotto indebiti a non finire.

Il reddito presunto verrà preso in considerazione solo quando si tratti della prima liquidazione della prestazione. Gli altri aspetti della normativa che regola le prestazioni collegate al reddito restano invariati: la tipologia dei redditi influenti, la dinamica dei limiti di reddito e così via.

Restano invariate anche le modalità di accertamento del reddito che continuano a basarsi sulla dichiarazione Red. La nuova disposizione di legge stabilisce, per la prima volta, termini perentori per la presentazione dell’autocertificazione reddituale, al fine di consentire agli enti previdenziali  di rilevare annualmente i redditi dei pensionati: da quest’anno le prestazioni collegate al reddito corrisposte a pensionati che non presentano la dichiarazione Red devono essere sospese con decorrenza dal mese di ottobre.
La legge prevede una serie di garanzie per i pensionati: i pensionati inadempienti verranno avvisati in tempo utile per permettere loro di evitare la sospensione presentando entro 30 giorni la dichiarazione richiesta; a sospensione avvenuta, è previsto il ripristino immediato della prestazione dietro presentazione della dichiarazione Red in qualsiasi momento; se il modello di autocertificazione viene presentato entro il 30 giugno dell’anno successivo, il ripristino della prestazione comporterà anche la restituzione delle somme trattenute dal mese di ottobre.

Dai dati forniti dall’Inps, la campagna Red 2009 per redditi 2008 ha interessato circa 7.200.000 pensionati; circa 1.800.000 non hanno inviato la dichiarazione reddituale.

Di questi, sono oltre 100.000 i pensionati residenti all’estero, i quali riceveranno nei prossimi giorni la lettera dell’Inps ed avranno 30 giorni di tempo per inoltrare all’Istituto previdenziale le dichiarazioni reddituali richieste.

L’Inps ha annunciato che, trascorso tale termine, la prestazione collegata al reddito verrà sospesa (non precisa da quale mese). L’Istituto sottolinea che se il pensionato ha già inoltrato le dichiarazioni reddituali non deve tenere conto della lettera.

L’Inps ha riattivato la procedura per l’invio del mdello Red e la terrà aperta sino al 15 settembre; il ritardo nell’invio, fino a questa data, non comporterà nessun problema sostanziale.

La legge citata prevede la sospensione da ottobre; poiché i tempi in cui agirà l’Inps non collimano con la prescrizione di  legge, l’importo verrà recuperato in seguito, ma a partire dal rateo di ottobre.

Se dalla verifica reddituale risulterà il superamento del limite di reddito nel 2008 o anche l’espressa volontà del pensionato di rinunciare all’integrazione, pur senza indicare l’importo dei redditi, allora si procederà alla cristallizzazione della pensione nell’importo in pagamento al 31 dicembre 2007 (con parziale restituzione delle quote di integrazione trattenute da ottobre, se la dichiarazione avverrà entro il 30 giugno 2010).
In queste settimane l’Inps ha chiuso le campagne Red 2002 e 2004/2005. Per  i Red estero 2004-2005, trasmessi telematicamente entro maggio 2009, le pensioni con diminuzione di importo sono state elaborate con fine calcolo arretrati al 31 agosto 2009, in modo da poter preavvertire gli interessati due mesi prima della variazione dell’importo di pensione, affinché essi possano eventualmente sistemare dichiarazioni errate.

Le pensioni con conguaglio a debito superiore a 3500 euro sono state ricostituite dalla sede centrale (solo una parte sono state ricostituite dalle sedi territoriali).
Per le pensioni per le quali non è pervenuto all’Istituto il mod. Red estero 2002 e 2004/2005, sono state sospese le prestazioni collegate al reddito poiché gli interessati, dopo una serie di solleciti, non hanno provveduto alla trasmissione dei redditi e questo ha comportato: 1) la cristallizzazione dell’integrazione al trattamento minimo; 2) la sospensione della maggiorazione sociale; 3) la sospensione delle prestazioni familiari; 4) l’applicazione della quota massima di incumulabilità secondo l’art. 1 della legge 335/1995 per le prestazioni ai superstiti e per gli assegni di invalidità; 5) la incumulabilità con i redditi autonomi.
Per coloro che non hanno presentato il Red estero 2002, l’indebito è stato calcolato da gennaio 2002 al 30 giugno 2009. Si è proceduto nello stesso modo per coloro che non hanno presentato il Red estero 2004/2005 e l’indebito è stato calcolato da gennaio 2004  al 30 giugno 2009.

L’Istituto ha operato in modo da non creare disparità di trattamento tra coloro che avevano adempiuto all’obbligo della dichiarazione a suo tempo e coloro che non lo avevano fatto.

Lo stesso Inps sottolinea che la sospensione dei trattamenti apre una fase delicata.

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