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Bonus per servizi di assistenza dei minori

di Ufficio Stampa CGIL Siena | Marzo 29, 2020

Bonus per servizi di assistenza dei minoriBonus per servizi di assistenza dei minori

Le istruzioni di Inps per le domande

venerdì 27 marzo 2020 da www.inca.it

Con la circolare del 24 marzo n. 44, l’Inps fornisce  le indicazioni per l’inoltro delle domande riguardanti i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori, in applicazione delle nuove norme inserite nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Causa emergenza sanitaria e chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, il decreto legge prevede uno specifico congedo parentale o in alternativa la possibilità di fruizione di un bonus specificamente finalizzato all’acquisto di servizi di baby-sitting.

La misura prevista dagli articoli 23 e 25 del Decreto Legge n. 18/20 si applica al comparto dei lavoratori del settore privato, agli iscritti alla Gestione separata e agli autonomi nonché al comparto dei lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato e al personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I genitori lavoratori, con figli di età non superiore a 12 anni, possono fruire, in alternativa allo specifico congedo di quindici giorni, di un bonus per l’assistenza e la sorveglianza dei minori.

Destinatari e requisiti del soggetto richiedente

Nella circolare, l’Inps chiarisce che il bonus per servizi di baby-sitting spetta ai genitori che appartengono alle seguenti categorie di lavoratori:

Il comma 9 dell’articolo 23 del decreto legge prevede che il bonus possa essere riconosciuto anche agli autonomi, iscritti alle casse professionali, non gestite dall’Inps, le quali hanno l’obbligo di comunicare il numero dei beneficiari. Per effettuare la domanda, i lavoratori autonomi non iscritti all’Inps possono comunque utilizzare il modello di domanda predisposto dall’Inps, prenotando il relativo budget.

L’Istituto precisa inoltre che il bonus per i servizi di baby-sitting spetta ai genitori lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

Tale misura si applica anche al personale impiegato, per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei comparti: sicurezza; difesa; soccorso pubblico.

L’Inps sottolinea che il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting  è incumulabile con il congedo parentale COVID -19 e non spetta se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore oppure usufruisce già di misure di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

Il contributo economico è pari ad un massimo complessivo di 600 euro, elevato fino a 1.000 euro se il genitore richiedente appartiene alla categoria dei lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato, al personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nei casi in cui all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più minori di 12 anni, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite massimo complessivo di 600 euro o di 1.000 euro (art. 25 D.L. 18/20).  In questo caso nella domanda si dovrà indicare un importo parziale per ciascun minore.

Esempio: se un lavoratore dipendente privato ha due figli minori di dodici anni, nella domanda da presentare all’Inps dovrà indicare un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a 600 o a 1000 euro.

L’Istituto precisa inoltre che qualora i genitori non fanno parte dello stesso nucleo familiare, la richiesta del beneficio deve essere inoltrata da colui che convive con il minore. In questo caso, il genitore richiedente, al momento della compilazione del modello di domanda per il bonus, dovrà autodichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore. L’Istituto effettuerà controlli sulla veridicità e completezza dei dati autodichiarati (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Per quanto riguarda il limite di età previsto dal decreto, poiché la ratio della norma è quella di agevolare il maggior numero di famiglie con figli minori di 12 anni, l’Inps precisa che tale limite di età deve essere calcolato a partire dal 5 marzo 2020, data di chiusura dei servizi scolastici ed educativi. Pertanto, è possibile presentare la richiesta di bonus anche per minori che, al momento della domanda, abbiano già compiuto i 12 anni, purché alla data del 5 marzo non li abbiano ancora compiuti.

Tale limite d’età non si applica per figli con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Questa disposizione vale per tutti i potenziali richiedenti il bonus nel comparto privato e in quello pubblico.

I destinatari del beneficio non sono soltanto i genitori naturali, ma anche affidatari del minore, in adozione, nazionale e internazionale, per i quali l’ingresso del minore in famiglia si sia verificato alla data del 5 marzo 2020, sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice. La documentazione utile per la verifica dei suddetti dati inerenti agli affidi dovrà essere allegata al modello di domanda per la prestazione e trasmessa all’Inps a cura del richiedente. L’Inca ricorda che il beneficio è sottoposto al limite di spesa (30 milioni di euro); pertanto, l’Inps in base alle domande pervenute in ordine cronologico, attiverà il monitoraggio e comunicherà l’accoglimento dell’istanza fino all’esaurimento dei fondi.

Pagamento del bonus mediante Il libretto famiglia

Per poter fruire del bonus, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore, dopo la registrazione sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, tramite il Libretto Famiglia devono fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi. Il genitore beneficiario dovrà procedere alla cosiddetta appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa.

La mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting entro tale termine equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso. La cosiddetta appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento.

Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte, andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all’atto della registrazione. Le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus).

Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici. Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.  L’Istituto specifica che limitatamente al presente bonus, il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, l’utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l’assistenza e sorveglianza dei minori.

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